Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 ottobre 2022| n. 30702.
Omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito
L’omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ. ne comporta l’improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio – sancito dall’art. 156 cod. proc. civ. – di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni.
Ordinanza|18 ottobre 2022| n. 30702. Omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito
Data udienza 11 ottobre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Dogane e Monopoli – Raccolta scommesse – Omesso versamento proventi – Ricorso avverso sentenza della Corte dei Conti – Difetto di giurisdizione del giudice contabile – Ricorso per cassazione – Omesso deposito nel termine ex art. 369 c.p.c. – Improcedibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Primo Presidente f.f.
Dott. MANNA Felice Presidente di Se –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al NRG 22733 del 2021 promosso da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, con domicilio presso l’Ufficio in (OMISSIS);
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’appello n. 146/2021, depositata in data 10 maggio 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11 ottobre 2022 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LOCATELLI Giuseppe, il quale ha chiesto la declaratoria di improcedibilita’ del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza n. 210/2019, la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, in accoglimento della domanda della Procura regionale, condannava il signor (OMISSIS), titolare di una ricevitoria del gioco del lotto in Mantova, al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia, della somma di Euro 196.254,09, oltre interessi, per il mancato riversamento dei proventi derivati dalla raccolta delle giocate della settimana contabile dal 9 agosto 2017 al 15 agosto 2017.
2. – Avverso tale pronuncia interponeva gravame il signor (OMISSIS), censurando la decisione sotto diversi profili, tra cui per il difetto di giurisdizione del giudice contabile.
3. – Con sentenza n. 146/2021, depositata il 10 maggio 2021, la Seconda Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei Conti ha rigettato l’impugnazione.
4. – Per la cassazione della sentenza della Seconda Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei Conti (OMISSIS), con atto notificato il 21 giugno 2021, ha proposto ricorso, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.
Ha resistito, con controricorso, il Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti, concludendo per l’inammissibilita’ e, comunque, per il rigetto del ricorso.
5. – Il controricorso e’ stato iscritto a ruolo con la certificazione di mancato deposito in cancelleria del ricorso per cassazione.
6. – Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio ex articolo 380-bis.1 c.p.c..
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’improcedibilita’ del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Risulta dall’attestazione di cancelleria in data 16 settembre 2021 che il ricorso per cassazione non e’ stato depositato dal ricorrente (OMISSIS) nel termine prescritto dall’articolo 369 c.p.c..
L’iscrizione a ruolo del processo e’ avvenuta a cura del controricorrente Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti.
2. – L’omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall’articolo 369 c.p.c., ne comporta l’improcedibilita’, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio – sancito dall’articolo 156 c.p.c. – di non rilevabilita’ della nullita’ di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni (Cass., Sez. Un., 6 marzo 2018, n. 5302).
Trova altresi’ applicazione il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’articolo 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilita’ del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello piu’ ampio di contraddire riconosciuto dall’articolo 370 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2016, n. 26642).
3. – Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2021, n. 26657).
Non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese, essendo il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti parte soltanto in senso formale.
4. – Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ dichiarato improcedibile, ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito
P.Q.M.
dichiara il ricorso improcedibile.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply