Omessa valutazione di una memoria difensiva

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 25 febbraio 2020, n. 7420

Massima estrapolata:

L’omessa valutazione di una memoria difensiva può essere dedotta in sede di legittimità come vizio di motivazione a condizione che, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso, si rappresenti puntualmente l’efficacia scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronuncia impugnata.

Sentenza 25 febbraio 2020, n. 7420

Data udienza 4 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Ann – rel. Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 14/01/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere SARACENO ROSA ANNA;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott. Molino Pietro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 14 gennaio 2019 la Corte di appello di Napoli, pronunciando in funzione di giudice dell’esecuzione su richiesta del locale Procuratore generale, ha revocato l’indulto concesso dal Tribunale di Avellino, in data 7.5.2008, al condannato (OMISSIS) sulla pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Napoli del 25.5.2003, irr. il 28.3.2008, per i reati di ricettazione e altro, accertati il (OMISSIS).
Il giudice dell’esecuzione ha rilevato che ricorreva l’ipotesi di revoca obbligatoria del beneficio, prevista dalla L. n. 241 del 2006, articolo 1, comma 3, atteso che il (OMISSIS) aveva commesso nei cinque anni dall’entrata in vigore della legge citata (nell’anno 2008) un delitto non colposo (tentata estorsione pluriaggravata) per il quale aveva riportato condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 2.000 di multa, inflitta con sentenza della Corte di appello di Napoli emessa in data 30.11.2012 e divenuta definitiva il 15.1.2013.
2. Avverso l’indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento per violazione della legge penale processuale, con riferimento agli articoli 121, 125, 178 e 665 c.p.p., dolendosi dell’omessa valutazione della memoria presentata in data 13.7.2018 al Procuratore generale (e da quest’ultimo trasmessa alla Corte di appello), contenente osservazioni sul provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso in data 2.7.2018. La Corte di appello avrebbe dovuto rispondere alle deduzioni difensive,specificamente articolate nel richiamato atto defensionale,in ordine alla richiesta di revoca del beneficio e non demandare ingiustificatamente ad un eventuale momento successivo l’esame delle stesse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che l’impugnazione appare inammissibile.
2. Per quanto emerge dal ricorso e dagli atti allo stesso allegati, a seguito di notifica del provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale in data 2.7.2018, il difensore del condannato, con atto del 13.7.2018 depositato presso l’ufficio Affari generali penali della Corte di appello di Napoli, iscritto il 16.7.2018 con il n. 925/2018 e assegnato per competenza interna alla 2 sezione penale della Corte di appello, promuoveva incidente di esecuzione avverso il provvedimento di cumulo, lamentando la mancata inclusione dei titoli esecutivi indicati nell’istanza e chiedendo una nuova determinazione della pena complessiva da espiare (cfr. all. 3 e 4).
Il medesimo atto veniva depositato come “memoria difensiva” presso la Procura generale Ufficio esecuzione penale e il P.G., “senza alcun avviso al difensore”, trasmetteva la memoria alla Corte di appello, ma l’atto per “un’ipotizzabile errore materiale” veniva allegato non agli atti del procedimento n. 925/2018 relativo all’incidente di esecuzione promosso dal condannato, ma agli atti dell’attuale procedura (n. 207/2018), ossia dell’incidente di esecuzione promosso dal P.G. con la richiesta di revoca dell’indulto.
Il ricorrente, pur prospettando l’esistenza di una correlazione e reciproca interferenza tra i due procedimenti esecutivi, nella sostanza si duole del fatto che la Corte di appello abbia ordinato la revoca dell’indulto senza dar conto ne’ menomamente considerare le deduzioni difensive ad essa relative contenute nella detta memoria, “di fatto vanificando l’intervento difensivo nel procedimento…e risolvendosi nell’ulteriore violazione del diritto della parte necessaria di difendersi provando”.
3. Tanto posto, va innanzitutto evidenziato che non esiste alcuna pregiudizialita’ tra l’incidente di esecuzione in esame e quello, all’epoca pendente, con il quale e’ stato impugnato il provvedimento di unificazione di pene concorrenti. Si tratta, infatti, di due procedimenti distinti e non interferenti, l’uno volto alla declaratoria della revoca di diritto del beneficio, l’altro alla inclusione nel provvedimento di cumulo di titoli esecutivi, in tesi erroneamente esclusi, e alla conseguente rideterminazione della pena espianda.
Il concetto di pregiudizialita’ (come affermato da questa Corte finanche nell’ipotesi di concorrenza tra incidente di esecuzione avente ad oggetto la revoca dell’indulto e procedimento esecutivo diretto a rilevare l’illegittimita’ della sentenza costituente causa di revoca e ad ottenere la rimessione in termini per proporre impugnazione avverso quel titolo -cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 1160 del 20/08/1974, Rv. 130170; Sez. 1, n. 38670 del 28/03/2019, Rv. 276818-) postula l’esistenza di una correlazione logico-giuridica tra i due procedimenti, nel senso che la decisione dell’uno costituisce momento essenziale per la decisione dell’altro. E tale rapporto qualificato non e’ configurabile per l’esistenza di una semplice influenza o connessione anche oggettiva tra procedimenti, tanto meno nel caso in esame, diverse essendo le finalita’ da essi perseguite e tenuto conto altresi’ che all’eventuale illegittimita’ della revoca del beneficio puo’ sempre porsi rimedio con una nuova applicazione dello stesso, non preclusa da nessuna disposizione di legge.
Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che le questioni sollevate nella memoria avverso il provvedimento di cumulo (le medesime gia’ poste con il pendente incidente di esecuzione instaurato su domanda dell’interessato) fossero estranee e non interferenti con il procedimento originato dalla domanda del P.G. territoriale, incentrato sulla revoca dell’indulto, che poteva essere delibata a prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza delle prime.
4. Resta da verificare se effettivamente ricorre la denunziata omessa pronuncia sulle deduzioni difensive contenute nella memoria, volte a contrastare la richiesta di revoca del beneficio e sulle quali il provvedimento impugnato sarebbe rimasto silente.
Sotto tale specifico profilo va rammentato che, secondo pacifico arresto, l’omessa valutazione di memorie difensive non puo’ essere fatta valere come causa di nullita’ del provvedimento, ma puo’ refluire sulla congruita’ e correttezza logico-giuridica della motivazione, quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo non valutato dal giudice del provvedimento impugnato (tra le molte e, da ultimo: Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199; Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542).
Si e’ anche sostenuto che l’omesso esame di una memoria difensiva puo’ essere dedotto in sede di legittimita’ come vizio di motivazione purche’, in virtu’ del dovere di specificita’ dei motivi di ricorso, si rappresenti puntualmente l’efficacia scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata.
Tanto non e’ avvenuto nel caso in esame e l’impugnazione non sfugge al rilievo dell’inammissibilita’ per l’evidente genericita’ e intrinseca sommarieta’ che la contraddistingue, dal momento che, pur non muovendo specifici rilievi all’approdo decisorio, assume violato l’obbligo di motivare su quanto nella memoria era stato esposto, “a torto o a ragione”, sulla richiesta di revoca del beneficio, tacendo pero’ che nell’atto richiamato (allegato al ricorso per il principio di autosufficienza) la difesa si era limitata a prospettare, incidentalmente e apoditticamente, “l’impossibilita’ di procedere alla revoca dell’indulto concesso”, avendo il P.G. inserito nel cumulo “la sentenza per reato accertato nel 1995, ma commesso in epoca precedente, al solo fine di chiedere la revoca dell’indulto”. Tale essendo il contenuto, assertivo e oscuro, della deduzione difensiva in tesi pretermessa, non puo’ non rilevarsi la manifesta infondatezza del rilievo critico, peraltro formulato in modo assolutamente stereotipato, il che impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimi richiesti per l’impugnazione di legittimita’.
5. Il ricorso e’ pertanto inammissibile e all’inammissibilita’ consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualita’ dell’impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 3.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sperse processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *