Omessa convalida da parte del pubblico ministero del sequestro disposto dalla polizia giudiziaria

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 17 giugno 2019, n. 26606.

La massima estrapolata:

In ipotesi di omessa convalida da parte del pubblico ministero, nel termine perentorio di 48 ore, del sequestro disposto dalla polizia giudiziaria, sussiste l’obbligo immediato della restituzione dei beni sequestrati. L’inefficacia del sequestro probatorio si ripercuote sul potere del P.m. di estrarre copia di quanto materialmente appreso in sua esecuzione, nel senso che la restituzione deve riguardare anche le eventuali copie onde evitare il pregiudizio che potrebbe derivare all’interessato dal mantenimento del vincolo sulle copie, in termini di violazione di diritti certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza o al segreto.

Sentenza 17 giugno 2019, n. 26606

Data udienza 12 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. RAGO Geppino – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – rel. Consigliere

Dott. AIELLI Lucia – Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina – Consigliere

ha pronunciato la seguente :

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 21957/2017 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 13/12/2018;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del PG Dott. MOLINO PIETRO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS), in atti generalizzato, ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta ex articolo 263 c.p.p. contro il provvedimento del PM di non luogo a provvedere sulla richiesta datata 27.11.2018 di dissequestro dei dispositivi illegittimamente sequestrati e di restituzione delle copie degli apparati elettronici principali ed accessori, nonche’ dei dati dei documenti ivi contenuti, lamentando carenza assoluta di motivazione e violazione di plurime leggi processuali.
Con requisitoria scritta depositata in data 29.1.2019, il P.G. ha concluso come riportato in epigrafe.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex articolo 611 c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarita’ degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.
1. E’ processualmente pacifico che il sequestro probatorio operato dalla PG (all’esito di una rituale perquisizione) di tutto quanto costituisce oggetto dell’odierna istanza non sia stato tempestivamente convalidato dal P.M.: lo riconosce anche il Tribunale del riesame di Roma (ord. 28.11./1.12.2017), che ha, per tale ragione, ritenuto non consentita la proposta istanza di riesame, evidenziando che la parte interessata avrebbe dovuto proporre istanza di restituzione ex articolo 263 c.p.p., risultando il sequestro del tutto inefficace.
1.1. L’indagato ha, nelle more, ottenuto la restituzione dei materiali in originale, ma non anche delle copie da essi estratte, che costituiscono oggetto dell’odierna doglianza, avendo nel provvedimento oggi impugnato il GIP ritenuto satisfattiva la mera restituzione degli originali.
2. La giurisprudenza di questa Corte e’ ferma nel ritenere che l’omessa convalida da parte del pubblico ministero, nel termine perentorio di quarantotto ore, del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria determina l’inefficacia del sequestro e, conseguentemente, fa sorgere l’obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate, consentendo all’interessato, in caso di diniego del pubblico ministero, di proporre opposizione avanti al giudice per le indagini preliminari a norma dell’articolo 263 c.p.p., comma 5, (Sez. 2, sentenza n. 48070 del 26/09/2018, Rv. 274240, con la precisazione che, essendo ormai venuta meno l’efficacia del vincolo derivante dal sequestro, ai fini del rigetto dell’istanza di restituzione non potrebbe farsi utile riferimento al principio secondo cui le cose suscettibili di confisca obbligatoria non possono essere restituite all’interessato al venir meno delle esigenze probatorie che ne avevano legittimato. il sequestro; conformi, Sez. 3, sentenza n..8433 del 03/02/2011, Rv. 249395, e n. 278 del 05/12/2017, dep. 2018, Rv. 271867).
3. L’inefficacia del sequestro probatorio si riverbera inevitabilmente sul potere del PM di estrarre copia di quanto materialmente appreso in esecuzione di un sequestro inefficace: d’altro canto, se anche in presenza di un provvedimento di sequestro probatorio divenuto inefficace per la mancata, tempestiva convalida da parte del P.M., fosse consentito a quest’ultimo estrarre copia dei materiali oggetto del sequestro inefficace, ed utilizzarli a fini di prova, la prevista inefficacia del sequestro costituirebbe sanzione (come osservato, pur se ad altri fini, da autorevole dottrina) meramente “canzonatoria”, poiche’ sarebbe comunque legittimo ricorrere ad un pratico espediente elusivo, che consentirebbe di aggirare comodamente, rendendole in concreto inoperanti, le previste garanzie di rito.
3.1. In tali casi, quindi, la mera restituzione degli atti indebitamente appresi in originale non puo’ considerarsi risolutiva, dal momento che la reintegrazione nella disponibilita’ di essi non elimina il pregiudizio che potrebbe derivare all’interessato dal mantenimento del vincolo sulle copie dei predetti atti, in termini di violazione di diritti certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza o al segreto.
3.2. Vanno a tale proposito considerate anche le indicazioni fornite dalla Corte EDU, che considera meritevoli di tutela con riferimento all’articolo 8 della Convenzione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare (Corte EDU, 22/5/2008, Ilya Stefanov c. Bulgaria; 02/04/2015, Vinci Construction et GTM Genie Civil et Services c. Francia), sul quale ben puo’ incidere, indebitamente comprimendolo, l’estrazione di copie di atti appresi in forza di un decreto di sequestro probatorio in origine legittimo, ma non convalidato e quindi divenuto radicalmente inefficace ex tunc.
3.3. Nonostante l’intervenuta restituzione degli atti tratti in sequestro in originale, permane certamente l’interesse all’impugnazione del provvedimento che abbia negato la restituzione delle copie di essi, nelle more estratte, onde evitare che queste ultime entrino a far parte del materiale probatorio utilizzabile.
4. Ne’ puo’ trarsi spunto per argomentare in senso contrario dalle decisioni citate dal PG nella requisitoria scritta gia’ menzionata: nei casi esaminati da Sez. un., sentenza n. 40963 del 2018, e da Sez. 6, n. 13306 del 2018, il sequestro probatorio era stato, infatti, convalidato, e non risultava, quindi, colpito da inefficacia ex tunc.
5. Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato senza rinvio, con contestuale ordine di restituire quanto costituente oggetto dell’istanza di restituzione datata 27.11.2018 all’avente diritto.

 

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed ordina la restituzione di quanto oggetto dell’istanza di restituzione in data 27 novembre 2018 all’avente diritto.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’articolo 626 c.p.p..

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