Ogni diminuzione che il patrimonio di un danneggiato ha subito in conseguenza del fatto illecito,

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 5 giugno 2020, n. 10750.

La massima estrapolata:

Ogni diminuzione che il patrimonio di un danneggiato ha subito in conseguenza del fatto illecito, e l’accrescimento che lo stesso avrebbe conseguito se ad impedirlo non fosse intervenuto il fatto generatore del danno non necessita di una prova documentale dell’attività del danneggiato potendo detta prova esser data con tutti i mezzi ammessi nel nostro ordinamento. Quando si tratti di danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di vantaggio, gli stessi devono essere risarciti non solo in caso di assoluta certezza ma anche quando sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, sussista la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l’illecito non fosse stato commesso; possono essere esclusi soltanto per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perchè dipendenti da condizioni incerte.

Ordinanza 5 giugno 2020, n. 10750

Data udienza 25 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Responsabilità civile – Fatto illecito – Danno da lucro cessante – Valutazione – Utilità patrimoniale – Vantaggio – Prova indiziaria – Sufficienza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3756/2018 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (c/o avv. (OMISSIS)), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’Avvocatura regionale, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7118/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2020 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la Gestione Straordinaria Regionale Pubblici Servizi di Trasporto di Avellino e la Regione Campania, per sentirle condannare al risarcimento dei danni per l’illecito esercizio del servizio pubblico di linea sul percorso (OMISSIS), in concorrenza con le autolinee gestite da essa attrice, dopo che il T.A.R. del Lazio aveva sospeso, con ordinanza in data 15 novembre 1990, l’atto concessorio disposto in favore del (OMISSIS), cui la Gestione straordinaria era succeduta.
Con sentenza non definitiva del 29.9.1995, Il Tribunale di Roma accertava la responsabilita’ delle convenute, che condannava in via generica al risarcimento dei danni. Il successivo gravame era rigettato dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza del 2.7.2001, divenuta irrevocabile.
All’esito della disposta CTU, il Tribunale, definitivamente pronunciando, condannava la (OMISSIS) S.p.A. – a sua volta subentrata alla Gestione – e la regione Campania, in solido, al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa nella somma di Euro 1.000.000,00, oltre alle spese.
La decisione veniva ribaltata dalla Corte d’appello di Roma, che, argomentando sull’avvenuto annullamento ad opera del Consiglio di Stato del provvedimento di sospensione del T.A.R. e valutando l’idoneita’ solo potenzialmente lesiva del fatto accertata con la condanna generica, rigettava la domanda, condannando la (OMISSIS) alla rifusione delle spese processuali.
La sentenza veniva cassata da questa Corte, con sentenza n. 5015 del 2009 per violazione del giudicato, non potendosi rimettere in discussione l’illiceita’ del fatto, dichiarata con pronuncia irrevocabile.
In sede di rinvio, la Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva 24 febbraio 2011, accertava che il danno era da determinarsi per il periodo dal 26.11.1990 al 20.11.1999; e con successiva pronuncia definitiva del 30 aprile 2013 lo liquidava nella somma di Euro 1.616.328,85, oltre a rivalutazione monetaria dal 31 ottobre 2011, interessi legali e spese di giudizio.
La sentenza veniva nuovamente cassata, con sentenza n. 25672 del 2015, con rinvio, per un nuovo giudizio in punto quantum debeatur, previo accertamento del numero di corse abusivamente eseguite.
Con sentenza in data 13.11.2017, la Corte d’Appello di Roma rigettava la domanda, per la mancata prova sull’entita’ del danno subito dall’attrice, escludendo la possibilita’ di far ricorso alla liquidazione equitativa, in difetto dei presupposti per la relativa applicazione.
Avverso la predetta, sentenza ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) S.r.l. affidandolo a tre motivi, successivamente illustrato da memoria.
La (OMISSIS) S.p.a. e la Regione Campania hanno resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 383 e 394 c.p.c., la ricorrente afferma che la sentenza emessa in sede di rinvio aveva oltrepassato i confini segnati dalla sentenza rescindente n. 25672 del 2015. Il giudizio conseguente alla cassazione della sentenza, afferma la ricorrente, non da’ vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase di quello originario, connotato dal restringimento progressivo dell’area della lite e dalla riduzione dell’attivita’ assertiva e probatoria delle parti, principi che la Corte di Roma aveva violato.
2. Col secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 1226 e 2056 c.c.. La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto non esser stata offerta prova del danno, avendo essa Societa’ depositato documentazione riferibile non a se’, ma alla controparte. In tal modo, lamenta la ricorrente, e’ stata posta nuovamente in discussione l’esistenza ontologica del danno e per di piu’ e’ stato erroneamente ritenuto che la prova di tale danno potesse esser data solo attraverso la produzione delle proprie scritture contabili e non gia’ mediante tutti i mezzi ammessi nell’ordinamento.
3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2730 e 2733, 115 e 116 c.p.c., per non avere la sentenza considerato che nel corso delle operazioni peritali essa ricorrente aveva depositato documentazione (attestante il numero dei passeggeri trasportati dalla controparte sulla medesima linea) dichiarata adeguata da parte del CTU, valutazione che era stata condivisa dal Tribunale e dalla stessa Corte in sede di primo rinvio. Peraltro, la Corte del merito non si era neppure avveduta che entrambe le consulenze tecniche avevano utilizzato la c.d. tabella Laconi che non era mai stata contestata ex adverso, laddove la c.d. tabella Colarusso, della cui validita’ la sentenza aveva dubitato, era stata introdotta nel giudizio dalla controparte ed era stata utilizzata dal consulente di parte della stessa, restando con cio’ stesso escluso che il dato economico da essa rappresentato fosse privo di oggettivita’.
4. Disattesa l’eccezione d’inammissibilita’ dei motivi, sollevata dalle controricorrenti, perche’ riferiti ad errores in procedendo nonche’ a questioni di diritto, ed articolati nel rispetto del disposto di cui all’articolo 366 c.p.c., gli stessi, da valutarsi congiuntamente per comodita’ espositive e per la loro connessione, sono fondati.
5. Occorre premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17446 del 2006; n. 12095 del 2007; n. 6068 del 2014; n. 27155 del 2017) l’enunciazione del principio di diritto vincola ex articolo 384 c.p.c., comma 1, non solo il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, ma anche, ove nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza resa da quel giudice, la stessa Corte di cassazione, che deve giudicare sulla base del principio precedentemente enunciato, senza possibilita’ di modificarlo, salvo il caso, qui non ricorrente, in cui la norma da applicare risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens, comprensivo sia dell’emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimita’ costituzionale.
6. A tale stregua, e, per effetto delle precedenti pronunce n. 5015 del 2009 e n. 25272 del 2015 di questa Corte, non e’ piu’ discutibile:
a) il principio, affermato nella prima decisione, secondo cui la sentenza che intervenga sull’an lascia, bensi’, aperta la discussione sulla effettivita’ del carattere lesivo del fatto, non sulla sua illiceita’. Se e’ vero che il giudicato non si forma sulla esistenza del pregiudizio, cio’ non toglie che della antigiuridicita’ della condotta non sia piu’ dato discutere dopo che la sentenza che l’ha affermata sia passata in cosa giudicata;
b) il principio affermato nella seconda decisione, a motivazione del rigetto della censura avanzata dall’ (OMISSIS) S.p.A., secondo cui “e’ di tutta evidenza che la continuazione delle corse nel periodo di vigenza della sospensione della concessione ha prodotto un danno risarcibile da fatto illecito che non puo’ piu’ essere rimesso in discussione, se non sotto il profilo del quantum debeatur”.
In particolare, la sentenza del 2015 ha dichiarato inammissibile, perche’ erroneamente dedotta sulla base del testo previgente dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la doglianza con cui era stata lamentata la carenza di motivazione della sentenza della Corte d’Appello che aveva effettuato la taxatio da danno da illecita concorrenza per due coppie di corse giornaliere, ed ha accolto il motivo nella parte in cui “denunzia la ritenuta illegittimita’ di due coppie di corse giornaliere; benche’ – si assume – di fatto ne venisse svolta dalla (OMISSIS) solo una”. In relazione a solo tale capo ha cassato la sentenza “per un nuovo giudizio in punto quantum debeatur, previo accertamento del numero di corse abusivamente eseguite”, dichiarando assorbita ogni altra censura.
7. L’oggetto del giudizio di rinvio consisteva, dunque, nella liquidazione del danno subito dalla (OMISSIS) derivante dalla “continuazione delle corse” da parte della Societa’ (OMISSIS) riferito al numero di quelle abusivamente eseguite. In particolare, con la statuizione di assorbimento, la sentenza del 2015 non ha affatto inteso demandare nuovamente al giudice del rinvio, diversamente da quanto affermato dalla Regione, l’indagine circa l’esistenza del danno risarcibile, per averla ritenuta, invece, ormai indiscussa: viene qui in rilievo il caso di statuizione di assorbimento in senso improprio, che ricorre quando la decisione assorbente esclude la necessita’ o la possibilita’ di provvedere sulle altre questioni, ovvero, come nella specie, comporta un implicito rigetto di altre domande; in altri termini, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, e la relativa motivazione e’ proprio quella dell’assorbimento (cfr. Cass. n. 28995 del 2018).
8. Il compito, quale sopra enunciato, risulta solo in parte svolto dalla Corte territoriale, che, dopo aver evidenziato che “l’attivita’ concorrenziale illecita ha riguardato solo una coppia di corse e cioe’ quella con partenza da (OMISSIS) alle ore 7,20 e da (OMISSIS) alle ore 14,40” ha ritenuto di rigettare la domanda risarcitoria “per difetto di prova sul quantum”, ritenendo, per un verso, inidonei i dati assunti nell’acquisita CTU nel liquidarlo, per l’assenza di documentazione contabile della stessa parte danneggiata, che aveva prodotto documentazione riferibile all’avversaria, e, per l’altro, neppure utilizzabile la disposizione di cui all’articolo 1226 c.c..
Ma, cosi’ operando, la Corte territoriale non solo non ha considerato che l’esistenza del danno risarcibile non poteva piu’ esser posta in discussione, talche’ la giurisprudenza citata dalla controricorrente non e’ pertinente, ma ha inoltre contravvenuto al principio (Cass. n. 13469 del 2002) al quale il Collegio intende dare continuita’ secondo cui ogni diminuzione che il patrimonio di un danneggiato ha subito in conseguenza del fatto illecito, e l’accrescimento che lo stesso avrebbe conseguito se ad impedirlo non fosse intervenuto il fatto generatore del danno non necessita, al contrario di quanto ha preteso la Corte del merito, di una prova documentale dell’attivita’ del danneggiato, neppure se si identifichi con una societa’ potendo detta prova esser data con tutti i mezzi ammessi nel nostro ordinamento. In tale prospettiva e’ stato condivisibilmente affermato che, quando, come nella specie, si tratti di danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di vantaggio, gli stessi devono essere risarciti non solo in caso di assoluta certezza, ma anche quando sulla base della proiezione di situazioni gia’ esistenti, sussista la prova, sia pure indiziaria, della utilita’ patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilita’ (e non di mera possibilita’), il creditore avrebbe conseguito se l’illecito non fosse stato commesso; e possono, percio’ venir esclusi soltanto per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perche’ dipendenti da condizioni incerte (Cass. n. 13469 del 2002 cit.). A tale principio di diritto si atterra’ il giudice del rinvio.
9. La sentenza va, in conclusione, cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che provvedera’, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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