In presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acqu

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 12 giugno 2020, n. 11294.

La massima estrapolata:

In presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell’impianto, nonché gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell’inadempimento ascrivibile, nei confronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi il contratto di utenza, sicché il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell’impianto e gestore del servizio

Sentenza 12 giugno 2020, n. 11294

Data udienza 13 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Servizio idrico – Presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque – Condotta del proprietario dell’impianto – Gestore del servizio di depurazione – Concorso nell’inadempimento – Integrazione – Soggetto che abbia concluso il contratto di utenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4684/2019 proposto da:
(OMISSIS), nella qualita’ di erede di (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rappresentante Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), COMUNE NAPOLI;
– intimati –
Nonche’ da:
(OMISSIS), in persona del direttore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), REGIONE CAMPANIA, COMUNE NAPOLI, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), CONDOMINIO (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 8236/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 26/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi II e V del ricorso principale e la dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi II e V del ricorso principale e assorbimento del ricorso incidentale; udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) in Napoli ricorrono, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli che – riformando la pronuncia n. 27970/13, del 25 luglio 2013, del Giudice di Pace, in parziale accoglimento sia dell’appello principale, che di quello incidentale, esperiti rispettivamente dall’Azienda (OMISSIS) (d’ora in poi, (OMISSIS)) e dalla Regione Campania – ha rigettato la loro domanda volta a conseguire la restituzione delle quota parte della tariffa pagata in relazione alla fornitura del servizio idrico, a titolo di corrispettivo per la depurazione delle acque.
1.1. Per cio’ che interessa in questa sede, gli odierni ricorrenti erano intervenuti nel giudizio proposto da (OMISSIS) nei confronti di ” (OMISSIS)” (da ora (OMISSIS)) e del Comune di Napoli, sul presupposto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, aveva dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della L. 5 gennaio 1994, n. 36, articolo 14, comma 1, nonche’ del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 155, comma 1, nella parte in cui prevedevano che tale quota della tariffa del servizio idrico fosse dovuta anche nel caso in cui “fossero mancati gli impianti di depurazione o questi fossero temporaneamente inattivi”: declaratoria di illegittimita’ costituzionale motivata sul rilievo che, nell’ipotesi suddetta, l’obbligo di pagamento risultava non correlato ad alcuna controprestazione.
1.2. Tanto premesso, deducendo che l’impianto di depurazione sito a (OMISSIS) che serviva la loro utenza – era “obsoleto e notoriamente non funzionante” secondo quanto risultante dalla documentazione prodotta in giudizio, chiedevano la restituzione delle somme indebitamente corrisposte per non aver ricevuto il servizio integrato di depurazione ricompreso nelle bollette pagate.
1.3. Entrambi i convenuti contestavano le avverse domande; (OMISSIS) veniva autorizzata a chiamare in causa la Regione Campania (proprietaria dell’impianto idrico), la quale chiedeva, senza esito favorevole, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della societa’ (OMISSIS) S.p.a., affidataria del servizio di depurazione.
2. Il giudice di pace accoglieva la domanda, condannando (OMISSIS) e la Regione Campania alla restituzione delle somme indebitamente pagate ed escludendo la legittimazione passiva del Comune di Napoli; la decisione veniva ribaltata dal Tribunale che accoglieva il gravame principale di (OMISSIS) e quello incidentale della Regione Campania e rigettava la domanda degli odierni ricorrenti.
2.1. Hanno resistito gli intimati Regione Campania ed (OMISSIS) la quale ha proposto altresi’ ricorso incidentale affidato a tre motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.
1. Con primo motivo i ricorrenti deducono – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – la violazione e falsa applicazione degli articoli 1705 e 2033 c.c., “in ordine al preteso e dichiarato difetto di legittimazione passiva” di (OMISSIS).
1.1. Con il secondo motivo lamentano – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e degli articoli 2697 e 2729 c.c., oltre che del principio di diritto vivente della distribuzione dell’onere della prova alla luce del criterio della “vicinanza della prova”; la sentenza e’, inoltre, censurata in ordine all’affermata assenza di dimostrazione del mancato funzionamento del depuratore delle acque e all’omesso esame di fatti e documenti forniti dai ricorrenti, quali elementi decisivi per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti.
1.2. Con il terzo motivo si deduce – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – la violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 11 preleggi e cio’ in ordine alla ritenuta applicazione retroattiva del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208, articolo 8-sexies, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 13.
1.3. Con il quarto motivo, ancora, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articoli 161 e 118 disp. att., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per totale assenza di motivazione sulla retroattivita’ del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208, articolo 8 sexies, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 13.
1.4. Con il quinto motivo, infine, si deduce – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2967 c.c. e del principio di ripartizione dell’onere della prova e, segnatamente, alla operata inversione in riferimento alla dimostrazione della avvenuta progettazione, realizzazione ed al completamento degli impianti di depurazione.
Sul ricorso incidentale condizionato dell’ (OMISSIS)
2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza per omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti ex articoli 75, 81, 100 e 112 c.p.c.: eccepisce l’assenza di prova del rapporto commerciale, oggetto di specifica censura a fronte dell’espressa statuizione del giudice di pace che aveva ritenuto dimostrato il rapporto.
2.1. Lamenta, al riguardo, che il giudice d’appello non aveva affatto esaminato la doglianza proposta.
2.2. Con il secondo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1292, 1298, 1299 e 2055 c.c., nonche’ dell’articolo 32 c.p.c., articolo 106 c.p.c., comma 2 e articolo 112 c.p.c., per l’accoglimento della domanda di manleva e di regresso nei confronti della Regione Campania e, per effetto della chiamata in causa formulata dalla Regione, nei confronti della (OMISSIS) Spa.
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2946 c.c. e articolo 2948 c.c., n. 4, riguardo alla eccezione di prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione delle somme richieste, domanda alla quale non doveva essere applicata la prescrizione decennale bensi’ quella piu’ breve, ex articolo 2948 c.c., n. 4, relativa ai contratti a prestazione periodica.
3. Il primo motivo di ricorso principale deve essere esaminato congiuntamente al secondo motivo di ricorso incidentale dell’ (OMISSIS).
3.1. Le due censure investono complessivamente la questione relativa alla legittimazione passiva dell’azienda e della Regione Campania e rappresentano l’antecedente logico delle altre censure proposte.
3.2. I ricorrenti, infatti, censurano la sentenza impugnata laddove era stata esclusa la legittimazione passiva di (OMISSIS), limitandola alla Regione Campania, sul rilievo che l’azienda, sebbene gestore dell’intero servizio idrico, provvedeva a ripartire il corrispettivo ricevuto in tre quote, rispettivamente, per il consumo dell’acqua potabile, per il servizio di fognatura, e per quello di depurazione, attribuendo, in particolare, quest’ultima alla Regione Campania, che si poneva, pertanto, come destinataria “ex lege” di tale “porzione” della tariffa: essa soltanto, quindi, e non (OMISSIS), risultava – secondo la sentenza impugnata legittimata passivamente rispetto alla domanda restitutoria avanzata dagli odierni ricorrenti.
3.3. Lamentano, al riguardo, che non vi era alcuna prova che (OMISSIS) avesse agito quale mandataria con rappresentanza della Regione Campania, risultando, dunque, non pertinente il principio richiamato dalla sentenza impugnata che, invero, risultava, contraddetto dalla circostanza che (OMISSIS) aveva preteso il pagamento in forza del contratto di utenza con loro stipulato.
3.4. Il primo motivo di ricorso principale e’ fondato.
3.5. Premesso, infatti, che la pretesa restitutoria e’ riferita ad un contratto di somministrazione stipulato fra gli utenti e l’ (OMISSIS), le fatture – o meglio le bollette – prodotte attestano come fosse stata la stessa azienda ad esigere il pagamento del corrispettivo per la prestazione erogata, in forza di un rapporto contrattuale che si riconosceva, pertanto, essere corrente “inter partes”.
A cio’ consegue che risulta erroneo escludere la sua legittimazione passiva, concorrente, per cio’ che si dira’, rispetto a quella della Regione Campania alla quale appartiene l’impianto di depurazione: l’affermazione, dunque, che l’ (OMISSIS) si limitasse a svolgere una mera attivita’ di riscossione risulta infondata, in quanto l’azienda, lungi dall’essere un mero “ente esattore” riveste la qualita’ di contraente dei contratti di somministrazione in relazione ai quali si controverte. 3.6. Si osserva al riguardo che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare e’ inserito automaticamente nel contratto, ragione per cui ove il servizio di depurazione non sia stato fornito, ma quella quota di tariffa sia stata versata, e’ nei confronti della controparte del contratto di utenza che la pretesa restitutoria va azionata, in quanto e’ alla “effettiva fruizione del servizio di depurazione” che, “per la rilevata natura sinallagmatica del rapporto”, risulta “condizionato l’accoglimento della pretesa di pagamento” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 2013, n. 14042, Rv. 626790-01).
3.7. In altri termini, la titolarita’ di (OMISSIS) – dal lato passivo – del rapporto controverso originato dalla pretesa restitutoria degli utenti, trova il suo fondamento nella posizione di parte negoziale del contratto di utenza, cio’ che del resto, fino al riconoscimento della non debenza della quota della tariffa relativa alla depurazione acque (per effetto dell’intervento caducatorio della Corte Costituzionale), aveva legittimato l’azienda a pretendere la riscossione dell’intero corrispettivo del servizio idrico.
4. E, ugualmente, risulta fondato il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato nella parte in cui involge la legittimazione passiva della Regione Campania, esclusa dal giudice d’appello.
Si osserva, infatti, che e’ pacifico che la Regione e’ “proprietaria dell’impianto”, nonche’ soggetto deputato “a svolgere il servizio di depurazione” (sebbene la sua gestione, in concreto, fosse stata affidata alla societa’ (OMISSIS) Spa).
4.1. Di conseguenza, la concorrente responsabilita’ della Regione si giustifica, ai sensi dell’articolo 2043 c.c., nella forma – non sconosciuta al nostro ordinamento, ne’ alla giurisprudenza di questa Corte – della “cooperazione del terzo nell’inadempimento” (per un’applicazione recente, sebbene con riferimento a diversa fattispecie, cfr. Cass. Sez. 2, sent. 7 ottobre 2016, n. 20251, Rv. 641719-01).
4.2. La chiamata in causa richiesta dalla (OMISSIS), infatti, era diretta a far accertare – ai sensi, come detto, dell’articolo 1298 c.c., comma 1, u.p. – il suo diritto a “recuperare” dalla Regione quanto eventualmente dovuto agli utenti che avevano azionato la pretesa restitutoria, e cio’ proprio in ragione della sua condizione di proprietaria dell’impianto di (OMISSIS) e di soggetto tenuto a svolgere il servizio di depurazione. In altri termini, la necessita’ di esaminare la pretesa di regresso di (OMISSIS) si giustifica proprio in quanto diretta ad accertare la misura del concorso della Regione nell’inadempimento.
4.3. Sul punto, dunque, il secondo motivo di ricorso incidentale va accolto, alla luce del seguente principio di diritto: “in presenza di una temporanea inattivita’ del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell’impianto, nonche’ gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell’inadempimento ascrivibile, nei confronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi il contratto di utenza, sicche’ il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell’impianto e gestore del servizio”.
4.4. Deve, invece, dichiararsi inammissibile la seconda censura contenuta nel motivo esame che riguarda il rigetto della richiesta di chiamata in causa delle (OMISSIS) Spa avanzata dalla Regione: va, infatti, richiamato il principio secondo cui “il litisconsorzio necessario, la cui violazione e’ rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell’utilita’ connessa con l’esperimento dell’azione proposta” (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2006, n. 3281, Rv. 587632-01), cio’ che, in particolare, si verifica “allorquando l’azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico, oppure all’adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione inscindibilmente comune a piu’ soggetti” (Cass. Sez. 2, sent. 26 luglio 2006, n. 17027, Rv. 591435-01; Cass. Sez. 1, sent. 23 settembre 2003, n. 14102, Rv. 567084-01).
4.5. Rispetto a tale “ratio”, risulta del tutto “eccentrico” il motivo addotto dalla ricorrente a sostegno della pretesa di integrare il contraddittorio verso la societa’ (OMISSIS) (e, quindi, oggi, per dolersi della pretermissione di tale soggetto), ovvero la necessita’ di soddisfare esigenze probatorie, idonee a consentirle la prova del gia’ indicato “fatto impeditivo” del credito restitutorio, giacche’ l’acquisizione di documentazione attestante la regolarita’ del servizio erogato e/o l’effettuazione degli investimenti operati per il completamento dell’impianto ben avrebbe potuto essere richiesta a norma dell’articolo 210 c.p.c., comma 1.
4.6. Tanto premesso, deve ora passarsi all’esame del secondo motivo di ricorso principale con il quale ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e delle norme in materia di ripartizione degli oneri probatori.
In particolare, deducono che:
a. nell’escludere che sussistesse la prova delle pretese vantate, il giudice d’appello non aveva fatto corretta applicazione dei principi in materia di ripartizione dei relativi oneri, non tenendo conto che, a prescindere dal riferimento al fatto notorio, il giudice di prime cure aveva, comunque, concluso nel senso che parte attrice aveva “provato documentalmente l’omesso e/o insufficiente funzionamento del depuratore di (OMISSIS)”;
b. esisteva dimostrazione della inefficienza del depuratore, cio’ che a loro dire aveva comportato la mancata erogazione del servizio. Richiamano, al riguardo, gli atti del procedimento penale, avviato dalla Procura della Repubblica di Napoli in relazione allo stato dell’impianto di depurazione di (OMISSIS), ed esattamente la relazione peritale disposta in tale sede e la sentenza n. 4351, resa dalla sezione distaccata di Pozzuoli del Tribunale partenopeo il 19 marzo 2009. A tali documenti dovrebbe aggiungersi, poi, la dichiarazione resa alla stampa dal direttore generale dell’Arpac, il 25 aprile 2009, che confermerebbe come tutti i depuratori della Regione Campania, ad eccezione di quello di (OMISSIS), non sarebbero risultati adeguati, non essendo in grado di rispettare l’insieme dei parametri previsti dalla legge. Analogamente, dovrebbe dirsi per le innumerevoli denunce relative al malfunzionamento, o mancato funzionamento, del depuratore di (OMISSIS).
c. conseguentemente, il Tribunale aveva errato laddove aveva totalmente omesso di analizzare la copiosa documentazione versata in atti, violando quanto disposto dall’articolo 2697 c.c. e rendendo una motivazione priva di ogni valutazione della documentazione versata in atti, in contrasto con il principio di non contestazione (articoli 115 e 116) e con il principio di vicinanza della prova al quale ben poteva ricorrersi, nel caso di specie, in quanto l’onere era a carico di chi era tenuto a provare un fatto negativo (ovvero, l’inesistenza della “causa debendi”).
4.7. In conclusione, era stato erroneamente ritenuto che il Giudice di pace avesse operato un’inversione dell’onere della prova e che si fosse basato su di un “fatto notorio”, laddove, invece, la decisione di primo grado aveva correttamente valutato le risultanze processuali, senza incorrere in alcun errore, essendo stato, per contro, il giudice di appello a realizzare violazione e falsa applicazione dei principi fissati dall’articolo 2697 c.c. e dagli articoli 115 e 116 c.p.c., oltre che del principio della “vicinanza della prova” nella distribuzione del relativo onere.
5. Il motivo e’ fondato.
Infatti, pur prendendo le mosse dal condivisibile principio secondo il quale “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'”accipiens” l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (cfr. Cass. 7501/2012; Cass. 1557/1998) deve affermarsi che, da una parte, la documentazione prodotta (analiticamente indicata nel motivo di ricorso: cfr. pag. 13-18 del ricorso) dalla quale tale prova poteva essere ricavata non e’ stata affatto esaminata dal Tribunale e, dall’altra, che l’onere di provare l’avvenuta progettazione per la riattivazione del servizio di depurazione – presupposto per la debenza della quota delle bollette Decreto Legge n. 208 del 2008, ex articolo 8 sexies – ricade, quale controeccezione, a carico della parte che la invoca e cioe’, nel caso di specie, la (OMISSIS) e Regione Campania.
5.1. A cio’ deve aggiungersi che:
a. la procedimentalizzazione delle condizioni che rendono esigibile la prestazione (ex Decreto Ministeriale 30 settembre 2009), prevedono una serie di passaggi (in particolare, quelli individuati negli articoli 6 e 7 del decreto che affidano alla dimostrazione dell’Autorita’ d’Ambito anche l’individuazione degli importi e degli aventi diritto sulla base di accertamenti relativi al funzionamento del servizio) che si traducono in una posizione di assoluto vantaggio del gestore rispetto alla disponibilita’ delle prove, soprattutto documentali, idonea a configurare la situazione sulla quale si fonda, in termini di inversione del relativo onere, il principio di “vicinanza” (cfr. Cass. 20110/2013; Cass. 21927/2017);
b. il Tribunale ha contraddittoriamente posto a carico dei ricorrenti l’omesso compimento, da parte del soggetto a cio’ tenuto, di tutte le attivita’ materiali necessarie per dotare il credito delle caratteristiche di certezza, liquidita’ ed esigibilita’ (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) con cio’ errando nell’applicazione del principio di ripartizione degli oneri probatori in materia contrattuale e rendendo, sulla specifica questione, una motivazione non aderente alle emergenze processuali, in quanto tale illogica ed apparente.
Risultano, pertanto violate le norme indicate e la sentenza, in relazione a cio’, deve essere cassata.
6. Gli altri motivi di ricorso principale e del ricorso incidentale rimangono logicamente assorbiti, dovendosi tuttavia precisare che:
a. in punto di retroattivita’ del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208, articolo 8-sexies, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 13 (rispetto al quale sono stati proposti il terzo ed il quarto motivo), questa Corte ha condivisibilmente affermato, respingendo il sospetto di legittimita’ costituzionale della norma, che “detta disposizione – nel disciplinare le modalita’ di ripetizione delle somme erogate, dagli utenti del servizio idrico integrato, quale corrispettivo della non fruita prestazione di depurazione acque – e’ stata emanata per regolamentare gli effetti di una pronuncia (n. 335 del 2008) della Corte costituzionale, sicche’ la retroattivita’ e’ implicita nella sua “ratio”, e peraltro non viola gli articoli 3, 24, 102, 111 e 117 Cost. (quest’ultimo in relazione all’articolo 6 della CEDU), poiche’ ogni norma genera uno iato tra la situazione preesistente e quella successiva, senza per questo discriminare tra i cittadini, ne’, d’altra parte, la norma “de qua” si occupa dell’azionabilita’ dei diritti, ovvero reca regole processuali, o impedisce l’accesso alla giurisdizione, o, infine, lede le prerogative degli organi giudiziari.” (cfr. Cass. 8334/2017; Cass. 9323/2019).
b. in punto di prescrizione, le pretese in esame non potevano essere esaminate prima dell’1.10.2014 (termine massimo di cinque anni a decorrere dall’1.10.2009 entro il quale, Decreto Legge n. 208 del 2008, ex articolo 8 sexies, i gestori dovevano provvedere alle eventuali restituzioni): a cio’ si aggiunge che il termine di prescrizione deve riferirsi all’azione di ripetizione dell’indebito, indipendentemente dal fatto che il credito che diede origine al pagamento, poi risultato non dovuto, fosse soggetto al regime prescrizionale breve di cui all’articolo 2948 c.c., n. 4), (cfr. Cass. 28436/2019; 21962/2018).
7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Napoli in persona di un diverso giudice che dovra’ riesaminare la controversia anche alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati.
7.1 Il giudice di rinvio provvedera’ altresi’ alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:
accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri; accoglie parzialmente il secondo motivo di ricorso incidentale e lo dichiara inammissibile per il resto; dichiara altresi’ assorbiti il primo ed il terzo motivo di ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Napoli in persona di diverso giudice anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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