Obbligo di moderare adeguatamente la velocità

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 7 gennaio 2020, n. 121

Massima estrapolata:

L’obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali va inteso nel senso che il conducente deve non solo essere sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui. Un obbligo che trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.

Sentenza 7 gennaio 2020, n. 121

Data udienza 10 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giusep – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. TANGA Antonio L. – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/01/2018 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CESQUI ELISABETTA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore avv. (OMISSIS) del Foro di Roma che si e’ riportato ai motivi e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente (OMISSIS), con sentenza del 9/1/2018, confermava la sentenza emessa in data 27/10/2010 dal GIP del Tribunale di Velletri.
Il GIP del Tribunale di Velletri, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato, con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, applicata la diminuzione per il rito, alla pena condizionalmente sospesa di otto mesi di reclusione con sospensione della patente di guida per mesi sei, per il reato di cui all’articolo 589 c.p. perche’ per imprudenza, imperizia, negligenza e violazione di legge, cagionava il decesso di (OMISSIS). Infatti, alla guida del veicolo targato (OMISSIS) percorreva la S.P. (OMISSIS) in direzione (OMISSIS), quando giunto alla progressiva km (OMISSIS), alla velocita’ di ca. 90 km/h (sebbene sul tratto vigesse il limite di 60 km/h) urtava la vettura targata (OMISSIS), condotta dall’ (OMISSIS) che percorreva la medesima strada in senso opposto e che, senza rispettare la precedenza, eseguiva una manovra di svolta verso sinistra, tagliando la strada alla vettura del (OMISSIS); per effetto dell’urto l’ (OMISSIS) decedeva. In (OMISSIS), il (OMISSIS).
Va evidenziato che il limite di velocita’ vigente, peraltro, era anche piu’ basso (50 km/h) di quello indicato, per un evidente errore materiale, in imputazione (60 km/h).
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, (OMISSIS), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Con un primo motivo deduce vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all’articolo 63 c.p.p., comma 2.
Il ricorrente, rilevato che la dichiarazione di responsabilita’ dell’imputato sarebbe fondata sulle dichiarazioni rese dall’imputato alla polizia giudiziaria, in occasione dell’incidente e nel giorno successivo, ritenute spontanee dai giudici di merito, riporta testualmente quanto dichiarato, al fine di evidenziare che le stesse dichiarazioni in realta’ venivano rilasciate durante un vero e proprio interrogatorio e sarebbero, pertanto, inutilizzabili.
La corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di censura.
Con un secondo motivo si deduce vizio motivazionale assumendo che il limite di velocita’ di 50 km/h sarebbe stato ritenuto erroneamente vigente sulla corsia percorsa dall’imputato.
Il (OMISSIS), premettendo che in relazione all’incidente i giudici di merito attribuivano rilevanza causale prevalente al comportamento della vittima conducente della Fiat Panda, rileva che il riconoscimento della concorrente responsabilita’ dell’imputato sarebbe fondato sull’erroneo presupposto della vigenza del limite di velocita’ di 50 km/h.
L’esistenza di detto limite non sarebbe riscontrabile, pero’, ne’ nel verbale di accertamento redatto dalla Polizia di Stato ne’ nella comunicazione ex articolo 347 c.p.p., ma unicamente nella relazione del consulente tecnico del pubblico ministero che riporta la presenza di un segnale di limite di velocita’ di 50 km/h al km (OMISSIS), ossia 1.100 metri prima del luogo dell’incidente, prima del quale si incrociano due strade di accesso a proprieta’ privata.
L’accertamento tecnico in questione, tuttavia – si rileva in ricorso – veniva compiuto a distanza di tempo dai fatti, per cui le disposizioni sulla circolazione stradale nella zona erano evidentemente cambiate anche a seguito dell’incidente mortale per cui e’ processo.
Evidente sarebbe, a detta del ricorrente, l’illogicita’ della motivazione che fonda il proprio convincimento su rilievi avvenuti in un momento molto successivo al sinistro, piuttosto che su quelli realizzati nell’immediatezza di contenuto esattamente opposto.
Con un terzo motivo si deduce violazione di legge per inosservanza dell’articolo 142 C.d.S., comma 1 e articolo 104 reg. esec. att. nuovo C.d.S., comma 2 (Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992).
Si rileva che, se anche il segnale, al momento dell’incidente, fosse stato presente, cosi’ come indicato nella relazione del consulente, lo stesso non avrebbe avuto efficacia prescrittiva in relazione al posto dove si e’ realizzato lo scontro perche’ ubicato prima di ben due interruzioni della continuita’ della via, rappresentate da due intersezioni con strade di accesso a proprieta’ private.
L’articolo 104 reg. esec. att. C.d.S., comma 2 prevede che i segnali di obbligo e prescrizione debbano ripetersi dopo ogni intersezione.
Pertanto, il limite esistente sul luogo dell’incidente doveva considerarsi quello previso per le strade extraurbane di 90 km/h.
Del resto, aggiunge il ricorrente, vi sarebbe divergenza anche tra la motivazione della sentenza impugnata, che ritiene violato il limite di 50 km/h, e l’imputazione che fa riferimento al limite di 60 km/h, limite quest’ultimo imposto al veicolo della vittima e non a quello dell’imputato.
Con un quarto motivo si deduce vizio motivazionale assumendo che il giudice di merito avrebbe attribuito rilevanza alle conclusioni del consulente del PM ove lo stesso ha affermato che l’incidente non si sarebbe verificato laddove l’imputato avesse tenuto la velocita’ di 50 km/h, mentre il limite di velocita’ sulla strada era di 90 km/h.
Sarebbe mancato, quindi, il giudizio controffattuale rispetto alle effettive circostanze.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, non ritenendo raggiunta la prova della responsabilita’ dell’imputato, pronunciando assoluzione o con rinvio per nuovo esame.
3. Con memoria del 21/11/2019, il ricorrente integra il primo motivo di ricorso sottolineando la rilevanza dell’eccezione di inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dall’imputato alla P.G. in data 31/1/2019.
Infatti, la dichiarazione di responsabilita’ penale sarebbe fondata unicamente sul presupposto che la velocita’ tenuta dal (OMISSIS) era di circa 95 Km/h mentre ove fosse stato rispettato il limite di 50 km/h, lo stesso (OMISSIS) avrebbe avuto la possibilita’ di evitare l’incidente.
Viene evidenziato che sebbene esista un orientamento dominante di questa Corte sulla piena utilizzabilita’ delle dichiarazioni spontanee nel giudizio celebrato con rito abbreviato, vi e’ altro orientamento (Sez. 3 n. 36596 del 7/6/2012 e Sez. 5 n. 24944 del 5/5/2015) che limita la portata dell’articolo 350 c.p.p., comma 7, alle sole dichiarazioni rilasciate sul luogo e nell’immediatezza del fatto.
Pertanto, alla luce di tale interpretazione, nel caso che ci occupa, non possono essere ritenute utilizzabili le dichiarazioni rese in data 31/1/2008, presso la stazione di polizia ad oltre ventiquattro ore dal fatto e senza l’assistenza del difensore.
Si rileva, inoltre, che l’impugnata sentenza, dopo aver dichiarato l’utilizzabilita’ delle stesse dichiarazioni ai sensi dell’articolo 350 c.p.p., comma 7, non avrebbe proceduto ad alcuna verifica sull’effettiva spontaneita’ delle stesse, nonostante la specifica censura sul punto, limitandosi a recepire il percorso argomen-tativo della sentenza di primo grado.
Del resto, si evidenzia che il contenuto tecnico di quanto dichiarato mal si concilierebbe con una connotazione di spontaneita’ del narrato, cio’ al fine di sottolineare l’omissione di qualsiasi indagine sull’effettiva natura delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS).
Si insiste nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente inammissibile, in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si e’ nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni gia’ devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed e’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni gia’ discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificita’ del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericita’, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non puo’ ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita’ che conduce, a norma dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), alla inammissibilita’ della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimita’ ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilita’ delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericita’ delle doglianze che, cosi’ prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).
2. L’atto di impugnazione, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonche’ corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimita’.
Il giudice del gravame del merito aveva gia’ chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato, tutte le tesi oggi riproposte, ivi compresa – e da qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso- la questione sull’utilizzabilita’ delle spontanee dichiarazioni rese dall’imputato, che, come correttamente evidenziato gia’ nella sentenza di primo grado (a pagina 9), si presentava spontaneamente per integrare le precedenti dichiarazioni il giorno seguente presso la Stazione di Polizia.
La Corte territoriale opera sul punto un buon governo del condivisibile e preponderante dictum di questa Corte di legittimita’ secondo cui – diversamente dalle isolate pronunce richiamate dal ricorrente in memoria – nel giudizio abbreviato sono utilizzabili, anche contro chi le rende, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da soggetto che non ha ancora assunto la qualita’ di indagato (cosi’ Sez. 4, n. 5619 del 4/12/2013 dep. il 2014, Mastino, Rv. 258216 in una fattispecie relativa a dichiarazioni rese da soggetto immediatamente dopo il verificarsi di un incendio, successivamente utilizzate nel giudizio abbreviato per affermarne la responsabilita’ per il delitto di incendio colposo; conf. Sez. 5, n. 6346 del 16/1/2014, Pagone, Rv. 258960).
Pienamente valide e utilizzabili, alla luce di tali principi, sono anche le dichiarazioni rese dall’imputato il giorno successivo ai fatti alla polizia giudiziaria che non paiono in alcun modo sollecitate dagli operanti e, diversamente da quanto si opina in ricorso, non contengono chissa’ quali riferimenti tecnici se non la dichiarazione di quella che era la propria velocita’ di marcia, da parte di un autista esperto qual e’ un camionista.
Ancora di recente, sul punto, si e’ precisato che nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perche’ l’articolo 350 c.p.p., comma 7, ne limita l’inutilizzabilita’ esclusivamente al dibattimento (Sez. 5, n. 13917 del 16/2/2017, Pernicola, Rv. 269598; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642).
3. Va peraltro evidenziato che, come ricordano entrambi i giudici di merito nella loro doppia conforme affermazione di responsabilita’ – caso in cui, va ricordato, le motivazioni si integrano, a formare un tutt’uno, il fatto che l’odierno ricorrente procedesse ad una velocita’ di gran lunga superiore al limite, e’ emerso anche dalla consulenza tecnica operata dal pubblico ministero. E, a ben guardare, anche la consulenza tecnica della difesa, si e’, per lo piu’ spesa nel tentare di dimostrare che, anche se avesse proceduto ad una velocita’ conforme ai limiti, il camionista odierno ricorrente non avrebbe potuto evitare l’impatto con la Fiat Panda che gli si era parata all’improvviso davanti. E lo stesso atto di appello del 25/2/2011, al di la’ della contestazione relativa all’utilizzabilita’ delle dichiarazioni spontanee rese dal (OMISSIS) e dell’articolata motivazione del giudice di prime cure, poco si e’ speso sul punto.
Il GIP di Velletri, nel dare atto della sussistenza del nesso di causalita’ materiale tra la condotta dell’imputato e la morte dell’ (OMISSIS), riconducibile al comportamento colposo dell’imputato medesimo, difforme dalle regole comportamentali relative alla circolazione stradale oltre che dagli ordinari canoni di diligenza e perizia, rilevato come le conseguenze pregiudizievoli potevano essere sicuramente evitate, adottando un comportamento alternativo lecito conforme allo standard di diligenza esigibile, ha precisato che cio’ che s’imponeva al (OMISSIS) era il rispetto del limite di velocita’ e, in ogni caso, che mantenesse un’andatura piu’ moderata.
Tali cautele erano legittimamente esigibili – aveva gia’ spiegato il giudice di primo grado – anche in ragione delle condizioni di tempo e di luogo: scarsa visibilita’, strada con una doppia curva ed un’intersezione opportunamente segnalati, presenza di un’auto che, intendendo svoltare a sinistra, era necessariamente accostata alla linea di mezzeria.
I giudici di merito danno atto che, nell’attendibile ricostruzione dell’incidente operata dal consulente del P.M., quando la vittima aveva iniziato la manovra di attraversamento della carreggiata, il furgone condotto dall’imputato si trovava a circa 31 metri dalla zona d’urto; l’auto dell’ (OMISSIS), quindi, era visibile dall’opposta corsia sulla quale stava sopraggiungendo il (OMISSIS).
La situazione, dunque, esigeva una condotta che potesse assicurargli la possibilita’ di arrestare prontamente la marcia del veicolo.
L’avvistamento della Fiat Panda – il cui conducente evidentemente, nell’accingersi a svoltare a sinistra, in prossimita’ dell’area di intersezione, ha calcolato male i tempi per l’attraversamento, confidando nella velocita’ moderata del furgone, oppure non si e’ avveduto del sopraggiungere del furgone stesso implicava la percezione di una situazione in presenza della quale ogni guidatore e’ tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocita’ e, all’occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di venire il rischio di un incidente.
Va ricordato, poi, che l’utente della strada deve regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza di persone e cose, tenendo anche conto di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi non risultino assolutamente imprevedibili.
Tale non puo’ considerarsi la manovra di svolta a sinistra effettuata dall’ (OMISSIS), essendo appunto prevedibile che egli, giunto all’altezza dell’incrocio’ con la strada laterale, avvicinatosi alla linea di mezzeria dove si era quasi arrestato per compiere detta manovra (come si desume anche dalla velocita’, valutata dal consulente del P.M., determinata approssimativamente in 15 km/h e dalle stesse dichiarazioni dell’imputato, rese nell’immediatezza), potesse attraversare la corsia di marcia del (OMISSIS), dovendo svoltare a sinistra.
4. La sentenza impugnata appare, dunque. collocarsi correttamente nell’alveo della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ in relazione al cosiddetto principio di affidamento – complessa questione teorica, ricca di implicazioni applicative – evocato in ricorso a favore dell’imputato assumendosi la non prevedibilita’ del comportamento tenuto dalla persona offesa, che gli si sarebbe parata dinanzi con la propria autovettura all’improvviso.
Ebbene, va ricordato che il principio di affidamento, in tema di circolazione stradale, trova un temperamento, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada e’ responsabile anche del comportamento imprudente altrui purche’ questo rientri nel limite della prevedibilita’ (cfr. ex multis la recente Sez. 4 n. 10062 del 14/2/2019, Nostrani, non mass. e le conformi Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997, alla cui articolata e condivisibile motivazione si rimanda, in un caso in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata ritenuta la responsabilita’ per lesioni del conducente di un ciclomotore che aveva investito un pedone mentre attraversava al di fuori delle strisce pedonali, in un tratto rettilineo ed in condizioni di piena visibilita’, per la condotta di guida non idonea a prevenire la situazione di pericolo derivante dal comportamento scorretto del pedone, rischio tipico e ragionevolmente prevedibile della circolazione stradale; Sez. 4, n. 5691 del 2/2/2016, Tettamanti, Rv. 265981).
Nell’affermare il medesimo principio, con altra condivisibile pronuncia (Sez. 4, n. 12260 del 9/1/2015, Moccia ed altro, Rv. 263010), questa Corte di legittimita’ aveva annullato la sentenza con la quale era esclusa la responsabilita’ del guidatore per omicidio colposo di un pedone, il quale, sceso dalla portiera anteriore dell’autobus in sosta lungo il lato destro della carreggiata, era passato davanti all’automezzo ed era stato investito dall’imputato, che aveva rispettato il limite di velocita’ ma non aveva provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spazio-temporali di guida e, segnatamente, della presenza in sosta del pullman).
5. Il Collegio ritiene pienamente condivisibile il percorso motivazionale di cui alla citata sentenza 5691/2016, che ritiene pertanto opportuno ripercorrere.
Il principio di affidamento – come si ricordava in quella pronuncia – costituisce applicazione del principio del rischio consentito: dover continuamente tener conto delle altrui possibili violazioni della diligenza imposta avrebbe come risultato di paralizzare ogni azione, i cui effetti dipendano anche dal comportamento altrui. Al contrario, l’affidamento e’ in linea con la diffusa divisione e specializzazione dei compiti ed assicura il migliore adempimento delle prestazioni a ciascuno richieste.
Nell’ambito della circolazione stradale tale principio e’ sotteso ad assicurare la regolarita’ della circolazione, evitando l’effetto paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze.
Il principio di affidamento, d’altra parte, sarebbe da connettere pure al carattere personale e rimproverabile della responsabilita’ colposa, circoscrivendo entro limiti plausibili ed umanamente esigibili l’obbligo di rapportarsi alle altrui condotte.
Pertanto – come ricorda ancora la sentenza 5691/2016 – esso e’ stato efficacemente definito come una vera e propria pietra angolare della tipicita’ colposa.
Pacificamente, la possibilita’ di fare affidamento sull’altrui diligenza viene meno quando l’agente e’ gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei confronti di terzi; o, quando, in relazione a particolari contingenze concrete, sia possibile prevedere – ed e’ il caso che ci occupa – che altri non si atterra’ alle regole cautelari che disciplinano la sua attivita’.
Un’analisi della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ in materia consente di individuarvi una tendenza, in ambito stradale, a escludere o limitare al massimo la possibilita’ di fare affidamento sull’altrui correttezza.
In tal senso vanno lette, ad esempio, le pronunce in cui si e’ affermato che, poiche’ le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza, proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per se’ condotta negligente. Coerentemente con tale assunto, e’ stata percio’, ad esempio, confermata l’affermazione di responsabilita’ in un caso in cui la ricorrente aveva dedotto che, giunta con l’auto in prossimita’ dell’incrocio a velocita’ moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che l’autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in ossequio all’obbligo di concedere la precedenza (cfr. Sez. 4, n. 4257 del 28/3/1996, Lado, Rv. 204451). E, ancora, sulle medesime basi si e’ affermato, che anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l’automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, anche colpevole, di pedoni che si attardino nell’attraversamento in quanto il conducente favorito dal diritto di precedenza deve comunque non abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se eventualmente in colpa (Sez. 4, n. 12879 del 18/10/2000, Cerato, Rv. 218473); e che l’obbligo di calcolare le altrui condotte inappropriate deve giungere sino a prevedere che il veicolo che procede in senso contrario possa improvvisamente abbagliare, e che quindi occorre procedere alla strettissima destra in modo da essere in grado, se necessario, di fermarsi immediatamente (Sez. 4, n. 8359 del 19/6/1987, Chini, Rv. 176415).
6. Come rileva, ancora, la richiamata e condivisibile sentenza 5691/2016 di questa Corte, si tratta, allora, di comprendere se l’atteggiamento rigorista abbia una giustificazione o debba essere invece temperato con l’introduzione, entro limiti ben definiti, del principio di affidamento.
Senza dubbio quello della circolazione stradale e’ un contesto meno definito di quello del lavoro in equipe (con riferimento alla colpa professionale dei medici), ove il principio in parola trova pacifica applicazione.
Si configura, infatti, un’impersonale, intensa interazione che mostra frequenti violazioni delle regole di prudenza.
D’altra parte, il Codice della strada presenta norme che sembrano estendere al massimo l’obbligo di attenzione e prudenza, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari.
Tra questi vanno ricordati: 1. l’articolo 141, che impone di regolare la velocita’ in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza; e di mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni “ostacolo prevedibile”; 2. l’articolo 145, che pone la regola della “massima prudenza” nell’impegnare un incrocio; 3. l’articolo 191, che prescrive la massima prudenza nei confronti dei pedoni, sia che si trovino sugli appositi attraversamenti, sia che abbiano comunque gia’ iniziato l’attraversamento della carreggiata.
Tali norme – e’ stato condivisibilmente rilevato nel recente arresto giurisprudenziale di questa Corte di legittimita’ piu’ volte citato, alla cui articolata motivazione si rimanda – tratteggiano obblighi di vasta portata, che riguardano anche la gestione del rischio connesso alle altrui condotte imprudenti. D’altra parte, le condotte imprudenti nell’ambito della circolazione stradale sono tanto frequenti che esse costituiscono un rischio tipico, prevedibile, da governare nei limiti del possibile.
Costituisce, tuttavia, ius receptum di questa Corte, sin dalla giurisprudenza piu’ risalente nel tempo, il principio che nell’ambito della circolazione stradale che qui interessa, si debba tenere conto degli elementi di spazio e di tempo, e di valutare se l’agente abbia avuto qualche possibilita’ di evitare il sinistro: la prevedibilita’ ed evitabilita’ vanno cioe’ valutate in concreto (Sez. 4, n. 14188 del 18/9/1990, Petrassi, Rv. 185559; Sez. 4, n. 6173 del 9/5/1983, Togliardi, Rv. 159688; Sez. 5, n. 6783 del 2/2/1978, Piscopo, Rv. 139204).
Successivamente questa Corte ha ripetutamente chiarito (Sez. 4, n. 37606 del 6/7/2007, Rinaldi, Rv. 237050; Sez. 4, n. 12361 del 7/2/2008; Biondo, Rv. 239258) che l’esigenza della prevedibilita’ ed evitabilita’ in concreto dell’evento si pone in primo luogo e senza incertezze nella colpa generica, poiche’ in tale ambito la prevedibilita’ dell’evento ha un rilievo decisivo nella stessa individuazione della norma cautelare violata; ma anche nell’ambito della colpa specifica la prevedibilita’ vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma rileva pure in relazione al profilo squisitamente soggettivo, al rimprovero personale, imponendo un’indagine rapportata alle diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto.
Certamente tale spazio valutativo e’ pressoche’ nullo nell’ambito delle norme rigide la cui inosservanza da luogo quasi automaticamente alla colpa; ma nell’ambito di norme elastiche che indicano un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, vi e’ spazio per il cauto apprezzamento in ordine alla concreta prevedibilita’ ed evitabilita’ dell’esito antigiuridico da parte dell’agente modello. Non puo’ essere escluso del tutto che contingenze particolari possano rendere la condotta inosservante non soggettivamente rimproverabile a causa, ad esempio, della imprevedibilita’ della condotta di guida dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro. Tuttavia, tale ponderazione non puo’ essere meramente ipotetica, congetturale, ma deve di necessita’ fondarsi su emergenze concrete e risolutive, onde evitare che l’apprezzamento in ordine alla colpa sia tutto affidato all’imponderabile soggettivismo del giudice.
L’esigenza di una indagine concreta, si e’ pure affermato dalla giurisprudenza da ultimo indicata, non viene meno neppure quando, come nella circolazione stradale, la condotta inosservante di altri soggetti non costituisce in se’ una contingenza imprevedibile, si e’ chiarito che lo spazio per l’apprezzamento che giunga a ritenere imprevedibile la condotta di guida inosservante dell’altro conducente e’ ristretto e va percorso con particolare cautela. Cio’ nonostante, l’esigenza di preservare la gia’ evocata dimensione soggettiva della colpa (id est la concreta rimproverabilita’ della condotta) ha condotto questa Corte ad enunciare che, come si e’ prima esposto, le particolarita’ del caso concreto possono dar corpo ad una condotta realmente imprevedibile.
Alla prima ampia configurazione della responsabilita’ la giurisprudenza piu’ recente ha dunque costantemente apposto il limite della imprevedibilita’ (cfr. Sez. 4, n. 41029 del 24/9/2008, Moschiano, Rv. 241476 che ha ritenuto integrare il reato di lesioni colpose la condotta del conducente di un veicolo che investa un pedone in autostrada quando quest’ultimo gia’ si trovi sulla carreggiata nel momento in cui l’agente abbia percepito la sua presenza, atteso che in tale situazione appare prevedibile la pur imprudente intenzione dello stesso pedone di attraversare la carreggiata ed e’ dunque dovere del conducente porre comunque in atto le manovre necessarie ad evitare il suo investimento; in motivazione la Corte ha precisato che diversamente, qualora il pedone fosse stato fermo sulla piazzola di sosta, la particolare conformazione dell’autostrada quale sede destinata al traffico veloce avrebbe consentito legittimamente al conducente di escludere l’intenzione del pedone di attraversare la carreggiata, trattandosi di comportamento in tali condizioni non prevedibile) che talvolta si e’ richiesto essere assoluta (cosi’ Sez. 4, n. 26131 del 3/6/2008, Garzotto, Rv. 241004 che ha escluso la colpa generica del conducente dell’autovettura coinvolta in un sinistro stradale cui era seguita la morte della persona trasportata, poiche’ si e’ ritenuto che il conducente dell’altra autovettura aveva provocato imprevedibilmente l’incidente, ponendosi alla guida in stato d’etilismo acuto che non gli consentiva di controllare adeguatamente la marcia del proprio veicolo). In altra piu’ recente pronuncia, in senso maggiormente condivisibile, si e’ ritenuto che le imprudenze altrui fossero ragionevolmente prevedibili (cosi’ Sez. 4, n. 46818 del 25/6/2014, Nuzzolese, Rv. 261369 in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto circostanza prevedibile l’ingombro della carreggiata da parte di un altro veicolo in un incrocio cittadino).
Va dunque, ad avviso del Collegio, riaffermato il principio che l’obbligo di moderare adeguatamente la velocita’ in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilita’ degli eventi, oltre il quale non e’ consentito parlare di colpa.
Se questi sono i principi giuridici di riferimento, va percio’ osservato come, nel caso che ci occupa, nella situazione di fatto di una strada curvilinea destrorsa e di ampio raggio con visione semilibera in leggera salita, alle prime luci dell’alba, in pieno autunno, con la sola visibilita’ garantita dai fari, con ai lati della propria direttrice di marcia diverse intersezioni con accessi a proprieta’ private, appaia adeguatamente supportato il giudizio di “ragionevole prevedibilita’” della condotta della vittima ed e’, proprio in riferimento al contesto in cui e’ avvenuto il fatto che si rileva una plausibilita’ della motivazione della sentenza impugnata.
Questa Corte di legittimita’ ha in piu’ occasioni affermato che il conducente di un veicolo deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocita’ o la guida anomala e scorretta da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilita’ (vedasi anche, oltre la gia’ citata Sez. 4, n. 12361 del 7/2/2008, Biondo Rv. 239258 relativa al caso, ben meno grave di quello che ci occupa, del mero ingombro di un crocevia; ed anche Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013 dep. il 2014, Saporito, Rv. 259277).
Il tema, dunque, non e’ se il (OMISSIS) procedesse a 80, 90 o 100 chilometri orari.
Egli, infatti, per la velocita’ cui procedeva, non era comunque in grado – come gia’ ricordato dal giudice di primo grado – di compiere tutte le manovre necessarie in sicurezza, come prescritto, dalla regolare cautelare generale di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 141, commi 1 e 2 che impone al soggetto alla guida una valutazione complessiva – della situazione concreta del traffico, del veicolo, dello stato della – circolazione e di ogni altra circostanza, stabilendo di adeguare a tale valutazione la velocita’ da tenere, cosi’ da poter assicurare l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita’ e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (cosi’ anche la richiamata Sez. 4 n. 24823/2007).
La disciplina della circolazione stradale, infatti, contiene norme che estendono l’obbligo di attenzione e di prudenza, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari, come nel caso degli articoli 141, 145 e 191 che tratteggiano obblighi di vasta portata anche perche’ le condotte imprudenti in tale ambito sono cosi’ frequenti da rappresentare un rischio tipico, prevedibile, da governare, nei limiti del possibile.
Principio fondamentale della circolazione veicolare che pure risulta violata nel caso che ci occupa, e’ anche quello, codificato al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 140 relativo all’obbligo di adeguare la condotta di guida alle contingenti circostanze in cui essa trova estrinsecazione.
7. Alla luce dei principi sin qui ricordati, il terzo e il quarto motivo di ricorso, oltre che manifestamente infondati, sarebbero ininfluenti ai fini dell’odierno decidere. Gli stessi sono volti, piu’ che a confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato, ad ottenere un nuovo accertamento di merito sulla sussistenza del limite di velocita’, che nemmeno era stata contestata con l’atto di appello (cfr. atto di appello del 25.2.2011 a firma dell’avv. (OMISSIS), in atti) e la cui esistenza e’ stata comunque verificata dal consulente del PM, non essendovi alcun elemento che possa far ipotizzare che la stessa fosse variata tra il momento dell’incidente e quello dell’accertamento tecnico.
Peraltro, va ribadito, si tratta di una questione che non aveva costituito oggetto del gravame di merito. Ed e’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perche’ non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; conf. Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica, Rv. 255940; Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993 dep. il 1994, Etzi e altro, Rv. 196414).
In altra successiva pronuncia, condivisibilmente, e’ stato ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l’atto di appello, non avendo l’intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante “ex post” (Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012, Hajmohamed, Rv. 252773).
Diversamente opinando, del resto, diverrebbe estremamente difficile se non impossibile, per la Corte di Cassazione, mancando un motivo di appello sul punto e, dunque, una doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare anzitutto i termini esatti della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta della Corte.
Sul punto va anche ricordato che e’ stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, per contrasto con l’articolo 24 Cost. e articolo 111 Cost., comma 7, nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello e’ inammissibile, perche’ la disposizione appena richiamata detta una disciplina ragionevole di regolazione del diritto di ricorrere per cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta’ personale, limitandolo, per ragioni di funzionalita’ complessiva del sistema, soltanto per il caso in cui la parte abbia inteso adire tutti i tre gradi di giudizio (Sez. 2, n. 40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv. 235504)
8. In ultimo, parimenti inammissibile appare il quarto motivo di ricorso, pure costituito da mere doglianze in punto di fatto gia’ adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito.
Questi ultimi, peraltro, hanno evidenziato come il consulente della difesa non abbia contrapposto una diversa ricostruzione delle diverse fasi dell’incidente, sostenendo soltanto – senza, pero’, il supporto di argomentazioni tecniche (la Corte territoriale richiama sul punto la relazione scritta dell’ing. Vincenti, nella quale non sono state determinate la velocita’ dei mezzi, il punto d’urto e non vengono posti in evidenza dati a conforto delle diverse conclusioni ivi riportate) – che l’incidente non sarebbe stato evitabile dal (OMISSIS) anche se avesse mantenuto una velocita’ nei limiti consentiti.
Tuttavia – rilevano ancora i giudici del gravame del merito – che nemmeno risulta come l’ing. Vincenti abbia calcolato che il (OMISSIS) aveva avuto la disponibilita’ di uno spazio di 15 metri al momento dell’avvistamento del veicolo dell’Alessan-droni, insufficiente per porre in essere una qualunque manovra d’emergenza idonea a evitare lo scontro.
Va in proposito ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilita’, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – e’ rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimita’ se, come nel caso che ci occupa, sorretti da adeguata motivazione (ex pluribus, Sez. 4, 10 febbraio 2009, Pulcini).
9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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