Obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio

Corte di Cassazione, civileOrdinanza|28 luglio 2022| n. 23587.

Obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio

L’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dal secondo comma all’articolo 101 cod. proc. civ., non riguarda le questioni di diritto, ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (Nel caso di specie, relativo ad un’azione di risarcimento danni promossa in conseguenza di un sinistro stradale ad esito mortale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dagli eredi, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte del merito, nell’escludere che il giudice di primo grado fosse tenuto a sottoporre alle parti la questione del concorso di colpa nella causazione del sinistro – questione da ritenere non di puro diritto, ma mista – e rilevata d’ufficio, in assenza di contestazione, adottato una motivazione non rispettosa del principio del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111, comma 6, Cost., da ritenersi violato, come nella fattispecie in scrutinio, ove la stessa appaia meramente apparente, a condizione che il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 3 marzo 2022, n. 7090; Cassazione, sezione civile II, sentenza 19 gennaio 2022, n. 1617; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 maggio 2021, n. 11724).

Ordinanza|28 luglio 2022| n. 23587. Obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio

Data udienza 6 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Sinistro stradale – Concorso di colpa – Artt. 1362 e 1363 cc – Principio di non contestazione – Questione rilevabile d’ufficio – Principio del contraddittorio – Obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio – Cass. Civ. Sez. Un. n. 8053/2014 – Art. 101 cpc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17488/2019 R.G. proposto da
(OMISSIS), in proprio e quale procuratore speciale di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) nonche’ quale procuratore speciale di (OMISSIS) e di (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura in calce all’atto di controricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 7667/2018, depositata il 3 dicembre 2018, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dalla Consigliera Dott. Irene Ambrosi.

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Roma ha rigettato sia l’appello principale proposto da (OMISSIS), in proprio e quale procuratore speciale di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS) nonche’ quale procuratore speciale di (OMISSIS) e di (OMISSIS), sia quello incidentale proposto da (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della stessa citta’, con compensazione delle spese tra appellanti principali e incidentale e con condanna alle spese del grado degli appellanti principali nei confronti di (OMISSIS).
Per quanto ancora rileva, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la concorrente responsabilita’ di (OMISSIS) e di (OMISSIS) nella determinazione dell’incidente stradale (rispettivamente, nella misura del 30% per il primo e del 70% per il secondo) avvenuto nel Comune di (OMISSIS) a seguito del quale il primo perse la vita e aveva condannato la (OMISSIS) spa e (OMISSIS), in solido, al pagamento dei seguenti importi, tenuto conto del concorso di colpa e dell’acconto gia’ versato: -Euro 67.160,00 a (OMISSIS) (fratello della vittima); – Euro 113.004,20 a (OMISSIS) (madre); – Euro 78.757,27, ciascuna, a (OMISSIS) e di (OMISSIS) (sorelle); Euro 79,064,17, ciascuna, a (OMISSIS) e (OMISSIS) (sorelle); Euro 86.353,91 a (OMISSIS) (nonna).
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, (OMISSIS), in proprio e quale procuratore speciale di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nonche’ quale procuratore speciale di (OMISSIS) e di (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione illustrato da cinque motivi. Ha resistito con controricorso (OMISSIS) spa. Sebbene intimato (OMISSIS) non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimita’. La trattazione del ricorso e’ stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Hanno depositato memoria entrambe le parti

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano un error in procedendo e in particolare la “Violazione dell’articolo 115 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4; violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4” atteso che la Corte di appello avrebbe escluso erroneamente la sussistenza della “non contestazione” da parte dei due convenuti riguardo alla sussistenza di un concorso di colpa della vittima. Censurano il passaggio motivazionale in cui la Corte di appello ha disatteso il motivo di gravame sia perche’ “e’ frutto di una ricostruzione del processo non proprio aderente alle difese articolate dei convenuti, non avendo la compagnia mai affermato che il proprio assicurato fosse l’unico responsabile del sinistro ed avendo quest’ultimo persino contestato il nesso dii causalita’ (“l’incidente fu dovuto ad una tragica fatalita’”) sia perche’ il principio di non contestazione riguarda il fatto non la valutazione del fatto, nella specie giudizio sul grado di colpevolezza”. Insistono nel dedurre l’erroneita’ del riportato punto motivazionale in quanto le difese articolate dai convenuti, come trascritte, non contenevano alcun cenno alla corresponsabilita’ della vittima; ne’ l’evocata “tragica fatalita’” poteva servire ad evocare il concorso del fatto colposo del danneggiato e neppure determinare la Corte territoriale a compiere un accertamento su di un fatto non contestato.
2. Con il secondo motivo lamentano un error in procedendo ed in particolare, la “Violazione dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4” nella parte in cui la Corte di appello ha escluso che il Tribunale avesse l’obbligo di sottoporre alle parti la questione del concorso di colpa, affermando in proposito: “non vi e’ stata violazione del principio del contraddittorio che e’ cosa del tutto diversa dalla anticipazione del giudizio, quale sarebbe stato, nella specie, l’invito a discutere sul concorso di colpa”. Sostengono che la riportata motivazione si collocherebbe al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U n. 8053 del 2014), non sarebbe rispettosa della dottrina formatasi sull’interpretazione dell’articolo 101 c.p.c. e distonica, infine, rispetto al dettato del comma 2 del citato articolo che espressamente dispone nel caso in cui il giudice ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio assegna alle parti, a pena di nullita’, un termine per interloquire sulla medesima questione.
3. Con il terzo motivo denunciano, in via subordinata rispetto ai motivi precedenti, la “Violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4” ed in particolare, per avere la Corte territoriale disatteso il motivo di appello concernente la violazione dell’articolo 1227 c.c. con una motivazione che si collocherebbe anch’essa al di sotto del “minimo costituzionale” e per avere erroneamente affermato, nella sua “ermetica sinteticita’”, che “La censura sulla ripartizione del grado di colpa e’ quasi generica e non tiene conto del fatto che l’eccesso di velocita’ avrebbe giustificato anche una sanzione piu’ pesante”.
4. Con il quarto motivo denunciano la “Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4” ed in particolare, per avere la Corte territoriale disatteso le richieste istruttorie, gia’ respinte dal Tribunale e reiterate in appello, perche’ tardive e generiche. Sul punto, la Corte territoriale avrebbe cosi’ ritenuto: “per quanto riguarda le istanze probatorie si rileva la assoluta genericita’ del motivo di appello (par. 9, pag. 8 atto di appello che neppure contiene i singoli capitoli sui quali si intenderebbe di insistere) oltre alla circostanza che all’udienza del 15 maggio 2014 primo grado (udienza di discussione ex articolo 281 sexies c.p.c.) non vi e’ stata una specifica reiterazione delle istanze istruttorie disattesa dal Tribunale nell’udienza precedente”. Sostengono i ricorrenti che l’affermazione sarebbe erronea sia perche’ il motivo di appello non deve contenere a pena di inammissibilita’ l’indicazione degli atti e dei documenti su cui il gravame si fonda, cosi’ come richiesto, in vece, dall’articolo 366 c.p.c. per il ricorso per cassazione sia perche’ le istanze istruttorie erano state debitamente reiterate in prime cure. Tale affermazione consisterebbe in una “autentica svista”.
5. Con il quinto motivo censurano la “Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4” per avere ritenuto inammissibile la doglianza inerente la decisione di rigetto delle istanze istruttorie da parte del Tribunale e per aver rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale. Contestano quanto ritenuto dalla Corte sul punto che, dopo aver ritenuto condivisibili le motivazioni del tribunale, ha aggiunto “il tribunale non ha affatto rigettato la domanda per carenza di prova dopo aver negato la prova, cio’ ha fatto perche’ non ha rinvenuto evidenza documentale dei trasferimenti in denaro verso l’estero. Non si tratta di un obbligo documentale di prova scritta, ma di attendibilita’ valutabile anche in astratto del materiale probatorio offerto”.
6. Il secondo motivo, che pone una questione prioritaria in senso logico, merita di essere esaminato per primo ed e’ fondato, e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei motivi primo e terzo.
6.1. Con esso, parte ricorrente denuncia la violazione del principio del contraddittorio per avere la Corte di appello escluso che il Tribunale avesse l’obbligo di sottoporre alle parti la questione del concorso di colpa, questione rilevata d’ufficio, in assenza di contestazione.
Questa Corte ha gia’ ripetutamente affermato che l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’articolo 101 c.p.c., comma 2 non riguarda le questioni di diritto, ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensi’ prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attivita’ assertiva in punto di fatto e non gia’ solo mere difese (in tal senso, tra le ultime, Cass. Sez. 2 n. 1617 19/01/2022; Cass. Sez. 3 n. 11724 del 05/05/2021).
La decisione del giudice di appello non e’ stata resa in armonia con tale principio tenuto conto che ha escluso la violazione del principio del contraddittorio adducendo un singolare argomento e cioe’ che la violazione del principio del contraddittorio “e’ cosa del tutto diversa dalla anticipazione di giudizio, quale sarebbe stato, nella specie, l’invito del Tribunale a discutere sul concorso di colpa” (cosi’ test. pag. 3 sentenza impugnata).
In tal guisa, la Corte non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto insussistente la violazione del principio del contraddittorio, limitandosi a evocare il diverso tema dell’anticipazione del giudizio, non dedotto ne’ lamentato dalla parte ricorrente. Va altresi’ sottolineato che la questione del concorso di colpa nella causazione del sinistro de quo rilevata d’ufficio e’ all’evidenza non di puro diritto, ma mista; infatti, la sussistenza della presunzione di pari responsabilita’ nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall’articolo 2054 c.c., comma 2, in caso di scontro di veicoli, applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell’incidente ma rimasti estranei alla collisione, postula l’indagine in concreto sull’effettivo contributo causale di ciascuno nella produzione dell’evento dannoso.
Peraltro, la motivazione della Corte non appare rispettosa del principio del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, che viene violato qualora -come avvenuto nel caso in esame – la motivazione sia meramente apparente, purche’ il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (da ultimo, Sez. 1 03/03/2022 n. 7090).
6.2. Infondati, in vece, sono i motivi quarto e quinto che possono essere scrutinati congiuntamente per motivi di connessione. Con essi, i ricorrenti censurano in relazione all’articolo 3150, comma 1 n. 4 le decisioni dei giudici di merito che, non avendo ammesso prima le prove testimoniali a sostegno del richiesto danno patrimoniale, avrebbero rigettato, poi, la domanda perche’ non provata.
La Corte d’appello di Roma ha esplicitato le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni per le quali non ha ritenuto ammissibile la prova testimoniale e applicabili in proposito le preclusioni previste dall’ordinamento per l’ammissibilita’ della prova testimoniale; sul punto, ha esaurientemente riportato la motivazione del Tribunale, condividendone l’affermazione secondo cui “non e’ stato fornito alcun indizio di prova documentale relativamente al trasferimento all’estero di somme di denaro ne’ al fatto che fossero conseguenti ad una obbligazione stabile assunta dal defunto ne’ che avessero effettiva necessita’ di tali sovvenzioni” precisando, in proposito, che il giudice di prime cure non aveva rigettato la domanda per carenza di prova, dopo aver negato la prova, ma perche’ non aveva ritenuto evidenza documentale, neppure mediante un principio di prova per iscritto, dei trasferimenti di denaro verso l’estero (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza impugnata).
7. Alla riconosciuta fondatezza del secondo motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione, con assorbimento del primo e terzo motivo e infondati il quarto e il quinto motivo, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si atterra’ ai principi sopra ricordati; Il giudice del rinvio provvedera’, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 3, anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il terzo, rigettati il quarto e quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che decidera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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