Revocatoria e rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell’imprenditore

Corte di Cassazione, civileOrdinanza|28 luglio 2022| n. 23612.

Revocatoria e rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell’imprenditore

In tema di azione revocatoria fallimentare, la deduzione del convenuto avente ad oggetto la non revocabilità delle rimesse effettuate da un terzo garante sul conto corrente bancario dell’imprenditore, poi fallito, risolvendosi nell’allegazione di un fatto modificativo dell’effetto giuridico postulato dall’attore, costituisce un’eccezione in senso proprio e non una mera difesa e, pertanto, può essere utilmente avanzata solo dalla parte, purchè in epoca antecedente allo spirare del termine per la definizione del “thema decidendum”.

Ordinanza|28 luglio 2022| n. 23612. Revocatoria e rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell’imprenditore

Data udienza 20 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell’imprenditore – Irrevocabilità ai sensi dell’art. 67, secondo comma, legge fall. – Adempimento dell’obbligazione del debitore principale o quella dell’eventuale fideiussore – Cass., Sez. Un., 12 agosto 2005, n. 16874

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14213/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), sito in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 118/2016, depositata il 19 gennaio 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

Revocatoria e rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell’imprenditore

RILEVATO

CHE:
– la (OMISSIS) s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, depositata il 19 gennaio 2016 e notificata il successivo 24 marzo, di reiezione del suo appello avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato l’inefficacia, ai sensi della L.Fall., articolo 67 delle rimesse effettuate su conto corrente dalla (OMISSIS) s.r.l. nell’anno antecedente al suo fallimento per complessivi Euro 65.000,00, con condanna della banca al pagamento di tale importo, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda;
– il giudice di appello ha disatteso il gravame interposto confermando la valutazione del giudice di primo grado in ordine all’inammissibilita’, in quanto tardiva, della produzione documentale effettuata dalla banca, intesa a dimostrare l’esistenza di un maggiore affidamento e, dunque, la natura ripristinatoria delle rimesse evidenziando, altresi’, che in ogni caso tale produzione documentale non consentiva di riferire i limiti di fido ivi indicati allo specifico rapporto contrattuale oggetto della domanda proposta dalla curatela;
– ha, inoltre, condiviso la decisione del Tribunale nella parte in cui ha considerato tardiva l’eccezione avente a oggetto la provenienza delle rimesse da un terzo garante e, conseguentemente, per la non revocabilita’ delle stesse per tale ragione;
– il ricorso e’ affidato ad un unico motivo;
– resiste con controricorso il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l.;
– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
– con l’unico motivo di ricorso la banca denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c. e L.Fall., articolo 67, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la deduzione avente ad oggetto la riferibilita’ del pagamento ad un terzo costituisse un’eccezione in senso proprio e non una mera difesa e, conseguentemente, che non potesse essere utilmente avanzata in epoca successiva allo spirare del termine per la definizione del thema decidendum;
– il motivo e’ infondato;
– come noto, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell’imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi della L.Fall., articolo 67, comma 2, quando risulti che attraverso tali atti il terzo non ha posto la somma nella disponibilita’ giuridica e materiale del debitore, ma, senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento, ha adempiuto l’obbligazione del debitore principale o quella dell’eventuale fideiussore ovvero ha adempiuto un’obbligazione che, per quanto gia’ gravante sul debitore, incide su di lui, in relazione ad un rapporto in atto con la banca creditrice, per evitare le conseguenze cui l’avrebbe esposto l’inadempimento (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 12 agosto 2005, n. 16874);
– quanto alla controversa natura della relativa deduzione, deve osservarsi che sono eccezioni in senso proprio le allegazioni di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell’effetto giuridico postulato dall’attore, mentre sono mere difese (o eccezioni in senso lato) quelle che si risolvono nella negazione dei fatti costitutivi dell’effetto giuridico postulato dedotti dalla controparte o nella contestazione della qualificazione giuridica o dell’effetto giuridico da quest’ultima assunti a fondamento della domanda;
– orbene, e’ orientamento della giurisprudenza di legittimita’ quello per cui la deduzione dell’accipiens che il pagamento e’ stato effettuato dal terzo costituisce un’eccezione in senso proprio, avendo ad oggetto un fatto modificativo dell’effetto giuridico postulato dall’attore che puo’ essere allegato solo dalla parte (cfr. Cass. 9 ottobre 2017, n. 23597; Cass. 7 dicembre 2012, n. 22247; Cass. 12 giugno 2009, n. 13762);
– questo Collegio intende prestare adesione a tale orientamento, per cui la decisione della Corte di appello, la quale ha escluso la invocata natura di mera difesa e ritenuto che tale deduzione non potesse essere formulata in ogni momento, ma andasse sollevata entro il termine perentorio previsto per tali allegazioni dalle disposizioni processuali applicabili, si sottrae alla cesura articolata;
– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non puo’ essere accolto;
– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 4.300,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, t.u. spese giust., da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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