Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 ottobre 2022| n. 29403.
Obbligazione solidale dal lato passivo e l’accertamento del debito
In caso di obbligazione solidale dal lato passivo, l’accertamento del debito, ovvero della responsabilità, nei riguardi di uno solo dei condebitori non richiede la necessaria partecipazione al giudizio anche dell’altro, non facendo stato nei suoi confronti l’eventuale pronunciamento. Invero, in tema di sanzioni amministrative, la responsabilità degli autori materiali della violazione, anche ove abbiano commesso il fatto in concorso tra loro, e quella delle persone giuridiche chiamate a risponderne, sia quali coobbligate solidali, ai sensi dell’art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia in proprio, ai sensi dell’art. 187-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, danno luogo ad una pluralità di rapporti autonomi. Ne consegue che, nel procedimento di opposizione disciplinato dall’art. 187- septies del d.lgs. n. 58 cit., non è configurabile un litisconsorzio necessario, ma – al più – un litisconsorzio facoltativo tra i predetti soggetti.
Ordinanza|10 ottobre 2022| n. 29403. Obbligazione solidale dal lato passivo e l’accertamento del debito
Data udienza 16 marzo 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Rifiuti – Tracciabilità – SISTRI – Artt. 189, co. 3 e 258, co. 1, Dlgs 152/2006 – Mancata contestazione dell’infrazione entro il termine di 90 giorni dall’accertamento – Soggetti responsabili – Procedimento di opposizione – Art. 187-septies, Dlgs 58/1998 – Litisconsorzio facoltativo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. ROLFI Federico Vincenzo – Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27747/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS) del foro di Salerno ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI SALERNO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) dell’Avvocatura provinciale, elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 58/2019 depositata il 14 febbraio 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal Consigliere Milena Falaschi.
Obbligazione solidale dal lato passivo e l’accertamento del debito
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che:
– il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 964/2017, rigettava l’opposizione’ proposta da (OMISSIS) s.r.l. avverso le ordinanze ingiunzione del 22.01.2014 emesse su istanza della PROVINCIA di SALERNO, con le quali veniva irrogata la sanzione amministrativa pari ad Euro 5.166,67 per ciascuna annualita’ ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 189 comma 3, articolo 258, comma 1, per aver la societa’ opponente effettuato in modo inesatto ed incompleto la comunicazione delle quantita’ di rifiuti prodotti nel corso degli anni 2008,2009, 2010,2011, 2012.
In particolare, il giudice di primo grado, rilevata l’applicabilita’ delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, in attesa dell’effettiva operativita’ del sistema informatico di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI), riteneva infondata l’eccezione di decadenza per mancata contestazione dell’infrazione entro il termine di novanta giorni dall’accertamento, considerando quale dies a quo la data in cui era stato ragionevolmente possibile per l’Amministrazione concludere le verifiche e gli accertamenti necessari; riteneva altresi’ che non vi era stata alcuna violazione del diritto di difesa avendo avuto la societa’ la possibilita’ di espletare le proprie difese nella fase endoprocedimentale, a nulla rilevando l’annullamento della sanzione nei confronti della societa’ (OMISSIS) a r.l., non essendo quest’ultima societa’ destinataria delle prescrizioni di legge, stante l’attivita’ di mera consulenza amministrativa dalla stessa svolta; rilevava – infine – la congruita’ della misura della sanzione, in considerazione della natura e del numero delle violazioni contestate;
– sul gravame interposto dalla (OMISSIS) s.r.l., la Corte di appello di Salerno, nella resistenza della PROVINCIA, con sentenza n. 58/2019, rigettava l’appello e confermava il provvedimento impugnato.
Nel dettaglio, la Corte di Salerno accertava che nel 2013 il sistema SISTRI non era entrato in funzione, sicche’ era obbligatoria la tenuta dei registri e delle comunicazioni previste dalla legge in modalita’ cartacea. Ne conseguiva che, nell’ipotesi di incomplete o parziali annotazioni dei registri e dei formulari tenuti in cartaceo o in mancanza di trasmissione dei modelli, la gestione dei rifiuti da parte della (OMISSIS) s.r.l. era divenuta del tutto incontrollata e non verificabile, atteso che il regime informatico era solo fittiziamente esistente.
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Peraltro – dato atto che alla data dell’accertamento (gennaio giugno 2013) doveva ritenersi applicabile il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 188 bis, in tema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, come introdotto dal Decreto Legislativo n. 205 del 2010, articolo 16, comma 1, lettera B), per cui ai sensi del comma 3, della citata disposizione il soggetto che “aderisce al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lettera a) non e’ tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 190 nonche’ dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193” – la Corte distrettuale, dopo aver ribadito l’inoperativita’ del sistema SISTRI perche’ mai entrato in vigore, aggiungeva che lo stesso decreto legislativo evocato sanciva l’operativita’ del sistema preesistente fino all’emanazione dei decreti attuativi concernenti proprio la parte IV del testo normativo (articoli 177 – 266 relativi alle norme in materia di gestione dei rifiuti).
Quanto alla dedotta violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 14 commi 1 e 5, la Corte distrettuale – chiarito che la violazione doveva essere contestata immediatamente al trasgressore e all’obbligato in solido, oppure essere notificata agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni – accertava la tempestivita’ della notifica avvenuta in data 9 luglio 2013, ossia entro il termine di 90 giorni dall’ultimo accesso effettuato dal personale (OMISSIS) in data 20 maggio 2013 e – quindi in un tempo assolutamente congruo rispetto alle verifiche effettuate presso la societa’ fino al maggio 2013.
Con riguardo alla censura concernente l’esclusione dal contraddittorio della societa’ (OMISSIS) a r.l. (incaricata della consulenza amministrativa dalla (OMISSIS)) dopo una prima contestazione in solido con quest’ultimo societa’, la Corte del merito affermava che l’ente impositore avrebbe comunque potuto irrogare la sanzione anche solo nei confronti di una delle coobbligate, senza la possibilita’ in quella sede di muovere alcuna contestazione o pretendere un esonero di responsabilita’ dell’una o dell’altra societa’. Aggiungeva la Corte che, in ogni caso, la (OMISSIS), effettivo trasgressore in quanto soggetto attivo nella gestione dei rifiuti, aveva avuto ampia possibilita’ di far valere le proprie ragioni prima della notifica dell’ordinanza ingiunzione, a nulla rilevando le sorti del procedimento intentato anche nei confronti della (OMISSIS), la cui responsabilita’ avrebbe potuto al piu’ essere fatta valere in altra sede (nell’ambito della responsabilita’ professionale), ove quest’ultima fosse stata effettivamente incaricata di curare gli adempimenti amministrativi della societa’ e fossero attribuibili alla stessa omissioni o errori nella compilazione dei modelli.
Infine, la Corte riteneva legittima e congrua la sanzione pari ad Euro 5.176,67 per ognuna delle annualita’ dal 2008 al 2013, corrispondente al doppio del minimo ed ad un terzo del massimo della pena prevista a norma del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 258, comma 1, stante la natura delle condotte contestate, la ragione di tutela sottesa alla previsione normativa, la ripetitivita’ dell’omissione e delle irregolarita’ riscontrate dal 2008 al 2013, nonche’ la circostanza che la societa’ sanzionata in precedenza non fosse incorsa in analoghe violazioni di legge;
– per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno (OMISSIS) propone ricorso fondato su sette motivi, cui resiste la PROVINCIA di SALERNO con controricorso;
– in prossimita’ dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.
Obbligazione solidale dal lato passivo e l’accertamento del debito
Atteso che:
– con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 3, comma 1, per non aver la Corte di appello di Salerno ritenuto viziate le ordinanze – ingiunzione, pur manchevoli dell’indicazione dell’autore – quale persona fisica – dell’illecito amministrativo, qualificata la (OMISSIS) inizialmente quale obbligata solidale e poi come trasgressore.
La ricorrente aggiunge che l’Amministrazione avrebbe contestato l’illecito amministrativo alla (OMISSIS) e non alla persona fisica, violando cosi’ il principio di personalita’ della responsabilita’.
Il motivo e’ inammissibile in quanto fa valere per la prima volta in questa sede una questione nuova relativa alla mancata contestazione della sanzione amministrativa alla persona fisica.
A tal proposito, va ribadito che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratta di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. n. 19164/2007; Cass. 25319/2017; Cass. 20712/2018).
Peraltro, la censura prospettata e’ inammissibile anche sotto il profilo del difetto di specificita’, non chiarendo la societa’ ricorrente la persona fisica a cui avrebbe dovuto imputarsi la sanzione amministrativa oggetto di causa.
Sull’ulteriore profilo della contestazione quanto allo status, si dira’ con il secondo mezzo;
– con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1 n. 3, la violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 14, comma 1, per aver la Corte distrettuale ritenuto infondata l’eccezione proposta dalla societa’ in riferimento alla violazione del contraddittorio nella fase procedimentale precedente all’irrogazione delle sanzioni.
Ad avviso della ricorrente, la Provincia di Salerno avrebbe violato le regole del corretto procedimento nella fase di accertamento dell’illecito amministrativo avendo in un primo momento individuato la (OMISSIS) come “obbligata in solido” e poi qualificata come “unico trasgressore”, senza avvisarla della modificazione della qualifica, ne’ consentirle di partecipare alla fase endoprocedimentale di contestazione dell’illecito de quo.
Pertanto, sempre secondo la ricorrente, la contestazione della violazione quale obbligata in solido non risulterebbe idonea a fondare l’adozione delle ordinanze ingiunzione nei confronti della medesima societa’, quale “unico trasgressore”. In altri termini, il mutamento dello status da obbligato in solido a trasgressore unico, posto in essere dall’Amministrazione tra la fase di accertamento/contestazione e la fase di emissione delle ordinanze ingiunzione, avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa della ricorrente, la quale non sarebbe mai stata posta in condizione di controdedurre nella veste di unica autrice del fatto.
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Il motivo va respinto.
Nella specie, come chiarito dalla Corte distrettuale, non vi e’ stata alcuna violazione del diritto di difesa, non riferendosi la doglianza alla violazione dei termini o delle regole procedurali o anche all’impossibilita’ di espletare la difesa e di depositare le proprie controdeduzioni (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), ma sostanzialmente alla sola esclusione della (OMISSIS) s.r.l., incaricata della consulenza amministrativa dalla (OMISSIS), dopo una prima contestazione in solido con quest’ultima.
Peraltro, il giudice di appello ha accertato che la (OMISSIS) aveva avuto ampia possibilita’ di far valere le proprie ragioni prima della notifica delle ordinanze ingiunzione, a nulla rilevando le sorti del procedimento intentato anche nei confronti della (OMISSIS), la cui eventuale responsabilita’ professionale avrebbe potuto farsi valere in altra sede nell’ambito della responsabilita’ contrattuale laddove quest’ultima societa’ fosse stata effettivamente incaricata di curare gli adempimenti amministrativi della (OMISSIS) e fossero attribuibili alla stessa omissioni o errori nella compilazione dei modelli.
Va – infine – aggiunto che e’ proprio la natura della responsabilita’ solidale ad escludere che vi sia la violazione del contraddittorio. Difatti, in caso di obbligazione solidale dal lato passivo, l’accertamento del debito, ovvero della responsabilita’, nei riguardi di uno solo dei condebitori non richiede la necessaria partecipazione al giudizio anche dell’altro, non facendo stato nei suoi confronti l’eventuale pronunciamento (Cass. n. 24269 del 2006). Invero, in tema di sanzioni amministrative, la responsabilita’ degli autori materiali della violazione, anche ove abbiano commesso il fatto in concorso tra loro, e quella delle persone giuridiche chiamate a risponderne, sia quali coobbligate solidali, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 6, sia in proprio, ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 187 ter, danno luogo ad una pluralita’ di rapporti autonomi. Ne consegue che, nel procedimento di opposizione disciplinato dall’articolo 187 septies, del Decreto Legislativo n. 58 cit., non e’ configurabile un litisconsorzio necessario, ma – al piu’ – un litisconsorzio facoltativo tra i predetti soggetti (in tal senso, Cass. Sez. Un., n. 20935 del 2009);
– con il terzo motivo la societa’ lamenta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e articolo 118 disp. att. c.p.c., per non aver la Corte di appello indicato da quali concreti elementi abbia tratto il suo convincimento laddove ha ritenuto la tempestivita’ della notifica a norma della L. n. 689 del 1981, articolo 14, comma 2, nonche’ la congruita’ del termine trascorso tra la data dell’accertamento e la notifica della contestazione.
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Ad avviso della ricorrente, il giudice del gravame avrebbe dovuto specificare – da un lato – gli elementi di fatto nuovi che sarebbero stati acquisiti nei successivi accessi del personale del (OMISSIS) del 14, 16 e 20 maggio 2013, che avrebbero giustificato lo slittamento del dies a quo rispetto a quello del 25.01.2013 (data di acquisizione di tutti i documenti) e – dall’altro – avrebbe dovuto indicare e chiarire la complessita’ delle indagini, evocata per considerare congruo l’abnorme lasso di tempo trascorso dal 25.01.2013 al 09.07.2013.
Il motivo va respinto.
Osserva il Collegio che il dies a quo per il computo del termine di novanta giorni, entro il quale puo’ utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, deve essere inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell’infrazione, spettando poi al giudice di merito valutare la congruita’, se eccepita, del tempo impiegato dall’Amministrazione per giungere alle proprie determinazioni (Cass. n. 2532 del 2016).
Nella specie, la Corte di appello – chiarito che la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore e all’obbligato in solido, oppure essere notificata agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni – ha ritenuto che la notifica al trasgressore del 9 luglio 2013 fosse tempestiva, stante la data in cui il personale del (OMISSIS) era tornato presso l’azienda (14, 16 e 20 maggio 2013), ossia la data dell’ultimo accesso, ritenendo – in ogni caso – il lasso di tempo intercorso assolutamente congruo rispetto alle verifiche effettuate presso la societa’ fino al maggio 2013 ed alla successiva fase di valutazione di quanto acquisito e di redazione degli atti.
Trattasi questo di un apprezzamento di merito, come tale non censurabile in sede di legittimita’ se esente da vizi logici come nel caso in esame. Con la doglianza prospettata dalla ricorrente (peraltro del tutto genericamente), quest’ultima fa – quindi – valere in questa sede una diversa interpretazione dei fatti di causa, auspicando ad una nuova valutazione delle risultanze di merito, non ammissibile nel giudizio di legittimita’;
– con il quarto motivo, la ricorrente lamenta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione del Decreto Legge n. 152 del 2006, articolo 189, comma 3, e articolo 258, comma 1 per aver il giudice del gravame confermato l’ordinanza ingiunzione pur non prevedendo nel periodo storico di interesse il decreto legislativo evocato alcuna pena pecuniaria per la mancata e/o erronea comunicazione del MUD, cosi’ come riconosciuto dallo stesso Ministero dell’Ambiente e rilevato dalla dottrina.
Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale, pur dando atto dell’invocata inoperativita’ del sistema telematico di controllo, avrebbe erroneamente ritenuto legittima l’irrogazione delle sanzioni per tutte le cinque annualita’ in contestazione, con conseguente illegittima estensione delle pene pecuniarie all’epoca unicamente previste per omessa e/o non corretta tenuta del Registro Carico e Scarico Rifiuti (Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 190) e dei Formulari utili al trasporto dei rifiuti (Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 193) al diverso ambito del Modello Unico di Dichiarazione ambientale dei rifiuti (Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 189).
In altri termini, la ricorrente contesta l’illegittimita’ delle sanzioni irrogate ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 189, comma 1, e articolo 258, comma 3, non essendo dette disposizioni piu’ in vigore nel periodo di riferimento (25/12/2010 – 31/08/2013) per effetto della modifica operata dall’articolo 258 del decreto evocato.
Obbligazione solidale dal lato passivo e l’accertamento del debito
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 25 Cost., comma 2, e della L. n. 689 del 1981, articolo 1, per essere stato violato il principio di legalita’, non essendo la sanzione amministrativa irrogata giustificata da alcuna base normativa.
Con il sesto motivo la societa’ lamenta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 3 e 117 Cost., dell’articolo 7 CEDU, nonche’ la falsa applicazione del combinato disposto del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 189, comma 3, e articolo 258, comma 1, nella stesura intermedia vigente dal 25/12/2010 al 31/08/2013 introdotta dal Decreto Legislativo n. 205 del 2010, con riferimento al mancato rispetto principio di retroattivita’ favorevole in tema di sanzioni amministrative.
Ad avviso della ricorrente, la pena pecuniaria prevista a norma del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 189, comma 3, e articolo 258 comma 1, con riferimento al MUD – sebbene vigente all’epoca delle comunicazioni ambientali relative agli anni 2008 – 2009, sarebbe stata successivamente abrogata, con conseguente impossibilita’ di applicare la pena pecuniaria (che nella stesura intermedia introdotta dal Decreto Legislativo n. 205/2010 sul codice ambientale) al caso di specie a fronte dell’estensione della regola della lex mitior anche nei confronti delle sanzioni amministrative con natura e finalita’ punitiva.
Il quarto, il quinto e il sesto motivo – da trattare unitariamente in quanto intrinsecamente connessi – sono infondati.
Va premesso che l’entrata in vigore del SISTRI, inizialmente prevista per luglio 2010, e’ stata poi rinviata: al 1 ottobre 2010, poi al 1 gennaio 2011 e in seguito al 31 maggio 2011 e al 1 giugno 2011, poi di nuovo al 1 settembre 2011, al 2 aprile 2012 (decreto “Milleproroghe” del 23 dicembre 2011), al 30 giugno 2013 e al 1 ottobre 2013. Il 1 ottobre 2013 il SISTRI e’ entrato in vigore per gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e detenzione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori (articolo 11, comma 2).
L’entrata in vigore e’ stata comunque solo in via sperimentale e non valse a sostituire il previgente sistema cartaceo.
Ora, in seguito alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 116 del 2020, al TUA, e’ stato rivisto il sistema di tracciabilita’ dei rifiuti (registro carico e scarico, formulari e MUD): il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 188 bis, e’ stato cosi’ sostituito: “il sistema di tracciabilita’ dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilita’ dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti istituito ai sensi del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, articolo 6, convertito con modificazione dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori di cui all’articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimento relativi alle modalita’ di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto ei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalita’ dettate con uno o piu’ decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mera, adottati ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3, di concreto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali”.
Ancora, ai sensi del comma 5, “Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193, sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, articolo 6, comma 3; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo (..)”. E – da ultimo – a mente del comma 7, “Fino all’entrata in vigore del decreto previsto al comma 1, continuando ad applicarsi i decreti del Ministro dell’ambiente 1 aprile 1998, n. 145 e e 1 aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto”.
Orbene, dal dato normativo si evince chiaramente che le modalita’ di compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti saranno definite con appositi decreti ministeriali, i quali saranno in formato digitale per i soggetti obbligati o che sceglieranno volontariamente di iscriversi al registro. Gli altri soggetti continueranno ad utilizzare gli strumenti in formato cartaceo.
Peraltro, risultano ad oggi tutt’ora in vigore (fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi delle nuove disposizioni di attuazione del TUA) i Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 148, che disciplinano rispettivamente il modello del formulario di accompagnamento dei rifiuti ed il modello di registro di carico e scarico dei rifiuti.
Ne consegue che, nel periodo di riferimento (segnatamente gennaio – giugno 2013), la societa’ produttrice di rifiuti era (ed e’ tutt’ora) obbligata a tenere i registri di tracciabilita’ degli stessi in modalita’ cartacea, come accertato dalla sentenza impugnata. Ebbene, la ricorrente – in qualita’ di soggetto obbligato alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari in formato cartaceo, stante l’inoperativita’ del sistema informatizzato – soggiace alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 258, come modificato dal Decreto Legislativo n. 205 del 2010, articolo 35, secondo cui “I soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188 bis, comma 2, lettera a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento a quindicimilacinquecento Euro”.
A conclusione, va evidenziato che – pur essendo stati riformulati l’articolo 258, commi 1 e 2, relativi al MUD, ai registri e ai soggetti obbligati – i comportamenti sanzionati non sono nella sostanza mutati: difatti ai sensi dell’articolo 258, come regolato dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, sono sempre “I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento a quindicimilacinquecento Euro (…)”.
Obbligazione solidale dal lato passivo e l’accertamento del debito
Di qui l’integrale infondatezza delle censure prospettate;
– infine, con il settimo motivo la ricorrente contesta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 11, nonche’ la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e articolo 118 disp. att. c.p.c., per aver il giudice di appello ritenuto priva di pregio la doglianza della (OMISSIS) relativa all’abnorme quantificazione delle sanzioni irrogate dalla PROVINCIA DI SALERNO nella misura di Euro 5.167,67, pari al doppio del minimo edittale, per ognuna delle cinque annualita’ 2009-2013.
Ad avviso della ricorrente, la presunta errata compilazione del MUD integrerebbe un mero errore redazionale tale da non giustificare l’irrogazione di una sanzione superiore al minimo edittale.
Il motivo va respinto.
Il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 258, comma 1, applicabile ratione temporis, sanziona l’omessa tenuta dei registri di carico e scarico ovvero la tenuta dei registri in modo incompleto o inesatto. Il comma 5, della norma citata prevede l’ipotesi attenuata nell’ipotesi in cui le indicazioni, pur riportate nel registro di carico e scarico, siano formalmente incomplete o inesatte nei dati. Trattasi, quindi, di due ipotesi distinte: la prima contempla l’omessa compilazione totale del registro ovvero dell’annotazione di alcuni trasporti, mentre la seconda – ipotesi meno grave – riguarda annotazioni tutte effettuate, ma formalmente incomplete o inesatte (Cass. n. 18000 del 2021).
Pertanto, come rilevato dalla Corte del merito, l’ipotesi delle annotazioni incomplete o parziali dei registri e dei formulari tenuti in cartaceo o della mancata di trasmissione dei modelli – che hanno determinato una gestione del sistema di tracciabilita’ dei rifiuti del tutto incontrollata e non verificabile, atteso che il regime informatico era solo fittiziamente esistente – integrava gli estremi di cui al articolo 258, comma 1, del decreto legislativo evocato.
A tal riguardo, in riferimento alla misura delle sanzioni di causa, la Corte distrettuale ha ritenuto legittima e congrua la pena pecuniaria irrogata, pari ad Euro 5.176,67 per ognuna delle annualita’ dal 2009 al 2013 e corrispondente al doppio del minimo ed ad un terzo del massimo della pena prevista a norma del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 258, comma 1, stante la natura delle condotte contestate, la ragione di tutela sottesa alla previsione normativa, la ripetitivita’ dell’omissione e delle irregolarita’ riscontrate dal 2008 al 2013, nonche’ la circostanza che la societa’ sanzionata in precedenza non fosse incorsa in analoghe violazioni di legge.
Ora, secondo la giurisprudenza, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entita’ entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravita’ del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non e’ tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, ne’ la Corte di cassazione puo’ censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione e’ stata compiuta (Cass. n. 4844 del 2021; Cass. n. 9255 del 2013).
In altri termini, nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, e’ autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalita’ correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e puo’ reputare congrua l’entita’ della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicita’ di incolpazioni anche qualora escluda l’esistenza di alcune di esse; egli, inoltre, non e’ chiamato a controllare la motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravita’ del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimita’ ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dalla L. n. 689 del 1981, articolo 11 (Cass. n. 11481 del 2020).
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Obbligazione solidale dal lato passivo e l’accertamento del debito
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente Provincia che liquida in complessivi Euro 2.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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