Accertamento negativo volta a far dichiarare che una certa condotta non costituisce contraffazione di marchio e attività di concorrenza sleale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 ottobre 2022| n. 29479.

Accertamento negativo volta a far dichiarare che una certa condotta non costituisce contraffazione di marchio e attività di concorrenza sleale

In tema di azione di accertamento negativo volta a far dichiarare che una certa condotta non costituisce contraffazione di marchio e attività di concorrenza sleale, deve ritenersi la sussistenza dell’interesse ad agire anche in assenza di un’espressa iniziativa contraria del titolare del diritto di privativa, poiché l’azione di accertamento non implica necessariamente l’attualità della lesione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente l’interesse ad agire per l’accertamento negativo dell’illiceità della registrazione di un nome a dominio, anche se l’attore aveva ricevuto solo una diffida dall’altra impresa che, dopo alcune trattative non andate a buon fine, aveva attivato la procedura amministrativa di riassegnazione di quello stesso nome a dominio).

Ordinanza|10 ottobre 2022| n. 29479. Accertamento negativo volta a far dichiarare che una certa condotta non costituisce contraffazione di marchio e attività di concorrenza sleale

Data udienza 22 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Marchio – Contraffazione – Concorrenza sleale – Presupposti – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito – Ricorso per cassazione – Notifica a mezzo pec – Procura ad litem – Articolo 83 cpc – Criteri

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. VALENTINO Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6131/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2015/2017 depositata il 08/09/2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) srl, convenendo in giudizio la (OMISSIS) srl, esponeva che era titolare del nome a dominio (OMISSIS) di cui aveva ottenuto la registrazione; che la (OMISSIS) le aveva intimato “l’immediata cancellazione del sito” affermando di essere titolare del diritto esclusivo attribuitole dalla registrazione del marchio di impresa ” (OMISSIS)”; che era interesse della (OMISSIS) fare accertare che la registrazione e l’utilizzo del nome a dominio e del sito (OMISSIS) non costituivano contraffazione del marchio d’impresa di cui la (OMISSIS) era titolare, ne’ della denominazione sociale della convenuta, ne’ atti di concorrenza sleale in danno della (OMISSIS).
Le suddette domande venivano accolte dal Tribunale di Bologna con sentenza del 13 agosto 2014, che riteneva legittimo l’uso del dominio da parte di (OMISSIS).
La (OMISSIS) proponeva gravame con cui deduceva l’inammissibilita’ delle domande di (OMISSIS) per difetto di interesse ad agire, imputandole di avere agito strumentalmente al fine di provocare l’estinzione (prevista dal regolamento per la “Risoluzione delle dispute”) e, quindi, l’esito negativo della procedura di riassegnazione del nome a dominio iniziata dalla (OMISSIS) davanti al “Registro.it” dell’anagrafe dei domini, nel caso in cui un giudizio ordinario o arbitrale sia introdotto in pendenza della procedura di riassegnazione. In altri termini, ad avviso dell’appellante, le domande proposte da (OMISSIS) in sede giurisdizionale non erano volte a un risultato per essa favorevole, ma solo a impedire l’esito favorevole a (OMISSIS) della procedura di riassegnazione del dominio (OMISSIS), in quanto registrato e usato da (OMISSIS).in mala fede.
Il gravame e’ stato rigettato dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza dell’8 settembre 2017, avverso la quale la (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, resistito da (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per difetto di procura speciale negli atti notificati via PEC (ricorso per cassazione e relata di notificazione) e’ infondata. Ad avviso dell’eccipiente, quando l’atto sia notificato via PEC, la procura deve essere rilasciata mediante documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica, ai sensi dell’articolo 83 c.p.c. Tuttavia, la procura in questione risulta validamente rilasciata dalla ricorrente (OMISSIS) in data (16 febbraio 2018) precedente alla notifica del ricorso (19 febbraio 2018) e in formato analogico che e’ modalita’ ancora consentita nel giudizio di cassazione, mancando il disconoscimento da parte della ricorrente della conformita’ all’originale della copia analogica della procura stessa.
Con un unico motivo la ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c., per la mancanza di un interesse giuridico attuale e concreto a fondamento dell’azione di accertamento negativo, in quanto non finalizzata ad ottenere un risultato utile per l’attrice (OMISSIS). Ed infatti, la pretesa di riassegnazione del dominio, coltivata da (OMISSIS) con la procedura prevista dal regolamento del “Registro.it” dell’anagrafe dei domini (che e’ l’organismo responsabile dell’assegnazione e della gestione dei domini Internet), postulava la verifica di condotte in malafede di (OMISSIS) nella registrazione e nell’uso del nome a dominio non coincidenti con le condotte (di violazione del marchio registrato di (OMISSIS) e di concorrenza sleale) costituenti oggetto dell’accertamento negativo richiesto da (OMISSIS).
Il motivo e’ infondato.
Nella giurisprudenza di legittimita’ e’ principio consolidato quello per cui sussiste l’interesse ad agire nella proposizione di un’azione di mero accertamento negativo della propria condotta di contraffazione di un brevetto (o anche di un marchio) altrui, posto che tale azione mira a conseguire, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva, un risultato utile giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice (cfr. Cass. n. 3885 del 2014); analogo principio vale per l’azione di accertamento negativo dell’illiceita’ (ovvero di accertamento positivo della liceita’) della condotta di concorrenza sleale. L’interesse ad agire nell’azione di mero accertamento sussiste anche in assenza di un’espressa iniziativa assunta dal titolare del diritto di privativa tramite l’invio (o la ricezione) di una diffida o di un suo coinvolgimento in giudizi o procedimenti, non implicando necessariamente l’attualita’ della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (cfr. Cass. n. 16262 del 2015).
Nella specie, come correttamente rilevato in diritto nella sentenza impugnata, certamente sussisteva l’interesse di (OMISSIS) ad agire per l’accertamento negativo dell’attivita’ contraffattiva e di concorrenza sleale posta in essere con la registrazione e l’utilizzo del nome a dominio (OMISSIS), al fine di rimuovere lo stato di incertezza giuridica circa la liceita’ della propria condotta. Ed infatti, la (OMISSIS), che nel giugno 2004 aveva ottenuto la registrazione del dominio (OMISSIS), si era vista recapitare da (OMISSIS) una missiva in data 24 settembre 2010 che le intimava “l’immediata cancellazione del sito… entro cinque giorni” con l’avviso che, in mancanza, avrebbe adito l’autorita’ giudiziaria, non assumendo rilievo il fatto che la (OMISSIS) non avesse percorso la via giurisdizionale. Successivamente, non avendo le parti raggiunto l’accordo sulla cessione del dominio, la (OMISSIS) aveva introdotto la procedura di riassegnazione del dominio, a dimostrazione della volonta’ di non rinunciare alle proprie pretese, confermandosi la permanenza dello stato di incertezza circa il legittimo uso del dominio da parte di (OMISSIS) che il Tribunale ha eliminato accertando la legittimita’ della condotta della stessa (OMISSIS) con statuizione non impugnata in appello e, quindi, divenuta definitiva.
Infondata e’ la doglianza di esercizio abusivo dell’azione giurisdizionale da parte dell’originaria attrice, per essere, in tesi, meramente strumentale all’estinzione della procedura di riassegnazione del dominio, trattandosi di un esito previsto dal regolamento per la “Risoluzione delle dispute” (articolo 3.3) nel caso di proposizione del giudizio ordinario di accertamento negativo che, nella specie, e’ stato (fondatamente) introdotto da (OMISSIS) in pendenza della suddetta procedura proposta dalla stessa (OMISSIS).
La tesi della ricorrente circa la fondatezza della propria istanza di riassegnazione del dominio in considerazione della malafede della condotta di (OMISSIS), da un lato, introduce una questione nuova perche’ estranea (o solo indirettamente connessa) all’oggetto della controversia svoltasi nel giudizio di merito (che non e’ l’accertamento del diritto di (OMISSIS) alla riassegnazione del dominio in via amministrativa, ma l’accertamento negativo delle violazioni imputate a (OMISSIS)), come dimostrato anche dall’affermazione della Corte territoriale secondo cui ” (OMISSIS) avrebbe potuto comunque riattivare (la procedura di riassegnazione)”; dall’altro, la tesi confligge con l’ulteriore affermazione della Corte (non censurata specificamente) che, come gia’ il Tribunale, ha escluso rischi di confusione e di sviamento di clientela imputabili a (OMISSIS) a norma del medesimo regolamento per la “Risoluzione delle dispute” (articolo 3.6).
In conclusione, il ricorso e’ infondato e, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 5200,00, oltre accessori di legge.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

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