Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10865.

La massima estrapolata:

L’art. 1972 comma 1 cod. civ. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 1325 cod. civ. o per altre ragioni, mentre l’invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell’art. 1419 cod. civ., l’essenzialità rispetto al contratto stesso

Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10865

Data udienza 20 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13205/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1325/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/11/2016, R.G.N. 1468/2014.

RILEVATO

che:
1. con sentenza n. 1325 pubblicata il 18.11.2016, la Corte d’appello di Milano ha respinto l’impugnazione proposta da (OMISSIS), confermando la pronuncia di primo grado che aveva rigettato le domande del predetto volte alla declaratoria di nullita’ o inefficacia della cessione di ramo d’azienda da (OMISSIS) s.p.a. a (OMISSIS) s.r.l. e alla declaratoria di nullita’, o in subordine annullabilita’, della conciliazione conclusa il 6.11.07, con condanna della cedente al ripristino del rapporto di lavoro e al risarcimento dei danni;
2. la Corte territoriale ha dato atto del passaggio del rapporto di lavoro del sig. (OMISSIS) da (OMISSIS) s.p.a. a (OMISSIS) s.r.l., ai sensi dell’articolo 2112 c.c., nonche’ della conclusione di una transazione in sede sindacale con cui l’ (OMISSIS) aveva accettato la prosecuzione del rapporto in capo alla cessionaria e rinunciato ad ogni azione nei confronti delle due societa’, a fronte della corresponsione di una somma pari a 15 mensilita’ di retribuzione e della garanzia di stabilita’ di impiego presso la cessionaria per tre anni;
3. ha rilevato come il Tribunale non avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullita’ della cessione, come dedotto dal lavoratore appellante, ma avesse, condivisibilmente, ritenuto che la transazione conclusa in sede sindacale precludesse al lavoratore di contestare gli effetti della cessione medesima quanto al proprio rapporto di lavoro;
4. la Corte di merito ha considerato valide ed efficaci, ai sensi dell’articolo 2113 c.c., le rinunce fatte dal lavoratore nella citata sede protetta; ha escluso la nullita’ della transazione, denunciata dal lavoratore ai sensi dell’articolo 1972 c.c., in quanto non avente ad oggetto un contratto illecito ed ha parimenti escluso l’annullabilita’ del negozio transattivo in quanto genericamente dedotta dal lavoratore;
5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il sig. (OMISSIS), affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.p.a.;
6. la societa’ (OMISSIS) s.p.a. ha depositato memoria, ai sensi dell’articolo 380 bis.1. c.p.c..

CONSIDERATO

che:
7. col primo motivo di ricorso il sig. (OMISSIS) ha censurato la sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione degli articoli 1418, 1344, 1325 c.c., articoli 112 e 115 c.p.c., nonche’ per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio;
8. ha ribadito come il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullita’, illegittimita’ o inefficacia del contratto di cessione di ramo d’azienda, fornendo una motivazione apparente, e come erroneamente la Corte d’appello avesse respinto il motivo di impugnazione sul punto;
9. ha sostenuto come la Corte di merito avesse erroneamente incluso l’ (OMISSIS) tra i 141 lavoratori interessati alla procedura di mobilita’, e la cui posizione era stata definita mediante risoluzioni consensuali dei rapporti o cessioni individuali del contratto di lavoro, laddove il rapporto del predetto, unitamente a 14 unita’ lavorative, era stato oggetto della cessione di ramo d’azienda; ha allegato come tale cessione fosse stata conclusa in frode alla legge, al fine di eludere le disposizioni sui licenziamenti collettivi, ed ha denunciato la mancata ammissione delle prove testimoniali su tali profili di nullita’;
10. col secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’articolo 1972 c.c. e dell’articolo 115 c.p.c., nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio;
11. ha sostenuto come la pronuncia sulla nullita’ del contratto di cessione di ramo d’azienda avrebbe condotto alla declaratoria di nullita’ del verbale conciliativo avente ad oggetto proprio quel contratto ai sensi dell’articolo 1972 c.c.;
12. ha allegato come, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione, il lavoratore avesse rinunciato unicamente a promuovere azioni collegate agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con (OMISSIS) s.p.a.; ha denunciato l’omesso esame del verbale conciliativo e la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta sul punto;
13. col terzo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’articolo 1439 c.c., articoli 112 e 115 c.p.c., nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio;
14. ha affermato di avere, sia in primo grado che in appello, adeguatamente circostanziato il vizio del consenso dedotto (dolo) al fine dell’annullabilita’ dell’accordo transattivo ed ha criticato il mancato esame dei documenti prodotti e delle prove richieste;
15. il primo motivo di ricorso e’ infondato nella parte in cui ribadisce l’omessa pronuncia sulla domanda di nullita’ del contratto di cessione di ramo d’azienda; premesso che il vizio di cui all’articolo 112 c.p.c., debba essere fatto valere quale error in procedendo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la Corte d’appello non ha omesso di pronunciarsi sulla questione in oggetto ma ha ritenuto che la domanda di nullita’, illegittimita’ o inefficacia del contratto di cessione del ramo d’azienda fosse preclusa in ragione dell’accordo transattivo concluso tra le parti in sede protetta, come tale valido ed efficace ai sensi dell’articolo 2113 c.c.;
16. l’omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, puo’ essere utilmente prospettata solo con riguardo alla effettiva mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che, ritualmente ed incondizionatamente proposta, richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 9545 del 2001; n. 7653 del 2012), laddove nel caso in esame una decisione risulta espressamente adottata;
17. neppure puo’ trovare accoglimento la dedotta violazione degli articoli 1418, 1344, 1325 c.c., non avendo l’attuale ricorrente indicato in che termini avesse posto la questione della nullita’ per frode alla legge della cessione del ramo e in quali atti processuali, che avrebbe dovuto trascrivere almeno per estratto; al riguardo la sentenza d’appello riporta che “l’ (OMISSIS) evidenziava di aver sostenuto in primo grado la nullita’ di detta cessione per inesistenza del ramo d’azienda, nonche’ per violazione dell’articolo 2112, e della normativa in materia di licenziamenti collettivi stabilita dalla L. n. 223 del 1991”;
18. non vi e’ spazio per configurare la violazione dell’articolo 115 c.p.c., che presuppone, come piu’ volte precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed e’ rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti, circostanza neanche allegata nel caso di specie;
19. le ulteriori censure oggetto del primo motivo di ricorso e formulate in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sono inammissibili per l’operare della disciplina della doppia conforme, ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, applicabile ratione temporis (cfr. Cass. n. 26774 del 2016; n. 5528 del 2014);
20. il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile in quanto incentrato sulla interpretazione dell’accordo transattivo che non e’ trascritto nel corpo del ricorso e riguardo al quale non e’ neanche indicata l’esatta collocazione tra gli atti di causa;
21. il motivo e’ comunque infondato;
22. questa Corte ha precisato (Cass. n. 23064 del 2016; n. 2413 del 2016; n. 8776 del 2012) come “L’articolo 1972 c.c., comma 1, sancisce la nullita’ della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceita’ della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall’articolo 1325 c.c., o per altre ragioni, mentre l’invalidita’ di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullita’ di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell’articolo 1419 c.c., l’essenzialita’ rispetto al contratto stesso”; la censura proposta col secondo motivo di ricorso non reca alcuno degli elementi necessari ai fini della integrazione dell’articolo 1972 c.c. e si rivela assolutamente generica;
23. non puo’ trovare accoglimento neanche il terzo motivo di ricorso che, sebbene formulato anche come violazione di legge, censura unicamente la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha definito generiche le allegazioni sul dolo, rilevante ai fini della annullabilita’ della transazione, in particolare per omesso esame di fatti storici, neanche indicati, e per mancata ammissione di prove, anch’esse non specificate, operando per il vizio motivazionale la gia’ richiamata disciplina di cui all’articolo 348 ter c.p.c.;
24. per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto;
25. la regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;
26. si da’ atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente. al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo articolo 13, comma 1 bis.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *