Notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Sentenza 30 gennaio 2019, n. 2564.

La massima estrapolata:

La notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica. L’effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell’agente postale avente efficacia probatoria.

Sentenza 30 gennaio 2019, n. 2564

Data udienza 12 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4725-2015 preposto da:
(OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO in persona dell’Amm.re Unico legale rappresentante nonche’ del Commissario liquidatore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3189/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 16/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto del 1 e 3 motivo di ricorso, accoglimento del 2 motivo;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti difensivi.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione ha impugnato la sentenza n. 3189/2014, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 16.06.2014, con la quale, in riforma della decisione assunta dal giudice di primo grado, era rigettato il ricorso introduttivo della contribuente avverso la cartella esattoriale con la quale (OMISSIS) s.p.a. chiedeva il pagamento della somma di Euro 155.741,82.
Ha riferito che, ricevuta la notifica della cartella di pagamento per contributi dovuti alla (OMISSIS) per gli anni d’imposta 2007 e 2008, proponeva opposizione dolendosi della inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, del difetto di sottoscrizione dell’iscrizione a ruolo, del difetto di motivazione della cartella, della inesistenza della pretesa tributaria.
All’esito del giudizio la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 302/2012 accoglieva il ricorso della societa’ sull’assunto della inesistenza della notificazione. Il concessionario adiva la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che con la pronuncia ora impugnata accoglieva l’appello.
La contribuente censura la decisione con tre motivi:
con il primo per violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, degli articoli 148 e 149 c.p.c., della L. n. 890 del 1982, articolo 14, tutti in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente ritenuto legittima ed efficace la notificazione della cartella eseguita senza l’intermediazione di un agente notificatore abilitato e senza la redazione della relata di notifica;
con il secondo motivo per violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 10, e del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 39, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente affermato il difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione in ordine ai motivi di ricorso riferibili al difetto di sottoscrizione del ruolo, al difetto di motivazione della cartella e alla inesistenza totale della pretesa tributaria;
con il terzo motivo per violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c.per mancata motivazione della decisione assunta sulla regolamentazione delle spese.
Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza con ogni consequenziale decisione.
Si e’ costituita (OMISSIS) s.p.a., contestando gli avversi motivi di ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
All’udienza pubblica del 12 dicembre 2018, dopo la discussione, il P.G. e le parti hanno concluso. La causa e’ stata trattenuta in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo e’ infondato.
Con esso la societa’ sostiene l’erroneita’ della decisione assunta dal giudice regionale in ordine alla validita’ della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo del servizio postale, senza la formazione della relata di notifica. Nel lungo motivo si sofferma sulle esigenze di garanzia della notificazione eseguita a mezzo di un agente notificatore e con redazione della relata, e cio’ nella consapevolezza del diverso orientamento gia’ espresso da questa Corte.
In realta’, affrontando la questione gia’ pervenuta all’attenzione del giudice di legittimita’ in numerose altre occasioni, ora riproposta dalla difesa della societa’, questa Corte ha gia’ ripetutamente affermato che la notificazione della cartella di pagamento puo’ essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessita’ di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui e’ stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’articolo 2700 c.c. (ex multis, da ultimo Cass., ord. n. 4275/2018; 27561/2018). Cio’ in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalita’ di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (cfr. sent. n. 6395/2014).
Questo orientamento interpretativo e’ condiviso da questo Collegio, che intende darne continuita’, sicche’ nel caso di specie la notifica della cartella si e’ validamente compiuta e il motivo di ricorso va pertanto rigettato.
Il secondo motivo e’ invece inammissibile.
Con esso la contribuente si duole della decisione nella parte in cui ha ritenuto che (OMISSIS) poteva essere chiamata in giudizio per i soli vizi propri della cartella, mentre non aveva legittimazione passiva per le questioni inerenti la mancata sottoscrizione del ruolo, la mancata motivazione e la mancata debenza del tributo, vizi per i quali, afferma il giudice regionale, la contribuente doveva chiamare in giudizio l’ente impositore e non il concessionario.
E’ pur vero che alla luce del chiaro dettato normativo del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 39, nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilita’ della domanda, ma puo’ comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., ord. n. 21220/2012; Sez. U, sent. n. 16412/2007; inoltre, ex multis, Cass., 10528/2017; 22729/2016; 97/2015). Da tanto discende che la legittimazione passiva, ancorche’ per vizi degli atti prodromici alla cartella, andava individuata anche nel concessionario, libero di chiamare in causa l’ente creditore. E tuttavia nel caso di specie era preliminare che la societa’ contribuente, lamentando le carenze formali e sostanziali della pretesa impositiva e degli atti prodromici alla cartella nonche’ della cartella medesima, doveva dimostrare che quelle eccezioni e quelle censure fossero state tempestivamente sollevate con l’atto di impugnazione cui ha dato origine il presente contenzioso. Infatti a fronte di un espresso riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla circostanza che il concessionario avesse lamentato che alcune eccezioni erano state sollevate dalla societa’ per la prima volta in sede d’appello, era d’obbligo che l’odierno ricorrente indicasse in quale parte del ricorso introduttivo quei vizi dell’attivita’ impositiva fossero stati portati all’attenzione del giudice di prime cure, trovando peraltro applicazione il principio secondo cui l’omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto alla proposizione di una tale domanda non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (cfr. da ultimo Cass., ord. n. 22784/2018; vedi inoltre 24445/2010; 12412/2006). Ne discende l’inammissibilita’ del secondo motivo.
E’ infine infondato il terzo motivo, con cui si lamenta la mancata motivazione della regolamentazione delle spese processuali, poiche’ il giudice regionale ha correttamente ricondotto alla soccombenza della societa’ nel giudizio d’appello la condanna alle spese di causa.
In conclusione il ricorso va interamente rigettato e all’esito del giudizio segue la condanna della (OMISSIS) alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ in favore della controricorrente nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la (OMISSIS) spa al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Avv. Renato D’Isa

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