Non è possibile impugnare la sentenza di patteggiamento contestando l’applicazione della misura di sicurezza

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 6 febbraio 2019, n. 5875.

La massima estrapolata:

Non è possibile impugnare la sentenza di patteggiamento contestando l’applicazione della misura di sicurezza.

Sentenza 6 febbraio 2019, n. 5875

Data udienza 19 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. SCALIA Lau – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/05/2018 del Tribunale di Savona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Laura Scalia;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Salzano Francesco, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. I difensori di fiducia di (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono in cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui il Tribunale di Savona ha applicato a ciascuno degli imputati la pena concordata due anni ed otto mesi di reclusione e Euro 10.000,00 di multa, per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1-bis e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, lettera g), per avere costoro detenuto ai fini di cessione e ceduto a terzi, in una pluralita’ di occasioni indicate in rubrica, sostanza stupefacente del tipo cocaina.
2. Con motivo comune di ricorso la difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS) denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto ed alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p..
La difesa di (OMISSIS) fa valere altresi’ la mancanza di motivazione in ordine alla disposta confisca dei telefoni cellulari e della somma di Euro 6.515,00.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione con requisitoria scritta ha concluso come in epigrafe indicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza e non deducibilita’ dei proposti motivi nei termini di seguito precisati.
2. Secondo questa Corte di legittimita’, sulla base del chiaro disposto di legge, il primo comune motivo di ricorso non e’ deducibile nel giudizio di cassazione e come tale e’ inammissibile.
A mente dell’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, come inserito dalla L. n. 103 del 2017, articolo 1, comma 50, “il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volonta’ dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalita’ della pena o della misura di sicurezza”, con conseguente non deducibilita’ dell’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p..
Il giudice nel pronunciare sentenza di patteggiamento resta sempre tenuto ad accertare l’insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., ma l’eventuale vizio di motivazione non e’ piu’ censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall’imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01 e, in motivazione, sub par. 2.1.).
La novella in parola, rappresenta – quindi – una ulteriore evoluzione della limitata ricorribilita’ della sentenza di “patteggiamento” gia’ affermata, nel vigore della precedente normativa, nella giurisprudenza di legittimita’, che per indirizzo consolidato disconosceva all’imputato il potere di rimettere in discussione i profili oggettivi e soggettivi della fattispecie su cui era caduto l’accordo in quanto coperti dal patteggiamento, conformando il ridotto obbligo di motivazione in considerazione dell’accordo presupposto dalla decisione (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, di Benedetto, Rv. 19113501; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270-01).
L’accordo e’ altresi’ destinato come tale a validare anche la qualificazione del fatto offerta, con i soli limiti, in alcun modo neppure prospettati segnatamente nel ricorso di (OMISSIS), della palese eccentricita’ rispetto al contento del capo d’imputazione (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766-01).
3. Nella valutazione del secondo motivo di ricorso dedotto dalla difesa dell’imputato (OMISSIS), che fa valere la nullita’ dell’impugnata sentenza di patteggiamento per mancanza di motivazione con riferimento alla disposta confisca, insieme allo stupefacente in sequestro, dei telefoni cellulari e della somma di Euro 6.515,00, plurime sono le ragioni di inammissibilita’ del proposto mezzo.
3.1. Vero e’, da un canto, che la confisca e’ stata applicata in una fattispecie in cui la misura ablativa e’ prevista dalla legge (Decreto Legislativo n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 1-bis e Decreto Legislativo n. 309 del 1990, articolo 73, comma 7-bis) per una contestazione che involge pienamente condotte di cessione di stupefacente.
3.2. Nel resto, quanto alla condotta di detenzione di sostanza del tipo cocaina, pure contestata, nessun confronto opera il ricorso con l’imputazione ne’ con la sentenza impugnata la’ dove il tribunale, in un piu’ ampio contesto di cessione, definito in ragione degli esiti di centinaia di conversazioni telefoniche intercettate, ritiene la somma di denaro sequestrata, comunque ricavato della vendita di stupefacente.
Gli indicati passaggi depongono in modo inequivoco per l’inammissibilita’ del proposto mezzo in ragione di aspecificita’ e manifesta infondatezza della dedotta violazione di legge, in relazione all’articolo 240 c.p..
4. E’ poi inammissibile, perche’ non consentito nel giudizio di cassazione, l’ulteriore e connesso profilo del secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la nullita’ dell’impugnata sentenza di patteggiamento nella parte in cui il giudice avrebbe disposto la confisca facoltativa del denaro e dei telefoni cellulari senza motivare adeguatamente sulla diretta provenienza del primo da reato e sull’utilizzo dei telefoni cellulari al fine di commettere il reato di spaccio di sostanza stupefacente.
Convergenti ragioni d’indole testuale, sistematica e logica escludono l’ammissibilita’ del ricorso in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per il motivo da ultimo descritto. Tali ragioni sono coerenti con i rilevanti parametri costituzionali e convenzionali.
4.1. Non solo, come si e’ gia’ rilevato, la motivazione della sentenza impugnata evidenzia specifica – e, seppur sintetica, non apparente giustificazione circa la ritenuta provenienza del denaro oggetto di confisca dal delitto contestato, ma, di piu’, la novella di cui alla L. n. 103 del 2017, all’articolo 1, comma 50, attraverso l’inserimento del comma 2-bis, dell’articolo 448 c.p.p., non consente il motivo proposto.
L’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, stabilisce infatti che “il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti…. all’illegalita’… della misura di sicurezza”.
Resta pertanto testualmente estraneo al sindacato di legittimita’ ristretto ai profili di illegalita’ della misura – la diversa fattispecie della misura di sicurezza la cui applicazione sia denunciata per vizio di motivazione, nella differente riconducibilita’ delle descritte ipotesi al vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
4.1.1. La chiara formulazione della norma in esame trova del resto una coerente collocazione all’interno del sistema delle impugnazioni.
Torna utile a tale riguardo riferirsi alla previgente regolamentazione della impugnabilita’ in cassazione della sentenza di patteggiamento.
Viene in considerazione, sul punto, l’articolo 448 c.p.p. che, al comma 2, nel disciplinare puntualmente l’impugnazione della sentenza di “patteggiamento”, stabilendo, con concisa previsione, che “in caso di dissenso, il pubblico ministero puo’ proporre appello” e che “negli altri casi la sentenza e’ inappellabile”, per effetto del comma 2 dell’articolo 606, consentiva il ricorso in cassazione in applicazione del generale regime previsto dall’articolo 606 c.p.p., comma 1.
Quest’ultimo restava dunque declinato nei casi ivi descritti, da leggersi in combinato con le peculiarita’ proprie della sentenza ex articolo 444 c.p.p. e, quindi, con la pregnante incidenza, quanto al novero delle censure denunciabili, dell’atto negoziale intervenuto tra le parti (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, cit.).
Il comma 2-bis dell’articolo 448 c.p.p. introdotto dalla L. n. 103 del 2017, nel dare, per la prima volta, specifica disciplina al ricorso per cassazione della sentenza di patteggiamento, definisce per tale tipo di sentenza un regime ad hoc, nel quale i casi di ricorso sono individuati in modo tassativo e derogatorio rispetto a quelli generali, anche in riferimento a punti della decisione, quale quello relativo all’applicazione di misure di sicurezza (espressamente ricorribile solo in caso di illegalita’ della disposta misura), certamente estranei all’accordo delle parti.
Tale dato normativo rappresenta chiara conferma che la disciplina dei casi di ricorso dettata dall’articolo 448, comma 2-bis, per la sentenza di patteggiamento descrive un regime specifico di impugnazione per questo tipo di sentenza e proprio a tutte le statuizioni in essa espresse e contenute, rientrino o meno nel perimetro dell’accordo sulla pena. Disciplina, dunque, che, proprio in ragione del suo carattere speciale, del resto giustificato dall’origine concordata del provvedimento impugnato (e dalla conseguente preclusione della possibilita’ di contestare i termini fattuali dell’imputazione e la valutazione di merito sulle prove), prevale su quella generale di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, escludendone l’applicazione.
Il Collegio ritiene, pertanto, non condivisibile il principio, gia’ affermato in un precedente arresto di legittimita’ in tema di sentenza di patteggiamento, la’ dove, segnatamente, si e’ ritenuta, nell’intervenuta novella e quindi all’esito dell’introduzione dell’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, l’ammissibilita’ di un ricorso in cassazione con cui si denunci il difetto di idonea motivazione in punto di confisca, riguardando siffatto profilo una statuizione estranea all’accordo sull’applicazione della pena, con conseguente “recupero” dei motivi di ricorso previsti in via generale dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, (Sez. 3, n. 30064 del 23/05/2018, Lika, Rv. 273830 – 01; conforme Sez. 4 del 17/4/2018 n. 22824, Daouk, n.m.).
Valga in proposito l’ulteriore rilievo che l’interpretazione qui avversata si traduce in una interpretatio abrogans della norma, rievocando obblighi di motivazione e correlati mezzi di ricorso vigenti precedentemente alla riforma, che – invece – ha voluto accomunare l’illegalita’ della pena a quella della confisca limitando espressamente il ricorso per cassazione a dette ipotesi, nell’ambito di una tassativita’ gia’ affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 45559 del 07/03/2018, P., Rv. 273950 – 01).
4.1.3. A tali argomentazioni, d’indole testuale e sistematica, si coniuga il dato esegetico fondato sui lavori preparatori.
La “Relazione governativa di accompagno del d.d.l.” (A.C. 2798 – 17 Legislatura) indica invero la ratio dell’articolo 14 dell’originario d.d.l., poi confluito nella L. n. 103 del 2017, articolo 1, comma 50, introduttivo dell’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, nell’espresso giudizio di non “meritevolezza” dell'”attuale troppo ampia ricorribilita’ per cassazione”, per il verificato largo esito di inammissibilita’ dei relativi ricorsi, con il conseguente apprezzamento dell'”inutile dispendio di tempo e di costi organizzativi”.
L’indicata ragione sostiene pertanto la ragionevolezza di una limitazione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento ai soli casi espressamente indicati nella norma in esame, nel dichiarato intento del legislatore di scoraggiare i ricorsi meramente defatigatori e, per altro verso, di “accelerare la formazione del giudicato” (Rel. cit.).
4.1.4. Inoltre, il principio di legalita’, enunciato per le misure di sicurezza dall’articolo 199 c.p. e sistematicamente composto con quello della legalita’ della pena, di cui all’articolo 1 c.p., nella previsione di cui all’articolo 25 ost., 2 comma, informa di se’ tutto il sistema penale e vieta che abbia esecuzione, con la pena illegale, anche una misura di sicurezza illegale, ovverosia che non abbia fondamento, nel caso concreto oggetto di giudizio, in una norma di legge.
Sull’indicata premessa, mutuando definizioni maturate nella giurisprudenza di legittimita’ in materia di pena illegale (sulla definizione di pena illegale, tra le altre: Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, in motivazione p. 12; Sez. U., n. 33040 del 2015, Jazouli), puo’ ben concludersi nel senso che la misura di sicurezza illegale e’ categoria destinata a ricomprendere, in riferimento al rito prescelto, sia quella non prevista dall’ordinamento giuridico per il caso concreto oggetto di giudizio, sia, ancora, quella eccedente, per specie e quantita’, i relativi limiti legali.
Resta pertanto estraneo al sindacato di legittimita’ – ristretto ai profili di illegalita’ della misura – la diversa fattispecie della misura di sicurezza la cui applicazione sia esclusivamente denunciata per vizio di motivazione da mancanza, manifesta illogicita’, contraddittorieta’ e sua insufficienza, nella differente riconducibilita’ delle descritte ipotesi al vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
Non solo, infatti, l’illegalita’ e’ categoria che predica la radicale estraneita’ a sistema della misura di sicurezza, come gia’ della pena, per mancanza di elementi di struttura rispetto al modello tipico applicabile al caso concreto, mentre, al contrario, la fattispecie della motivazione viziata per le sintomatiche declinazioni di cui all’articolo 606, comma 1, lettera e) cit. evoca una causa di illegittimita’ della sentenza di merito, emendabile nel rapporto tra giudizio rescindente di legittimita’ e rescissorio del giudice di rinvio, sicche’ quest’ultima tradisce, nel suo diverso ambito operativo, una tendenziale eterogeneita’ rispetto alla illegalita’, categoria, robusta, che si caratterizza per l’irrimediabile deviazione della misura di sicurezza applicata dal rilevante modello tipico.
Ma, soprattutto, i vizi di motivazione – ed anche la sua totale mancanza, che nelle sue possibili declinazioni e’ stata talvolta ricondotta alla categoria della violazione di legge – non sono autonomamente deducibili col ricorso per cassazione, allorche’ la loro proposizione non si accompagni alla plausibile prospettazione di quella specifica violazione di legge penale sostanziale – evocata nell’articolo 448, comma 2-bis e sopra descritta rappresentata dalla illegalita’ dell’applicata misura di sicurezza.
L’illegalita’ di tale misura e’ infatti il necessario corollario – anzi, il vero e proprio presupposto logico – di ogni censura della motivazione della sentenza di patteggiamento sul relativo punto della decisione: il primo vizio contiene in se’ il secondo, che il primo presuppone e nel primo risulta necessariamente assorbito.
Sarebbe del resto inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che lamentasse un vizio di motivazione in punto di misura di sicurezza senza prefigurare l’inosservanza o l’erronea applicazione delle rilevanti norme sostanziali in materia, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (vedi, Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878 – 01).
4.1.5. Infine, il Collegio ritiene che tale complessiva ricostruzione interpretativa dell’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, sia conforme ai rilevanti parametri costituzionali e convenzionali.
Osserva a tale riguardo che la scelta del rito alternativo, che sia immune da vizi per quanto concerne l’espressione della volonta’ dell’imputato (vizi che, significativamente e opportunamente, legittimano pubblico ministero e imputato al ricorso per cassazione ai sensi dello stesso comma 2-bis dell’articolo 448), sostiene ragionevolmente una consapevole accettazione delle parti del ristretto regime di impugnazione definito dalle nuove norme. E cio’ anche per quanto attiene ai punti della sentenza di patteggiamento che, pur non ricompresi nel perimetro dell’accordo sulla pena, rientrano tuttavia in un’area di ragionevole prevedibilita’, come nel caso di applicazione di misura di sicurezza non illegale, perche’ prevista dalla legge – quanto a specie, oggetto e durata/ammontare – in relazione al fatto contestato e ritenuto in sentenza (per il caso in esame, vedi sopra, 2.1.).
La previsione di una specifica disciplina transitoria per il novellato articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, – che, ai sensi della L. n. 103 del 2017, articolo 1, comma 51, si applica solo ai procedimenti nei quali la richiesta di pena ex articolo 444 c.p.p. e’ stata presentata successivamente alla entrata in vigore della legge di modifica – consente del resto alle parti una scelta del rito pienamente consapevole anche in ordine alle conseguenze relative al nuovo regime di impugnazione della sentenza di patteggiamento e rappresenta un’ulteriore conferma della razionalita’ e ponderatezza della chiara scelta operata dal legislatore.
Per tutto quanto fin qui esposto, l’esperibilita’ del ricorso per cassazione in caso di illegalita’ della misura di sicurezza soddisfa i requisiti costituzionali richiesti dall’articolo 111 Cost., commi 6 e 7, (il vizio deducibile, se correttamente e plausibilmente prospettato, comprende e assorbe i vizi di motivazione, dei quali rappresenta la necessaria cornice) e deve ritenersi conforme alle esigenze di tutela del diritto di difesa e di rispetto dei principi dell’equo processo, di cui agli articoli 3, 24 e 111 Cost., comma 2 e articolo 6 Convenzione EDU, anche con specifico riferimento ai parametri di ragionevolezza, proporzionalita’ e ragionevole durata del processo.
Rientra infatti nel libero esercizio delle facolta’ difensive dell’imputato il diritto di affrontare il giudizio ordinario, e di avvalersi cosi’ dei mezzi di impugnazione ad esso propri, ovvero di presentare richiesta di patteggiamento, coi benefici – e i limiti – che la legge ricollega, in questo caso, all’accordo delle parti sulla pena (vedi, Corte cost. n. 225 del 2003, sui dubbi di legittimita’ costituzionale sollevati dalla Corte di cassazione sull’articolo 448 c.p.p. rapporto tra giudizio abbreviato e richiesta di patteggiamento, in caso di dissenso espresso dal P.m.; vedi altresi’, per il riconoscimento del principio secondo cui al rito del patteggiamento corrisponde ragionevolmente, rispetto a quello ordinario, una diversa conformazione dei mezzi di impugnazione esperibili, Sez. 6, n. 2400 del 1992, Colombini, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 448 c.p.p., comma 2, per contrasto con l’articolo 3 Cost.).
In tale prospettiva, va rimarcato come, in relazione alle garanzie dell’equo processo e del doppio grado di giurisdizione, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che la decisione di patteggiamento implichi la consapevole rinuncia da parte dell’imputato ad una serie di diritti e garanzie procedurali che, allorche’ accompagnata da garanzie minime commisurate alla sua importanza e non contraria al pubblico interesse (tra le altre, Scoppola (n.2), § 135-136, del 17 settembre 2009; Poitrimol c. Francia, del 23 novembre 1993, § 31, Serie A n. 277-A e Hermi c. Italia del 18 ottobre 2006, ric. n. 18114/02, § 73), fa apparire ragionevole la mancata previsione della possibilita’ di ricorrere ad un giudice superiore, trattandosi di ipotesi diversa da quella basata su condanna emessa all’esito di giudizio ordinario, con conseguente esclusione di qualsivoglia violazione dell’articolo 6 Convenzione EDU, § 1 o dell’articolo 2 del relativo Protocollo n. 7 (Corte E.D.U. Natsylishvili e Togonidze c. Georgia del 29 aprile 2014).
La Corte EDU (Natsylishvili e Togonidze c. Georgia, cit.) ha, a tale riguardo, espressamente condiviso l’idea che il patteggiamento offra “gli importanti vantaggi di una rapida decisione dei casi penali e di alleviare il carico di lavoro di tribunali, pubblici ministeri e avvocati”, ed ha affermato di ritenere “normale che l’ambito dell’esercizio del diritto al controllo sulla decisione per mezzo delle impugnazioni sia piu’ limitato per una condanna basata su un patteggiamento, che rappresenta una rinuncia al diritto di avere la causa penale contro l’accusato esaminata nel merito, rispetto a una condanna pronunciata all’esito di un processo penale ordinario”.
Col medesimo provvedimento la Corte EDU ha ribadito che “gli Stati contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo n. 7” e si e’ detta del parere che accettando il patteggiamento, il ricorrente, oltre a rinunciare al suo diritto a un processo ordinario, rinunci validamente anche al suo diritto di impugnare la sentenza con i mezzi ordinari, e che di questa particolare conseguenza legale del patteggiamento, chiaramente formulata dalla normativa interna, egli debba essere ritenuto consapevole, essendo tra l’altro dotato di difesa tecnica.
La Corte EDU ha dunque ritenuto che, nel caso sottoposto al suo esame, nel quale l’accordo sulla pena era riconducibile ad una decisione volontaria e consapevole, il patteggiamento era conforme alle esigenze dell’equo processo di cui all’articolo 6 Convenzione, § 1 e che la rinuncia al diritto di impugnazione coi mezzi ordinari non rappresenta una restrizione arbitraria e contraria al principio di ragionevolezza contenuto nell’articolo 2 del Protocollo n. 7 (per il principio generale relativo alla correlazione tra i requisiti dell’equo processo enunciati da queste due disposizioni, vedi, Galstyan c. Armenia, n. 26986/03, § 125, 15 novembre 2007).
5. Nella genericita’ di ogni ulteriore deduzione, non circostanziata nella portata critica, in via conclusiva i ricorsi proposti sono inammissibili.
6. Alla declaratoria di inammissibilita’ dell’impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma che si stima equo determinare, in ragione della natura delle proposte censure e delle ragioni della decisione, in Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Per aprile la mia pagina facebook Avv. Renato D’Isa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *