La notifica eseguita all’indirizzo pec di una societa’ risultante dal registro delle imprese

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 26 febbraio 2019, n. 5652.

La massima estrapolata:

La notifica ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis, anteriore al 15 dicembre 2013, ben può essere eseguita all’indirizzo pec di una societa’ risultante al registro delle imprese.

La L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis, inserito dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 quater, a decorrere dal 1 gennaio 2013, consente agli avvocati autorizzati di eseguire le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata “all’indirizzo risultante da pubblici elenchi”.
Il richiamato Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 ter, inserito dalla successiva L. 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dal Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 16, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 6 bis, nonche’ il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”. Il Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 16, cit., prevede appunto l’obbligo delle societa’ di comunicare il proprio indirizzo pec al registro delle imprese.
Cio’ significa che, prima dell’entrata in vigore della puntualizzazione della nozione di pubblici elenchi contenuta nel Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 ter, detta nozione era indicata nella L. n. 53 del 1994 in termini piu’ generici, ma era pur sempre vigente: semplicemente, il compito di definirne i contorni, genericamente delineati con le parole “pubblici elenchi”, era affidato all’interprete mediante l’uso degli ordinari criteri ermeneutici. Applicando tali criteri, non e’ contestabile che un elenco degli indirizzi pec come quello risultante dalle comunicazioni che gli imprenditori commerciali sono tenuti ad inviare al registro delle imprese, ossia a un registro tenuto da una pubblica autorita’ per ragioni di pubblico interesse, sia qualificabile come pubblico elenco.
Pertanto, nel caso di specie, non e’ revocabile in dubbio che anche nell’ottobre 2013, epoca della notifica che qui rileva, anteriore al 15 dicembre dello stesso anno, la notifica ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis, potesse essere eseguita all’indirizzo pec di una societa’ risultante al registro delle imprese.

Sentenza 26 febbraio 2019, n. 5652

Data udienza 10 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), in proprio e nelle qualita’ di ex liquidatore della (OMISSIS) SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA, e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di erede del defunto sig. (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS) e dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA;
– intimato –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1108/14 depositata il 22 aprile 2014;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 aprile 2018 dal Consigliere Carlo DE CHIARA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine il rigetto del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per i ricorrenti principali l’Avv. (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) Societa’ Sportiva dilettantistica a responsabilita’ limitata in liquidazione proposto dal sig. (OMISSIS) e dalla sig.ra (OMISSIS), rispettivamente figlio e moglie del defunto socio unico e liquidatore della societa’, sig. (OMISSIS). La Corte ha confermato, in particolare, la validita’ della notifica dell’istanza di fallimento eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata della societa’ debitrice risultante al registro delle imprese, nonche’ l’assoggettabilita’ della medesima societa’ a fallimento, quale societa’ esercente non gia’ un’attivita’ sportiva no profit, bensi’ un’attivita’ commerciale consistente nella gestione di palestre e nell’organizzazione di corsi a carattere sportivo, occupando decine di dipendenti e conseguendo guadagni derivanti dai servizi offerti a terzi.
2. I reclamanti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui hanno resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato per un motivo, le sig.re (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), creditrici che avevano presentato l’istanza di fallimento.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione di norme di diritto, viene riproposta l’eccezione – gia’ respinta dalla Corte d’appello – di nullita’ della notifica dell’istanza di fallimento, con il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione davanti al tribunale, eseguita il 16 ottobre 2013 dall’avvocato delle istanti, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec della societa’ risultante al registro delle imprese, nonostante il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16 ter, conv. con modif. nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserisca solo a decorrere dal 15 dicembre 2013 le risultanze di tale registro tra i pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni a mezzo pec.
1.1. Il motivo e’ infondato.
La L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis, inserito dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 quater, a decorrere dal 1 gennaio 2013, consente agli avvocati autorizzati di eseguire le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata “all’indirizzo risultante da pubblici elenchi”.
Il richiamato Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 ter, inserito dalla successiva L. 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dal Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 16, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 6 bis, nonche’ il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”. Il Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 16, cit., prevede appunto l’obbligo delle societa’ di comunicare il proprio indirizzo pec al registro delle imprese.
Cio’ significa che, prima dell’entrata in vigore della puntualizzazione della nozione di pubblici elenchi contenuta nel Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 ter, detta nozione era indicata nella L. n. 53 del 1994 in termini piu’ generici, ma era pur sempre vigente: semplicemente, il compito di definirne i contorni, genericamente delineati con le parole “pubblici elenchi”, era affidato all’interprete mediante l’uso degli ordinari criteri ermeneutici. Applicando tali criteri, non e’ contestabile che un elenco degli indirizzi pec come quello risultante dalle comunicazioni che gli imprenditori commerciali sono tenuti ad inviare al registro delle imprese, ossia a un registro tenuto da una pubblica autorita’ per ragioni di pubblico interesse, sia qualificabile come pubblico elenco. Pertanto non e’ revocabile in dubbio che anche nell’ottobre 2013, epoca della notifica che qui rileva, anteriore al 15 dicembre dello stesso anno, la notifica ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis, potesse essere eseguita all’indirizzo pec di una societa’ risultante al registro delle imprese.
I ricorrenti principali deducono, infine, anche l’incostituzionalita’ della disciplina della notificazione a mezzo pec, in relazione agli articoli 3 e 24 Cost., sul rilievo che essa non assicurerebbe sufficienti garanzie di effettiva conoscenza dell’atto in casi come quello di specie, in cui il defunto liquidatore della societa’, sig. (OMISSIS), era l’unica persona che aveva accesso in concreto alla casella di posta elettronica certificata della societa’.
Tale questione, pero’, e’ inammissibile in quanto basata su dati di fatto non dedotti nel giudizio di merito e non deducibili per la prima volta nel giudizio di legittimita’.
2. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce la nullita’ della notifica in questione per violazione della L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis, comma 5, essendo stata omessa nella relata l’indicazione – prevista alla lettera f) della disposizione richiamata dell’elenco da cui era stato estratto l’indirizzo pec della societa’ destinataria.
2.1. Il motivo e’ infondato perche’ tale indicazione non e’ imposta dalla legge speciale a pena di nullita’, ne’ la nullita’ e’ predicabile in applicazione della norma generale di cui all’articolo 160 c.p.c..
3. Con il terzo motivo del ricorso principale, denunciando violazione della L. Fall., articolo 1, si contesta che la societa’ esercitasse un’attivita’ commerciale, richiamando le contrarie risultanze degli atti di causa.
3.1. Il motivo e’ inammissibile sostanziandosi in una censura dell’accertamento di fatto operato dai giudici di merito in ordine alle caratteristiche dell’attivita’ svolta dalla societa’ debitrice.
4. Il ricorso incidentale condizionato e’ assorbito.
5. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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