La notifica ex articolo 140 c.p.c. presuppone che sia effettuata presso la residenza anagrafica

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4274.

La massima estrapolata:

La notifica ex articolo 140 c.p.c. presuppone, per la sua validita’, che sia effettuata presso la residenza anagrafica, che si presume effettiva, del destinatario, ed e’ invalida se, pur effettuata presso il suddetto indirizzo, sia conosciuta, anche per il tramite delle risultanze di relata, o comunque conoscibile secondo l’ordinaria diligenza, la differenza di residenza effettiva del notificato.
Queste circostanze, inerenti alla differente residenza e alla correlativa conoscenza o conoscibilita’, sono liberamente provabili non risultando coperte dalla fidefacenza della relata, posto che afferiscono ai presupposti del procedimento notificatorio seguito.

Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4274

Data udienza 6 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29063-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 4344/2017 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 19/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO.

CONSIDERATO

che:
(OMISSIS) proponeva opposizione agli atti esecutivi promossi nei suoi confronti, quale debitore esecutato, da (OMISSIS), nelle forme del pignoramento presso il terzo (OMISSIS), deducendo, per quanto qui rileva, che non aveva avuto notifica del titolo esecutivo e del precetto, conosciuti solo perche’ a lui comunicati dal suo datore di lavoro, terzo pignorato;
il tribunale rigettava l’opposizione agli atti osservando che, pur volendo prescindere dalla circostanza che la notifica in parola era stata effettuata ex articolo 140 c.p.c., stante l’assenza e non l’irreperibilita’ del destinatario, con attestazioni del notificatore facenti prova fino a querela di falso, nonche’ dalla circostanza che l’opponente aveva provato di essere residente in luogo e comune diversi da quelli della notificazione, quest’ultima aveva comunque raggiunto il suo scopo con l’opposizione, proposta nei venti giorni dalla conoscenza dell’atto di pignoramento, tenuto conto, al contempo, che non era stata data prova di alcuna specifica e concreta lesione al diritto di difesa;
il tribunale, peraltro, rilevava che erano stati dedotti pagamenti delle somme pretese, ma che tale deduzione, che integrava un’opposizione all’esecuzione, non meritava accoglimento, perche’ i pagamenti eseguiti facevano riferimento a periodi precedenti alla formazione del titolo esecutivo;
avverso questa decisione ricorre (OMISSIS), sulla base di tre motivi;
non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede l’intimata, nonostante rituali notifiche.

RITENUTO

che:
con il primo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli articoli 156, 479, 480 e 617, c.p.c., nonche’ dell’articolo 24 Cost., poiche’ il tribunale avrebbe errato nell’omettere di considerare che non si era verificato alcun utile raggiungimento dello scopo della notifica invalida, atteso che la conoscenza del titolo e del precetto era stata, come accertato, successiva al pignoramento, elidendo la funzione di prevenirlo propria della notificazione degli atti in parola;
con il secondo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli articoli 132, 139, 140 e 115 c.p.c., poiche’ il tribunale avrebbe affermato, in modo erroneo e insanabilmente contraddittorio, che l’opponente aveva provato di essere residente altrove al momento della notifica, per poi concludere per l’ostativa mancanza di una querela di falso rispetto alle attestazioni di assenza del destinatario rilevabili in notifica, mentre avrebbe dovuto valutare che la prova della differente residenza, presupposta dall’irreperibilita’ relativa propria del procedimento notificatorio ex articolo 140 c.p.c., poteva essere offerta liberamente, ed era stata data in giudizio come accertato dal medesimo giudice;
con il terzo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., poiche’ il tribunale avrebbe errato, stante la fondatezza delle precedenti censure, nell’addebitare all’opponente anche le spese conseguenti alla soccombenza illegittimamente statuita;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;
Rilevato che:
i primi due motivi sono fondati per quanto di ragione, con assorbimento del terzo;
deve premettersi che l’opposizione qui in delibazione e’ quella agli atti esecutivi, per esplicita precisazione del ricorrente, sicche’ risulta estranea all’oggetto del giudizio la richiamata statuizione concernente l’opposizione ex articolo 615 c.p.c., rispetto alla quale il deducente ha infatti indicato di intendere proporre appello secondo il relativo regime impugnatorio;
secondo la giurisprudenza di questa Corte la notifica ex articolo 140 c.p.c. presuppone, per la sua validita’, che sia effettuata presso la residenza anagrafica, che si presume effettiva, del destinatario, ed e’ invalida se, pur effettuata presso il suddetto indirizzo, sia conosciuta, anche per il tramite delle risultanze di relata, o comunque conoscibile secondo l’ordinaria diligenza, la differenza di residenza effettiva del notificato (Cass., 27/12/2017, n. 30952);
queste circostanze, inerenti alla differente residenza e alla correlativa conoscenza o conoscibilita’, sono liberamente provabili non risultando coperte dalla fidefacenza della relata, posto che afferiscono ai presupposti del procedimento notificatorio segui’to (Cass., 16/11/2006, n. 24416);
nel caso, il tribunale risulta aver accertato che il ricorrente aveva trasferito la residenza altrove molti anni prima (“come da certificazione allegata”: pag. 3 della sentenza impugnata, secondo capoverso, terzo rigo, e quarto capoverso, righi da cinque a sette);
cio’ posto, la nullita’ della notifica del titolo e del precetto puo’ essere sanata ex articolo 156 c.p.c., comma 3, dalla (tempestiva) proposizione dell’impugnazione, quale dimostrazione dell’avvenuta conoscenza dell’atto, solo quando sia provato che tale conoscenza si sia avuta in un tempo precedente al pignoramento, utile a evitarlo, atteso che la funzione tipica della notificazione in questione e’ quella di permettere all’intimato di adempiere spontaneamente l’obbligazione portata dal titolo e intimata, evitando l’esecuzione forzata contro di lui (Cass., 16/10/2017, n. 24291), in cio’ traducendosi, altrimenti, lo speculare pregiudizio subito dal soggetto tutelato dal descritto regime normativo;
ne consegue la fondatezza assorbente delle censure in scrutinio;
non risultando certe le conclusioni originarie dell’opposizione in esame, deve provvedersi a cassare la sentenza gravata senza possibilita’ di decisione nel merito, rimettendo al giudice del rinvio l’eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato qualora le domande siano estese alla validita’ del pignoramento da cui dipende la liberazione dal relativo vincolo, e quindi un interesse del terzo stesso alla partecipazione processuale per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr. Cass., 19/05/2009, n. 11585, Cass., 26/06/2015, n. 13191).

P.Q.M.

La Corte, accoglie per quanto di ragione il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Catania perche’, in diversa composizione, provveda anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Per aprire la mia pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *