Notifica dell’appello del convenuto agli altri convenuti vittoriosi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 novembre 2021| n. 34174.

Notifica dell’appello del convenuto agli altri convenuti vittoriosi.

Nell’ipotesi di cause scindibili ex articolo 332 cod. proc. civ., la notifica dell’appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di “vocatio in ius” ma di mera “litis denuntiatio”, sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, né sussistono i presupposti per la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell’articolo 91 cod. proc. civ., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarato irripetibili le spese processuali sostenute in grado di appello da uno dei controricorrenti; nella circostanza, infatti, l’appello spiegato dal ricorrente non precludeva il passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado che aveva respinto le domande a suo tempo proposte da uno dei controricorrenti nei confronti dell’altro; quest’ultimo, pertanto, in difetto di impugnazione di tale capo da parte dell’originario attore, si era inutilmente costituito nel giudizio di gravame, sicché, di conseguenza, non ricorrevano i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento delle predette spese di lite in suo favore, atteso che, ai sensi dell’articolo 91 cod. proc. civ., detta condanna esige la qualità di parte, e perciò una “vocatio in ius”, nonché la soccombenza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 21 marzo 2016, n. 5508 Cassazione, sezione civile III, sentenza 16 febbraio 2012, n. 2208).

Ordinanza|15 novembre 2021| n. 34174. Notifica dell’appello del convenuto agli altri convenuti vittoriosi

Data udienza 24 giugno 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Successioni – Impugnazioni – Cause scindibili ex articolo 332 c.p.c. – Notifica dell’appello da parte del convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi – Vocatio in ius – Esclusione – Mera litis denuntiatio – Effetti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20500-2020 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difesi dall’avv. (OMISSIS);
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1547/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 14/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Savona (OMISSIS) e la (OMISSIS). L’attore chiedeva l’annullamento di due contratti di intercorsi con l’ (OMISSIS) (uno dei quali aveva quale parte, oltre l’attore e l’ (OMISSIS), (OMISSIS), l’altro l’ (OMISSIS) r il solo (OMISSIS)), oltre la condanna del convenuto (OMISSIS) alla restituzione di somme abusivamente prelevate dal conto corrente del genitore.
Il Tribunale di Savona rigettava le domande volte a ottenere l’annullamento dei contratti e accoglieva la domanda di restituzione, ritenendo che il convenuto (OMISSIS) non avesse dato la prova del proprio assunto, in base al quale egli era a sua volta creditore del genitore in forza di accordi collegati alle operazioni di cui ai contratti oggetto della domanda di annullamento.
(OMISSIS) impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Genova, sostenendo, per quanto interessa in questa sede, che il primo giudice avrebbe dovuto ritenere provato l’accordo con il genitore in forza del principio di non contestazione.
Si costituiva l’ (OMISSIS), rilevando che l’impugnazione era stata ad essa notificata solo ai fini del contraddittorio, in assenza di impugnazione delle statuizioni che la riguardavano.
Si costituiva (OMISSIS), nella qualita’ di erede di (OMISSIS), resistendo al gravame.
La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, rilevando che la tesi dell’appellante, circa l’esistenza di accordi con il genitore tali da escludere il debito restitutorio, era rimasta sfornita di prova; anzi era stata sementata dalla deposizione della persona, che era stata indicata dallo stesso (OMISSIS) quale destinataria del pagamento che egli aveva eccepito di aver fatto per conto del padre.
La Corte d’appello condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite sia in favore della (OMISSIS), sia in favore di (OMISSIS).
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo denuncia la violazione degli articoli 332 e 91 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello l’aveva condannato al pagamento delle spese di lite anche in favore dell’ (OMISSIS), che era stata chiamata nel giudizio da (OMISSIS), il quale rimase soccombente sulle domande di impugnativa contrattuale. Si sottolinea che l’impugnazione fu notificata dall’attuale ricorrente ad (OMISSIS) solo per esigenze di contraddittorio. Egli non aveva proposto ne’ in primo grado ne’ in appello alcuna domanda contro la stessa (OMISSIS).
Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c.. Il ricorrente si duole perche’ la Corte d’appello era giunta alla conclusione, della carenza di prova dell’accordo con il genitore, senza compiere la dovuta verifica circa l’esistenza di specifiche contestazioni mosse dalla controparte.
Hanno resistito con distinti controricorsi la (OMISSIS) e (OMISSIS). La causa e’ stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del primo motivo di inammissibilita’ del secondo motivo. Le parti hanno depositato memoria.
Il primo motivo e’ fondato. L’ (OMISSIS) fu originariamente chiamata in giudizio dall’attore (OMISSIS) e non da (OMISSIS), il quale, nel proporre appello contro la sentenza, notifico’ l’atto di impugnazione ad (OMISSIS), senza proporre alcuna domanda nei confronti di questa. Il capo di sentenza con il quale furono rigettate le domande di impugnativa negoziale, proposte anche nei confronti di (OMISSIS) non furono impugnate dall’attore originario, soccombente rispetto ad esse. Si rende quindi applicabile, nella specie, il seguente principio di diritto “Nell’ipotesi di cause scindibili ex articolo 332 c.p.c., la notifica dell’appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di vocatio in ius ma di mera litis denuntiatio, sicche’ questi ultimi non diventano, per cio’ solo, parti del giudizio di gravame, ne’ sussistono i presupposti per la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell’articolo 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualita’ di parte nonche’ la soccombenza” (Cass. n. 5508/2016; n. 2208/2012).
Avuto riguardo al caso di specie, dall’applicazione di tali principi deriva che l’appello del (OMISSIS) non precludeva il passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado che aveva respinto le domanda a suo tempo proposte da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS). Questa, pertanto, in difetto di impugnazione di tale capo da parte dell’originario attore, si e’ inutilmente costituita nel giudizio di gravame; non ricorrevano, in conseguenza, i presupposti per la condanna di (OMISSIS) al pagamento delle spese in favore della (OMISSIS), atteso che, ai sensi dell’articolo 91 c.p.c., detta condanna esige la qualita’ di parte, e percio’ una vocatio in ius, nonche’ la soccombenza.
Il secondo motivo e’ inammissibile.
Non si chiarisce, infatti, con la specificita’ richiesta in sede di ricorso per cassazione (infra), la ragione per cui la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere non contestate le circostanze dedotte dall’attuale ricorrente (OMISSIS) al fine di negare il diritto del genitore alla restituzione A un attento esame il ricorrente denuncia la violazione del “principio di non contestazione” quasi in via di mera ipotesi. Si sostiene che la Corte d’appello, prima di stabilire se l’attuale ricorrente avesse dato la prova dei propri assunti, avrebbe dovuto valutare se le “circostanze dedotte dal signor (OMISSIS) fosse state o meno contestate dal signor (OMISSIS)”, laddove “tale accertamento e’ stato completamente obliterato dalla Corte, che si limita ad affermare che le stesse non sarebbero state provate” (pagg. 3 della memoria del ricorrente). Il rilievo, a un attento esame, rende ancora piu’ evidente l’inammissibilita’ della censura come formulata in questa sede, tenuto conto del consolidato principio secondo cui “La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarita’ dell’attivita’ giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che e’ inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419/2020; n. 28831/2014). Il ricorrente, quindi, non si puo’ dolere della mancata verifica della esistenza di contestazione per se’ stessa, ma avrebbe appunto dovuto censurare la decisione, perche’ tale verifica, qualora compiuta, avrebbe giustificato l’applicazione del principio di non contestazione; inoltre, come gia’ accennato, avrebbe dovuto assolvere agli oneri imposti a colui che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare la violazione del principio di non contestazione da parte del giudice di merito. E’ stato precisato che “il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericita’ o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto” (Cass. n. 12840/2017).
In conclusione, fondato il primo motivo, inammissibile il secondo, la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte puo’ decidere nel merito e dichiarare irripetibili le spese sostenute in grado d’appello da (OMISSIS).
Compensate fra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara irripetibili le spese sostenute in grado d’appello da (OMISSIS); dichiara interamente compensate fra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *