La sentenza di appello motivata “per relationem”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 novembre 2021| n. 34098.

La sentenza di appello motivata “per relationem” .

In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale i giudici d’appello avevano confermato in sede di gravame l’accoglimento dell’azione di responsabilità ex artt. 2392-2394 cod. civ. con le statuizioni conseguenziali proposta dalla curatela fallimentare di una società a responsabilità limitata nei confronti del ricorrente nella qualità di amministratore unico della stessa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 maggio 2019, n. 13977; Cassazione, sezione civile L, sentenza 25 ottobre 2018, n. 27112)

Ordinanza|12 novembre 2021| n. 34098. La sentenza di appello motivata “per relationem”

Data udienza 14 luglio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Motivi di ricorso – Motivazione apparente – Motivazione “per relationem” alla sentenza di primo grado – Generica condivisione senza vaglio critico in base ai motivi di appello – Nullità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16572/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4924/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 21/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

CHE:
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l’azione di responsabilita’ ex articoli 2392-2394 c.c. proposta dal Fallimento (OMISSIS) SRL nei confronti di (OMISSIS), nella qualita’ di amministratore unico della societa’ fallita dal 26/10/2004 al 19/19/2007 e nella qualita’ di erede di (OMISSIS), a sua volta amministratore unico della societa’ dall’ottobre 2007 fino al decesso, avvenuto il (OMISSIS), condannandolo a pagare in favore del Fallimento l’importo di Euro 160.184,40=, oltre interessi dalla data del fallimento al saldo.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, seguito da memoria. Il Fallimento ha replicato con controricorso e memoria con la quale ha chiesto anche la liquidazione delle spese di lite sostenute nel procedimento di “istanza inibitoria” ex articolo 373 c.p.c. promosso da (OMISSIS) dinanzi alla Corte di appello di Milano dopo la proposizione del ricorso per cassazione.

CONSIDERATO

CHE:
1.1. Con il primo motivo si denuncia la nullita’ della sentenza per carenza assoluta di motivazione come requisito di validita’ del provvedimento ex articolo 111 Cost., comma 6, la violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, e la inosservanza degli articoli 115 e 116 c.p.c.
Il ricorrente, avendo rammentato di avere proposto appello eccependo la nullita’ della sentenza di primo grado per avere il Tribunale errato nella valutazione delle prove, laddove aveva affermato che al luglio 2007 la situazione patrimoniale della societa’ era di dissesto, mentre – secondo la sua personale prospettazione – in quel momento gli unici crediti esigibili erano quelli verso (OMISSIS), erario e CCIAA, mentre erano illiquidi, non esigibili e non ancora sorti i crediti poi successivamente ammessi al passivo, si duole che non siano stati indicati i precisi elementi posti a fondamento della statuizione e che questa sia stata formulata per relationem.
Lamenta anche che nella sentenza si parli genericamente di dissesto, senza indicare gli specifici indici rivelatori dello stato di insolvenza, operando piuttosto il rinvio a documenti riferiti a singoli inadempimenti.
1.2. Il motivo e’ fondato e va accolto perche’ “In tema di ricorso per cassazione, e’ nulla, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.” (Cass. n. 27112 del 25/10/2018) e perche’ ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, quando essa, benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche, congetture (Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
Nella specie, la Corte di appello, dopo avere riepilogato le argomentazioni a corredo dell’impugnazione proposta da (OMISSIS) e le controdeduzioni del Fallimento, si e’ limitata ad affermare che il Tribunale aveva “evidenziato, elencando minuziosamente tutte le situazioni che testimoniano l’illiquidita’ della societa’ in un periodo di gran lunga antecedente alla successiva istanza di fallimento…” (fol.8 della sent. imp.), senza, tuttavia, illustrare ed esaminare alcuna specifica situazione in relazione ai motivi di appello; quindi, ha concluso che “sulla base dei documenti” la situazione di dissesto della societa’ aveva preceduto di molto l’istanza di fallimento, senza indicare quale fosse stata la documentazione esaminata e la valenza probatoria della stessa ai fini della decisione assunta, con evidenti ricadute sulla completezza della statuizione.
2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2392 c.c. e ss. per carenza assoluta di motivazione, come requisito di validita’ del provvedimento ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 6, la violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, e l’inosservanza degli articoli 115 e 116 c.p.c.
Il ricorrente sostiene che sarebbero stati violati i principi di onere della prova in tema di risarcimento del danno, in merito all’esistenza del danno, al suo ammontare ed al fatto che fosse stato causato del comportamento illecito di un determinato soggetto.
Secondo il ricorrente la responsabilita’ dell’amministratore era stata pronunciata con richiami ad “omissioni commesse, gli ingiustificati ritardi e la mala gestio” senza pero’ alcuna specificazione in merito ai concreti fatti contestati.
Si duole che non siano stati indicati i comportamenti realizzati, atti a configurare la violazione del dovere di diligenza nella gestione dell’impresa e tali da potersi porre come causa del dissesto sfociato nell’insolvenza, considerato che il rischio per perdite e’ connaturale all’attivita’ di impresa.
2.2. Il secondo motivo e’ infondato.
Contrariamente a quanto assume il ricorrente – che non ha nemmeno colto la ratio decidendi – la Corte di appello ha ravvisato la grave violazione degli obblighi di diligenza gravanti sull’amministratore, sia da parte di (OMISSIS) che di (OMISSIS), nella omessa convocazione dell’assemblea per provvedere alla tempestiva richiesta di fallimento in proprio, al fine di non aggravare la situazione patrimoniale e finanziaria della societa’ (fol. 9 della sent. imp.).
La censura non coglie nel segno, erroneamente lamentando che non siano state indicate le condotte integranti la violazione della diligenza.
3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2392 c.c. e ss. in relazione all’articolo 360 c.p.c. comma 1, n. 5 per avere i giudici di merito omesso di esaminare fatti decisivi per il giudizio.
Il ricorrente deduce di avere svolto un motivo di appello volto ad acclarare che dopo la morte del genitore (OMISSIS), ne’ lui, ne’ quest’ultimo, potevano essere ritenuti responsabili per asseriti danni maturati successivamente alla morte di (OMISSIS) ((OMISSIS)), quando la societa’ era rimasta senza amministratore, perche’ il mancato ripristino dell’organo amministrativo era da imputate solo al socio (OMISSIS): cio’ perche’, convocata l’assemblea dei soci per la nomina del nuovo amministratore, questa non si era svolta per motivi non imputabili al ricorrente, come avrebbe potuto desumersi, a suo dire – dalle prove per testi da lui articolate.
Sostiene che, sulla scorta di tali considerazioni, avrebbe potuto essere contenuto il periodo temporale ascritto alla responsabilita’ del ricorrente, in proprio e quale erede di (OMISSIS).
3.2. Il motivo e’ fondato e va accolto.
Va osservato che, a prescindere dalla decisivita’ della prova non esaminata, la mancata nomina di un nuovo amministratore dopo la morte di quello in carica (escluso dunque che possa ipotizzarsi prorogatio) e’ problema dei soci; e’ vero che il ricorrente era anche socio, ma non risulta che sia stato convenuto in giudizio in tale qualita’ (in questo caso, peraltro, avrebbero dovuto essere ammesse le prove) e non vengono illustrate le ragioni per cui un amministratore non piu’ in carica debba rispondere di danni non prodottisi durante la sua gestione.
4. In conclusione, vanno accolti i motivi primo e terzo del ricorso, infondato il secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese anche del presente grado.
Resta assorbita la richiesta del Fallimento di liquidazione delle spese di lite sostenute nel procedimento di “istanza inibitoria” ex articolo 373 c.p.c.

P.Q.M.

– Accoglie i motivi primo e terzo del ricorso, infondato il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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