Indennità di esproprio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 novembre 2021| n. 34205.

In tema di indennità di esproprio, allorché le aree espropriate rientrino in una zona destinata dal PRG a spazi pubblici attrezzati a verde e sport, ma le norme tecniche di adozione del piano consentano, con riguardo alle modalità attuative delle attrezzature pubbliche, l’intervento diretto da parte dei proprietari dell’area in regime di convenzione, a tali aree deve essere riconosciuta natura edificabile

Ordinanza|15 novembre 2021| n. 34205. Indennità di esproprio

Data udienza 29 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Espropriazione per pubblica utilità – Indennità di acquisizione – Zona F/3 – Edificabilità – Sussistenza ex art. 34 del Prg del Comune di Bronte – Possibile intervento da parte dei privati – Edificabilità valutata al momento dell’adozione del decreto ex art. 37 comma 4 dpr n. 327/2001 – Utilizzazione intermedia tra agricola ed edificatoria – Classificazione non edificatoria – Rilevanza del collegamento funzionale della destinazione impressa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 880/2019 proposto da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Presidente pro tempore, e del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, nella persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono ope legis domiciliati.
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), in proprio e quale procuratore generale di (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), per procura su file separato sottoscritto digitalmente, con domicilio presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS).
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso l’ordinanza della Corte di appello di CATANIA n. 3034/2018, pubblicata il 22 giugno 2018, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

Indennità di esproprio

RILEVATO

Che:
1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte d’appello di Catania ha accolto l’opposizione alla stima presentata da (OMISSIS) e (OMISSIS) e ha determinato l’indennita’ di acquisizione, disposta dal Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, con Decreto 24 marzo 2017, n. 154, per (OMISSIS) nella differenza tra la somma di Euro 47.483,70 e quella eventualmente gia’ depositata e per (OMISSIS) nella differenza tra la somma di Euro 49.259,10 e quella eventualmente depositata, gia’ compreso in dette somme il ristoro del pregiudizio non patrimoniale.
2. La Corte di appello di Catania, disposta consulenza tecnica d’ufficio, ha ritenuto che i terreni in esame erano edificabili, pur rientrando in zona F3 (spazi pubblici attrezzati sport e verde), perche’ l’articolo 34 delle Norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. del Comune di Bronte aveva previsto, per la sua formulazione, una destinazione pubblica realizzabile anche ad iniziativa privata ed ha quantificato, condividendo le risultanze peritali, il valore di mercato dei terreni in Euro 31,00 al mq; ha valutato anche le porzioni di terreno residue dei ricorrenti in Euro 10 al mq., perche’ costituite da particelle catastali frastagliate, staccate dalle porzioni acquisite che non potevano avere piu’ alcuna utilizzazione quali terreni edificabili sia per dimensioni, che per ubicazione; ha determinato, infine, il risarcimento del danno per il periodo di occupazione sine titulo Testo Unico n. 327 del 2001, ex articolo 42 bis, comma 3, nella misura del 5% annuo del valore determinato ai sensi del comma 3, sull’intero terreno, dal 3 ottobre 2014 (verbale di occupazione) alla data del decreto di acquisizione (24 marzo 2017) e sulle residue particelle non ancora restituite dal 25 marzo 2017 alla data della restituzione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, per come indicato nel provvedimento impugnato, in quanto debiti di valore.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana hanno impugnato la sentenza della Corte d’appello di Catania con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
4. (OMISSIS), in proprio e quale procuratore generale di (OMISSIS), ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

 

Indennità di esproprio

CONSIDERATO

Che:
1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 42 bis, avendo la Corte d’appello ritenuto edificabili i suoli pacificamente destinati dallo strumento urbanistico applicabile a utilizzazione pubblicistica (zona F3: spazi pubblici attrezzati sport e verde).
2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 42 bis, avendo la Corte d’appello fatto cattiva applicazione del principio di diritto espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione, 6 aprile 2012, n. 5631, ritenendo sufficiente l’astratta destinazione urbanistica dei terreni, realizzabile anche ad iniziativa privata, portata dall’articolo 34 delle Norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune di Bronte, senza indagare se quella astratta possibilita’ si fosse concretata nella adozione di strumenti di convenzionamento con privati per la realizzazione degli interventi ivi previsti, circostanza invero neppure dedotta in causa, come era evincibile dalla ricostruzione in fatto contenuta nella stessa sentenza (rectius: ordinanza) catanese.
2.1 Le censure esposte, che vanno esaminate unitariamente perche’ riguardanti entrambe la natura edificabile o meno delle aree oggetto di causa, sono inammissibili.

 

Indennità di esproprio

2.2 In proposito, questa Corte ha affermato che, nell’ipotesi in cui venga proposta domanda di determinazione della giusta indennita’ spettante ai proprietari in presenza della situazione della perdita in radice del diritto dominicale sul bene in conseguenza della sua formale e sostanziale ablazione, trova applicazione la normativa specifica dettata per la determinazione del valore venale del bene nelle espropriazioni per pubblica utilita’, nonche’ per la determinazione dell’indennita’ di espropriazione per le aree edificabili e non edificabili, introdotta dalla L. n. 359 del 1992, articolo 5 bis, ed oggi recepita del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articoli 32 e 37.
2.3 La normativa dell’articolo 5 bis, come interpretata dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di questa Corte, ed ora recepita nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2991, articolo 32, impone che la ricognizione legale del terreno debba compiersi alla data di adozione del decreto di espropriazione; la determinazione dell’indennita’ deve avvenire, pertanto, non gia’ sulla base della contrapposizione di vincoli conformativi o espropriativi, ma dell’accertamento della sussistenza o meno delle possibilita’ legali di edificazione al momento del decreto di espropriazione, tenuto conto del disposto normativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 37, comma 4, secondo cui “non sussistono le possibilita’ legali di edificazione quando l’area e’ sottoposta ad un vincolo di inedificabilita’ assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalita’ di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata” (Cass., 24 febbraio 2016, n. 3620).

 

Indennità di esproprio

2.4 Anche di recente, questa Corte ha statuito che l’indennita’ di espropriazione va determinata in relazione al valore venale distinguendo tra suoli edificabili e non edificabili in ragione del criterio dell’edificabilita’ legale, escluse le possibilita’ legali di edificazione qualora lo strumento urbanistico dell’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale abbia concretamente vincolato la zona ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilita’, ecc.), sicche’, rientrando nella nozione tecnica di edificazione l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area secondo il regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione, ai fini indennitari deve tenersi conto delle possibilita’ di utilizzazione intermedia tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attivita’ sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti, ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (Cass., 1 febbraio 2019, n. 3168; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25314).
2.5 In siffatta prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha escluso la legale edificabilita’ quanto alle aree destinate a edilizia scolastica, nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale, anche sotto il profilo della realizzabilita’ degli interventi a iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacche’ l’edilizia scolastica e’ riconducibile a un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio e istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parita’ assicurata all’insegnamento privato (Cass., 8 marzo 2018, n. 5557; Cass., 13 marzo 2017, n. 6388); parimenti e’ stata affermato con riguardo alla zona concretamente vincolata a un utilizzo meramente pubblicistico, quale quello sussistente nella presente fattispecie (attrezzature pubbliche e uso pubblico di interesse generale), ma solo quando dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprieta’, ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area (Cass., 10 maggio 2017, n. 11445; Cass., 21 giugno 2016, n. 12818).

 

Indennità di esproprio

2.6 Cio’ in linea con i principi affermati da questa Corte nella sentenza 6 aprile 2012, n. 5631, richiamata anche dalla Corte territoriale, secondo cui e’ decisivo per la classificazione non edificatoria delle aree destinate ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilita’, zone di rispetto) “il collegamento funzionale della destinazione impressa con taluno di detti utilizzi e gli scopi pubblicistici, i quali apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizza torio previsto dalla vigente legislazione edilizia” e che sia lo strumento urbanistico, titolare al riguardo di ampia discrezionalita’, ad attribuire ad una zona una destinazione promiscua pubblico-privata, con una scelta di politica programmatoria assunta quando “gli obiettivi di interesse generale di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l’iniziativa economica privata, pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento; e percio’ devolvendosi esclusivamente a ciascun strumento urbanistico il potere di stabilire espressamente se, per quali categorie di opere ed in quali zone le stesse possano venire realizzate “anche attraverso l’iniziativa economica privata””.

 

Indennità di esproprio

2.7 Cio’ posto, la Corte territoriale, nel caso in esame, ha fatto corretta applicazione dei principi suesposti, avendo tenuto in considerazione la classificazione, operata dallo strumento urbanistico vigente, dei terreni oggetto di esproprio, alla data del decreto di acquisizione del 24 marzo 2017, ed avendo affermato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che i terreni in esame, pur rientrando in zona F3, ovvero in spazi pubblici attrezzati, sport e verde, avevano natura edificabile, perche’ l’articolo 34 delle Norme tecniche di adozione del piano regolatore vigente del Comune di Bronte, redatte in data 4 aprile 2008, e come modificate dal Consiglio Regionale dell’urbanistica con Delib. 25 marzo 2015, n. 224, consentiva, con riguardo alle modalita’ attuative delle attrezzature pubbliche, per alcune delle tipologie di attrezzature previste, l’intervento da parte dei privati e prevedeva “l’intervento diretto da parte dei proprietari dell’area”, secondo i parametri previsti dalle Norme tecniche di attuazione ed in regime di convenzione con il Comune, senza limitazioni di tempo riguardo alla durata della concessione.
La previsione tra le modalita’ di attuazione anche “dell’intervento edilizio diretto” nelle norme tecniche di adozione del piano regolatore del Comune di Bronte, lungi dal riscontrare una realizzabilita’ “in linea astratta” dell’intervento pubblico anche ad iniziativa privata, individua per l’appunto, la natura edificabile delle aree oggetto di esproprio, come correttamente ritenuto dai giudici di secondo grado.
3. Dalla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso principale, ne discende l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con il quale il controricorrente lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del principio secondo cui il proprietario ha diritto a conseguire il valore venale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011 e in conformita’ dell’articolo 42 bis del Testo Unico Espropriazioni.

 

Indennità di esproprio

4. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, sostenute dal controricorrente e liquidate come in dispositivo.
Non vi e’ luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perche’ il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo articolo 13, comma 1 bis, non puo’ aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualita’ soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

 

Indennità di esproprio

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *