Non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 4 marzo 2019, n. 6277.

La massima estrapolata:

Non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Sentenza 4 marzo 2019, n. 6277

Data udienza 27 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f.

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez.

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8327-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 388/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 30/12/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2018 dal Consigliere LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21/12/2016 il C.N. F., in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. (OMISSIS) e in conseguente parziale riforma della pronunzia del C.O.A. di Vicenza 28/1/2013, ha per quanto ancora d’interesse in questa sede – irrogato al predetto, nella sua qualita’ di avvocato, la sanzione disciplinare dell’avvertimento (in luogo della censura comminata dal giudice di prime cure), per violazione “dell’obbligo di comunicare al cliente sig. (OMISSIS) la data dell’udienza di discussione del 14/7/2010 nonche’ della memoria di costituzione avversaria nel procedimento ex articolo 433 c.p.c. promosso avanti alla Corte d’Appello di Venezia avverso la sentenza n. 112/2007 del Tribunale di Vicenza; e per non aver informato il suindicato cliente “che aveva affidato l’incarico, nell’ambito di un giudizio attivato contro il sig. (OMISSIS), al collega (OMISSIS)”.
Avverso la suindicata pronunzia del C.N. F. il (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione affidato a 2 motivi.
L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione” dell’articolo 47 del Codice deontologico forense ratione temporis applicabile (articolo 32 del vigente Codice deontologico), in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 2 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli articoli 5, 6, 8, 40 del Codice deontologico forense ratione temporis applicabile (articolo 35 del vigente Codice deontologico), in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole dell’erronea valutazione delle emergenze probatorie, e in particolare della prova testimoniale, nonche’ dell’apodittica e generica motivazione in ordine all’ascrittagli responsabilita’ in merito alle contestazioni in argomento, pur risultando i relativi fatti esclusi in particolare dalla “lettera del 14 maggio 2009”, dalla “missiva… del 13 luglio 2009”, dalla “lettera inviata al difensore domiciliatario nel giudizio di appello, avv. (OMISSIS) di Venezia in data 18 marzo 2010”.
Lamenta che “il CNF, nel pronunciare la responsabilita’ disciplinare dell’incolpato… non ha considerato i fatti pacificamente accertati e discussi tra le parti posto che: – il geom. (OMISSIS) non era rimasto privo di difensore, avendo conservato il mandato l’avv. (OMISSIS) di Venezia; – il geom. (OMISSIS) dopo oltre un anno dalla rinuncia dell’avv. (OMISSIS)… non aveva ancora provveduto a nominare, a dispetto di quanto preannunciato, un ulteriore difensore da associare all’avv. (OMISSIS); – l’avv. (OMISSIS) ha comunque informato il proprio ex assistito del deposito della comparsa avversaria con raccomandata antecedente alla celebrazione dell’udienza di discussione”.
Il ricorso e’ inammissibile.
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente pone a base delle mosse censure atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, la “missiva a firma dell’avv. (OMISSIS) di Venezia”, le dichiarazioni del teste (OMISSIS), la lettera “prodotta dall’incolpato in sede di indagini preliminari e piu’ precisamente nell’audizione tenuta il giorno 15.9.2011 e acquisita al fascicolo d’ufficio… come si legge nella trascrizione dell’udienza, alla pag. 23”, la “nota del 15 giugno 2012 che l’avv. (OMISSIS) ha indirizzato al Consiglio dell’Ordine di Vicenza”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte strettamente d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti pure in sede di giudizio di legittimita’, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, non essendo invero sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.
E’ al riguardo appena il caso di ribadire che i requisiti di formazione del ricorso rilevano infatti ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilita’, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso.
A tale stregua, l’accertamento in fatto e le relative valutazioni operate dalla corte di merito nell’impugnata sentenza risultano invero non idoneamente censurate dall’odierno ricorrente.
Deve per altro verso porsi in rilievo che, nel riproporre in termini di mera contrapposizione le propria tesi difensiva gia’ sottoposta al vaglio del giudice disciplinare e da questi non accolta, il ricorrente in realta’ prospetta (anche) doglianze di vizio di motivazione al di la’ dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e conformemente, da ultimo, Cass., Sez. un., 31/07/2018, n. 20344 e Cass., Sez. un., 29/11/2018, n. 30868), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziatesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omesso o contraddittorio o erroneo esame di determinati elementi probatori (e in particolare della “missiva a firma dell’avv. (OMISSIS) di Venezia”, delle dichiarazioni del teste (OMISSIS), della lettera “prodotta dall’incolpato in sede di indagini preliminari e piu’ precisamente nell’audizione tenuta il giorno 15.9.2011 e acquisita al fascicolo d’ufficio… come si legge nella trascrizione dell’udienza, alla pag. 23”, della “nota del 15 giugno 2012 che l’avv. (OMISSIS) ha indirizzato al Consiglio dell’Ordine di Vicenza”) (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).
Non puo’ d’altro canto non evidenziarsi come le censure prospettate dal ricorrente presuppongano accertamenti di fatto e valutazioni che sfuggono ai poteri di questa Corte di legittimita’, essendo riservate al giudice di merito, e in materia di responsabilita’ disciplinare degli avvocati giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ le decisioni del Consiglio Nazionale Forense sono R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, ex articolo 56 impugnabili avanti alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimita’, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale e’ stato conferito (cfr. Cass., Sez. Un., n. 2637 del 2009 e Cass S.U. n. 18395 del 2016).
Orbene, nella specie, l’ipotesi del suindicato “sviamento di potere” e’ rimasta sicuramente non integrata.
E’ per altro verso appena il caso di sottolineare che al giudice di merito non puo’ imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacche’ ne’ l’una ne’ l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensi’ di quelle ritenute di per se’ sole idonee e sufficienti a giustificarlo (in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse: v. Cass. 9/3/2011, n. 5586).
Non puo’ infine sottacersi che la’ dove lamenta di avere “comunque informato il proprio ex assistito del deposito della comparsa avversaria con raccomandata antecedente alla celebrazione dell’udienza di discussione” il ricorrente sembra invero dedurre un inammissibile vizio revocatorio ex articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4.
Emerge dunque evidente come, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le deduzioni del ricorrente in realta’ si risolvano nella mera inammissibile sollecitazione, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimita’, di un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi.
Non e’ a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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