Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 6 agosto 2015, n. 34460

Ritenuto in fatto

1.I1 difensore dei coniugi C.N.C. e C.N.L. ricorre avverso l’ordinanza in epigrafe indicata con la quale il GIP presso il Tribunale di Messina ha applicato la misura degli AA.DD. con riferimento tra gli altri al delitto ex artt. 110- 600 cp per avere “acquistato” un minore con l’intenzione di fargli assumere i dati anagrafici di altro soggetto mai nato, ma, a suo tempo denunziato come figlio della coppia e per il quale gli stessi avevano ottenuto falsi documenti di identità.
2.1 suddetti sono anche sottoposti a indagine con riferimento a da altri delitti, ma, come premesso, il difensore ha inteso, allo stato, proporre ricorso per contestare unicamente l’esistenza dei presupposti necessari per la sussistenza del delitto ex art. 600 cp, deducendo violazione di legge, atteso che l’acquisizione di un minore uti filius non può integrare il reato di riduzione o mantenimento in servitù a schiavitù, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non ignorata dal giudice procedente, il quale tuttavia la ha erroneamente ritenuta minoritaria. Rileva il ricorrente che i medesimi indagati, con riferimento ad altro procedimento, hanno visto derubricare dal TdR il reato ex art. 600 cp originariamente contestato in quello ex artt. 56-495 cp. Invero la schiavo o il servo sono “adoperati” dal padrone che inevitabilmente li sfrutta, laddove il bambino accolto, sia pure contra legem, in una famiglia quale quella dei ricorrenti è destinato ad essere considerato, trattato e accudito come un minore bisognevole di cure e di affetto.

Considerato in diritto

1.II ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.In caso analogo, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto (ASN 200832986-RV 241160) che non integra gli estremi del delitto di riduzione in schiavitù – ma quello di alterazione di stato (art. 567, comma secondo, cp.) – la “cessione”, uti filius, di un neonato ad una coppia di coniugi, in quanto la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 600 cp è connotata dalla finalità di sfruttamento dell’uomo sull’uomo, nel senso che, in tal caso, il soggetto attivo, non solo esercita un potere corrispondente al diritto di proprietà, ma deve anche realizzare la riduzione o il mantenimento in stato di soggezione del soggetto passivo ed entrambe le condotte sono preordinate allo scopo di ottenere prestazioni lavorative, sessuali, di accattonaggio nelle quali si concreta lo sfruttamento dello schiavo: il che non ricorre nell’ipotesi in cui i soggetti attivi si propongono di inserire, sia pure contra legem, il neonato “compravenduto” in una famiglia che non è quella naturale.
3.Orbene la fattispecie di cui all’art. 567 cp è, in ossequio alla lettera della legge, applicabile al solo caso in cui l’alterazione riguardi un neonato. Tale non è il caso di specie, in quanto il bambino oggetto delle attenzioni dei C.N.aveva certamente superato l’età neonatale. Ciò non di meno, ricorrendo la eadem ratio, è da escludere, comunque la applicabilità dell’art. 600 cp, per le ragioni sopra esposte. Invero si può osservare ad abundantiam che il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù è un delitto a fattispecie plurima ed è integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario, che, implicando la “reificazione” della vittima, ne comporta ex se lo sfruttamento, ovvero dalla condotta di riduzione o mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, in relazione alla quale, invece, è richiesta la prova dell’ulteriore elemento costituito dalla imposizione di prestazioni integranti lo sfruttamento della vittima (ASN 201510426-RV 2626329.
4.I1 provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio in relazione al capo della provvisoria imputazione per il quale è stata interposta la relativa impugnazione (capo A). In riferimento ad esso, si deve disporre la liberazione immediata dei ricorrenti, se non detenuti per altra causa. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 626 cpp

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A), in relazione al quale ordina la immediata liberazione dei ricorrenti, se non detenuti per altra causa; manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 626 cpp.

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