Non è legittimo il provvedimento del questore che interdice l’accesso allo stadio per l’accensione di fumogeni al passaggio della squadra avversaria in assenza della tifoseria antagonista

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|17 febbraio 2021| n. 6171.

Non è legittimo il provvedimento del questore che interdice l’accesso allo stadio per l’accensione di fumogeni al passaggio della squadra avversaria in assenza della tifoseria antagonista. Manca, infatti, il requisito della violenza.

Sentenza|17 febbraio 2021| n. 6171

Data udienza 17 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Misure di sicurezza – Provvedimento del questore – DASPO – Accesso interdetto allo stadio per l’accensione di fumogeni al passaggio della squadra avversaria – Assenza della tifoseria antagonista – Illegittimità del provvedimento – Carenza del requisito della violenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 18/06/2020 del G.i.p. de Tribunale di Como;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CORBETTA Stefano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MOLINO Pietro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Como, ai sensi della L. n. 401 del 1989, articolo 6, convalidava il provvedimento emesso il 5 giugno 2020 dal Questore di Como e notificato all’interessato il 15 giugno 2020, alle ore 15.30, nei confronti di (OMISSIS), limitatamente alla parte impositiva dell’obbligo di presentazione alla P.G. secondo le modalita’ ivi indicate, in corrispondenza delle partite di calcio della squadra dell’Inter, per la durata di cinque anni.
2. Avverso l’indicata ordinanza, (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione alla L. n. 401 del 1989, articolo 6, commi 2-bis e 3, non avendo il Tribunale motivato in relazione alle deduzioni di cui alle memorie tempestivamente depositate, con cui si contestava l’insufficienza e la contraddittorieta’ delle prove a carico del (OMISSIS), palesando forti dubbi sull’attribuibilita’ delle condotte allo stesso ascritte.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la falsa applicazione del L. n. 40 del 1989, articolo 6, comma 1. Sostiene il ricorrente che la condotta a lui ascritta, ossia la violazione dell’articolo 18 T.U.L.P.S. e della normativa “anti-covid” di cui al Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, non rientra nell’elencazione tassativa contemplata dalla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 1, anche considerando che l’episodio e’ occorso in (OMISSIS), alle ore 15, mentre la partita Juventus-Inter si e’ disputata a Torino il giorno seguente alle ore 20.45. In ogni caso, si evidenzia che l’asserita violazione del Decreto Legge n. 6 del 2020, quand’anche si ritenesse essere ricompresa nell’elencazione di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 1, nel caso concreto non sarebbe configurabile, perche’ i fatti sono stati commessi prima dell’entrata in vigore del D.P.C.M. del 9 marzo 2020, il cui articolo 2, comma 1, vietava ogni forma di assembramento.
2.3. Con il terzo motivo si eccepisce l’errata applicazione del L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 6. Secondo la prospettazione difensiva, il ricorrente non avrebbe violato le prescrizione impostegli con il provvedimento del Questore di Frosinone in corso di validita’ sino al 2021, in quanto il (OMISSIS) non si e’ disputata alcuna partita di calcio, e l’asserita violazione avvenuta il giorno precedente la partita e a 200 km. di distanza per il transito del pullman della squadra dell’Inter.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato in relazione al secondo motivo.
2. Il primo motivo e’ inammissibile perche’ generico.
Premesso che la parte che deduce l’omessa valutazione di memorie difensive ha l’onere di indicare, pena la genericita’ del motivo di impugnazione, l’argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, dep. 31/05/2019, Armeli, Rv. 276511), e che l’omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullita’ della decisione, ma puo’ unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione (da ultimo, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, dep. 23/09/2020, Cilio, Rv. 279578), si osserva che il G.i.p. non solo ha dato atto del deposito della memoria difensiva, avvenuto il 17 giugno 2020, ore 9.05, ma ha preso posizione in ordine all’attribuibilita’ al (OMISSIS) delle condotte a lui ascritte, essendo stato riconosciuto in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo, operato dal personale di polizia giudiziaria.
3. Il secondo motivo e’ fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
4. Va ricordato che, in sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla liberta’ personale, imponga a taluno, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6, comma 2, e succ. modd., l’obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive – il controllo di legalita’ del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorita’ amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessita’ e urgenza, pericolosita’ concreta ed attuale del soggetto, attribuibilita’ al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilita’ alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresi’ la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, puo’ essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (V. Corte Cost., 5 dicembre 2002 n. 512 e Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004 – dep. 12/11/2004, Labbia, Rv. 229110- 01).
5. Nella vicenda in esame, il punto controverso non riguarda il verificarsi del fatto, bensi’ un profilo di tipicita’: se, cioe’, e in quale misura, la condotta ascritta al (OMISSIS) sia riconducibile in una delle ipotesi previste tassativamente dalla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 1, che legittimano l’adozione della misura di cui si discute.
La norma considera le seguenti categorie di soggetti, nei cui confronti puo’ essere emesso l’ordine questorile: “a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a); c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, articolo 4, commi 1 e 2, alla L. 22 maggio 1975, n. 152, articolo 5, al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, articolo 2, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, alla presente legge, articolo 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter, per il reato di cui al Decreto Legge 8 febbraio 2007, n. 8, articolo 2-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l’ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all’articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all’articolo 380 c.p.p., comma 2, lettera f) e h), anche se il fatto non e’ stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; d) soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non e’ stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive”.
6. Da quanto emerge dal provvedimento impugnato, e non oggetto di contestazione, il (OMISSIS) “veniva riconosciuto tra i quattrocento tifosi, presenti in data (OMISSIS) presso il Centro Sportivo di (OMISSIS), i quali partecipavano ad una manifestazione non autorizzata, ed in violazione dell’articolo 18 TULPS e delle disposizioni impartite in materia di Covid-19, intonavano cori aventi contenuti anche offensivi e discriminatori, nonche’, al momento del transito dell’autobus con a bordo i giocatori della squadra dell’Inter, accendevano e utilizzavano circa cinquantina fumogeni”.
Il G.i.p. ha evidenziato, inoltre, che il (OMISSIS) aveva violato le prescrizioni del provvedimento emesso a suo carico dal Questore di Frosinone in data 11 aprile 2016 e, in particolare, il divieto di accesso ai luoghi interessati al transito dei calciatori.
7. Si osserva, in primo luogo, che il fatto non rientra nell’ipotesi di cui alla lettera c).
Tale disposizione, infatti, elenca in maniera tassativa le ipotesi di reato per i quali e’ prevista l’adozione del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, e non contempla la violazione dall’articolo 18 T.U.L.P.S. (cfr. Sez. 3, n. 27284 del 15/06/2010, dep. 14/07/2010, Arnetta, Rv. 247923).
8. Nemmeno puo’ assumere rilevanza, ai fini qui di interesse, la circostanza che la manifestazione si sia tenuta in violazione della disposizioni emanate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il reato previsto dal Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, articolo 3, comma 4, che puniva il mancato rispetto delle misure di contenimento ai sensi dell’articolo 650 c.p., non solo non e’ ricompreso nell’elencazione di cui alla lettera c), ma, in ogni caso, e’ stato trasformato in illecito amministrativo dal Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 4.
9. Nemmeno appare prospettabile il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6-bis, che e’ espressamente considerato dalla previsione di cui alla lettera c).
Invero, l’articolo 6-bis, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, punisce con la pena ivi stabilita “chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere”.
Nel caso di specie, e’ dirimente osservare che il lancio di fumogeni e’ avvenuto il (OMISSIS) alle ore 17.45, al momento dell’uscita del pullman con i giocatori dell’Inter dal centro sportivo, mentre la partita di calcio con Juventus e’ stata disputata il giorno seguente alle ore 20.45; ne segue che la condotta e’ stata realizzata prima delle 24 ore precedenti dalla manifestazione sportiva.
10. Parimenti irrilevante e’ la circostanza che il (OMISSIS) abbia violato il divieto di accesso ai luoghi interessati al transito dei calciatori, impartitogli con il provvedimento del Questore di Frosinone in data 11 aprile 2016.
E’ dirimente osservare che la violazione delle prescrizioni disposte dal provvedimento questorile e’ punita dalla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 6, reato che non e’ ricompreso nell’elencazione dei reati contemplata dall’articolo 6, comma 1, lettera c), e che quindi non legittima l’adozione di un nuovo provvedimento ex articolo 6.
11. Resta da verificare se la condotta possa essere ricondotta nell’ipotesi di cui alla lettera a).
Il tratto qualificante di tale previsione e’ il connotato di “violenza”, che puo’ estrinsecarsi su persone ovvero cose, e che puo’ rilevare anche sotto forma di incitamento, inneggiamento o induzione.
Premesso che la violenza non pare ravvisabile negli insulti oltraggiosi e discriminatori proferiti nei confronti della squadra del Napoli, considerando l’assenza sul posto di tifosi di tale squadra, cio’ che avrebbe potuto incitare a episodi di violenza tra le due tifoserie, per contro l’accertata accensione e l’utilizzo di circa una cinquantina fumogeni al passaggio del pullman con a bordo i giocatori dell’Inter potrebbe astrattamente assumere un connotato di violenza, cio’ dipendendo, evidentemente, dalle modalita’ di utilizzo dei fumogeni.
Cio’ tuttavia non e’ stato oggetto di puntale accertamento da parte del Tribunale, il quale parrebbe aver ritenuto che il lancio di fumogeni sia di per se’ stesso un fatto di violenza, senza invece verificare, nel singolo caso, se tale lancio, in ragione delle modalita’ di utilizzo dei fumogeni, abbia provocato un concreto pericolo per l’incolumita’ fisica delle persone presenti ovvero il danneggiamento di cose.
12. Ne consegue che, per i motivi indicati, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Como per nuovo esame sul punto.
In conseguenza di cio’, va dichiarata la sospensione dell’inefficacia del provvedimento del Questore di Como emesso in data 5 giugno 2020, limitatamente all’obbligo di presentazione presso gli uffici del commissariato di P.S..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Como.
Dichiara sospesa l’efficacia del provvedimento del Questore di Como emesso in data 5 giugno 2020 limitatamente all’obbligo di presentazione alla p.s..
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al Questore di Como.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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