Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 12 aprile 2016, n. 7163

Fatto e diritto

E’ stata depositata la seguente relazione:
1) La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto l’appello proposto da D.S. contro il capo della sentenza di primo grado che, pronunciata la sua separazione giudiziale dal marito M.V., aveva accolto la domanda di addebito avanzata da quest’ultimo.
La corte territoriale, esclusa la rilevanza probatoria dei fatti riferiti dall’appellante che si erano verificati in data successiva alla separazione, ha ritenuto che l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza fosse stata determinata dal comportamento della signora, che si era volontariamente allontanata dal domicilio coniugale senza alcuna ragione giustificatrice. In particolare, il giudice d’appello ha rilevato: che i testi escussi avevano riferito che le liti fra i coniugi erano state determinate dall’atteggiamento provocatorio della S.; che le denunce-querele da questa sporte contro il marito erano prive di riscontri documentali; che il certificato rilasciatole dal pronto-soccorso la sera dei suo allontanamento dalla casa familiare appariva generico e non probante.
2) La sentenza è stata impugnata da D.S. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui M.V. ha resistito con controricorso. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 143, 151, 2697 c.c., nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che la corte d’appello non abbia tenuto conto dei fatti decisivi che avrebbero dovuto condurre ad escludere la sua volontà di allontanarsi immotivatamente e definitivamente dalla casa coniugale.
Il motivo appare manifestamente fondato.
La corte del merito ha infatti ritenuto che la separazione fosse addebitabile alla S. senza considerare: a) che, al di là dell’atteggiamento asseritamente provocatorio della signora (peraltro riferito da familiari del V., la cui attendibilità in ordine alle ragioni di contrasto fra marito e moglie avrebbe dovuto essere vagliata con particolare rigore) è pacifico che i litigi fra i coniugi fossero frequenti ben prima che la stessa assumesse l’iniziativa di allontanarsi dal domicilio coniugale; b) che è altrettanto pacifico che, appena prima di decidersi all’allontanamento, la S., che era all’epoca incinta, si fosse recata in ospedale impaurita dalle possibili conseguenze, per la propria salute e per quella del feto, di un “litigio domestico” di cui aveva riferito ai sanitari; c) che inoltre, e soprattutto, secondo quanto accertato dal giudice di primo grado, dopo pochi giorni la ricorrente aveva tentato di far rientro a casa, ma il rientro le era stato impedito dall’avvenuta sostituzione della S.tura dei portone d’ingresso dell’abitazione.
Le circostanze sub a) e b) denotano, indubitabilmente, una situazione di conflitto permanente che ben può essere indicativa della definitiva rottura della comunione spirituale fra i coniugi: è pertanto sicuramente errato, e non rispondente ai principi giurisprudenziali ripetutamente enunciati in materia da questa Corte (cfr., fra molte,le più recenti Cass. nn. 87131015, 107191013, 45401011), ritenere ingiustificato il comportamento di una moglie che, essendo in attesa di un figlio (e vivendo pertanto una situazione particolarmente delicata sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico) abbia scelto di non far ritorno a casa dopo l’ennesimo litigio col marito, solo perché non v’è prova che questi le abbia usato violenza fisica. La circostanza sub c) (totalmente ignorata dalla corte territoriale e inopinatamente ritenuta dal primo giudice “una lecita risposta” del V. al comportamento della moglie, quasi che sussista una sorta di diritto del coniuge, ancorché incolpevole, alla ritorsione) esclude, invece, la volontà della S. di definitivo abbandono del tetto coniugale ed appare, piuttosto, rilevante quale segnale di una contestuale, maturata decisione del V. di porre fine alla convivenza.
3) Risulterebbe assorbito il secondo motivo di censura, con il quale la ricorrente lamenta che la corte d’appello, travalicando i limiti della propria cognizione, abbia posto a sostegno della pronuncia di addebito circostanze non dedotte dal V.: il capo della sentenza impugnato si fonda infatti unicamente sull’accertamento dell’avvenuto abbandono del tetto coniugale da parte della S., mentre l’affermazione del carattere litigioso e provocatorio della signora, compiuta dal giudice a quo al fine di escludere che detto allontanamento potesse essere giustificato dal comportamento del marito, dovrà formare oggetto di una nuova valutazione solo nel caso in cui, tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e della circostanza di fatto ignorata in sentenza, essa appaia ancora rilevante ai fini della decisione.
Ad avviso di questa relatrice si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, e per il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi dell’ari. 380 bis c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non utilmente contrastate dal V. nella memoria depositata, che nulla aggiunge a quanto da questi già dedotto nel controricorso, che sembra dimenticare che la sentenza impugnata si fonda sul rilievo dell’intervenuto abbandono da parte della S. del tetto coniugale, e non sull’accertamento del carattere “irascibile” della ricorrente, e che, comunque, ripercorre interamente il merito del giudizio, il cui riesame spetta al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro , in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in esso menzionati.

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