Non è appellabile dall’imputato la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal giudice ritenga ingiustificato il dissenso espresso dal pubblico ministero

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|31 marzo 2021| n. 12157.

Non è appellabile dall’imputato la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal giudice che, in chiusura del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso espresso dal pubblico ministero o il provvedimento del giudice per le indagini peliminari di rigetto della richiesta, poiché tutte le sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti presentano analoga natura e, salvo particolari disposizioni normative, esplicano i medesimi effetti.

Sentenza|31 marzo 2021| n. 12157

Data udienza 18 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Omicidio colposo e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – Sentenza di patteggiamento emessa dal giudice che aveva ritenuto ingiustificato il dissenso del PM alla richiesta di applicazione della pena – Inappellabilità – Inammissibilità di motivi nuovi non collegati a quelli principali – Deducibilità di censure relative all’errata qualificazione giuridica del fatto solo in caso di errore manifesto – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. TANGA Antonio L. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/01/2016 del TRIBUNALE di AVELLINO;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni del PG e la memoria difensiva.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 17/4/2013 il G.I.P. di Avellino disponeva il rinvio a giudizio di (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Avellino, in composizione monocratica per rispondere dei reati di cui:
A) Art. 589 c.p., commi 1, 2 e 3 perche’, alla guida dell’autovettura Ford KA tg. (OMISSIS), violando regole di comune prudenza, diligenza, perizia nonche’ norme disciplinanti la circolazione stradale (articoli 154 e 187 C.d.S.) cagionava la morte di (OMISSIS). In particolare, ponendosi alla guida della suindicata auto in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di cannabinoidi, ed eseguendo manovra di retromarcia senza assicurarsi della presenza di altri utenti della strada, investiva l’anziano pedone, il quale dopo aver impattato contro la parte posteriore dell’auto, perdeva l’equilibrio e cadeva al suolo battendo violentemente con la regione occipitale del capo. Trasportato presso l’A.O. Moscati decedeva di li’ a poche ore per arresto cardio-respiratorio quale momento terminale di un coma irreversibile conseguente a trauma cranico fratturativo. In (OMISSIS).
8) Art. 187 C.d.S. per aver guidato l’auto Ford KA in stato di alterazione per effetto dell’uso di sostanza stupefacente accertato con esami di laboratorio che riscontrava nelle urine la presenza di cannabinoidi. In (OMISSIS).
Con sentenza del 13/1/2016, il Tribunale di Avellino condannava (OMISSIS) alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui al capo A) dell’imputazione, esclusa la circostanza aggravante di cui all’articolo 589 c.p., comma 3 riconosciute le attenuanti generiche nonche’ quella di cui all’articolo 62 c.p., n. 6 in misura prevalente sull’aggravante di cui all’articolo 589 c.p., comma 2. Il predetto era poi assolto dal reato di cui al capo B) perche’ il fatto non sussiste e il giudice disponeva la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi otto e l’immediata restituzione dell’autovettura sequestro.
La sentenza ricostruiva i fatti chiarendo che il giovane, alla guida della sua autovettura, provocava la morte di (OMISSIS) in quanto eseguiva la manovra di retromarcia senza assicurarsi della presenza di costui, anziano pedone che, dopo aver sbattuto contro la parte posteriore dell’auto, perdeva l’equilibrio e cadeva al suolo battendo violentemente la testa. Il trauma subito cagionava dapprima il coma irreversibile e poi la morte del predetto.
I fatti venivano ritenuti adeguatamente provati in base alle prove assunte in dibattimento e in particolar modo grazie alle deposizioni dei testimoni ascoltati (i consulenti dell’accusa e della difesa, il maresciallo (OMISSIS) dei Carabinieri locali, il teste oculare (OMISSIS) e la madre dell’imputato, il quale inoltre si sottoponeva ad esame) e di quanto dichiarato dalla stessa vittima ai medici dell’ospedale dove era stata trasportata subito dopo i fatti (egli aveva riferito di essere stato vittima di un investimento) e riscontrato dall’annotazione contenuta nella cartella clinica acquisita. Lo stesso imputato del resto, pur avendo negato l’investimento, aveva dichiarato di avere visto il (OMISSIS) appoggiarsi con le mani sotto al lunotto posteriore della sua autovettura e tentare di richiamare la sua attenzione nel corso della manovra di retromarcia che lui stava effettuando.
Quanto al reato di cui al capo B) il giudice non lo riteneva provato sul rilievo le tracce di cannabinoidi nelle urine possono documentare un uso dello stupefacente anche risalente ad alcune settimane prima dell’esame, per cui non poteva affermarsi con certezza che- il ragazzo fosse sotto l’effetto di stupefacenti nel momento in cui si era posto alla guida della macchina che aveva travolto la vittima.
Il giudice precisava poi che le parti civili costituite avevano abbandonato il processo dichiarando di essere state integralmente risarcite dall’assicurazione.
2. Ebbene, fondamentale ai fini dell’odierno decidere e’ che il primo giudice aderendo ad una precisa richiesta del difensore – aveva ritenuto immotivato il dissenso del pubblico ministero rispetto alla proposta di applicazione di pena ex articolo 444 c.p.p. atteso che la pena come indicata veniva ritenuta congrua e correttamente determinata. Pertanto, ai sensi dell’articolo 448 c.p.p., il (OMISSIS) veniva condannato alla pena proposta in quella sede della difesa: mesi otto di reclusione, con il ricordato beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avverso tale pronuncia in data 23/2/2016 aveva interposto appello la difesa, articolando cinque motivi di gravame Con un primo motivo aveva lamentato la nullita’ della sentenza per nullita’ dell’ordinanza con la quale il primo giudice aveva rigettato l’eccezione difensiva volta a ottenere il regresso degli atti al P.M. in forza della nullita’ del decreto di citazione in giudizio a causa della pretesa genericita’ e incompletezza del capo di imputazione.
Con un secondo motivo aveva chiesto l’assoluzione del proprio assistito perche’ il fatto non sussiste o per non averlo commesso a causa della mancanza e della contraddittorieta’ delle prove acquisite.
Con un terzo motivo aveva chiesto l’assoluzione dal reato ascritto perche’ vi sarebbe una motivazione apparente, contraddittoria, incerta e non conforme alla logica e delle massime cli esperienza;
Con un quarto motivo aveva insistito per l’esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 589 c.p., comma 2 in quanto l’imputato avrebbe violato alcuna regola stradale, ne’ alcuna regola di prudenza, diligenza o perizia.
Con un quinto motivo, in via subordinata infine, in linea subordinata, aveva chiesto l’applicazione di una pena piu’ mite rispetto a quella inflitta in primo grado.
In data 6/5/2019 il difensore depositava motivi aggiunti chiedendo la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di nominare un perito che ricostruisse l’esatta dinamica dell’incidente stradale, nonche’ la rideterminazione della pena accessoria inflitta della sospensione della patente di guida in misura piu’ ridotta rispetto a quanto stabilito dalla sentenza di primo grado.
La difesa chiedeva, infine, di tenere conto della sospensione della patente di guida disposta nei riguardi del (OMISSIS) dal Prefetto, scomputando il relativo periodo da quello oggetto della presente sentenza.
All’udienza di trattazione in appello il difensore, ancora, rappresentava che il primo giudice non aveva recepito l’accordo delle parti in ordine alla sospensione della patente di guida, con conseguente ammissibilita’ dell’impugnazione anche ai sensi dell’articolo 222 C.d.S. Chiedeva, inoltre, la conversione dell’appello in ricorso per cassazione anche perche’ la pena sarebbe illegale in ordine alla sanzione accessoria prevista dal Codice della Strada.
Tanto premesso, la Corte napoletana, con ordinanza del 15/11/2019, riteneva che l’appello fosse inammissibile ai sensi dell’articolo 448 c.p.p., comma 2 e lo convertiva in ricorso per cassazione.
I giudici partenopei ritenevano, in virtu’ di un generale principio di favor impugnationis, che la richiesta di conversione dell’appello in ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 568 c.p.p., comma 5, andasse accolta essendo l’appello non ammissibile avverso la sentenza impugnata e avendo il difensore dedotto questioni astrattamente rientranti nell’alveo del sindacato di legittimita’ spettante a questa Suprema Corte, con particolare riferimento in primo luogo alla dedotta nullita’ della sentenza per l’indebito rigetto della questione concernente la pretesa genericita’ del capo d’imputazione cristallizzato nel decreto di citazione a giudizio, nonche’ all’asserito carattere meramente apparente della motivazione della sentenza di primo grado.
3. In data 10.3.2020 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte il P.G. presso questa Suprema Corte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. In data 24/2/2021 il difensore ha depositato un’articolata memoria contenente sette motivi nuovi di ricorso deducendo:
a. Violazione di legge e vizio motivazionale per non avere il giudice monocratico di Avellino tenuto conto di una prova decisiva ed evidente che avrebbe portato ad un grado di chiarezza tale da escludere la responsabilita’ del ricorrente.
b. Violazione dell’articolo 429 c.p.p., lettera e) e n. 2 e vizio motivazionale per omessa motivazione sulla richiesta di nullita’ del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza;
c. Violazione dell’articolo 192 c.p.p., commi 1, 2 e 3, articolo 533 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., lettera E), e vizio motivazionale per travisamento della prova per avere il giudice monocratico di Avellino, ritenuto di poter emettere una sentenza affermativa della pena le responsabilita’ sulla scorta di elementi dubbiosi e non provati senza alcuna certezza rispetto alla commissione del reato contestato per motivare con mere ipotesi congetturali, insufficienti ed erronee, la responsabilita’ penale per il reato con testato senza in nessun modo prendere in considerazioni gli elementi e le prove contrarie; motivazione fondata si indizi non gravi, non precisi e non concordanti.
d. Violazione dell’articolo 192 c.p.p., commi 1, 2 e 3, articolo 533 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., lettera E), – e vizio motivazionale per avere il giudice irpino ritenuto di emettere una sentenza affermativa della penale responsabilita’ sulla scorta di elementi e argomenti ipotetici e non provati, per non aver valutato la prova nella sua interezza, per aver sorvolato, sottovalutato punti essenziali alla comprensione della vicenda sottoposti inutilmente dalla difesa al vaglio del giudicante e per aver fondato il proprio convincimento su un assunto rimasto indimostrato.
e. Violazione dell’articolo 192 c.p.p., commi 1, 2 e 3, articolo 533 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., lettera E), e vizio motivazionale in relazione al c.d. “principio di affidamento”
f. Violazione dell’articolo 192 c.p.p., articolo 589 c.p.p., comma 2 e omessa motivazione circa l’esclusione dell’aggravante
g. Violazione del Regio Decreto n. 12 del 1941, articolo 65 in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 444 e ss. c.p.p., articolo 546 c.p.p., lettera e), articolo 222 C.d.S., comma 2-bis per avere il giudice monocratico di Avellino in contrasto a quanto statuito dalla legge non operato la diminuzione ex articolo 222 C.d.S., comma 2 bis della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente condannando ai sensi degli articolo 444 e ss. c.p.p., genericamente riferendosi all’articolo 222 C.d.S. non operava il calcolo con le specificazioni delle variazioni e diminuzioni che era obbligato ad applicare essendosi limitato a un generico richiamo all’articolo 222 C.d.S., senza indicare il calcolo della sanzione amministrativa accessoria.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Ed invero, va chiaramente delineato, come fatto dalla Corte napoletana, il perimetro dell’odierno decidere.
Come ricordato in premessa, il giudice irpino ha ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero rispetto alla richiesta di applicazione di pena ex articolo 444 c.p.p. e conseguentemente ha applicato all’imputato la pena nella misura richiesta dallo stesso.
Siamo di fronte, pertanto, a tutti gli effetti, come ha correttamente ritenuto la Corte territoriale, ad un ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteg-giamento.
In proposito le Sezioni Unite di questa Corte di legittimita’, da oltre quindici anni, hanno chiarito, una volta per tutte, con la sentenza n. 36084 del 24/6/2005, Fragomeli, Rv. 231806, che la sentenza di “patteggiamento” e’ inappellabile, alla stregua del citato articolo 448 c.p.p., comma 2, anche se e’ pronunciata dopo la chiusura del dibattimento di primo grado quando il giudice ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta e fermo restando, in caso di dissenso, il potere del pubblico ministero di proporre appello.
Cio’ in quanto tutte le sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti hanno la stessa natura e, salve particolari disposizioni normative, esplicano i medesimi effetti. E perche’ – va qui ribadito – una diversa interpretazione si risolverebbe nell’attribuzione ingiustificata ed illogica all’imputato di un ulteriore beneficio, oltre a quelli premiali derivanti dalla scelta del rito, in quanto gli sarebbe consentito di contestare nelle forme ordinarie una sentenza conforme alle sue richieste e pronunciata proprio sul presupposto della rinuncia alla celebrazione del giudizio nelle forme ordinarie (cfr. Sez. 5, n. 34843 del 9/7/2001, Basso, Rv. 220234).
Di recente, peraltro, questa Corte ha anche chiarito essere manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 448 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente all’imputato di appellare la sentenza dibattimentale che accoglie la richiesta di applicazione della pena ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, in quanto tale limitazione non si pone in contrasto ne’ con l’articolo 24 Cost., non essendo costituzionalmente garantito il doppio grado di giudizio, ne’ con l’articolo 3 Cost., atteso che l’inappellabilita’ condivide la medesima “ratio” con l’identica limitazione prevista per la sentenza di patteggiamento emessa prima del giudizio, in entrambe le situazioni essendovi implicita rinuncia alla presunzione di non colpevolezza in cambio di un trattamento sanzionatorio premiale, ne’, infine, con l’articolo 111 Cost., essendo coerente con i principi del processo accusatorio e, in particolare, con quello della ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 3235 del 22/11/2019 dep. 2020, Leardi, Rv. 278150).
Trattandosi di sentenza emessa il 13/1/2016 e di appello – poi convertito in ricorso dinanzi a questa Corte – del 23/2/2016, trovera’ applicazione il piu’ favorevole regime di impugnabilita’ previsto dall’articolo 448 c.p.p., comma 2 anteriormente alla riforma di tale norma operata con la L. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 1, comma 5, in vigore dal 3/8/2017.
3. Tuttavia, sempre a delineare il thema decidendi, va rilevato che, conformemente ai principi che regolano da sempre le impugnazioni, le censure cui e’ chiamata a rispondere questa Corte di legittimita’ sono esclusivamente quelle contenute nel gia’ richiamato atto a firma dell’avv. (OMISSIS) del 23/2/2016.
Non si potra’, in altri termini, tenere conto delle censure nuove introdotte con le memorie del 6/5/2019 e del 24/2/2021, in particolare di quelle che coinvolgono il decisum del tribunale irpino sulla sospensione della patente di guida.
Peraltro, pur rilevandone l’inammissibilita’, gia’ la Corte partenopea aveva evidenziato, in ordine agli stessi, in primis, la circostanza, emergente dal relativo verbale di udienza, che “la misura della citata pena accessoria non e’ rientrata (ne’, invero, avrebbe potuto secondo l’orientamento della Suprema Corte sul punto) nella proposta di accordo avanzata dal difensore, diversamente da quanto rappresentato dal medesimo in udienza”.
Cio’ – va detto – e’ assolutamente corretto, in quanto questa Corte di legittimita’, ha, infatti, da tempo chiarito che, con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981), anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871).
L’applicabilita’ con la sentenza di patteggiamento della sanzione amministrativa accessoria nei casi previsti dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 222 deriva dal fatto la stessa non richiede un giudizio di responsabilita’ penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo. (cfr. Sez. 4, n. 36868 del 14/3/2007, Francavilla, Rv. 237231 che ha annullato con rinvio una sentenza di patteggiamento per il reato di omicidio colposo da incidente stradale con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria). Il giudice e’ tenuto, dunque, ad applicare la sanzione amministrativa accessoria, rientrando nel suo potere discrezionale determinare la durata della detta sanzione, con il solo vincolo del rispetto dei limiti, minimo e massimo, fissati dal legislatore, a prescindere dall’entita’ della pena concordata dalle parti per il reato (cfr. ex multis sez. 4, n. 2207 del 23.9.1997, Del Prete, Rv. 208778).
Questa Corte di legittimita’ ha anche chiarito da tempo – e va qui ribadito – che, in tema di patteggiamento, l’eventuale clausola con cui le parti concordino la durata delle sanzioni amministrative accessorie (ed evidentemente anche la loro non applicazione) debba ritenersi come non apposta, non essendo l’applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilita’ (cfr ex multis, Sez. 4, n. 39075 del 26/2/2016, Favia, Rv. 267978 che, in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto immune da vizi la sentenza di applicazione della pena che aveva fissato una durata della sanzione della revoca della patente di guida in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nell’accordo delle parti; conf. Sez. 4, n. 18538 del 10/1/2014, Rustemi, Rv. 259209, che ha rigettato il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento con la quale il giudice di merito, disponendo la revoca della patente, non aveva tenuto conto della pattuizione delle parti in ordine alla sola sospensione del titolo di guida; Sez. 4, n. 8022 del 28/1/2014, Giannella, Rv. 258622).
Gia’ dai giudici di appello veniva poi rilevato che, ai sensi dell’articolo 222 C.d.S., in caso di omicidio colposo collegato a violazione della normativa sulla circolazione stradale e’ possibile disporre la sospensione della patente di guida fino a un massimo di quattro anni (non e’ previsto un minimo; come, ai sensi del comma 2 bis della medesima norma la sanzione amministrativa della sospensione della patente fino a quattro anni e’ diminuita fino a un terzo in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti; e come, nel caso di specie, il primo giudice avesse applicato tale pena accessoria in misura di molto inferiore al massimo edittale, pari in questo caso ai due terzi di quattro anni, di talche’ non si ravvisa ne’ l’ipotesi di una pena illegale, ne’ quella di un indebito superamento dell’entita’ della pena accessoria in ipotesi concordata con il P.M. ex articolo 444 c.p.p..
In ogni caso, come si diceva, tale motivo non era scrutinabile ne’ dalla Corte territoriale e nemmeno lo e’ da parte di questo giudice di legittimita’, essendo stato introdotto ex novo successivamente alla proposta impugnazione.
4. Ritiene questa Corte, sul punto, che vada ribadito il principio che i “motivi nuovi” a sostegno dell’impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell’articolo 585 c.p.p., comma 4, quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (articolo 311 c.p.p., comma 4.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimita’ (articolo 611 c.p.p., comma 1), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’articolo 581 c.p.p., lettera a), (cfr. in tal senso Sez. Un. N. 4683 del 25/2/1998, Bono ed altri, Rv. 210259; conf. Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999 dep. 2000, Tonduti ed altri, Rv. 215669; Sez. 5, n. 1212 del 27/11/2001 dep. 2002, Palma e altro, Rv. 221005; Sez. 5, n. 18469 del 4/4/2002, Santorsola, Rv. 221380; Sez. 2, n. 45739 del 4/11/2003, Marzullo, Rv. 226976; Sez. 1, n. 46950 del 2/11/2004, Sivic, Rv. 230281).
E’ stato condivisibilmente precisato che deve ritenersi inammissibile un motivo nuovo di ricorso, presentato ai sensi dell’articolo 585 c.p.p., comma 4, avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall’atto di ricorso originario, operando la preclusione prevista dall’articolo 167 disp. att. e trans. anche se la deduzione riguarda l’inutilizzabilita’ prevista dall’articolo 191 c.p.p., comma 2, occorrendo pur sempre che l’eccezione venga proposta con l’atto di ricorso principale (cosi’ Sez. 1, n. 33662 del 9/5/2005, Ballacchino ed altri, Rv. 232406, fattispecie relativa alla inutilizzabilita’ del risultato delle intercettazioni dedotta solo come motivo nuovo; conf. Sez. 5, n. 45725 del 22/9/2005, Capacchione, Rv. 233210).
I motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, dunque, a pena di inammissibilita’, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame, ai sensi dell’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera a), (Sez. 6, n. 27325 del 20/5/2008, D’Antino, Rv. 240367, fattispecie in cui nel ricorso per cassazione si deduceva la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, mentre il nuovo motivo si sostanziava nella lamentata carenza di dolo in ordine al reato oggetto dell’imputazione; conf. Sez. 6, n. 73 del 21/9/2011 dep. 2012, Agui’, Rv. 251780).
Piu’ recentemente e’ stato poi articolatamente precisato che, in tema di termini per l’impugnazione, la facolta’ del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti gia’ dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (Sez. 2, n. 1417 dell’11/10/2012 dep. 2013, Pla-tamone ed altro, Rv. 254301).
I motivi “nuovi” presentati a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilita’, solo i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati gia’ enunciati nei motivi originariamente proposti a norma dell’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera a), (cosi’ Sez. 3, n. 18293 del 20.11.2013, nella cui motivazione, la Corte ha evidenziato che l’ammissibilita’ di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione determinerebbe una irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo oltre che lo scardi-namento del sistema dei termini per impugnare; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014 dep. 2015, Giannetti, Rv. 262180).
In materia di termini per l’impugnazione, la facolta’ del ricorrente di presentare motivi nuovi – va ribadito – trova il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali, i motivi aggiunti, devono rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate ma sempre collegabili ai capi e ai punti gia’ dedotti. Sono pertanto ammissibili motivi nuovi con i quali, a fondamento del “petitum” dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori (Sez. 1, n. 46950 del 2/11/2004, Sisic, Rv. 230281).
Non potendo essere ammessa l’introduzione di censure nuove in deroga ai termini tassativi entro i quali il ricorso va presentato, i motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono, pertanto, avere ad oggetto, a pena di inammissibilita’, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di impugnazione a norma dell’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera a) (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551; Sez. 2 n. 1417 dell’11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254301).
5. Chiarito che non era possibile allargare – come volevano le memorie del 6/5/2019 e del 24/2/2021 – l’ambito dell’originario petitum del 23/2/2016, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione, vanno dunque analizzati i cinque motivi contenuti nell’atto originario.
Ebbene, detto che vanno a censurare quella che a tutti gli effetti e’ una sentenza di patteggiamento, va rilevato che sono tutti motivi inammissibili.
Quanto al primo, anche prima della novella introdotta con la ricordata L. n. 103 del 2017, costituiva ius receptum di questa Corte il principio secondo cui e’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di patteggiamento e diretto a far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiche’ l’accusa, come giuridicamente formulata, non puo’ essere rimessa in discussione, in quanto l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullita’, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (cfr, ex multis, Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010; Legari, Rv. 247539; conf. Sez. 2, n. 5240 del 14/1/20019, non mass.; Sez. 2 n. 6383 del 29/1/2008, De Blasio, Rv. 239449).
Questa Corte di legittimita’ ha anche precisato che, in tema di patteggiamento, addirittura l’omessa notifica all’imputato del decreto di fissazione dell’udienza camerale per la definizione del procedimento con il rito alternativo non determina alcuna nullita’ della sentenza ove il difensore munito di procura speciale sia regolarmente comparso e si sia avvalso del potere rappresentativo attribuitogli (Sez. 4, n. 38111 del 4/2/2014, Ajazi, Rv. 26011).
Pertanto, quand’anche si fossero verificate, le dedotte nullita’ dovrebbero ritenersi superate dall’accordo intervenuto tra le parti, che comporta l’accettazione della ritualita’ degli atti fino a quel momento compiuti.
Le altre doglianze attinenti alla responsabilita’ e alla pena erano inammissibili anche prima della novella dell’articolo 448 c.p.p., comma 2.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’articolo 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente.
La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonche’ alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).
Nel provvedimento impugnato e’ stato, inoltre, motivatamente dato atto della correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e della congruita’ del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.
6. Ebbene, va ricordato che, in tema di patteggiamento, la possibilita’ di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualita’ che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilita’ (Sez. 3, n. 34902 del 24/6/2015, Brughitta ed altro, Rv. 264153 in un caso in cui la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nella qualificazione del fatto di cui alla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80 a fronte della detenzione da parte dei due imputati rispettivamente di kg. 110 e 45 lordi di hashish; conf. Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012 dep. il 2013, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 dell’11/3/2010, Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666). E margini di opinabilita’ richiede la valutazione circa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’imputazione che le parti hanno considerato sussistente nella loro richiesta e che il giudice del patteggiamento, a differenza di quello del giudizio ordinario, puo’ ritenerla insussistente solo ove tale circostanza risulti ictu oculi. E cosi’ evidentemente non e’, dovendosi peraltro ricordare che questa Corte di legittimita’ ha costantemente affermato che, in tema di furto, la circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede e’ configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile, ovvero in un cortile di casa di abitazione in diretta comunicazione con una pubblica via ovvero in parcheggio privato non custodito (vedasi la recente Sez. 4, n. 55227 del 7/12/2016, Giusto, Rv. 268626, ma anche le piu’ risalenti Sez. 2, n. 8798 del 17/1/1991, Crisafulli, Rv. 188119; Sez. 2, n. 633 del 30/3/1988 dep. il 1989, Meneghino, Rv. 180219).
7. La possibilita’ di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, in altri termini, e’ limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilita’ dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (cfr. Sez. 7, Ord. n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766).
In particolare, non sono consentite impugnazioni – come nel caso che ci occupa – generiche o che richiamino, come passaggio logico indispensabile della deduzione, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza, quindi senza alcuna possibilita’ e tantomeno necessita’ di interpretazione o integrazione, dalla contestazione. Pertanto ogni argomentazione pur in diritto che non deduca la palese eccentricita’ della qualificazione giuridica che e’ stata proposta al giudice e da questi condivisa, e richieda, per il proprio esame, una premessa in fatto che non risulti con la evidenziata necessaria peculiare immediatezza dal capo di imputazione, e’ comunque del tutto preclusa.
8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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