Non è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso il decreto di liquidazione del compenso del verificatore reso dal Consiglio di Stato

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 15 ottobre 2020, n. 22375.

La massima estrapolata:

Non è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso il decreto di liquidazione del compenso del verificatore reso dal Consiglio di Stato anche nel caso in cui si denunci l’abnormità del provvedimento. Difatti non è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice speciale censurabile in Cassazione in quanto non può essere esteso il controllo delle Sezioni Unite ai provvedimenti prospettati come abnormi o anomali ricadendo nell’alveo degli errores in procedendo o in iudicando il cui accertamento rientra nell’ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione.

Ordinanza 15 ottobre 2020, n. 22375

Data udienza 13 ottobre 2020

Tag/parola chiave: Liquidazione compensi degli ausiliari del giudice amministrativo – TU spese di giustizia – Modalità di liquidazione – Decreti di liquidazione reso dal Consiglio di Stato – Esclusione del ricorso per cassazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez.

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. ORECCHIO Antonio – Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19910/2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), COMUNE DI SPOLETO;
– intimati –
avverso il decreto del CONSIGLIO DI STATO, depositato il 28/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per la cassazione del decreto n. 3523/2019 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, depositato il 28 maggio 2019.
Gli intimati (OMISSIS) e Comune di Spoleto non hanno svolto attivita’ difensive.
Con l’impugnato decreto il Consiglio di Stato ha condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento del compenso liquidato in Euro 6.000,00 in favore dell’ingegnere (OMISSIS), nominato verificatore con sentenza non definitiva n. 946/2018 nel giudizio di appello avverso la sentenza TAR Umbria n. 536/2012, poi definito con sentenza n. 6108 del 26 ottobre 2018. La verificazione era stata depositata il 28 maggio 2018, mentre la domanda di liquidazione del compenso era poi stata avanzata dal verificatore ingegnere (OMISSIS) soltanto con nota del 10 dicembre 2018, e dunque oltre il termine stabilito a pena di decadenza dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 71, comma 2. Il Decreto n. 3523 del 2019 del Consiglio di Stato ha ritenuto che la tardiva presentazione della domanda di liquidazione del compenso del verificatore potesse trovare giustificazione nella circostanza che la sentenza che aveva disposto la verificazione non aveva richiamato all’attenzione del verificatore la vigenza di tale termine di decadenza, cosi’ provocandone l’errore scusabile.
La trattazione del ricorso e’ stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso, ha depositato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell’articolo 380-bis 1 c.p.c., chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. L’unico motivo del ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) denuncia l’abnormita’ e quindi la nullita’ del decreto 3523/2019 del Consiglio di Stato, nonche’ per violazione dell’articolo 66 c.p.a., Testo Unico n. 115 del 2002, articolo 71, articolo 2966 c.c., oltre che del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012 e del Testo Unico n. 115 del 2002, quanto all’entita’ del compenso. Le ricorrenti censurano la ritenuta scusabilita’ dell’errore inerente alla decadenza del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 71, comma 2, ed anche la difformita’ dell’importo liquidato al verificatore rispetto ai criteri indicati nelle norme richiamate.
II. Il ricorso e’ inammissibile.
La regolamentazione normativa dei profili processuali della liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice amministrativo si rinviene nel Testo unico in materia di spese di giustizia (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115), applicabile al processo amministrativo (articolo 2 Testo Unico Spese) e nel codice del processo amministrativo (in particolare, articoli 66 e 67). La liquidazione del compenso avviene, percio’, con decreto del presidente dell’ufficio giudiziario o della sezione di appartenenza, e avverso tale decreto presidenziale si puo’ proporre opposizione che si svolge davanti al medesimo ufficio. Sul decreto di liquidazione del compenso del verificatore reso dal Consiglio di Stato non e’ comunque certamente ammissibile la proposizione di ricorso per cassazione per violazione di legge, nemmeno al fine di denunciare che il giudice non avesse il potere di procedere alla liquidazione in favore dell’ausiliare per essere maturato il termine di decadenza previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 71 e che, pertanto, il provvedimento risulta abnorme. Ne’ in tal caso e’ configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice speciale censurabile in cassazione, non potendosi estendere il controllo di giurisdizione su provvedimenti pur prospettati come abnormi o anomali, ove si tratti di denunciare non una ipotesi di difetto assoluto o di difetto relativo di giurisdizione, come definiti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 2018, quanto errores in procedendo o in iudicando, il cui accertamento rientra nell’ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione.
III. Il ricorso va percio’ dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attivita’ difensive.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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