Non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice dell’udienza preliminare respinga la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|14 aprile 2021| n. 14050.

Non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice dell’udienza preliminare respinga la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, potendo l’imputato riformulare l’istanza nella sede propria del giudizio, ma è tuttavia configurabile una nullità generale “a regime intermedio”, non più deducibile ove la richiesta non venga riproposta prima dell’apertura del dibattimento.

Sentenza|14 aprile 2021| n. 14050

Data udienza 12 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: IMPUGNAZIONI PENALI – PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. TUDINO A. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 16/09/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERNI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. TUDINO ALESSANDRINA;
lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 settembre 2020, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Terni ha rigettato l’istanza di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato, condizionato a produzione documentale e, in subordine, allo stato degli atti, proposta da (OMISSIS) in riferimento al reato di bancarotta fraudolenta, alla medesima contestato con la richiesta di rinvio a giudizio.
Il giudice dell’udienza preliminare, preso atto dell’allegazione al fascicolo della sola relazione del curatore e della riserva di integrazione, ivi formulata e mai sciolta, ha ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti per essere necessario un approfondimento investigativo, anche nella prospettiva delineata dalle produzioni difensive, quantomeno attraverso il confronto tra il curatore ed il consulente di parte.
Rigettata la richiesta, ha disposto – all’esito della discussione – il rinvio a giudizio dell’imputata davanti al Tribunale di Terni, per l’udienza del 16 marzo 2021.
2. Avverso l’ordinanza indicata del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Terni ha proposto ricorso l’imputata, con atto a firma del difensore, Avv. (OMISSIS), affidando le proprie censure ad un univo motivo, con il quale deduce l’abnormita’ dell’ordinanza impugnata, richiamando i principi di diritto enunciati da questa Corte, secondo cui “il rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta non condizionata di giudizio abbreviato, formulata dall’imputato, costituisce provvedimento abnorme sia per il suo contenuto atipico, che lo fa divergere radicalmente dallo schema legale, inderogabilmente tipizzato dall’ordinamento processuale, determinando il distorto sviluppo del rapporto processuale in dipendenza del non previsto passaggio del processo alla fase del giudizio ordinario, sia perche’ la nuova disciplina del giudizio abbreviato, contenente una norma attributiva di competenza funzionale ed esclusiva, ha inderogabilmente investito il giudice dell’udienza preliminare della potesta’ giurisdizionale in ordine alla cognizione della regiudicanda sulla base di elementi obiettivi predeterminati”.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha richiesto emettersi declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.
1. Alla disamina del ricorso va premesso come, in tema di impugnazioni, il principio generale di tassativita’ dei “casi” e dei “mezzi” declinato dall’articolo 568 c.p.p., comma 1, e’ derogato per le sole ipotesi di abnormita’, ovvero per le ipotesi di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all’ordinamento che, in quanto tali, sfuggono ad una previa definizione e rispetto ai quali il riconoscimento della ricorribilita’ per cassazione tende al superamento di una situazione di stallo, altrimenti non rimediabile.
1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 26 del 24.11.1999 – dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007 – dep. 2008, Battistella, Rv. 238240; Sez. 6 n. 2325 dell’08/01/2014, F., Rv. 258252; Sez. 2, n. 7320 del 10.12.2013, dep. 2014, Rv. 259159), e’ affetto da abnormita’ non solo il provvedimento che, per la singolarita’ ed eccentricita’ del contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di la’ di ogni ragionevole limite.
Nei termini indicati, l’abnormita’ dell’atto processuale puo’ riguardare due profili che si saldano all’interno di un fenomeno unitario (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590): quello strutturale (allorche’ l’atto, per la sua singolarita’, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale) e quello funzionale (quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilita’ di proseguirlo, ovvero una indebita regressione del procedimento stesso, ponendosi, in tal caso, anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all’articolo 111 Cost., comma 2).
1.2. Nella delineata prospettiva, la verifica in concreto dell’abnormita’ dell’atto processuale postula il rilievo di anomalie genetiche o funzionali, radicali al punto da fuoriuscire dallo schema normativo processuale, palesando una irriducibile estraneita’, mentre non costituisce atto strutturalmente “eccentrico” rispetto a quelli positivamente disciplinati, ne’ l’atto normativamente previsto e disciplinato, ma utilizzato al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la stessa ragion d’essere nell’iter procedimentale, ne’ l’atto illegittimo.
2.11 tema dell’abnormita’ e’ stato al centro della elaborazione ermeneutica di questa Corte anche in riferimento alla delimitazione dei poteri attribuiti al Giudice in seguito alla richiesta di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato; tema che involge, essenzialmente, il rapporto tra la finalita’ perseguita dall’ordinamento processuale nel prevedere il giudizio a prova contratta, da individuarsi esclusivamente nell’esigenza di “assicurare la deflazione del dibattimento e una migliore efficienza del sistema processuale” (cfr. Cass., sez. U., 27.10.2004, n. 44711, rv. 229176), alla luce della novella normativa del 1999 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 2001, ed i rimedi che l’ordinamento processuale prevede in caso di inosservanza della legge in correlazione alla regolare progressione delle fasi processuali.
2.1. Proprio valorizzando il principio di indebita regressione, questa Corte ha, anche di recente (Sez. 4, n. 32893 del 11/11/2020, Guida, Rv. 280073) ribadito che “e’ abnorme l’ordinanza con cui il giudice dell’udienza preliminare respinga la richiesta incondizionata di rito abbreviato che, a seguito delle innovazioni introdotte dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, si configura come un vero e proprio diritto potestativo dell’imputato”. Nel caso sottoposto all’esame del giudice di legittimita’, il rigetto della richiesta di abbreviato era stata statuita dal Giudice per le indagini preliminari nell’ambito di un procedimento pervenuto a seguito di emissione, da parte del GIP dello stesso Ufficio, del decreto di giudizio immediato nei confronti di diversi imputati che avevano formulato rituale richiesta di giudizio abbreviato incondizionato. In tal caso, la Corte ha ritenuto abnorme la decisione di rigetto basata su esigenze istruttorie, in quanto idonea a determinare una potenziale stasi processuale, potendo il giudice per le indagini preliminari, dinanzi al quale il procedimento deve essere rinviato, procedere soltanto all’emissione di un nuovo decreto di giudizio immediato.
In tal senso, la Corte ha dato continuita’ all’opzione ermeneutica gia’ accolta (Sez. 1, n. 30276 del 02/07/2001, Rv. 219633 in proc. Sangani; Sez. 1, n. 22287 del 02/04/2004, in proc. Petrucci Rv. 228198, Sez. 1, n. 399 del 18/11/2008 – dep. 2009 in proc. Bortolacelli, Rv. 242871) nella risoluzione di conflitti negativi di competenza, sollevati a norma dell’articolo 28 c.p.p., comma 2, dal giudice del dibattimento in seguito alla reiezione dell’istanza di abbreviato rivolta al Giudice per le indagini preliminari e, nella prospettiva devoluta, si e’ ritenuto come fosse qualificabile come “caso analogo” di conflitto quello insorto fra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento a seguito della decisione abnorme del primo, al quale si e’ ritenuto dovessero essere trasmessi gli atti per il giudizio abbreviato.
2.2. Con diverse accentuazioni (Sez. 1, n. 11272 del 20/12/2000 – dep. 2001, Strangio, Rv. 218577 e Sez. 2 n. 7497 del 15/02/2018, citata dal ricorrente, che si sono limitate ad affermare il principio; Sez. 1, n. 43451 del 07/10/2004, Riccardi, Rv. 230057 e Sez. 5, n. 41174 del 09/09/2015, Zambelli, Rv. 265063, che hanno invece approfondito il tema), altre decisioni hanno, invece, affrontato il caso in cui la richiesta di abbreviato e’ stata rivolta al giudice in sede di udienza preliminare.
Decidendo sulla questione di nullita’ del decreto che aveva disposto il giudizio a seguito dell’illegittimo diniego di accesso al giudizio abbreviato, e’ stato rilevato come incorresse in grave errore di diritto il giudice che, dopo l’entrata in vigore della L. 16 dicembre 1999, n. 479, avesse rigettato l’istanza, e che il giudice del dibattimento, censurata l’avvenuta esclusione del giudizio abbreviato, dovesse trarre le conseguenze derivanti dall’illegittima decisione del GUP, dichiarando la nullita’ del decreto che dispone il giudizio e degli atti conseguenti.
Sul punto, si e’ rimarcato (n. 43451 del 07/10/2004, cit.) come, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, articoli 27 e 31, risulti radicalmente trasformata la disciplina del procedimento speciale di cui agli articoli 438-443, in termini tanto profondi da fare sostenere che si sia verificata una “palingenesi” dell’istituto, in quanto l’esercizio della facolta’ dell’imputato di ottenere che il processo sia definito allo stato degli atti non e’ piu’ condizionato dall’assenso del pubblico ministero e, quando manchi un’istanza di ammissione di prove, la volonta’ dell’imputato crea nel giudice dell’udienza preliminare l’obbligo di disporre il giudizio abbreviato, salvo il potere di integrazione probatoria “ex officio” allorche’ ai sensi dell’articolo 441 c.p.p., comma 5, il giudice ritenga di non potere decidere allo stato degli atti. Per contro, il giudice dell’udienza preliminare puo’ respingere la richiesta di giudizio abbreviato soltanto quando essa risulti condizionata ad un’integrazione probatoria, ritenuta non necessaria ai fini della decisione ne’ compatibile con le finalita’ di economia processuale proprie del rito alternativo (Cass., Sez. 1, 11 dicembre 2000, Litrico ed altri). Dalle linee della nuova normativa traspare, dunque, univocamente che la scelta del giudizio abbreviato ha perduto la connotazione di accordo sul rito e che l’adozione del rito speciale e’ unicamente subordinata ad un negozio unilaterale dell’imputato, senza che sia piu’ necessario il consenso del pubblico ministero e senza che, nel caso di richiesta incondizionata, il GUP disponga di un potere discrezionale che gli consenta di interdire l’accesso a detto rito. Tali indicazioni trovano sostegno in inequivoci e convergenti elementi ermeneutici di ordine testuale, logico e sistematico, alla cui stregua va riconosciuto che la vigente disciplina ruota attorno alla distinzione tra rito speciale non condizionato e rito condizionato all’integrazione probatoria: nel primo caso la legge processuale ha conferito all’imputato un vero e proprio diritto potestativo, dal cui esercizio derivano, da un lato, il diritto ad essere giudicato “allo stato degli atti” e, dall’altro, l’obbligo del giudice dell’udienza preliminare di procedere con le forme speciali, con la sola facolta’ per quest’ultimo di disporre d’ufficio l’integrazione probatoria ritenuta necessaria per la decisione.
Con riferimento all’illegittimo rifiuto del GUP di procedere con le forme del rito abbreviato, in ipotesi di richiesta incondizionata, si e’ ritenuto che lo stesso costituisca provvedimento abnorme per la ragione che il suo contenuto atipico lo fa divergere radicalmente dallo schema legale, inderogabilmente tipizzato dall’ordinamento processuale, e determina il distorto sviluppo del rapporto processuale in dipendenza del non previsto passaggio del processo alla fase del giudizio ordinario (Sez. 1, 2 aprile 2004, Petrucci; Sez. 1, 2 luglio 2001, Sangani; Sez. 1, 11 dicembre 2000, Litrico, cit.). Ne segue che l’abnormita’ si comunica all’atto consequenziale con cui e’ stato disposto il rinvio a giudizio e a tutti quelli successivi e, in mancanza di preclusioni, il vizio e’ sempre rilevabile.
A tal fine, e’ stato anche osservato come la nuova disciplina del giudizio abbreviato contenga indubbiamente una norma attributiva di competenza funzionale ed esclusiva, dal momento che, con riguardo alla richiesta incondizionata del rito abbreviato, la legge processuale ha inderogabilmente investito il GUP della potesta’ giurisdizionale in ordine alla cognizione della regiudicanda, indipendentemente dalle regole ordinarie sulla competenza per materia, sulla base di elementi obiettivi predeterminati che elevano lo stesso GUP al rango di giudice naturale precostituito per legge ex articolo 25 Cost.; principio costituzionale, gia’ richiamato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, 10 giugno 1992, Consalvo) “divenuto ancor piu’ puntuale in presenza di una disciplina del giudizio abbreviato incondizionato che ha fissato criteri di individuazione del giudice “antefactum” legati a presupposti sottratti a valutazioni discrezionali del pubblico ministero e del GUP”.
2. Ritiene il Collegio che siffatto orientamento non sia, alla luce della successiva elaborazione di questa Corte, condivisibile nei casi – quale quello in esame – in cui il diniego del GUP non determini una indebita regressione del procedimento e non pregiudichi il diritto dell’imputato a vedersi riconoscere, in caso di ritenuta illegittimita’ del provvedimento reiettivo ed in ipotesi di condanna, il trattamento premiale connesso all’opzione processuale.
2.1. Richiamando un orientamento gia’ delineatosi nella giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 6, n. 14454 del 15/03/2013, Lomazzi, Rv. 254542; Sez. 5, n. 7127 del 01/12/2011, dep. 2012, Aracri, Rv. 251946), le Sezioni unite (n. 20214 del 27/03/2014, Frija, Rv. 259078), pronunciandosi proprio in fattispecie in tema di richiesta di giudizio abbreviato formulata in udienza preliminare, hanno affermato il diritto dell’imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all’esito del giudizio, in tal guisa introducendo, nella fase dibattimentale, un meccanismo ripristinatorio che, da un lato, risponde all’esigenza di mantenere impregiudicate ora per allora le prerogative difensive e, dall’altro, esclude la regressione del procedimento all’udienza preliminare.
A tal fine, e’ stato anche precisato che il vaglio di ammissibilita’ rimesso al giudice riguarda solo la valutazione dei presupposti formali di legittimazione e tempestivita’ della domanda, e che tale accertamento postumo s’appalesa idoneo a salvaguardare la scelta difensiva dell’imputato e, nel contempo, la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena.
Viene, cosi’, ad essere superato il rimedio restitutorio mediante regressione che la sentenza Riccardi aveva delineato, con la conseguenza per cui la categoria dell’abnormita’ sotto tale profilo non s’appalesa (piu’) pertinente in quanto, a fronte dell’illegittimo diniego del Giudice dell’udienza preliminare, sara’ il giudice del dibattimento ad ammettere e definire il giudizio a prova contratta, in piena coerenza con il principio di durata ragionevole del processo.
2.2. Del resto, anche l’attribuzione al giudice dell’udienza preliminare di una competenza funzionale, esclusiva ed inderogabile, sulla quale la sentenza Riccardi argomentava a sostegno della qualificazione di abnormita’, viene ad essere inesorabilmente messa in crisi dalla ricostruzione delineata dalle Sezioni unite.
Il meccanismo recuperatorio descritto finisce per costituire un rimedio affidato alle fasi processuali successive a quella propria del rito abbreviato: e se l’udienza preliminare conserva la vocazione alla celebrazione del rito – ed il giudice di quella udienza la competenza funzionale ad ammetterlo (rectius: a doverlo ammettere) e celebrarlo nondimeno analoga competenza si estende per rifrazione al giudice del dibattimento, all’esito della positiva verifica dell’illegittimita’ del diniego, regredendo solo virtualmente alla fase propria in cui non ha avuto luogo.
Epurato dalla componente dell’indebita regressione, l’illegittimo diniego di ammissione al rito finisce per costituire l’inosservanza di un obbligo, correlato all’esercizio del diritto potestativo dell’imputato di essere giudicato allo stato degli atti.
2.3. Argomenti in tal senso si ritraggono anche dalla elaborazione giurisprudenziale in tema di competenza funzionale.
Pronunciandosi in una fattispecie di giudizio abbreviato richiesto a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, questa Corte ha recentemente affermato (Sez. 2, n. 47147 del 11/10/2019, Di Dio, Rv. 277779) che la violazione delle regole processuali che identificano la competenza del giudice per le indagini preliminari, piuttosto che del giudice del dibattimento, a celebrare il rito abbreviato, non determina una nullita’ assoluta per incompetenza funzionale, posto che la celebrazione del giudizio abbreviato rientra tra le capacita’ tipiche ed ordinarie di entrambi i giudici, ma una violazione delle regole che governano la progressione processuale che “puo'” generare una lesione del diritto di difesa, integrante una nullita’ generale a regime intermedio, che deve essere tempestivamente eccepita con specifica indicazione delle concrete ragioni che sostengono la dedotta lesione.
In motivazione, la Seconda sezione ha ricostruito il progressivo ridimensionato dell’interpretazione, particolarmente estensiva, dell’incompetenza funzionale come violazione del giudice naturale, rinvenibile in relazione all’inosservanza delle regole che identificano il giudice responsabile della cognizione, e di cui la gia’ citta sentenza Riccardi costituisce esempio.
E’ stata, a tal fine, richiamata Sez. 6, n. 11807 del 03/02/2017 – dep. 2017, Muhammad, Rv. 270374, secondo cui tanto il Gip che il giudice del dibattimento “…sono organi entrambi egualmente abilitati, in via alternativa tra loro, secondo il fisiologico sviluppo del processo (…), al giudizio abbreviato senza che vengano in considerazione specifiche ed indeclinabili idoneita’ del giudice.
Siffatta alternativa competenza trova espressione ove l’abbreviato si innesti nel giudizio introdotto per citazione diretta (articolo 555 c.p.p., comma 2) o acceda a giudizio per direttissima (articolo 452 c.p.p., comma 2) o quando, nel corso dell’istruzione dibattimentale, il pubblico ministero modifichi l’imputazione, ai sensi degli articoli 516 e 517 c.p.p., spettando in quest’ultimo caso all’imputato il diritto di chiedere il giudizio abbreviato in relazione alla nuova contestazione, sia essa “fisiologica” o “patologica”. Quando la competenza e’ destinata ad affermarsi – senza che per la stessa vengano in considerazione peculiari idoneita’ del giudice, segnate anche da non obliterabili sviluppi procedurali – secondo una biunivoca relazione per la quale, a seconda della fase in cui il processo si trovi, la prima puo’ radicarsi in capo al primo o al secondo giudice del medesimo segmento, non puo’ discorrersi di una competenza funzionale che sia manifestazione del corretto esercizio della funzione giurisdizionale e destinata a preservare, di questa, idoneita’ e specificita’”.
Si e’, inoltre, criticamente richiamata anche quella giurisprudenza che, pur riconoscendo l’incompetenza funzionale, ha ritenuto inesistente l’interesse del ricorrente a far valer il vizio (in tema di applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. e segg., (Sez. U, n. 4419 del 25/01/2005, Gioia, Rv. 229982); in tela di fissazione davanti al tribunale di abbreviato richiesto in opposizione a decreto penale di condanna (Sez. 1, n. 31345 del 19/06/2008 – dep. 25/07/2008, Capaldo, Rv. 240673), da tanto evincendosi “una sostanziale indifferenza rispetto al diritto di difesa della violazione delle regole sulla competenza del giudice che tratta il rito alternativo”.
Da tanto si e’ tratta la “limitazione dell’area dell’incompetenza funzionale ai casi in cui si verifica una violazione delle regole che’ incardinano la giurisdizione attraverso il suo esercizio da parte di organo radicalmente incompetente, rectius “incapace”, a celebrare il giudizio: si tratta dei casi in cui sono introdotte regole speciali di identificazione della competenza in relazione alle qualita’ soggettive dell’imputato, come nel caso della giurisdizione riservata ai minorenni (Sez. 2, n. 13041 del 16/07/1987 – dep. 1987, Lautenti, Rv. 177292) ai ministri (Sez. U, n. 14 del 20/07/1994), ai magistrati (Sez. U, n. 292 del 15/12/2004 – dep. 2005, Scabbia ed altro, Rv. 229633). In tali casi si verifica una nullita’ assoluta in quanto attinente alle condizioni di “capacita’ del giudice”, ovvero un vizio riconoscibile in ogni stato e grado del procedimento e del processo, senza la necessita’ che sia rispettata alcuna continuita’ nella devoluzione, sicche’ l’eccezione puo’ essere proposta anche per la prima volta in cassazione.
Diversamente, nel caso della violazione delle regole processuali che identificano la competenza del giudice per le indagini preliminari, piuttosto che del giudice del dibattimento, a celebrare il rito abbreviato non si verte in un caso di incompetenza funzionale, ovvero di radicale incapacita’ del giudice; in tali casi si rileva invece una violazione delle regole che governano la progressione processuale, che “puo'” generare una violazione del diritto di difesa inquadrabile come nullita’ generale a regime intermedio, se tempestivamente eccepita attraverso la specifica indicazione della concrete ragioni che sostengono in concreto la dedotta lesione del diritto di difesa (articolo 182 c.p.p.).
Anche nei predetti casi, dunque, la violazione dell’inosservanza della competenza e’ presidiata dalla sanzione della nullita’, senza potersene trarre argomenti a sostegno della diversa categoria dell’abnormita’.
2.4. Resta da verificare se l’invocata sanzione possa residuare sotto il profilo della eccentricita’ sistematica dell’ordinanza che rigetti la richiesta di abbreviato incondizionato per il suo contenuto atipico.
Nella risalente giurisprudenza citata, l’atipicita’ del contenuto veniva ravvisata per la radicale divergenza dallo schema legale, inderogabilmente tipizzato dall’ordinamento processuale, determinante il distorto sviluppo del rapporto processuale in dipendenza del non previsto passaggio del processo alla fase del giudizio ordinario (cfr. sentenze citate nonche’ Sez. I, 2.4.2004, n. 22287, Rv. 228198; Sez. I, 2.7.2001, n. 30276, Rv. 219633; Sez. I, 11.12.2000, n. 958, Rrv. 218114).
Sennonche’ il meccanismo ripristinatorio (introdotto dalla sentenza costituzionale 23 maggio 2003 n. 169) e la traslazione della competenza a decidere sulla richiesta in favore del giudice della fase successiva, finisce per depotenziare anche il profilo dell’atipicita’, che viene a risolversi nella categoria – tipica – della nullita’ (di ordine generale e a regime intermedio), da dedursi mediante censura dell’uso indebito del potere discrezionale a fronte dell’esercizio di un diritto potestativo.
In altri termini, la nullita’ dell’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare che rigetti la richiesta di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato incondizionato e’ sanata – e ne e’ quindi preclusa la successiva deduzione – ove l’imputato non riproponga la richiesta prima dell’apertura del dibattimento.
Deve essere, pertanto, qui affermato come, alla luce del meccanismo ripristinatorio introdotto con la sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 2003 n. 169, il diniego del giudice dell’udienza preliminare di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato incondizionato integra una nullita’ di carattere generale a regime intermedio, di cui e’ preclusa la deduzione in caso di omessa riproposizione da parte dell’imputato, prima dell’apertura del dibattimento, della richiesta di giudizio abbreviato, gia’ respinta dal g.u.p., poiche’ in tal caso viene meno l’attivazione del meccanismo ripristinatorio e del riconoscimento del diritto alla riduzione della pena.
L’inerzia della parte – in assenza di un corrispondente obbligo del giudice del dibattimento di primo grado di attivarsi d’ufficio – ha efficacia preclusiva in merito alla formulazione della richiesta, per la prima volta, nel giudizio d’appello, poiche’, da un lato, deve intendersi ormai definitivamente dissolta la funzione deflattiva del rito speciale per causa imputabile all’acquiescenza dell’interessato e, dall’altro, l’assunto contrario rimetterebbe all’insindacabile opzione dell’imputato il momento di attivazione del meccanismo di controllo giurisdizionale (V. Sez. 1, n. 3003 del 13/01/2005, Morabito, Rv. 230607).
Del resto, la collocazione nella fase preliminare dell’onere di rinnovazione della richiesta soddisfa appieno anche l’opzione difensiva fondata, rebus sic stantibus, sulla valutazione prognostica degli atti allegati al fascicolo del pubblico ministero, prima della istruzione probatoria dibattimentale e dell’esercizio delle iniziative integrative delle parti e dei poteri di integrazione probatoria del giudice.
4. Alla luce di quanto premesso, l’ordinanza impugnata non s’appalesa connotata da abnormita’.
Disattendendo la richiesta di giudizio abbreviato incondizionato, il giudice dell’udienza preliminare ha disposto, in violazione di legge, il rinvio a giudizio dell’imputata, in tal guisa dando impulso alla naturale progressione processuale.
Ed e’, pertanto, nella sede propria del giudizio che l’imputata potra’ riformulare l’istanza di accesso al rito, esercitando ivi il diritto potestativo di definizione del procedimento a prova contratta, senza lesione alcuna del diritto di difesa e della applicazione del beneficio – in ipotesi di condanna – della riduzione premiale della pena.
Il ricorso e’, pertanto, infondato.
5. Al rigetto del ricorso segue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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