Non è abnorme il provvedimento del Procuratore generale che dispone la demolizione coattiva di opere edilizie abusive

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|14 gennaio 2021| n. 1300.

Non è abnorme il provvedimento del Procuratore generale che dispone la demolizione coattiva di opere edilizie abusive con sgombero dell’immobile, poiché compete al pubblico ministero, quale organo promotore dell’esecuzione ex art. 655 cod. proc. pen., determinare le modalità attuative della demolizione.

Sentenza|14 gennaio 2021| n. 1300

Data udienza 13 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Abuso edilizio – Ordine di sgombero e demolizione coattiva – PM quale giudice dell’esecuzione – Competenza – Abnormità – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS);
avverso il provvedimento in data 26/02/2020 del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Seccia Domenico Angelo Raffaele, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento emesso in data 26 febbraio 2020, il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli ha ordinato lo sgombero e la demolizione coattiva dell’immobile sito in (OMISSIS), di proprieta’ di (OMISSIS), con esecuzione fissata per il (OMISSIS)
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe (OMISSIS), con atto sottoscritto dall’avvocato Francesca Coppi, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), avendo riguardo alla ritenuta abnormita’ del medesimo.
Si premette che il provvedimento impugnato si innesta su una complessa vicenda. Si rappresenta, in particolare, che l’immobile oggetto del provvedimento impugnato era stato interessato, dapprima, da una sentenza di patteggiamento, emessa il 3 novembre 1993 nei confronti del marito dell’odierna ricorrente, la quale aveva ordinato la demolizione delle opere abusive fino ad allora realizzate, costituite da una platea in cemento armato e da due manufatti, nonche’, successivamente, da una ulteriore sentenza, emessa il 19 settembre 1997, la quale aveva ordinato l’abbattimento di ulteriori opere abusive. Si segnala, poi, che, in data 9 maggio 2013, la Procura generale presso la Corte d’appello di Napoli aveva ingiunto la demolizione di tutte le opere abusive, che questo ordine era rimasto ineseguito e che, percio’, era stato emesso nuovo ordine di sgombero per il 27 gennaio 2020, con contestuale provvedimento di demolizione. Si evidenzia, quindi, che l’istante ed i suoi figli, quali eredi della persona condannata per i reati in materia edilizia, avevano proposto incidente di esecuzione per la sospensione dell’ordine esecutivo, indicando di aver presentato richiesta di condono con riferimento alle opere realizzate in epoca antecedente al 31 dicembre 1993. Si riferisce, infine, che la procedura amministrativa di condono, nonostante un parere favorevole del Comune in data 9 gennaio 2020 (allegato 6), si era bloccata per il preavviso di parere negativo della Soprintendenza Archeologica (allegato 7), e che gli eredi del condannato avevano iniziato l’opera di demolizione previa autorizzazione rilasciata dalla Procura generale il 26 gennaio 2020.
Si deduce, a questo punto, che il provvedimento impugnato e’ abnorme perche’ ha invaso le competenze del giudice dell’esecuzione, disponendo la demolizione senza attendere la definizione del procedimento amministrativo di condono relativo all’immobile, del quale era probabile un esito positivo. Si segnala che, come comunicato con nota del 26 febbraio 2020 alla Procura generale presso la Corte d’appello di Napoli, i lavori di autodemolizione relativi alle opere realizzate dopo la presentazione della domanda di condono sarebbero stati completati nell’arco di una settimana e che, nelle successive due settimane, la Soprintendenza Archeologica, previa effettuazione di un sopralluogo, avrebbe potuto rideterminarsi in ordine alla pratica di condono (allegati 10 e 13).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
2. La questione da risolvere e’ se possa essere qualificato abnorme, e sia percio’ ricorribile per cassazione, il provvedimento del Procuratore generale che dispone la demolizione coattiva di opere abusive dal punto di vista edilizio ed urbanistico, con sgombero dell’immobile, in particolare perche’ atto che invade le competenze del giudice dell’esecuzione e non attende la definizione del procedimento amministrativo di condono.
La soluzione da accogliere, ad avviso del Collegio, e’ quella negativa, perche’, come piu’ volte rilevato in giurisprudenza, compete al pubblico ministero, quale organo promotore dell’esecuzione ex articolo 655 c.p.p., determinare le modalita’ attuative della demolizione e, qualora sorga una controversia concernente non solo il titolo, ma anche le modalita’ esecutive, va instaurato dallo stesso P.M., dall’interessato o dal difensore procedimento innanzi al giudice dell’esecuzione (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 40763 del 23/05/2013, Terracciano, Rv. 257524-01, e Sez. 3, n. 1961 del 12/05/2000, Masiello, 216991-01).
Questa affermazione, peraltro, si inserisce coerentemente in un piu’ ampio quadro sistematico.
Da un lato, infatti, si e’ precisato che non puo’ dirsi affetto da abnormita’ neppure il provvedimento con cui, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di un immobile abusivamente realizzato, il P.M. ne ordini lo sgombero da persone o cose, atteso che la sua adozione rientra nei poteri che la legge processuale (articolo 655 c.p.p.) attribuisce al pubblico ministero per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, sicche’ e’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro di esso (cosi’ Sez. 3, n. 47326 del 16/11/2007, Stravati, Rv. 238529-01).
Dall’altro, poi, si e’ affermato che l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo emesso dal pubblico ministero, in quanto provvedimento non giurisdizionale, non e’ autonomamente impugnabile e puo’ essere contestato soltanto mediante incidente di esecuzione (cfr. Sez. 3, n. 10126 del 29/01/2013, Di Cristo, Rv. 254978-01).
3. Le conclusioni precedentemente esposte non implicano che il giudice di legittimita’ debba riqualificare il ricorso per cassazione avverso l’ordine del pubblico ministero di sgombero e di demolizione come richiesta di controllo su tale provvedimento al giudice dell’esecuzione, e trasmettergli gli atti.
3.1. Occorre innanzitutto rilevare che, secondo un risalente principio affermato dalle Sezioni Unite, quando, in presenza di un provvedimento di esecuzione di una sentenza penale emesso dal pubblico ministero nell’ambito delle sue funzioni istituzionali, l’interessato abbia proposto, anziche’ incidente di esecuzione, ricorso per cassazione, quest’ultimo, poiche’ riguarda un provvedimento non giurisdizionale, ne’ suscettibile di impugnazione, e’ inammissibile, a nulla rilevando che con esso siano stati dedotti vizi di legittimita’, e non e’ qualificabile come incidente di esecuzione con la contestuale trasmissione degli atti al giudice competente (cosi’ Sez. U, n. 27 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215212-01, la quale ha precisato che la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso non preclude la facolta’ di attivare in ogni tempo la procedura incidentale di esecuzione, e che il provvedimento emesso all’esito di questa e’ ricorribile per cassazione).
3.2. Questo principio non sembra da ritenere superato alla luce del successivo e ormai consolidatissimo orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’istituto della riqualificazione previsto dall’articolo 568 c.p.p. e’ applicabile anche nell’ipotesi di proposizione del ricorso per cassazione invece che della opposizione ex articolo 667 c.p.p., comma 4.
In effetti, a fondamento di questa interpretazione estensiva, se si richiama anche il principio generale di conservazione degli atti giuridici (evidenziato da Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221-01, con riferimento alla riqualificazione di un atto di impugnazione in altro atto di impugnazione), si sottolinea pero’ una esigenza specifica: non puo’ farsi “discendere la inammissibilita’ della impugnazione, pur se in “senso lato”, solo dalla erronea indicazione della stessa, soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui la natura ed il tipo delle censure mosse attengono prevalentemente al merito per cui l’erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non puo’ pregiudicare la possibilita’, concessa dall’ordinamento all’interessato, di avere una seconda pronuncia di merito sulle sue doglianze” (cosi’, specificamente, Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Tabbi’, Rv. 254812-01).
Appare ragionevole ritenere, percio’, che l’istituto previsto dall’articolo 568 c.p.p., comma 5, e’ si’ ritenuto applicabile anche fuori dell’ambito delle impugnazioni, ma quando, e in quanto, la riqualificazione e’ funzionale a precludere decadenze, e conseguenti declaratorie di inammissibilita’.
3.3. Del resto, al di la’ di questa ipotesi, non sembrano ravvisabili i presupposti per ulteriori interpretazioni estensive o analogiche dell’istituto in questione.
In particolare, la riqualificazione di un atto di impugnazione in un atto appartenente ad altra categoria non risponde, di per se’ sola, ad esigenze di economia processuale. Va considerato, in proposito, e ad esempio, che la riqualificazione, operata avendo riguardo a fattispecie tra loro del tutto eterogenee per struttura e funzione, potrebbe determinare l’attivazione di sequenze procedimentali sulla base di atti privi dei necessari requisiti di validita’ o comunque inidonei allo scopo (cfr., per queste osservazioni, Sez. U, n. 27 del 2000, cit., in motivazione, § 10).
3.4. L’istanza di incidente di esecuzione, quale e’ la richiesta di controllo dell’ordine del pubblico ministero di sgombero e di demolizione di opere abusive, non e’ un atto di impugnazione, e non e’ nemmeno soggetta a termini di decadenza.
Con riferimento a quest’ultimo profilo, infatti, si e’ osservato che, in materia di incidente di esecuzione, non e’ ravvisabile “l’esigenza di scongiurare decadenze”, perche’ il procedimento “puo’ essere sempre attivato ogni qual volta l’interesse della parte la porti a sollecitare l’intervento del giudice” (cosi’ Sez. U, n. 27 del 2000, cit., in motivazione, § 10), stante l’assenza di qualunque espressa previsione dell’articolo 666, commi 1, 2 e 3, di un termine ad opponendum per far valere innanzi al giudice dell’esecuzione le invalidita’ dell’ordine di esecuzione (cosi’ Sez. 1, n. 2727 del 30/11/2005, dep. 2006, Gallego Guerra, Rv. 235095-01, ma anche Sez. 1, n. 4745 del 25/10/1994, D’Annibale, Rv. 199780-01).
Di conseguenza, nella specie, non sussistendo alcuna esigenza di evitare la dichiarazione di inammissibilita’ di una impugnazione o di un’istanza per l’inosservanza di un termine di decadenza, non ricorrono i presupposti per applicare, estensivamente o analogicamente, la disciplina dettata dall’articolo 568 c.p.p., comma 5, secondo periodo, in forza della quale “se l’impugnazione e’ proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente”.
4. Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ – al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro tremila, cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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