La pena accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|13 gennaio 2021| n. 1230.

La pena accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego di cui all’art. 32-quinquies cod. pen., in quanto prevista quale conseguenza obbligatoria della condanna a pena di entità non inferiore a due anni e, a far data dall’entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69, a tre anni, deve essere necessariamente applicata anche con la sentenza di patteggiamento quando la pena principale sia pari o superiore alla soglia punitiva stabilita.

Sentenza|13 gennaio 2021| n. 1230

Data udienza 11 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: ESECUZIONE PENALE – ESECUZIONE (IN GENERE)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. BONI Monica – rel. Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 20/02/2020 del GIP TRIBUNALE di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG DOTT. PERRELLI F.R., che ha chiesto disporsi l’annullamento senza rinvio del provvedimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 20 febbraio 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, pronunciando in funzione di giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 130 c.p.p. ordinava la correzione della sentenza emessa l’8 febbraio 2018, irrevocabile il 19 settembre 2019, di applicazione della pena a richiesta delle parti a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione al delitto di cui agli articoli 110, 319 e 321 c.p., integrandola con l’applicazione nei confronti di ciascuno degli imputati della pena accessoria dell’estinzione del rapporto di pubblico impiego.
A fondamento della decisione il giudice rilevava che la sentenza considerata aveva omesso di applicare sanzione accessoria, prevista dall’articolo 32-quinquies c.p. quale conseguenza obbligatoria dell’applicazione della pena in entita’ superiore a due anni di reclusione, a nulla rilevando che l’accordo raggiunto tra le parti non ne avesse fatto menzione.
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) per il tramite del loro difensore, avv.to (OMISSIS), il quale ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
a)erronea applicazione della legge penale in riferimento all’articolo 32-quinquies c.p. per non avere considerato il giudice dell’esecuzione che la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di pubblico impiego si applica soltanto ai reati commessi a far data dal 14 giugno 2015, data dell’entrata in vigore della L. 27 maggio 2015, n. 69, articolo 1, comma 1, lettera b), mentre i fatti ascritti ai ricorrenti sono stati commessi in un momento a questo antecedente, ossia tra il (OMISSIS). La formulazione all’epoca vigente prevedeva la stessa pena accessoria ma per il caso della condanna a pena principale non inferiore a tre anni, condizione che non ricorre nel caso di specie, poiche’ la pena per ciascun reato non supera i due anni.
b) Erronea applicazione della legge penale in riferimento all’articolo 32-quinquies c.p. per avere applicato la pena accessoria, sebbene la norma che la prevede non ne consenta l’irrogazione a seguito di sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti. In un caso similare la Corte Suprema (sez. 6, n. 12541 del 14.03.2019) ha escluso i presupposti di applicabilita’ di una diversa pena accessoria, quella di cui all’articolo 322-quater c.p., ma esprimendo lo stesso principio di diritto, riferibile anche al caso presente.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dott.ssa Francesca Romana Pirrelli, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e merita dunque accoglimento.
1. Va premesso in punto di fatto che i ricorrenti, appartenenti alla Marina militare in servizio presso la Direzione di Commissariato di Augusta, hanno definito il procedimento penale a loro carico pendente presso il Tribunale di Roma mediante sentenza di patteggiamento, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale in data 8 febbraio 2018, che ha loro applicato la pena complessiva di anni tre e mesi quattro di reclusione ciascuno, determinata secondo il seguente calcolo, desumibile dalla relativa istanza formulata dai loro difensori col consenso del pubblico ministero, recepita in sentenza: pena base per il piu’ grave reato di cui all’articolo 319 c.p. (capo O) anni quattro e mesi sei di reclusione, diminuita ad anni tre di reclusione per le circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle aggravanti contestate, aumentata per continuazione in entita’ eguale per ciascuno dei restanti reati fino ad anni cinque di reclusione, ridotta per il rito nella misura finale predetta.
1.1 Tanto esposto, avvalorate dalla produzione documentale allegata al ricorso l’affermazione, contenuta nel primo motivo, secondo cui la pena per il piu’ grave delitto di corruzione fra quelli unificati per continuazione e’ stata contenuta in anni due di reclusione, risultando la stessa determinata in anni tre di reclusione all’esito dell’applicazione con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla pena presa a base di computo e quindi ridotta di un terzo per effetto della diminuente per il rito alternativo. Di tale analitico procedimento di calcolo il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto, avendo preso in esame l’entita’ della sanzione detentiva applicata per il delitto di cui al capo O) al lordo della riduzione prevista dall’articolo 444 c.p.p..
1.2 Difetta dunque il presupposto per l’applicazione della pena accessoria di cui all’articolo 32-quinquies c.p. nella formulazione antecedente la sua novellazione ad opera della L. n. 69 del 2015, riferibile al caso specifico a ragione della commissione dei fatti di reato negli anni (OMISSIS), quindi in un momento antecedente l’entrata in vigore del nuovo testo di legge, ossia l’irrogazione di pena principale non inferiore ad anni tre di reclusione per il reato ritenuto di maggiore gravita’ fra quelli unificati per continuazione.
1.3 Questa Corte con orientamento constante afferma che, ai fini dell’irrogazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, deve farsi riferimento, in caso di riconosciuta continuazione tra piu’ reati, alla determinazione in concreto della pena, quale individuata per il reato piu’ grave, e non a quella globale, comprensiva anche degli aumenti per la continuazione (sez. 6, n. 3633 del 20/12/2016, dep. 2017, Cagnazzo e altro, rv. 269425; sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, rv. 270240; sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014, Di Tana, rv. 264478; sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013, Aquila, rv. 255407) e tenendo conto della incidenza di eventuali diminuenti dipendenti dall’accesso ad un rito speciale, sia il patteggiamento o il giudizio abbreviato (ex multis: Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, rv. 210980; sez. 1, n. 8126 del 6/12/2017, dep. 2018, P.g. in proc. Ngwoke, rv. 272408; sez. 1, n. 18149 del 04/04/2014, Di Benedetto, rv. 259749; sez. 6, n. 22508 del 24/05/2011, Di Cioccio, rv. 250500; sez. 1, n. 12894 del 06/03/2009, De Vittorio, rv. 243045; sez. 6, n. 21113 del 25/03/2004, rv. 229126). Tali condivisibili principi sono stati riferiti anche alla diversa pena accessoria dell’interdizione legale (sez. 1, n. 2560 del 21/11/1985, dep. 1986, Panero, rv. 172279) e si ritengono validi anche in relazione alla sanzione complementare della estinzione del rapporto d’impiego, che e’ delineata come oggetto di obbligatoria applicazione ed e’ predeterminata nella specie dalla previsione normativa. Mantengono quindi immutata validita’ i rilievi, gia’ espressi dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia Ishaka, secondo cui l’interpretazione letterale degli articoli 29 e 32 c.p., -conducibile analogamente anche per l’articolo 32-quinquies c.p., che ancorano la pena accessoria alla condanna per determinate fattispecie di reato a pena di entita’ stabilita -, manifesta l’indifferenza del legislatore per il procedimento che ha esitato la pena principale nella misura di riferimento, per l’eventuale bilanciamento tra circostanze eterogenee e per gli effetti riduttivi prodotti dalla diminuente per il rito speciale.
Sotto il profilo considerato, l’ordinanza impugnata e’ inficiata da erronea interpretazione ed applicazione della norma di legge.
2. Resta da affrontare l’ulteriore questione dell’individuazione della tipologia di sentenza, che ha definito il procedimento penale in ordine al reato, cui l’ordinamento ricollega la sottoposizione dell’imputato alla pena accessoria di cui all’articolo 32-quinquies c.p.. La norma e’ stata introdotta dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, e successivamente ha subito reiterate modifiche ad opera della L. n. 190 del 2012 e della L. n. 69 del 2015.
2.1 Come gia’ detto, nel testo vigente all’epoca dei fatti ascritti ai ricorrenti, la disposizione stabiliva testualmente “salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui all’articolo 314, comma 1, articoli 317, 318, 319, 319-ter, articolo 319-quater, comma 1, e articolo 320 importa altresi’ l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni ed enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica”.
L’assunto difensivo sostiene che l’espressione “condanna” debba ritenersi riferita al provvedimento conclusivo del giudizio ordinario o abbreviato, non anche alla sentenza di applicazione della pena, che, priva di un accertamento di responsabilita’, e’ alla prima soltanto equiparata, secondo quanto stabilito dall’articolo 445 c.p.p., comma 2. A supporto della soluzione propugnata la difesa richiama la pronuncia di questa Corte, sez. 6, n. 12541 del 14/03/2019, Ferraresi, rv. 275295, per la quale la sentenza di patteggiamento, sia ordinario, che allargato, non consente l’applicazione della misura di cui all’articolo 322-quater c.p., che prevede unicamente l’inflizione con sentenza di condanna, trattandosi di istituto peculiare di natura civilistica, eterogeneo rispetto alle pene accessorie, sicche’ la sua speciale connotazione ne impedisce l’applicazione al di fuori degli specifici casi nei quali essa sia espressamente prevista, in ossequio ai principi di legalita’ e di tassativita’ in materia penale.
2.2 La citazione non e’ pertinente al caso specifico, perche’ riguarda un istituto non omologabile alla pena accessoria, ossia la condanna al pagamento di somma di denaro pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione di appartenenza o dell’amministrazione della giustizia nel caso della commissione del delitto di cui all’articolo 319-ter c.p.. Si tratta dunque di misura compensativa di contenuto economico e di natura civile, che rafforza l’apparato sanzionatorio in favore dell’amministrazione pubblica e che deve essere ordinata con la sentenza di condanna dell’imputato, prevista testualmente dall’articolo 322-quater c.p. quale titolo impositivo.
Diversamente da quanto stabilito da quest’ultima disposizione, sul piano letterale l’articolo 32-quinquies c.p. contiene il riferimento alla condanna ad una pena che raggiunga una determinata soglia, riportata all’esito del giudizio e non alla tipologia di sentenza che l’ha imposta.
2.3 Inoltre, non puo’ ignorarsi che in riferimento alle ipotesi di “patteggiamento allargato”, l’articolo 445 c.p.p., comma 1-bis, u.p. stabilisce l’equiparazione della relativa sentenza a pronuncia di condanna e che, come pacificamente ritenuto da questa Corte, se la pena concordata sia superiore ai due anni devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge e cio’ a prescindere dalla loro inclusione o meno nell’accordo raggiunto dalle parti (sez. 4, n. 28905 del 11/06/2019, Orlandi, rv. 276374; sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, rv. 277552; sez. 6, n. 8723 del 06/02/2013, P.G. in proc. Crudele, rv. 254689; sez. 4, n. 23134 del 14/05/2008, P.G. in proc. Di Girolamo, rv. 240304).
Va dunque affermato il seguente principio di diritto: “la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego di cui all’articolo 32-quinquies c.p., in quanto prevista quale conseguenza obbligatoria della condanna a pena di entita’ non inferiore a due anni e, a far data dall’entrata in vigore della L. n. 69 del 2015, a tre anni, deve essere necessariamente applicata anche con la sentenza di patteggiamento quando la pena principale sia pari o superiore alla soglia punitiva stabilita”. Il che comporta il rigetto del secondo motivo di ricorso.
In definitiva, stante la fondatezza del primo e principale motivo, va annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata per avere erroneamente integrato la sentenza di patteggiamento a carico dei ricorrenti con l’imposizione di pena accessoria nell’insussistenza dei presupposti legittimanti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone darsi comunicazione della decisione al Pubblico Ministero competente per l’esecuzione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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