Nome del coniuge ed il Diritto al nome

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 novembre 2021| n. 34090.

Nome del coniuge ed il Diritto al nome.

In tema di diritto al nome, la persona fisica ha sempre titolo di rivendicare per sé il cognome con il quale è stata individuata e iscritta dai propri genitori negli atti dello stato civile, senza che quello del coniuge, acquisito in sostituzione del proprio a seguito di matrimonio contratto all’estero, anche se utilizzato in molteplici contesti, possa costituire un fatto causativo del suo indebolimento o della sua perdita, restando l’assolutezza di tale diritto un tratto ineliminabile dello stesso.

Ordinanza|12 novembre 2021| n. 34090. Nome del coniuge ed il Diritto al nome

Data udienza 21 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Matrimonio – Divorzio – Assegno divorzile – Diritto all’assegno divorzile – Elevato tenore di vita coniugale con squilibrio economico tra i coniugi – Nome del coniuge – Diritto al nome

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9567/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se’ medesimo;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 5901/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Nome del coniuge ed il Diritto al nome

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza definitiva n. 11508/2014 il Tribunale di Roma, all’esito della pronuncia non definitiva n. (OMISSIS) di scioglimento del matrimonio civile del (OMISSIS) tra (OMISSIS) e (OMISSIS), riconosceva all’ex moglie l’assegno divorzile di Euro 1.500,00 e determinava in Euro1.800,00 il contributo di mantenimento dovuto dal padre per i tre figli, incluso l’allora unico maggiorenne (OMISSIS) (nato il (OMISSIS)), poneva a carico esclusivo del padre le spese straordinarie per i figli e disponeva il collocamento presso la madre dei due figli minori (OMISSIS), nato il (OMISSIS), e (OMISSIS), nata il (OMISSIS).
2. Con sentenza n. 5901/2016 pubblicata il 6-10-2016 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) e la domanda degli intervenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), figli divenuti nelle more maggiorenni, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. La Corte di merito ha ritenuto che: i) dovesse disattendersi l’eccezione svolta dall’appellante di nullita’ della sentenza del Tribunale di Roma per inesistenza del soggetto giuridico persona fisica (OMISSIS), poiche’ il giudicato formatosi sulla pronuncia sullo status era idoneo ad elidere ogni questione in ordine alla corretta identificazione delle parti, e che in ogni caso nel merito la questione fosse infondata, atteso che nessuna incertezza sussisteva sull’identita’ fisica del soggetto legittimato a contraddire, per di piu’ con tale nominativo citato in giudizio dallo stesso appellante, che l’aveva indicata come propria coniuge; ii) fosse infondata la richiesta, formulata in modo non chiaro, di “versamento diretto del mantenimento ai figli”, in quanto non vi era equilibrio economico tra i coniugi e non erano identici i tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore che provvedesse direttamente alle esigenze dei figli, non potendo escludersi la convivenza di (OMISSIS) e (OMISSIS) con la madre; iii) la (OMISSIS) avesse diritto all’assegno divorzile, essendo condivisibili le valutazioni del Tribunale che, a seguito dell’accertamento bifasico del diritto a percepirlo (verifica dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno, prima, e applicazione dei criteri normativi per la conseguente determinazione del quantum, poi) ed in linea con le pronunce di separazione, aveva ritenuto elevato il tenore di vita coniugale con squilibrio economico tra i coniugi, poiche’ era il (OMISSIS) l’unico a provvedere alle costose abitudini del nucleo familiare in costanza di matrimonio, essendosi la moglie dedicata alla famiglia e all’accudimento dei tre figli nati dal matrimonio.
3. Avverso questa sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, nei confronti di (OMISSIS), che resiste con controricorso, e di (OMISSIS) e (OMISSIS), che sono rimasti intimati.

 

Nome del coniuge ed il Diritto al nome

4. Il ricorso e’ stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c. e articolo 380 bis 1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso sono cosi’ rubricati: “I. violazione e falsa applicazione degli articoli 163, 167 c.p.c. e articolo 164 c.p.c., comma 3, inesistenza giuridica del soggetto persona fisica (OMISSIS); II. violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 155 quinquies c.c. in ordine alla richiesta di mantenimento diretto dei figli maggiorenni (OMISSIS) ((OMISSIS)) e (OMISSIS) ((OMISSIS)); III. violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5 dell’articolo 2697 c.c. e degli articoli 115 e 166 c.p.c., nonche’ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti e relativo al tenore di vita in costanza di matrimonio; IV. violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, n. 6 e 9, dell’articolo 2697 c.c., degli articolo 115 e 116 c.p.c., nonche’ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti relativo alla capacita’ reddituale del ricorrente Avv. (OMISSIS); V. violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, n. 6 e 9 dell’articolo 2697 c.c., degli articolo 115 e 116 c.p.c., nonche’ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti relativo alla capacita’ reddituale del ricorrente Avv. (OMISSIS); VI. violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, n. 6 e 9, dell’articolo 2697 c.c., degli articolo 115 e 116 c.p.c., nonche’ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti relativo alla capacita’ reddituale del ricorrente Avv. (OMISSIS); VII. violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, n. 6 e 9, dell’articolo 2697 c.c., degli articolo 115 e 116 c.p.c., nonche’ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti relativo alla capacita’ reddituale del ricorrente Avv. (OMISSIS); VIII. violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, n. 6 e 9, dell’articolo 2697 c.c., degli articolo 115 e 116 c.p.c., nonche’ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti relativo alla capacita’ reddituale della resistente (OMISSIS); IX. violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, n. 6) e 9) dell’articolo 2697 c.c., degli articolo 115 e 116 c.p.c., nonche’ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
2. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.

 

Nome del coniuge ed il Diritto al nome

2.1. Il ricorrente deduce che nel 1994, in conseguenza del matrimonio celebrato in (OMISSIS) e come previsto dalle leggi britanniche, la controricorrente aveva sostituito al proprio cognome quello del marito ed aveva, pertanto, identita’ (carta identita’, passaporto, codice fiscale) diversa da quella riportata in sentenza e negli atti di costituzione in giudizio.
2.2. L’assunto e’ del tutto privo di fondamento sotto piu’ profili, come correttamente evidenziato dalla Corte di merito.
Innanzitutto, l’individuazione del soggetto legittimato a contraddire e a cui si riferisce la decisione e’ certa, e peraltro neppure e’ posta in discussione dal ricorrente, il quale, nel darne atto, richiama, impropriamente, principi riferibili al processo penale (cfr. da ultimo tra le tante Cass. n. 19437/2019 sulla rilevanza solo della situazione di oggettiva incertezza circa l’individuazione della persona, non anche della mancata o inesatta indicazione delle generalita’ della parte, emendabile mediante il procedimento di correzione di errore materiale).
Si tratta, inoltre, della stessa persona, identificata con il nome di (OMISSIS), nei cui confronti vi e’ stata la pronuncia parziale, passata in giudicato, sullo status (ossia di una persona di stato libero, determinatosi a seguito dello scioglimento del matrimonio), sicche’ non ha piu’ alcuna ragion d’essere ogni questione al riguardo, atteso che, proprio per effetto del passaggio in giudicato della suddetta pronuncia, la controricorrente non ha piu’ lo status di coniuge del ricorrente che, in tesi, avrebbe consentito la sostituzione del cognome secondo le leggi britanniche.

 

Nome del coniuge ed il Diritto al nome

Del resto, in materia di diritto al nome, e’ principio da affermare, quello secondo cui la persona fisica ha sempre titolo di rivendicare per se’ medesima il nome con il quale e’ stata individuata e iscritta dai propri genitori negli atti dello stato civile, senza che il cognome del coniuge, ove anche utilizzato in molteplici contesti, possa costituire un fatto causativo del suo indebolimento o della sua perdita, restando l’assolutezza di tale diritto un tratto ineliminabile di esso.
Questa Corte ha, infatti, con importante arresto, affermato che il diritto al nome (articolo 6 c.c.) e’ riconosciuto in quanto il nome e’ il segno legale distintivo della personalita’ e tale funzione adempiono i suoi componenti in corrispondenza all’idoneita’ di ciascuno alla funzione di individuazione nella vita sociale e nel commercio giuridico: il cognome, col designare l’appartenenza alla famiglia, ed il prenome, col completare tale designazione nell’ambito familiare. Se, per questa idoneita’ dei componenti, la funzione di individuazione e’ di ordinario adempiuta con il concorso di entrambi, in quanto normalmente ne sussiste l’esigenza, puo’ anche avvenire che l’uno o l’altro, da soli, siano sufficienti in singole fattispecie (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 201 del 1962).
Sotto ulteriore e altrettanto dirimente profilo, in applicazione del divieto di venire contra factum proprium di cui all’articolo 157 c.p.c., comma 3, la nullita’ non puo’ mai essere opposta dalla parte che vi ha dato causa (Cass. n. 2120/2020), e nella specie e’ stato proprio l’attuale ricorrente a convenire in giudizio l’ex moglie con le generalita’ riportate nella sentenza di divorzio e negli atti di costituzione della stessa, salvo eccepire, di seguito e quando oggetto del contendere erano rimaste solo le questioni patrimoniali, l’inesistenza del soggetto (OMISSIS), da egli stesso cosi’ indicato nell’atto introduttivo del giudizio divorzile di primo grado.
3. Il secondo motivo e’ inammissibile.

 

Nome del coniuge ed il Diritto al nome

3.1. Il ricorrente, nel censurare, sub specie dei vizi di violazione di legge e motivazionale, il rigetto della sua richiesta di effettuare il pagamento del contributo di mantenimento direttamente ai figli maggiorenni e non alla madre, svolge una serie di deduzioni non pertinenti al percorso argomentativo della sentenza impugnata sul punto. Ad avviso del ricorrente, la decisione della Corte d’appello e’ contraria all’interesse dei due figli maggiorenni, e cio’ in quanto gli stessi, collocati dai giudici di merito nella categoria degli studenti “nostalgici e mammoni”, sono stati cosi’ costretti alla dipendenza economica dalla madre. Rimarca che (OMISSIS) vive e studia a (OMISSIS), dove ha anche i parenti della madre, e richiama la sentenza della Corte d’appello penale n. 900/2013 di Roma, da cui risulterebbe che il padre provvedeva a pagare le spese scolastiche e sportive e quelle mediche, nonche’ le rate del mutuo relative all’ex casa familiare.
3.2. Cio’ posto e premesso, altresi’, che la statuizione di rigetto della domanda di versamento diretto proposta dai figli intervenuti nel giudizio d’appello e’ passata in giudicato, non essendo stata impugnata dagli stessi, la censura non si confronta con la ratio decidendi espressa dai giudici di merito.
La Corte d’appello ha affermato che non fossero identici i tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore e che non fosse dimostrata la cessazione della “convivenza” di (OMISSIS) e (OMISSIS) (il secondo studia e vive a (OMISSIS)) con la madre, nel senso che quest’ultima continuava a svolgere compiti di accudimento e doveva provvedere alle esigenze di entrambi i figli, i quali avevano conservato il domicilio presso l’abitazione ove viveva la madre (e in effetti lo stesso ricorso per cassazione e’ stato notificato ai figli presso l’indirizzo di quella abitazione).
Alla stregua di detta indagine fattuale, la circostanza che (OMISSIS) studia all’estero non e’ preclusiva nel senso invocato dal ricorrente, se, come accertato dalla Corte di merito, la madre e’ rimasta il punto di riferimento stabile ed e’ il genitore che, anticipando ogni esborso necessario per il sostentamento del figlio presso la sede di studio, fa fronte alle sue esigenze correnti e materiali, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente (cfr. Cass. 29977/2020).
4. Anche il terzo motivo e’ inammissibile.
4.1. Il ricorrente, nel censurare, sub specie dei vizi di violazione di legge e motivazionale, la valutazione, espressa nella sentenza impugnata, del tenore di vita, qualificato “elevato”, deduce che i giudici d’appello si sono limitati a seguire supinamente le decisioni dei giudici della separazione, ed invece il modesto tenore di vita degli ex coniugi era dimostrato dagli elementi probatori indicati nel ricorso (unica vettura posseduta da entrambi gli ex coniugi, contributo dei genitori dell’ex moglie alle spese familiari, vacanze in mete turistiche “modeste”, abitazione nei primi anni di vita matrimoniale, fino al 1999, in una casa di edilizia popolare adiacente a (OMISSIS), concessa in comodato d’uso dal padre del ricorrente).

 

Nome del coniuge ed il Diritto al nome

4.2. Plurimi sono i profili di inammissibilita’ della censura: a) la deduzione del vizio di violazione di legge mediante l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, come nella specie, e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (tra le tante Cass. 24054/2017); b) la denuncia di violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. non puo’ porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (tra le tante Cass. 18092/2020); c) nel ricorso non sono individuati in modo chiaro e lineare precisi fatti storici, di certa decisivita’, il cui esame si assume omesso, e ogni caso la doglianza e’ riferita alla mancata o errata valutazione di singoli elementi istruttori (in tesi unica autovettura, contributo economico dei genitori dell’ex moglie e via dicendo), che non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico rilevante in causa – nella specie tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio – sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. 27415/2018).
A cio’ si aggiunga che in dettaglio la Corte d’appello ha spiegato in base a quali elementi ha ritenuto di dover qualificare elevato il tenore di vita della famiglia (pag.8 sentenza), effettuando una valutazione meritale adeguatamente motivata e insindacabile in sede di legittimita’.
5. Inammissibili sono anche i motivi dal quarto al settimo, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto vertono tutti sulla capacita’ reddituale del ricorrente.
5.1. Le censure, sub specie dei vizi di violazione di legge e motivazionale, ripropongono questioni esaminate dalla Corte d’appello (dichiarazioni dei redditi 2010 e 2011, rimborso dalla Cassa forense, vacanze e spese per viaggi – alcune delle quali in dettaglio riportate nel settimo motivo di ricorso da pag. 21 a 29 -, cartella (OMISSIS) di pagamento di Euro 171.169,05, acquisti con carte di credito, “dinamiche tra nonni- genitori del ricorrente – figli – il ricorrente – e nipoti”, impossibilita’ per il padre, a causa della mancanza di mezzi adeguati, di mantenere i figli) e denunciano l’errata ricostruzione dei fatti di rilevanza da parte della Corte territoriale.

 

Nome del coniuge ed il Diritto al nome

5.2. I motivi, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mirano, all’evidenza e in realta’, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 34476/2019).
La Corte d’appello ha ritenuto le allegazioni riproposte nel ricorso per cassazione non sufficienti a confutare la puntuale ricostruzione del Tribunale ed ha rimarcato le incongruenze tra le dichiarazioni dei redditi e gli accrediti, se pur decurtati in base alle “giustificazioni” fornite dall’appellante e attuale ricorrente, anche in considerazione del tenore di vita attuale e delle spese che lo stesso appellante affermava di sostenere (cfr. pag. 9,10 e 11 della sentenza impugnata- Euro30.000 all’anno per i tre figli e Euro19.000 per la figlia nata da altra relazione).
Le doglianze si risolvono, pertanto, in un’impropria richiesta di riesame del merito.
6. Parimenti inammissibile e’ l’ottavo motivo.
6.1. Deduce il ricorrente, censurando sub specie dei vizi di violazione di legge e motivazionale, la valutazione della capacita’ reddituale dell’ex moglie, che la Corte d’appello ha omesso di considerare il fatto che quest’ultima per il (OMISSIS) ha ricevuto da tale (OMISSIS) l’importo di Euro 13.940 con causale acconto e quindi in contrasto con il reddito dalla stessa dichiarato di Euro 840.
6.2. La doglianza verte su un di solo elemento istruttorio, la cui certa decisivita’ neppure viene affermata mediante raffronto critico con il percorso argomentativo di cui alla sentenza impugnata, dato che nessuna censura specifica si rinviene in ricorso sulla ratio decidendi in punto assegno divorzile. In particolare, la Corte d’appello, dopo aver ricostruito le reciproche condizioni economiche delle parti in termini di ragionevole approssimazione (pag.11 sentenza), ha affermato che l’ex moglie, gia’ parrucchiera a (OMISSIS), aveva lasciato il lavoro per seguire il marito in Italia, svolge in modo precario attivita’ di insegnante d’inglese, ha dovuto fare ricorso a prestiti perche’ l’ex marito non ha pagato l’assegno divorzile (pag. 9 sentenza) e non ha attuale produttivita’ reddituale perche’ si e’ dedicata solo alla famiglia e all’accudimento dei tre figli, l’ultima dei quali nata poco dopo l’allontanamento del padre dalla famiglia.
Dunque, la Corte territoriale ha ravvisato dimostrato, con motivazione adeguata e in base ad accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimita’, il divario reddituale tra le parti e, nella valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, ha considerato il contributo fornito dal richiedente l’assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonche’ di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’eta’ dell’avente diritto. La Corte di merito ha ricondotto l’accertato divario economico alle dinamiche familiari precisate ed ha percio’ riconosciuto l’assegno divorzile alla richiedente, al fine di garantirle il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto anche delle aspettative professionali sacrificate, e cio’ in corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 11/07/2018, n. 18287) che il Collegio condivide e intende qui ribadire. 6.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la doglianza e’ inammissibile perche’: (i) non si confronta con le argomentazioni che sostengono il decisum e non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. 15517/2020); (ii) la mancata o errata valutazione di singoli elementi istruttori (in tesi somma ricevuta da tale (OMISSIS)), non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico rilevante in causa – nella specie la sproporzione reddituale tra le parti riconducibile alle dinamiche familiari – sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. 27415/2018 gia’ citata); (iii) si risolve in un’impropria richiesta di riesame del merito.
7. Anche il nono motivo e’ inammissibile.
7.1. Il ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’appello non ha disposto la C.T.U., considerato che la determinazione del reddito netto di un libero professionista costituisce materia fiscale e contabile complessa, ed afferma che cio’ abbia determinato macroscopici errori e superficiali interpretazioni degli elementi probatori.
7.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, qui condiviso, la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile ove, come nella specie, adeguatamente motivato (cfr. pag. 11 sentenza impugnata).
8. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
9. Ritiene il Collegio che la condotta processuale del ricorrente nel presente giudizio sia oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”.
9.1. La condanna ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, che e’ applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, si configura, secondo il piu’ recente indirizzo di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuita’, come una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c., commi 1 e 2 (da ultimo Cass. S.U. 25041/2021; Cass. 3830/2021; Cass. 20018/2020), e cio’ in relazione sia alla necessita’ di contenere il fenomeno dell’abuso del processo, sia alla evoluzione della fattispecie dei “danni punitivi” che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento (cfr. Cass. S.U. 16601/2017, in particolare quanto all’inserimento della fattispecie legale di cui trattasi nell’elenco di quelle con funzioni di deterrenza rinvenibili nel nostro ordinamento).
9.2. Nella specie, come si e’ detto nei paragrafi che precedono, il ricorso per cassazione e’ basato su motivi palesemente inammissibili sotto i plurimi profili illustrati – perche’ incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, e/o privi di autosufficienza, e/o contenenti una complessiva richiesta di mera rivalutazione nel merito dei fatti accertati e delle prove emerse nel corso della controversia – oppure manifestamente infondati. Basti richiamare, a titolo esemplificativo, il contenuto del primo mezzo, concernente l’inesistenza giuridica di un soggetto (OMISSIS) – cfr. § 2.2.- contraddistinto con il suo nome di nascita e registrazione allo stato civile, in spregio al riconoscimento di un diritto assoluto, presupposto soggettivo della lite in esame.
Detti motivi di impugnazione, poiche’ si connotano oggettivamente come degatifatori e dilatori, e non gia’ finalizzati alla tutela dei diritti e alla risposta ad istanza di giustizia, hanno determinato un concreto sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e ingiustificata dilatazione-accrescimento dell’ordinario, per quanto anche infondato, contenzioso posto ad ostacolo della ragionevole durata del presente giudizio.
Ritiene questa Corte di dovere, infatti, ribadire la sanzionabilita’ dell’abuso dello strumento giudiziario, come mezzo dissuasivo, al fine di evitare la palese dispersione delle scarse risorse poste al servizio della giurisdizione (cfr. Cass. S.U. 12310/2015 in motivazione) e consentirne l’accesso ai soggetti bisognosi di ricevere una risposta giustiziale.
Deve, pertanto, concludersi per la condanna del ricorrente, d’ufficio, al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una ulteriore somma, equitativamente determinata in Euro 6.000,00, proporzionata (cfr. Cass. SU 16601/2017 sopra richiamata) al valore medio dei compensi da liquidare per il presente giudizio.
10. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, articolo 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.200,00 di cui Euro200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge.
Condanna il ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, in favore della controricorrente, che liquida in Euro 6.000,00.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis ove dovuto.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003 n. 196, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *