No alla convalida dell’arresto per chi coltiva marijuana prima di aver effettuato le analisi di laboratorio

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 10 giugno 2020, n. 17838.

Massima estrapolata:

No alla convalida dell’arresto per chi coltiva marijuana prima di aver effettuato le analisi di laboratorio, anche se l’ipotesi di accusa è di uso non esclusivamente personale. È, infatti, possibile la denuncia a piede libero se la sostanza è stata sequestrata e non c’è dunque pericolo di dispersione né di cessione a terzi.

Sentenza 10 giugno 2020, n. 17838

Data udienza 27 maggio 2020

Tag – parola chiave: Sostanze stupefacenti – Coltivazione e detenzione – No alla convalida dell’arresto per chi coltiva marijuana prima di aver effettuato le analisi di laboratorio – Accusa di uso non esclusivamente personale – Denuncia a piede libero – Sostanza sequestrata senza il pericolo di dispersione né di cessione a terzi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia – Consigliere

Dott. GIORGI Maria S. – rel. Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Firenze;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 02/07/2019 del Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cocomello Assunta, che ha concluso chiedendo l’annullamento della impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento del 02/07/2019 il Tribunale di Firenze non convalidava l’arresto dell’indagato per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 4, in relazione alla detenzione e coltivazione illecita di sostanza stupefacente del tipo marijuana (gr. 635, suddivisa in vari involucri, oltre gr. 135 di inflorescenze e n. 350 piantine), destinate, secondo l’ipotesi accusatoria, ad uso non esclusivamente personale. Il giudicante riteneva che gli operanti, avendo unicamente un sospetto (e non la certezza, ne’ un indizio qualificato) circa la qualita’ illecita delle piante e del loro possibile prodotto, avessero proceduto all’arresto postulando l’illiceita’ della coltivazione, senza considerare che, allo stato e in attesa dei successivi sviluppi delle indagini tecniche, la misura cautelare reale sarebbe stata adeguata e sufficiente. Con lo stesso provvedimento il giudice rigettava la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di non convalida dell’arresto e ne ha chiesto l’annullamento, censurando la violazione di legge e il vizio di motivazione poiche’ il giudizio di prognosi postuma ex ante induce a ritenere giustificato l’operato di p.g. con riferimento ai seri e obiettivi elementi di fatto rilevati all’atto della perquisizione e del sequestro dello stupefacente (detenzione in atto di marijuana e coltivazione non autorizzata di piante di cannabis), per cui e’ previsto l’arresto obbligatorio. Il giudicante avrebbe invece dato pieno credito a quanto dichiarato in sede di convalida dall’indagato, che ha sostenuto trattarsi di canapa sativa, cosi’ pretermettendo l’analisi degli elementi di fatto – irrilevanza della documentazione esibita, documentazione manoscritta e fotografie contenute nel cellulare – che avrebbero dovuto condurre a una contraria decisione. La contestazione peraltro riguarda anche la detenzione di sostanza stupefacente gia’ essiccata e impacchettata nonche’ inflorescenze che, anche a volerle considerare come diretta derivazione dalle precedenti coltivazioni, ne confermerebbero la complessiva illiceita’, attesa la destinazione almeno parziale a terzi, dimostrata dal frazionamento e dal confezionamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del P.M. non e’ fondato.
2. Il fatto che (OMISSIS) coltivasse piante di canapa sativa nel giardino della propria abitazione e detenesse le foglie essiccate di coltivazioni precedenti e’ pacifico, cosi’ come la circostanza che la sostanza gia’ essiccata fosse suddivisa in vari contenitori (tre sacchetti di plastica, una zuppiera, tre vasetti e un contenitore in cartone). E’ altrettanto certo che egli avesse mostrato ai Carabinieri i documenti di acquisto delle sementi e le annotazioni che aveva tenuto sullo sviluppo delle piante.
Cio’ posto, il giudicante ha rappresentato che gli spunti d’indagine e i documenti di approfondimento offerti dall’indagato non erano stati tenuti in adeguata considerazione dall’organo di accusa. Se la p.g. si fosse limitata a denunciare a piede libero (OMISSIS), sequestrando le piante in crescita e i prodotti raccolti ed espletando nelle more un’analisi laboratoristica, all’esito della quale accertare se fosse eventualmente applicabile la disciplina di cui alla L. n. 242 del 2016, articolo 1 o se, viceversa, il fatto dovesse essere ricondotto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il risultato sarebbe stato raggiunto in maniera piu’ coerente e adeguata, non essendovi alcun pericolo (atteso il sequestro di tutta la sostanza) di dispersione o di destinazione a terzi dello stupefacente.
Orbene, secondo costante linea interpretativa della giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502; Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230), in sede di convalida dell’arresto, il Giudice deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimita’ dell’operato della Polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilita’ di uno dei reati richiamati dagli articoli 380 e 381 c.p.p., in una chiave di lettura che non deve riguardare la gravita’ indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilita’ delle misure cautelari coercitive), ne’ l’apprezzamento sulla responsabilita’ (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito).
A tale quadro di principii si e’ uniformata l’ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale ha effettuato appunto la verifica di ragionevolezza della legittimita’ dell’operato della Polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell’adozione di quella misura pre-cautelare, nei precisi termini emersi – anche – dalle dichiarazioni e dalla documentazione offerta nell’immediatezza dall’indagato, che, per il loro contenuto giustificativo, sollecitavano, anziche’ l’arresto dello stesso, lo sviluppo delle investigazioni mediante previe ed adeguate indagini di laboratorio della sostanza e puntuali verifiche dei documenti prodotti.
3. Ne deriva, dunque, il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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