Frode alle assicurazioni per i proprietari degli autosaloni

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 9 giugno 2020, n. 17553.

Massima estrapolata:

Frode alle assicurazioni per i proprietari degli autosaloni (con sede in due comuni diversi) che simulano i danni di una grandinata che non c’è stata. Agli atti i risultati delle indagini di investigatori e l’ascolto dei responsabili del consorzio agrario. Ma per i giudici bastava la logica…nessuno nei comuni aveva visto la grandine o avuto danni. Non basta ai ricorrenti allegare le previsioni del tempo.

Sentenza 9 giugno 2020, n. 17553

Data udienza 4 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Frode – Frode assicurativa – Simulazione danni – Proprietari di autosaloni – Grandinata che non c’è stata – Allegazione delle previsioni del tempo – Insufficienza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente

Dott. ALMA Marco Maria – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina A. – Consigliere

Dott. SARACO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/09/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SARACO ANTONIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LORI PERLA che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inamnnissibilita’ del ricorso.
udito il difensore, l’avvocato (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/9/2018, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del 3.6.2015 del G.u.p. del Tribunale di Milano, ha riconosciuto, ai soli effetti civili, la responsabilita’ di (OMISSIS) e (OMISSIS) per il fatto di danneggiamento fraudolento di beni assicurati, in danno della (OMISSIS) s.p.a., per il quale erano stati assolti con la sentenza di primo grado.
2. (OMISSIS) e (OMISSIS), a mezzo del loro comune difensore e con ricorsi congiunti, con un unico motivo deducono la mancanza e la manifesta illogicita’ della motivazione e l’erroneita’ della ricostruzione dei fatti risultanti per tabulas. Omessa ed erronea valutazione delle prove emergenti per tabulas, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c).
La difesa sostiene di avere dimostrato la totale estraneita’ degli imputati ai fatti, producendo nel corso del dibattimento di primo grado copiosa documentazione relativa alle condizioni atmosferiche insistenti sui Comuni di Cuorgne’ e di Feletto nelle date del 4 e 5 agosto 2012, con cio’ provando il reale accadimento dei fenomeni atmosferici indicati quale causa dei danni subiti dalle loro autovetture.
La prova fornita sulla grandinata -assume la difesa- dimostra la correttezza della sentenza di primo grado e la necessita’ di annullare la sentenza della Corte di appello “per l’errata valutazione delle pacifiche emergenze di causa”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.
La difesa sostiene di avere dimostrato la verificazione dell’evento grandine con la produzione di documenti che l’attestavano.
La Corte di appello, a tal proposito, ha osservato che la “produzione da parte della difesa di estratti da siti internet da cui risulta che il 4 agosto 2012 era prevista pioggia nelle zone interessate non e’ sufficiente a superare le acquisizioni di segno negativo, riguardo all’effettivo verificarsi di un fenomeno dell’entita’ di quella denunciata dagli imputati (grandinata cosi’ violenta da danneggiare le vetture parcheggiate all’esterno degli autosaloni degli imputati)”; che il perito assicurativo non ha segnalato alcun evento simile; che appariva poco credibile che un simile fenomeno si fosse verificato solo in prossimita’ degli autosaloni degli imputati (siti in due Comuni diversi) e non abbia interessato le abitazioni e gli esercizi vicini agli stessi.
La Corte di appello ha anche valorizzato la testimonianza di (OMISSIS) e le informazioni da lui raccolte -circa la verificazione dell’evento- da soggetti di cui non e’ stata chiesta l’audizione diretta, con conseguente utilizzabilita’ delle dichiarazioni de relato.
I magistrati dell’appello hanno precisato che i soggetti assunti dall’investigatore (OMISSIS) sono stati precisi e circostanziati nell’escludere che nella giornata indicata vi fosse stata una grandinata; che (OMISSIS) si e’ anche recato presso il Comune e di avere interpellato il Consorzio Agrario di Feletto (che memorizza gli eventi grandine, in caso di richiesta di risarcimento degli agricoltori), apprendendo che dai loro atti non risultava in quella data alcuna grandinata (anzi il Consorzio aveva fatto richiesta di fondi speciali per all’agricoltura dovuti a siccita’ in quel mese di agosto).
La motivazione continua osservando che i danneggiati non hanno prodotto fotografie dei danni e hanno fatto visionare all’incaricato dell’assicurazione solo cinque vetture, sulle quali non venivano riscontrati danni da grandine.
La presenza di argomentazioni cosi’ puntuali, dettagliate e consequenziali (peraltro accompagnate dalla precisa indicazione dei difetti valutativi della sentenza di primo grado) dimostra l’infondatezza del dedotto vizio di omessa motivazione.
Non sussiste neanche il vizio di illogicita’, in quanto la sentenza incorre in tale vizio soltanto quando vi sia la “violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorieta’ o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., ovvero alla invalidita’ o alla scorrettezza dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni”, (Sez. 1, Sentenza n. 53600 del 24/11/2016, Sanfilippo).
Violazione che non si ravvisa nella motivazione in esame.
Non ricorre neanche il vizio di omessa valutazione della documentazione prodotta, visto che l’intera motivazione e’ spesa al fine di dimostrare l’ininfluenza della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti.
L’erroneita’ della ricostruzione dei fatti afferisce, invece, al risultato probatorio il cui esame, involgendo valutazioni di merito, e’ precluso alla Corte di cassazione a fronte di una motivazione esente da vizi di legittimita’.
2. Quanto esposto porta al rigetto dei ricorsi e alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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