Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) penale, Ordinanza 31 agosto 2020, n. 18097.
La massima estrapolata:
Nessun obbligo per la vittima di un sinistro stradale, da parte di un veicolo non identificato, a sporgere denuncia contro ignoti. E dunque nessun «automatismo tra mancata presentazione della denuncia di sinistro, e assenza di prova circa il fatto che il sinistro fu cagionato da veicolo non identificato».
Ordinanza 31 agosto 2020, n. 18097
Data udienza 16 giugno 2020
Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Responsabilità e risarcimento – Mancata presentazione della denuncia – Domanda di risarcimento al Fondo vittime della strada – Rigetto – Automatismo – Esclusione – Ratio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17566-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2260/2018 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 18/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
RITENUTO IN FATTO
– che (OMISSIS) ricorre, sulla base un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2260/18, del 12 dicembre 2018, del Tribunale di Nota, che – respingendo il gravame da esso esperito avverso la sentenza n. 919/11, del 28 ottobre 2011, del Giudice di pace di Pomigliano d’Arco – ha confermato il rigetto della sua domanda risarcitoria nei confronti della societa’ (OMISSIS) S.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, in relazione al sinistro occorsogli in Casalnuovo di Napoli, in data 11 settembre 2006;
– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce che mentre era alla guida del proprio ciclomotore – nelle circostanze di tempo e luogo sopra meglio indicate – veniva tamponato, da tergo, da un’autovettura, della quale riusciva a identificare solo marca e modello, ma non pure il numero di targa;
– che essendo rovinato al suolo per effetto dell’urto, ed avendo riportato lesioni personali, egli adiva il Giudice di pace di Pomigliano d’Arco, convenendo in giudizio la societa’ (OMISSIS), nella gia’ ricordata qualita’ di impresa designata dal FGVS, per conseguire il ristoro dei danni subiti;
– che istruita la causa dall’adito giudicante, attraverso l’escussione di alcuni testimoni (ma non pure attraverso lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio medico-legale), la domanda risarcitoria veniva rigettata, sul presupposto che il (OMISSIS) non avesse sporto l’indispensabile denuncia/querela contro ignoti;
– che il gravame all’uopo esperito dall’attore/soccombente veniva respinto dal giudice di appello;
– che avverso la decisione del Tribunale nolano ricorre per cassazione il (OMISSIS), sulla base – come detto – di unico motivo;
– che esso deduce – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 283, comma 1, della L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19 e dell’articolo 116 c.p.c.;
– che si censura la sentenza impugnata, nella parte in cui essa -dichiarando di aderire all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che reputa indispensabile, nei casi di danni cagionati da veicolo non identificati, la preventiva denuncia dell’accaduto alle competenti autorita’ di polizia – ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria sul rilievo che, nel caso di specie, risulta “pacifico che l’appellante non ha sporto denuncia dell’accaduto”, oltre a non aver riferito, nel momento in cui gli furono refertate le lesioni, “di essere stato investito da conducente che si era poi dato alla fuga”;
– che l’impugnata decisione, secondo il ricorrente, sarebbe in contrasto con l’opposto principio, prevalentemente enunciato da questa Corte, in forza del quale, in siffatti casi, “l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorita’ di polizia od inquirente non e’ sufficiente in se’ a rigettare la domanda di risarcimento proposta”;
– che la societa’ (OMISSIS) ha resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilita’ o comunque il rigetto;
– che, in particolare, essa sottolinea come – in caso di sinistri stradali cagionati da veicoli rimasti non identificati – sia onere del danneggiato provare non solo tale dinamica dell’incidente, ma pure che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilita’ incolpevole da parte del soggetto leso (e cio’ in conformita’ con la “ratio legis” che e’ quella di evitare possibili frodi), prova, quest’ultima, nella specie mancata;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, inizialmente per il 26 marzo 2020 e, poi, per il 16 giugno 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso e’ manifestamente fondato;
– che, infatti, ancora di recente questa Corte ha osservato come “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non e’ che un mero indizio”, visto che – a differenza di quanto affermato dalla controricorrente -“l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”, sicche’ il giudice di merito potra’ “tener conto delle modalita’ con cui, fin dall’inizio, il sinistro e’ stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma cio’ dovra’ fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilita’ di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 2016, n. 3019, Rv. 63863301; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2014, n. 23434, Rv. 633196-01; Cass. Sez. 3, sent. 2 settembre 2013, n. 20066, Rv. 627683-01);
– che erra, dunque, la sentenza impugnata laddove reputa indispensabile la denuncia del danneggiato (o la menzione della mancata identificazione del veicolo danneggiante, in occasione della redazione del referto sulle lesioni subite), giacche’, cosi’ pronunciandosi, il giudice di merito, in sostanza, “introduce il dato della collaborazione del danneggiato con le autorita’ inquirenti (anche solo mediante la tempestiva denuncia) quale elemento necessario a integrare il requisito della “impossibilita’ incolpevole” della identificazione la cui mancanza comporterebbe il rigetto della pretesa” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 30 dicembre 2016, n. 27541, Rv. 642837-01);
– che deve, quindi, censurarsi la previsione di ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia e il rigetto della domanda, non potendo il giudice di merito verificare se l’attore abbia “fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo del tutto dalle contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalita’ del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore” (cosi’, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 3019 del 2016, cit.);
– che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Nola, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, nel rispetto del principio di diritto di cui sopra, che esclude ogni automatismo tra mancata presentazione della denuncia di sinistro, e assenza di prova circa il fatto che il sinistro fu cagionato da veicolo non identificato, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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