Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 maggio 2023| n. 13735.
Nell’udienza cartolare la conoscenza dei provvedimenti all’esito non può che avvenire all’esito della comunicazione di cancelleria
Nella sede dell’udienza “cartolare”, a trattazione scritta, prevista dall’articolo 83, commi 6 e 7, lett. h), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificati dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 – oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario, dopo l’introduzione dell’articolo 127-ter cod. proc. civ. – i provvedimenti così pronunciati devono intendersi resi “fuori udienza”, con la conseguenza che la conoscenza di tali provvedimenti non può che avvenire all’esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi del secondo periodo del citato articolo 176, comma 2, cod. proc. civ. non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti assunti in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità degli amministratori di una società di capitali, la Suprema Corte, esaminando il profilo pregiudiziale della tempestività del ricorso per regolamento di competenza proposto avverso l’ordinanza impugnata, ha enunciato il suddetto principio di diritto).
Ordinanza|| n. 13735. Nell’udienza cartolare la conoscenza dei provvedimenti all’esito non può che avvenire all’esito della comunicazione di cancelleria
Data udienza 2 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Atti processuali – Udienza cartolare – Trattazione scritta prevista dall’articolo 83, commi 6 e 7, lett. h), del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificati dal decreto – legge 30 aprile 2020, n. 28 – Mezzo di trattazione ordinario dopo l’introduzione dell’articolo 127 – ter c.p.c. – Provvedimenti così pronunciati – Provvedimenti resi fuori udienza – Conoscenza – Esito della comunicazione di cancelleria realizzata ai sensi del secondo periodo del citato articolo 176, comma 2, c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. PARIES Clotilde – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. RUSSO Rita Elvira – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 21191-2020 r.g. proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS) e domiciliato presso lo studio professionale del predetto difensore in (OMISSIS), alla via (OMISSIS) Snc.
contro
(OMISSIS) S.r.l. (P. IVA (OMISSIS)), in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in (OMISSIS) (OMISSIS) snc – (OMISSIS), e per la socia (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), rappresentati e difesi dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in (OMISSIS), in virtu’ di procure speciali in atti;
-resistenti-
NONCHE’ CONTRO
(OMISSIS) ((OMISSIS)), rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall’Avv. (OMISSIS) ( (OMISSIS)) (pec: (OMISSIS)) con studio in (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo.
– intimato –
avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila, pubblicata in data 12 luglio 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/3/2023 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
lette le conclusioni del Pg che chiedeva la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.
Nell’udienza cartolare la conoscenza dei provvedimenti all’esito non può che avvenire all’esito della comunicazione di cancelleria
RILEVATO CHE
1. Con atto di citazione del 21 ottobre 2021 la (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) citavano, innanzi al Tribunale di L’Aquila, Sezione specializzata per le imprese, (OMISSIS) e (OMISSIS), affinche’ il Tribunale accertasse e dichiarasse la responsabilita’ degli stessi “quali amministratori unici pro tempore della (OMISSIS) s.r.l. per gli ammanchi di denaro provvisoriamente quantificati in Euro 369.957,01, e per l’effetto, condannarli in solido, o subordinatamente, per quanto di ragione, al risarcimento del correlativo danno, incluso quello derivante della mancata disponibilita’ e dal mancato impiego utile” oltre “ad accertare e dichiarare la responsabilita’ del sig. (OMISSIS), quale amministratore unico pro tempore della (OMISSIS) S.r.l. per i danni causati dal proprio inadempiente comportamento inerente le omissioni di natura amministrativa evidenziate in narrativa provvisoriamente quantificati in Euro 29.942,48 e per l’effetto condannarlo a rifondere tale importo alla societa’ attrice”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, (OMISSIS), oggi ricorrente, eccepiva il difetto di competenza del Tribunale aquilano in ragione di una convenzione arbitrale presente nello statuto della societa’ attrice.
3. Alla prima udienza dell’11 aprile 2022, il Giudice Istruttore designato, ritenuto che la controversia fosse matura per la decisione sulla base della eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti, fissava per la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. l’udienza del 12.07.2022.
4. La discussione orale avveniva con le forme della trattazione scritta ed entrambe le parti convenute insistevano per l’accoglimento dell’invocata eccezione di incompetenza del Tribunale.
5. Il Tribunale, tuttavia, rigettava, con l’ordinanza qui impugnata per regolamento di competenza, l’eccezione di incompetenza in quanto l’articolo 34 dello Statuto non precisava se l’arbitrato fosse rituale oppure irrituale, ne’ i convenuti avevano allegato documentazione idonea a consentire al Collegio di poter statuire sul punto, cosi’ rigettando l’eccezione di incompetenza in favore degli arbitri sollevata dai convenuti, ed assegnava alle parti i termini di cui all’articolo 183, comma 6, c.p.c.
2. La ordinanza, pubblicata in data 12 luglio 2022, e’ stata impugnata da (OMISSIS) con ricorso per regolamento di competenza, affidato a due motivi, cui (OMISSIS) S.r.l. e la socia (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
(OMISSIS), intimato, non ha svolto difese.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
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CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., 806 e 808 ter c.c., dell’articolo 34 del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nonche’ dell’articolo 832 c.p.c. per violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza, per travisamento e mancato esame delle prove versate in atti a sostegno della rituale e tempestiva eccezione di incompetenza. Osserva il ricorrente che l’eccezione di incompetenza era stata tempestivamente e ritualmente formulata nella comparsa di costituzione e risposta e che, in data 16 marzo 2022, aveva prodotto, sotto il documento n. 4, il Regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di (OMISSIS). Si evidenzia, sempre da parte del ricorrente, che l’articolo 2 del predetto regolamento prevedeva che “si procede ad arbitrato rituale, secondo quanto previsto dall’Articolo 806 e segg. c.p.c., sia nel caso in cui le parti lo abbiano espressamente previsto nella convenzione arbitrale sia nel caso in cui le parti abbiano fatto generico riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di (OMISSIS) o al suo Regolamento di procedura senza altre indicazioni. In tali casi il procedimento si conclude con la pronunzia di un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva, ai sensi dell’Articolo 825, comma 2 e comma 3, c.p.c.”. Lo stesso Regolamento, al successivo articolo 3, stabiliva, inoltre, che “si procede ad arbitrato irrituale o libero, diretto ad una decisione avente valore negoziale, solo se la volonta’ delle parti sia espressa in tal senso”. Il Tribunale – aggiunge il ricorrente – avrebbe omesso di prendere in considerazione tale documento, giungendo all’errata affermazione della propria competenza su una controversia validamente deferita agli arbitri e la cui eccezione era stata tempestivamente sollevata e debitamente asseverata, mediante il deposito del citato regolamento arbitrale. Ricorda ancora il ricorrente che, ai sensi dell’articolo 832 (rinvio a regolamenti arbitrali), 1 comma c.p.c., “La convenzione d’arbitrato puo’ fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito”. Il Tribunale avrebbe, dunque, erroneamente affermato che i convenuti non avevano allegato documentazione idonea a consentire al Collegio di poter statuire sul punto, cosi’ omettendo di prendere in considerazione un documento dal contenuto dirimente. Aggiunge sempre il ricorrente che, nel corso del procedimento di primo grado, il sopra descritto documento n. 4, prodotto cosi’ nel corso del giudizio, non sarebbe stato in alcun modo contestato o disconosciuto nei termini di legge ne’ la circostanza cosi’ dedotta sarebbe stata contestata. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2719 c.c., 215 c.p.c., nonche’ 115 c.p.c. il predetto documento, depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, avrebbe raggiunto il massimo grado di stabilita’ probatoria, ma ciononostante sarebbe stato inspiegabilmente trascurato dall’esame del Tribunale.
2. Con il secondo motivo il ricorrente censura e contesta la ritenuta vessatorieta’ della clausola penale. Evidenzia il ricorrente che il Tribunale avrebbe rigettato l’eccezione di incompetenza anche sulla base della considerazione secondo cui la mancata dimostrazione della natura della clausola arbitrale avrebbe determinato rilevanti conseguenze anche in relazione alla valutazione sulla vessatorieta’ della clausola arbitrale. Rileva invece il ricorrente che, in ordine all’eccepita mancata specifica approvazione della predetta clausola per iscritto, il contratto di adesione alla societa’ gia’ esistente era stato in realta’ stipulato mediante atto pubblico e che a tutti i soci era stata data lettura dello statuto della societa’ in occasione della stipula e che, pertanto, gli stessi soci avevano approvato espressamente nella sua integralita’ lo statuto, comprensivo anche della clausola arbitrale. Ne conseguiva che era assolutamente infondato il rilievo che la clausola compromissoria fosse sottoposta alla disciplina di cui all’articolo 1341 c.c., essendo la stessa dedicata, in via esclusiva, alle condizioni generali del contratto predisposte unilateralmente da uno dei contraenti, ipotesi del tutto estranea al caso in esame, relativo invece alla predisposizione di un atto costitutivo e di uno statuto sociale innanzi ad un pubblico ufficiale che, per legge, doveva fornire integrale lettura di quanto doveva essere approvato dai comparenti.
3. Il ricorrente chiedeva pertanto con l’odierno regolamento di competenza, cassato il provvedimento impugnato, di accertare e dichiarare la incompetenza del Tribunale dell’Aquila in favore degli arbitri, nonche’ accertare e dichiarare che unici soggetti legittimati a conoscere la causa pendente innanzi al Tribunale dell’Aquila, Sezione specializzata imprese, promossa da (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) nei suoi confronti, fossero gli arbitri.
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4. Va per prima esaminata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per tardivita’ sollevata dai controricorrenti e fatta propria anche nelle conclusioni scritte da parte dell’Ufficio della Procura generale presso la Corte di Cassazione.
4.1 Essa e’ in realta’ infondata.
4.1.1 In via preliminare va ricordato che, anche secondo la recente giurisprudenza espressa da questa Corte, e’ legittimo lo svolgimento dell’udienza di discussione orale della causa ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l’assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell’udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dal Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 7, lettera h), conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento – in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste – e’ idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull’oggetto, sulla rilevanza e sull’eventuale complessita’ della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validita’ dei provvedimenti decisori, non fondata sull’applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37137 del 19/12/2022). Le modalita’ di svolgimento dell’udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano, pertanto, pienamente conformi alle previsioni della gia’ richiamata disposizione di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, articolo 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, nella formulazione applicabile alla fattispecie ratione temporis, sopra trascritta. Tale disposizione si limitava, infatti, a prevedere il possibile svolgimento delle udienze civili, non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante “lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione “fuori udienza” del provvedimento del giudice”, su autorizzazione o provvedimento del singolo capo dell’ufficio (cfr. anche Cass. n. 33175 del 2021; n. 31960 del 2022).
4.1.2 Cio’ posto, non sfugge a questo Collegio che la giurisprudenza consolidata espressa da questa Corte di legittimita’ e’ nel senso di ritenere che il termine per proporre istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza pronunciata in udienza ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c. decorre dalla stessa udienza (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20833 del 02/08/2019; v. anche Cass. n. 1471 del 2018 secondo cui verbatim “L’istanza di regolamento di competenza si propone, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, c.p.c., con ricorso notificato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione che, sebbene in forma di ordinanza, abbia pronunciato sulla competenza, salvo che il provvedimento non sia stato pronunciato in udienza, poiche’ in tal caso lo stesso si considera legalmente conosciuto dal momento in cui e’ emesso e il termine per proporre regolamento di competenza decorre da quella stessa data”).
Infatti, in tema di regolamento di competenza, la L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, nel modificare l’articolo 42 c.p.c., prevedendo la forma decisoria dell’ordinanza, non ha inciso sul relativo regime impugnatorio, sicche’ in caso di ordinanza resa a verbale di udienza il termine per la proposizione dell’impugnazione decorre dalla data di questa, trattandosi di provvedimento che, ai sensi dell’articolo 176, comma 2, c.p.c., si reputa conosciuto dalle parti (v. anche Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2302 del 06/02/2015).
4.1.3 Ne consegue che, in tema di regolamento di competenza, nel caso in cui, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, il giudice abbia ordinato, ai sensi dell’articolo 281-sexies c.p.c., la discussione orale della causa e abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, “dando lettura” del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza – a norma del comma 2 dell’articolo 281-sexies cit. – si intende “pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed e’ immediatamente depositata in cancelleria”. Poiche’ la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’articolo 133 c.p.c., ma esonerano la cancelleria dall’onere della comunicazione (giacche’ il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), non e’ prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancelliere che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l’intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore. Solo quando il giudice abbia dato lettura in udienza del solo dispositivo e non anche della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come prescritto dall’articolo 281-sexies cit., in assenza della sua comunicazione, il termine di giorni trenta -fissato dal comma 2 dell’articolo 47 c.p.c. per la proposizione del regolamento di competenza – deve farsi decorrere dalla data di notifica del provvedimento in quanto, considerato che il regolamento di competenza deve contenere le ragioni su cui si fonda e presuppone la conoscenza della motivazione, solo in tale data il ricorrente deve ritenersi che abbia avuto formale conoscenza della motivazione della decisione impugnata e che pertanto sia stata, cosi’, posta in condizione di conoscere integralmente il tenore della pronuncia e di predisporre le opportune difese (cfr. Cass. n. 118 del 2004; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2655 del 08/02/2006; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16304 del 24/07/2007; Sez. 3, Ordinanza n. 13035 del 05/06/2009; Sez. 2, Ordinanza n. 20092 del 23/09/2010).
4.1.4 Ma i principi di diritto affermati da questa Corte e sopra ricordati non sono applicabili al caso di specie.
Occorre subito rilevare che, come correttamente osservato anche dal ricorrente, la giurisprudenza sopra ricordata e’ maturata prima dell’entrata in vigore delle “misure emergenziali pandemiche” assunte dal Governo nel marzo 2020.
In realta’, il provvedimento qui impugnato e’ stato adottato nella sede dell’udienza “cartolare”, a trattazione scritta, prevista dal Decreto Legge n. 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, commi 6 e 7, lettera h), (convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 cosi’ come modificati dal Decreto Legge n. 30 aprile 2020, n. 28), ossia dalle norme regolatrici della c.d. udienza cartolare “pandemica”, oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario, dopo la introduzione dell’articolo 127 ter c.p.c.
Ne consegue che il provvedimento oggetto dell’odierna impugnazione e’ stato assunto nel contesto di un’udienza svoltasi con le forme della trattazione scritta e, dunque, pronunciato “fuori udienza”, con l’ulteriore conseguenza che non puo’ predicarsi l’applicazione della regola generale di cui all’articolo 176, comma 2, primo periodo c.p.c., ne’ tantomeno i principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, per come sopra ricordati in premessa.
Sul punto va ricordato che, ai sensi dell’articolo 176, comma 2, c.p.c., “le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi”. Ne discende che la conoscenza di un provvedimento assunto in un'”udienza”, celebrata con le forme della “trattazione scritta”, non puo’ che avvenire all’esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi del secondo periodo del citato articolo 176, comma 2. In realta’, si deve ritenere che la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti assunti in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi, ai sensi del primo periodo dell’articolo 176 comma 2, c.p.c., non risulta applicabile ai provvedimenti pronunciati fuori udienza, ai quali, invece, si applica il secondo periodo della norma da ultimo citata, secondo cui le ordinanze pronunciate fuori udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi.
4.1.5 Orbene, risulta documentalmente provato che il provvedimento qui impugnato con regolamento di competenza era stato reso all’esito di un’udienza tenutasi con le forme della trattazione scritta – all’epoca dei fatti, regolata dal Decreto Legge n. 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, commi 6 e 7, lett h), convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 cosi’ come modificati dal Decreto Legge n. 30 aprile 2020, n. 28 – che consente lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Dunque, e’ provato per tabulas che l’udienza del 12 luglio 2022 si era svolta in trattazione scritta, senza la presenza delle parti e che il provvedimento gravato, sebbene datato 12 luglio, era stato poi comunicato al difensore del (OMISSIS) solo il giorno 14 luglio 2022, con la conseguenza che solo dal 14 luglio 2022 poteva ritenersi decorrere il termine di cui all’articolo 47 c.p.c.
Ne discende ancora che, applicata la sospensione feriale, il trentesimo giorno successivo alla comunicazione dell’ordinanza impugnata, avvenuta il 14 luglio 2022, cadeva proprio il giorno 13 settembre 2022, giorno nel quale e’ stato tempestivamente notificato il ricorso a tutte le parti del giudizio.
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5. Nel merito il ricorso e’ fondato.
5.1 Il ricorrente ha evidenziato che l’articolo 34 dello statuto sociale della societa’ attrice – rubricato “Mediazione e poi Arbitrato” – prevedeva che “Le controversie che dovessero insorgere tra la societa’ ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi nonche’ fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la societa’, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse alla interpretazione e applicazione dell’atto costitutivo e/o piu’ in generale all’esercizio dell’attivita’ sociale, purche’ concernenti diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di mediazione secondo le previsioni del regolamento di mediazione dell’Organismo Istituito dalla Camera di Commercio dl (OMISSIS) cui le parti si riportano. Ogni controversia non definita nei termini del citato regolamento tramite mediazione come prevista al comma precedente, sara’ deferita a1la decisione di un arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal competente organismo di Arbitrato istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di (OMISSIS) secondo il relativo regolamento”.
5.1 Il ricorrente ha altresi’ dedotto, con allegazione sul punto autosufficiente, che, nel giudizio innanzi al Tribunale di L’Aquila, aveva depositato, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, anche il vigente “regolamento arbitrale” della Camera di Commercio di (OMISSIS).
Ebbene, l’articolo 2 del predetto Regolamento prevede espressamente che si proceda con arbitrato rituale, secondo quanto previsto dagli articoli 806 e segg. del codice di rito, sia nel caso in cui le parti abbiano fatto generico riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di (OMISSIS) o abbiano fatto riferimento al suo Regolamento di procedura senza ulteriori indicazioni.
Sul punto giova anche ricordare che il comma 1 dell’articolo 832 c.p.c. prevede che la convenzione d’arbitrato possa fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito, con la conseguente evidenza che e’ prevista normativamente facolta’ delle parti di regolare il procedimento proprio mediante il rinvio ad un regolamento precostituito.
5.2 Come correttamente rilevato dal ricorrente, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta (nella quale era stata svolta l’eccezione di incompetenza in favore degli arbitri), era stato anche prodotto, sotto il documento n. 4, il Regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di (OMISSIS), il cui articolo 2 prevede espressamente – per quanto gia’ sopra indicato – che “si procede ad arbitrato rituale, secondo quanto previsto dall’Articolo 806 e segg. c.p.c., sia nel caso in cui le parti lo abbiano espressamente previsto nella convenzione arbitrale sia nel caso in cui le parti abbiano fatto generico riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di (OMISSIS) o al suo Regolamento di procedura senza altre indicazioni”. Lo stesso Regolamento, al successivo articolo 3, prevede inoltre, che “si procede ad arbitrato irrituale o libero, diretto ad una decisione avente valore negoziale, solo se la volonta’ delle parti sia espressa in tal senso”.
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5.3 Risulta, pertanto, dimostrato che l’arbitrato – di cui all’articolo 34 dello statuto societario, cosi’ come integrato dal rinvio al Regolamento arbitrale – e’ un arbitrato rituale, e il Tribunale di L’Aquila avrebbe potuto rilevarlo dalla lettura della documentazione in atti, per come sopra ricordata.
5.4 A cio’ va aggiunto che anche l’asserita necessita’ della specifica approvazione per iscritto della clausola arbitrale ex articolo 1341 c.c., per come eccepita dai resistenti, non e’ in alcun modo condivisibile posto che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, e’ subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (articolo 1341, comma 1, c.c.) ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (articolo 1342, comma 1, c.c.), non gia’ quando la clausola sia contenuta nello Statuto o nel Regolamento di un organismo sociale nel quale il soggetto entri a far parte (ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 09/04/1993, n. 4351; Sez. 2, Sentenza n. 15385 del 01/12/2000; Sez. 1, Sentenza n. 18917 del 21/09/2004; Sez. 3, Sentenza n. 11757 del 19/05/200; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3744 del 13/02/2017; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 8268 del 28/04/2020).
A cio’ va aggiunto che, ai fini dell’osservanza della forma scritta richiesta ad substantiam dall’articolo 808 c.p.c. per l’approvazione della clausola compromissoria, se quest’ultima e’ contenuta in uno statuto sociale e’ sufficiente la sottoscrizione, da parte del socio aderente, della domanda di ammissione alla societa’, con la correlativa approvazione dello statuto sociale. Ne’ e’ invocabile l’articolo 1341 c.c. per richiedere una specifica approvazione scritta della clausola compromissoria, nell’ipotesi di nuovi soci aderenti ad una societa’ gia’ costituita, ove la parita’ di posizione dei soci esclude la contrapposizione di interessi ed il predominio di un socio sugli altri.
6. Ma anche le ulteriori obiezioni sollevate dai controricorrenti in ordine alla validita’ della clausola compromissoria non sono in realta’ condivisibili.
6.1 Si sostiene, cioe’, la non compromettibilita’ per arbitri delle liti tra amministratori e societa’.
Sul punto e’ condivisibile quella giurisprudenza di legittimita’ secondo la quale, qualora lo statuto di una societa’ a responsabilita’ limitata contenga una clausola compromissoria, la quale preveda il deferimento ad arbitri della controversia relativa alla responsabilita’ sociale degli amministratori, non e’ necessaria una deliberazione assembleare che espressamente scelga la soluzione arbitrale per la definizione della lite, essendo, ai fini del concreto deferimento agli arbitri, sufficiente la delibera di esercizio dell’azione (fattispecie precedente l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 5 del 2003) (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11658 del 18/05/2007). Invero, la sopra riferita compromettibilita’ in arbitri e’ altresi’ confortata dal fatto che e’ ammessa espressamente la rinunciabilita’ e la transigibilita’ (articolo 2476 c.c., comma 5 e articolo 2393 c.c., comma 6) della azione di responsabilita’, riguardando la stessa diritti disponibili.
6.2 In ordine all’eccepita non opponibilita’ del compromesso arbitrale agli ex amministratori della societa’, in quanto cessati dalla carica, occorre invece replicare che non si ravvisano limiti soggettivi all’operare della clausola, in quanto al D. lgs. 5 del 2003, articolo 34, comma 4, risulta estendere la sua portata agli amministratori che, con l’accettazione della carica sociale, manifestano una sorta di consenso implicito anche alla clausola compromissoria stessa. Ed infatti, il D.lgs. 5 del 2003, articolo 34, comma 4, prevede espressamente che “gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell’accettazione dell’incarico, e’ vincolante per costoro”.
A cio’ va aggiunto che, qualora anche residuassero dubbi in ordine all’applicabilita’ della clausola compromissoria agli amministratori cessati, soccorrerebbe, il disposto normativo di cui all’articolo 808 quater c.p.c., secondo il quale “nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”.
Il regolamento di competenza va dunque accolto.
In relazione al profilo pregiudiziale della tempestivita’ del ricorso per regolamento di competenza, occorre esprimere il seguente principio di diritto: “Nella sede dell’udienza “cartolare”, a trattazione scritta, prevista dal Decreto Legge n. 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, commi 6 e 7, lettera h), (convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 cosi’ come modificati dal Decreto Legge n. 30 aprile 2020, n. 28) – oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario, dopo l’introduzione dell’articolo 127 ter c.p.c. – i provvedimenti cosi’ pronunciati devono intendersi resi “fuori udienza”, con la conseguenza che la conoscenza di tali provvedimenti non puo’ che avvenire all’esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi del secondo periodo del citato articolo 176, comma 2, non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti assunti in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi”.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza arbitrale;
condanna le parti resistenti al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di regolamento di competenza, che liquida in Euro 4.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
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