Nell’ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo,

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 marzo 2021| n. 6579.

Nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una “reconventio reconventionis” che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale.

Ordinanza|10 marzo 2021| n. 6579

Data udienza 14 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Decreto ingiuntivo – Ricorrente – Posizione sostanziale di attore – Introduzione del giudizio di opposizione – Precluse domande riconvenzionali – Limiti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23563/2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SRL, (OMISSIS), (OMISSIS) SRL, (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) GMBH, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1217/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 28/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/07/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado;
udito l’Avvocato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28/5/2018 la Corte d’Appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla societa’ (OMISSIS) GmbH e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Catania 14/1/2014, ha: a) rigettato la domanda nei confronti della medesima in origine monitoriamente azionata dal sig. (OMISSIS) ed altri di pagamento di somma a titolo di provvigione per contratto di mediazione finalizzato alla cessione di erogando finanziamento ex L. n. 488 del 1992, riqualificandola come domanda di “restituzione del prezzo della cessione del ramo di azienda cui pertineva il finanziamento erogando”, nonche’ di risarcimento danni; b) respinto il gravame in via incidentale spiegato dagli originari interventori societa’ (OMISSIS), (OMISSIS) s.a.s., societa’ (OMISSIS) s.r.l., e sigg. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in relazione al rigetto della domanda di risarcimento danni originariamente proposta nei confronti della societa’ (OMISSIS) GmbH.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il sig. (OMISSIS) ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) GmbH, che ha presentato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” dell’articolo 1362 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono che (dopo aver preso atto: a) che le odierne parti costituirono la societa’ (OMISSIS) s.p.a. “al fine di estrarre vanadio dal materiale di scarto prodotto dal processo di gassificazione delle raffinerie, c.d. Filtercakes”; b) della circostanza che “nella medesima data furono anche sottoscritte tre distinte scritture private, con una delle quali, in particolare, (OMISSIS) ebbe ad assumere, nell’ambito di un piu’ complesso accordo parasociale, l’impegno di trasferire a (OMISSIS) spa, non appena l’impianto di trasformazione sarebbe stato operativo, la titolarita’ dei gia’ stipulati contratti di fornitura di Filtercakes “senza pagamento di alcun corrispettivo da parte di (OMISSIS) a (OMISSIS) o terze parti, dando atto, al contempo, che (OMISSIS) ha ottenuto il contributo destinato alla sua realizzazione, per tal via legandosi indissolubilmente la cessione dei contratti, e, con essa, l’operativita’ della joint venture, alla realizzazione dell’impianto mediante la provvista finanziaria gia’ procurata dall'(OMISSIS)””, nonche’ dell’ulteriore circostanza che con patto parasociale (OMISSIS) si fosse impegnata “irrevocabilmente a cedere successivamente alla realizzazione dell’impianto, ed in prossimita’ alla sua entrata in funzione, gli accordi Filtercakes e gli eventuali accordi di fornitura da essa stipulati in Italia, senza pagamento di alcun corrispettivo da parte di (OMISSIS) a (OMISSIS), in quanto (OMISSIS) ha conferito gia’ a (OMISSIS) il ramo d’azienda per lo sviluppo dell’attivita’ per il quale la stessa (OMISSIS) ha ottenuto il contributo”) la corte di merito abbia erroneamente interpretato “quella che la Corte territoriale definisce “terza scrittura” (“secondo cui “Tra la (OMISSIS) ed il Dott. (OMISSIS) si conviene e stipula quanto segue: 1. La (OMISSIS) paghera’ a (OMISSIS) personalmente e contestualmente alla Delibera di aumento del capitale sociale della (OMISSIS) costituita in data 7 settembre 1999 da lire cinquecento milioni a lire dieci miliardi settecentosettantuno milioni contro consegna di una relativa fattura – la somma di lire 1.500.000.000 (un miliardo cinquecento milioni Lire) che dovra’ essere ridotta per il valore del conferimento del ramo d’azienda in Lire 187.500.000 (centoottantasettemilionicinquecentomilalire). 2. Qualora, successivamente al subentro da parte di (OMISSIS) nelle agevolazioni ex L. 19 dicembre 1992, n. 488, di cui al Decreto Ministeriale Industria, del Commercio e dell’Artigianato 30 giugno 1997, n. 32685, detto Ministero dovesse revocare per intero le agevolazioni sopra menzionate, (OMISSIS) restituira’ a (OMISSIS) il compenso da esso ricevuto ai sensi del precedente punto 1. 3. Qualora la revoca delle agevolazioni fosse parziale (OMISSIS) restituira’ a (OMISSIS) il compenso ricevuto ai sensi del precedente punto 1 in misura proporzionale all’ammontare delle agevolazioni revocate rispetto all’ammontare dell’intero contributo. In caso di divergenza prevale il testo italiano”), la quale costituisce la fonte del diritto fatto valere dal Dott. (OMISSIS) con l’originario procedimento monitorio.
Lamentano non essersi da tale giudice in particolare inteso “il significato della clausola 2 dell’Accordo tra i soci” (secondo cui “detto Ministero dovesse revocare per intero le agevolazioni sopra menzionate”) come integrante in realta’ “la condizione risolutiva del diritto del Dott. (OMISSIS) al compenso cui aveva riguardo la clausola 1 del medesimo Accordo”.
Si dolgono non essersi considerato che il termine “revoca” deve essere interpretato “secondo il significato letterale… nell’ambito del diritto amministrativo”, e pertanto come “irriferibile… ad ipotesi in cui a monte del provvedimento amministrativo non vi era l’iniziativa della Pubblica Amministrazione, ma un atto di rinuncia del privato”.
Con il 2 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” degli articoli 1363, 1372 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono che la corte di merito abbia attribuito rilievo alla clausola secondo cui “la mancata realizzazione dell’impianto… fosse indicata quale condizione del pagamento”, in realta’ “non presente… nella formulazione in lingua italiana” dell’accordo ma solo in quella in lingua tedesca, in base alla “scelta negoziale operata delle parti” invero “destinata a restare priva di effetto in caso di contrasto con il testo italiano dell’accordo”.
Con il 3 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” degli articoli 1363, 1372 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente interpretato l’accordo parasociale a sostegno della domanda monitoriamente azionata in termini di “diritto alla restituzione del prezzo della cessione del ramo di azienda cui pertineva il finanziamento erogando” anziche’ di compenso per l’attivita’ svolta dall'(OMISSIS) per procurare a (OMISSIS) gli accordi filter cakes in argomento, erroneamente omettendo di prendere al riguardo in considerazione il “fatto decisivo” costituito dall'”espletamento di attivita’ da parte del Dott. (OMISSIS) per procurare gli accordi filter cakes alla (OMISSIS), come si evince dalla “giustificazione causale dell’attribuzione patrimoniale portata dall’assegno posto a base della domanda di ingiunzione”.
Con il 4 motivo denunziano “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 5 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” degli articoli 115, 116 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono che la corte di merito abbia “del tutto omesso di prendere in esame: l’elemento di fatto del voto contrario del Dott. (OMISSIS) alla Delib. Consiglio di Amministrazione della (OMISSIS) 5 marzo 2001″…; l’elemento di fatto del voto contrario del Dott. (OMISSIS) alla Delibera del Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, nel senso di “approvare il progetto che e’ stato presentato alla odierna riunione del Consiglio portando a costi la voce delle immobilizzazioni immateriali del progetto di bilancio e di sottoporre il progetto all’assemblea degli azionisti per l’approvazione””; l’elemento di fatto delle analitiche, e documentate, dichiarazioni svolte dal Dott. (OMISSIS) in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2001, che attestavano la sua opposizione ad ogni prospettiva di abbandono del progetto”; l’elemento di fatto delle dichiarazioni, e delle prese di posizione, del Dott. (OMISSIS) in occasione dell’assemblea dei soci del 22 giugno 2001…; l’elemento di fatto delle dichiarazioni e delle prese di posizione, del Dott. (OMISSIS), dove si lamenta, in particolare, che “gli amministratori di nomina (OMISSIS) hanno assunto con nota del 10.12.2001 l’inaudita iniziativa di sollecitare il Ministero ad attuare le opportune procedure per la restituzione del contributo, confessando apertamente la volonta’ di ” (OMISSIS) di non continuare assolutamente nell’intrapresa””.
Lamentano che “la decisivita’ dell’omesso esame dei fatti sopra illustrati” si evince “ove si consideri che la Corte territoriale ha ritenuto che il diritto del Dott. (OMISSIS) al compenso fosse risolutivamente subordinato alla “realizzazione del progetto con l’utilizzo effettivo del finanziamento, peraltro da lui originariamente procurato”: cosicche’ l’accertamento del fatto che la mancata realizzazione del progetto discendeva dalle condotte e dalle determinazioni assunte dalla (OMISSIS) nell’ambito della compagine sociale della (OMISSIS) era tale da qualificare come contrarie a buona fede quelle condotte, e quelle determinazioni, secondo il paradigma normativo desumibile dall’articolo 1375 c.c. e dall’articolo 1358 c.c., trattandosi appunto di comportamenti tali da produrre l’avveramento di quella che – nella prospettiva assunta dalla Corte d’Appello – era la condizione risolutiva del diritto al compenso vantato dall'(OMISSIS)”.
Con il 6 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” degli articoli 633, 645 c.p.c., articolo 111 Cost., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono che la corte di merito abbia seguito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “il ricorrente per decreto ingiuntivo riveste la posizione sostanziale di attore, cosicche’, anche all’esito della introduzione del giudizio di opposizione, egli non puo’ proporre domande riconvenzionali, con l’unica eccezione del caso in cui, a seguito dell’eventuale riconvenzionale formulata dall’opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione di convenuto”, laddove tale orientamento andrebbe dalla S.C. rimeditato, in quanto non conforme “al principio della durata ragionevole del processo, costituzionalizzato dall’articolo 111 Cost., comma 2, quanto meno tutte le volte in cui gli accertamenti istruttori, e le corrispondenti valutazioni, che il giudice e’ chiamato a compiere per conoscere dell’opposizione a decreto ingiuntivo traggano con se’ – sia pure in termini, per cosi’ dire, speculari – anche lo scrutinio degli elementi di fatto posti a base della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto in opposizione”.
Con il 7 motivo denunziano “violazione o falsa applicazione” degli articoli 105, 112, 268 c.p.c., articolo 111 Cost., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono che, dopo aver rilevato l’erroneita’ della declaratoria d’inammissibilita’ emessa dal giudice di 1 grado alla stregua dell’erronea interpretazione dell’articolo 268 c.p.c., comma 2, la corte di merito abbia erroneamente dichiarato inammissibile la domanda degli interventori anziche’ esaminarla nel merito.
Il ricorso e’ in parte inammissibile e in parte infondato.
Atteso che l’interpretazione del contratto (nonche’ giusta il combinato disposto di cui agli articoli 1324, 1362 c.c. e segg., degli atti unilaterali: v., Cass., 19/3/2018, n. 6675; Cass., 6/5/2015, n. 9006), riservata al giudice del merito, e’ in sede di legittimita’ censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 21/4/2005, n. 8296), il sindacato di legittimita’ potendo avere ad oggetto non gia’ la ricostruzione della volonta’ delle parti bensi’ solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 29/7/2004, n. 14495), con particolare riferimento ai primi 5 motivi va anzitutto osservato come (pur non mancando qualche pronunzia di segno diverso: v., Cass., 10/10/2003, n. 15100; Cass., 23/12/1993, n. 12758) risponda ad orientamento consolidato che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento e’ rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, da verificarsi alla luce dell’intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’articolo 1363 c.c., giacche’ per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non gia’ in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di piu’ clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626).
Si e’ altresi’ sottolineato che, superato il c.d. principio del gradualismo (v. Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882, e conformemente, da ultimo, Cass., 30/8/2019, n. 21840) nella ricerca della reale o effettiva volonta’ delle parti il criterio letterale va peraltro necessariamente riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legali d’interpretazione, e in particolare dei criteri (quali primari criteri d’interpretazione soggettiva, e non gia’ oggettiva, del contratto: v. Cass., 6/12/2018, n. 31574; Cass., 13/11/2018, n. 29016; Cass., 30/10/2018, n. 27444; Cass., 12/6/2018, n. 15186; Cass., 19/3/2018, n. 6675. V. altresi’ Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006) dell’interpretazione funzionale ex articolo 1369 c.c. (che consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta: cfr. Cass., 13/11/2018, n. 29016) e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex articolo 1366 c.c. (che quale criterio d’interpretazione del contratto – fondato sull’esigenza definita in dottrina di “solidarieta’ contrattuale” – si specifica in particolare nel significato di lealta’, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628), non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale (cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947)).
Sebbene centrale nella ricerca della reale volonta’ delle parti, l’elemento letterale deve essere pertanto considerato non gia’ isolatamente ma in correlazione con gli altri criteri ermeneutici, e primieramente quello funzionale, in coerenza cioe’ con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare (causa concreta) mediante la stipulazione (v. Cass., 12/11/2019, n. 11092; Cass., 6/7/2018, n. 17718; Cass., 19/3/2018, n. 6675; Cass., 22/11/2016, n. 23701), con la quale convenzionalmente determinano la disciplina accettata come vincolante (articolo 1372 c.c.) del loro rapporto contrattuale (cfr. Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882; Cass., 6/7/2018, n. 17718).
Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero sostanzialmente corretta applicazione.
E’ rimasto nel giudizio di merito accertato, come indicato nell’impugnata sentenza, che “al fine di estrarre vanadio dal materiale di scarto prodotto dal processo di gassificazione delle raffinerie, c.d. Filtercakes, con l’atto pubblico del 7 settembre 1999 (OMISSIS) GmbH, che solo successivamente prende il nome di (OMISSIS) GmbH, da un lato, e (OMISSIS), (OMISSIS) sas, (OMISSIS) srl, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti facenti parte del c.d. (OMISSIS), dall’altro lato, ebbero a costituire (OMISSIS) spa. Nella medesima data, furono anche sottoscritte tre distinte scritture private con una delle quali, in particolare, (OMISSIS) GmbH ebbe ad assumere, nell’ambito di un piu’ complesso accordo parasociale, l’impegno di trasferire a (OMISSIS) spa, non appena l’impianto di trasformazione sarebbe stato operativo, la titolarita’ dei gia’ stipulati contratti di fornitura di Filtercakes “senza pagamento di alcun corrispettivo da parte di (OMISSIS) a (OMISSIS) o terze parti”, dando atto, al contempo, che (OMISSIS) sas aveva gia’ “conferito a (OMISSIS) il ramo d’azienda per il quale la stessa (OMISSIS) ha ottenuto il contributo” destinato alla sua realizzazione, per tal via legandosi indissolubilmente la cessione dei contratti, e, con essa, l’operativita’ della joint venture, alla realizzazione dell’impianto mediante la provvista finanziaria gia’ procurata dall'(OMISSIS). Prima si sarebbe dovuto realizzare l’impianto industriale, solo dopo sarebbero stati ceduti gli accordi Filtercakes, secondo quanto evincibile dalla stessa premessa G del patto parasociale, come presentata dalla difesa (OMISSIS) con il doc. 2: ” (OMISSIS), con il presente accordo, si impegna irrevocabilmente a cedere successivamente alla realizzazione dell’impianto, ed in prossimita’ della sua entrata in funzione, gli accordi Filtercakes e gli eventuali altri accordi di fornitura da essa stipulati in Italia, senza pagamento di alcun corrispettivo da parte di (OMISSIS) a (OMISSIS), in quanto (OMISSIS) ha conferito gia’ a (OMISSIS) il ramo d’azienda per lo sviluppo dell’attivita’ per il quale la stessa (OMISSIS) ha ottenuto il contributo”. Delle altre due, quella con la quale i soci (OMISSIS) spa si impegnarono alla nomina dei dati amministratori pro tempore, e’ irrilevante ai fini della decisione. Resta la terza scrittura, dalla quale risulta che (OMISSIS) GmbH ebbe ad impegnarsi a pagare a (OMISSIS) “personalmente e contestualmente alla Delibera di aumento del capitale sociale… la somma di Lire 1.500.000.000 (un miliardo e cinquecento milioni) che dovra’ essere ridotta per il valore del conferimento del ramo d’azienda in Lire 187.500.000″: si tratta della somma portata dall’azionato titolo bancario, si’ come pari alla differenza tra l’importo oggetto del riconoscimento di debito e lo stimato valore del ramo d’azienda”.
In altri termini, la domanda e’ stata dalla corte di merito nell’esercizio dei propri poteri interpretata, dandone congrua motivazione, come avente ad oggetto non gia’ il pagamento di somma a titolo di pagamento di corrispettivo dovuto al (OMISSIS) per attivita’ di mediazione dal medesimo prestata in favore della societa’ (OMISSIS) GmbH volta a procurare a quest’ultima “accordi Filtercakes”, come dal medesimo originariamente e ancora odiernamente (come pure dagli altri ricorrenti) prospettato, bensi’ il pagamento di somma a titolo di restituzione del prezzo della cessione del ramo d’azienda cui pertineva l’erogando finanziamento ex L. n. 488 del 1992; oltre al risarcimento di lamentati danni asseritamente subiti in conseguenza della “violazione degli obblighi negoziali convenuti con il patto parasociale concordato coevamente alla costituzione della joint venture -segnatamente i doveri di correttezza e buona fede posti a presidio dell’impegno a trasferire a (OMISSIS) spa, se pur “successivamente alla realizzazione dell’impianto”, la titolarita’ dei contratti c.d. Filtercakes – per tal via procurandone il fallimento”.
Orbene, a fronte dell’interpretazione dei suindicati accordi, considerati nell’ambito del complessivo contesto negoziale tra le medesime intercorso, operata dalla corte di merito nell’impugnata sentenza gli odierni ricorrenti si limitano invero ad inammissibilmente riproporre le proprie tesi difensive gia’ sottoposte all’attenzione dei giudici di merito e dai medesimi non accolte, auspicando che venga per converso privilegiata la diversa interpretazione da essi sostenuta.
Senza sottacersi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ quella data dal giudice al contratto non e’ l’unica interpretazione possibile e nemmeno la migliore in astratto ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, non essendo consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimita’ del fatto che sia stata privilegiata l’altra (v. Cass., 2/5/2006, n. 10131; Cass., 25/10/2006, n. 22899; e conformemente, da ultimo, Cass., 30/5/2019, n. 14755, Cass., 8/11/2019, n. 28804 e Cass., 10/6/2020, n. 11107).
A tale stregua i motivi sono inammissibili ex articolo 360 bis c.p.c..
Con particolare riferimento al 6 motivo va per altro verso posto in rilievo che i ricorrenti non deducono invero argomenti idonei a rimeditare il consolidato orientamento secondo cui il ricorrente per decreto ingiuntivo riveste la posizione sostanziale di attore, sicche’ anche all’esito dell’introduzione del giudizio di opposizione il medesimo non puo’ proporre domande riconvenzionali, con l’unica eccezione del caso in cui a seguito della riconvenzionale formulata dall’opponente la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione di convenuto (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2010, n. 26128).
Nell’ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, rivestendo la posizione sostanziale di attore l’opposto non puo’ dunque avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo che per effetto di domande riconvenzionali o eccezioni in senso stretto proposte dall’opponente determinanti un ampliamento dell’originario thema decidendum fissato dal ricorso ex articolo 633 c.p.c., il medesimo venga a trovarsi a sua volta nella posizione processuale di convenuto, non potendo in tal caso al medesimo negarsi il diritto di difesa rispetto alla nuova o piu’ ampia pretesa della controparte, mediante la (eventuale) proposizione di una reconventio reconventionis, che deve pero’ dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che gia’ appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (v., da ultimo, Cass., 25/2/2019, n. 5415; Cass., 25/10/2018, n. 27124).
Orbene, del suindicato principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero sostanzialmente corretta applicazione.
In particolare la’ dove, all’esito evidentemente di una relativa valutazione nel merito, ha sottolineato come nel caso in esame l’originaria opponente ed odierna controricorrente non ha invero proposto “alcuna domanda riconvenzionale e non ha per nulla allargato l’ambito della controversia a fatti diversi da quelli gia’ introdotti da (OMISSIS) come materia del decidere nella fase monitoria, essendosi (OMISSIS) GmbH limitata a denunciare l’insussistenza dell’azionata pretesa creditoria per avere ad oggetto il diritto alla provvigione di un contratto di mediazione finalizzato alla illecita cessione di un erogando finanziamento ex lege n. 488 del 1992, piuttosto che per essersi verificata la perdita del finanziamento e, per tal via, avverata la condizione in seno alla scrittura privata del 7 settembre 1999: si tratta di eccezioni, tutte, basate sulla scrittura privata che fonda il rilascio del titolo azionato in via monitoria, laddove, per contro, la domanda di condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in relazione ai mancati utili che avrebbero potuto essere conseguiti con la messa in opera del progetto, afferisce alla diversa scrittura privata contenente i patti parasociali, con la quale l’opponente/odierna parte appellante principale si era impegnata a trasferire alla nuova societa’ la titolarita’ dei contratti di fornitura di Filtercakes, come del resto pare inequivocabilmente riconosciuto dall’identita’ della posizione processuale assunta dagli intervenienti, soci di (OMISSIS) spa facenti parte del c.d. (OMISSIS), che, pur avendo siglato la scrittura privata sottesa al titolo monitorio, nulla hanno preteso al riguardo perche’ del tutto estranei alla pretesa, solo avendo esercitato la legittimazione a far valere la violazione degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede a presidio del patto parasociale”.
A fronte di tale ricostruzione della vicenda negoziale intercorsa nella specie tra le odierne parti e dell’interpretazione degli stipulati accordi nonche’ della domanda in origine monitoriamente azionata operata dalla corte di merito non e’ dato invero evincere, a fortiori in considerazione della circostanza che in violazione dell’articolo 366 c.pc.., comma 1, n. 6 (v. amplius infra) i ricorrenti nemmeno riportano debitamente nel ricorso quali siano gli evocati “elementi di fatto posti a base della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto in opposizione”, sotto quale profilo possa assegnarsi un qualche rilievo al principio della ragionevole durata del processo ex articolo 111 Cost., comma 2, di cui i medesimi prospettano nel caso la violazione.
A tale stregua il motivo e’ inammissibile ex articolo 360 bis c.p.c..
Avuto specificamente riguardo al 7 motivo va infine posto in rilievo che in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, i ricorrenti non riportano debitamente nel ricorso la “domanda degli interventori”, limitandosi a meramente richiamarla, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurla nel ricorso ne’ fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimita’ (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.
A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.
E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex articolo 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilita’ del medesimo.
Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilita’ del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).
Senza d’altro canto sottacersi che, come dall’odierna controricorrente eccepito nei propri scritti difensivi, dopo aver dato atto dell’ammissibilita’ dell’intervento spiegato dagli originari terzi (e odierni ricorrenti) Dott. (OMISSIS), (OMISSIS) s.a.s., societa’ (OMISSIS) s.r.l. nonche’ sigg. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (tutti facenti parte del c.d. (OMISSIS)) e dell’erronea applicazione nel caso fatta dal giudice di prime cure dell’articolo 268 c.p.c., in ordine alle domande dai medesimi nella specie spiegate la corte di merito e’ pervenuta a confermare la sentenza di 1 grado espressamente affermando che, “pur avendo siglato la scrittura privata sottesa al titolo monitorio”, essi “nulla hanno preteso al riguardo perche’ del tutto estranei alla pretesa, solo avendo esercitato la legittimazione a far valere la violazione degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede a presidio del patto parasociale”.
Emerge invero con tutta evidenza che siffatta conclusione e’ stata tratta all’esito di una valutazione (anche) nel merito di tali domande, avendo la corte di merito escluso ogni connessione delle medesime con quella in origine monitoriamente azionata dall'(OMISSIS), come dai giudici di merito interpretata e riqualificata.
Alla stregua di quanto rilevato ed esposto si evince dunque come gli odierni ricorrenti inammissibilmente prospettino in realta’ una rivalutazione del merito della vicenda comportante la ricostruzione della volonta’ contrattuale delle parti con accertamenti di fatto e rivalutazione delle emergenze probatorie invero preclusi a questa Corte di legittimita’, atteso che solamente al giudice di merito spettano tali compiti, nonche’ di individuare in particolare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimita’ riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.
Per tale via in realta’ sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimita’, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente societa’ (OMISSIS) GmbH, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 12.000,00 per compensi oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente societa’ (OMISSIS) GmbH.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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