Nell’ipotesi in cui un soggetto coinvolto in un sinistro stradale sia avviato presso un ospedale

Corte di Cassazione, sezione quarta penale,
Sentenza 10 febbraio 2020, n. 5314

Massima estrapolata:

Nell’ipotesi in cui un soggetto, coinvolto in un sinistro stradale, sia avviato presso un ospedale, per essere sottoposto a cure mediche, in assenza della cognizione della richiesta degli organi di polizia giudiziaria, egli ben può allontanarsi dal nosocomio, semplicemente per rifiutare le cure, trattandosi dell’esercizio di una facoltà, rimessa solo all’interessato, senza avere contezza che ciò significa sottrarsi all’obbligo di legge.

Sentenza 10 febbraio 2020, n. 5314

Data udienza 8 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente

Dott. NARDIN Maura – rel. Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosa – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/02/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NARDIN MAURA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CENICCOLA ELISABETTA che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione della pena e per inammissibilita’ nel resto;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di PALERMO in difesa di: (OMISSIS);
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza di prima cura con cui (OMISSIS) e’ stato condannato per il reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 7, perche’, quale conducente di un autoveicolo, dopo aver provocato un sinistro stradale, condotto presso il Pronto Soccorso, rifiutava di sottoporsi all’esame ematico alcolimetrico, richiesto dalla polizia giudiziaria, allontanandosi dal nosocomio, prima della sua effettuazione.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre motivi.
3. Con il primo, deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 186 C.d.S., comma 7, ed il vizio di motivazione. Ricorda che il 5 marzo 2016 l’interessato veniva condotto all’ospedale per essere sottoposto, su richiesta della polizia giudiziaria ad esami ematici di controllo dello stato di ebbrezza, ivi facendo ingresso alle ore 23.56. Visitato alle 00,01, lasciava il nosocomio alle 1.07, dimesso su sua richiesta, senza mai avere ricevuto l’avviso di farsi assistere da un difensore, che avrebbe dovuto essere dato prima dell’avvio dell’accertamento. Non essendo il rifiuto stato preceduto dall’avviso di cui all’articolo 114 disp. att. c.p.p., la sentenza avrebbe dovuto accogliere l’appello sul punto. D’altro canto, il Giudice di pace, nell’ambito del giudizio di opposizione all’ordinanza prefettizia di sospensione della patente, ha accolto il ricorso, ritenendo la sussistenza della violazione dell’articolo 114 cit..
4. Con il secondo motivo si duole dell’erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 186 C.d.S., commi 3 e 4; essendo stato disposto il prelievo ematico, in assenza della prova dell’impossibilita’ di dispositivi spirometrici, anche all’interno dell’ospedale.
5. Con il terzo motivo lamenta l’erronea applicazione dell’articolo 163 c.p., per non avere la Corte territoriale concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e le circostanze attenuanti generiche, nonostante la sussistenza dei presupposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.
2. Va preliminarmente dato atto, in ordine al tema sottoposto con la prima doglianza relativa alla violazione del diritto di difesa, che recentemente questa lezione ha riformulato alcuni principi relativi al caso in cui non sia dato avviso all’interessato della facolta’ di farsi assistere dal un difensore, ai sensi dell’articolo 114 disp. att. c.p.p., prima di procedere agli accertamenti urgenti mediante etilometro. Ed invero, se in passato si e’ ritenuto che “Quando si procede per il reato di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di dare avviso al conducente della facolta’ di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell'”alcoltest” non ricorre se l’imputato abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento. (Nel caso di specie l’imputato si era rifiutato di farsi accompagnare presso il vicino comando di polizia fornito di etilometro). (Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016 – dep. 05/08/2016, Portale, Rv. 26787701; n. 43845 del 26/09/2014, Rv. 260603), da ultimo, nell’ambito di una rivisitazione dell’operativita’ del sistema della garanzie di cui all’articolo 114 disp. att. c.p.p., si e’ affermato -anche alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263025- che “In tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facolta’ di farsi assistere da un difensore, ex articolo 114 disp. att. c.p.p., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato si rifiuti di sottoporsi all’accertamento. (Sez. 4, n. 34383 del 06/06/2017 – dep. 13/07/2017, Emanuele, Rv. 270526)”.
3. L’affermazione della garanzia del diritto di farsi assistere, infatti, e’ collegata al momento genetico dell’accertamento, e cioe’ al momento in cui si avvia il procedimento di accertamento- avuto riguardo alla stessa lettera dell’articolo 114 disp. att. che recita “Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facolta’ di farsi assistere dal difensore di fiducia”. Ogni qualvolta l’interessato sia sottoposto ad un accertamento indifferibile ed urgente, infatti, l’avvertimento della possibilita’ di farsi assistere da un difensore, deve precedere lo svolgimento dell’atto. E’ chiaro, dunque, che per assolvere allo scopo di consentire la difesa durante l’accertamento a mezzo di alcoltest, oppure a mezzo dell’esame ematico, l’avviso deve intervenire prima della sua effettuazione concreta, non potendo assumere nessun significato se interviene dopo.
4. Laddove sia la polizia giudiziaria a provvedere all’accertamento con l’alcoltest, saranno gli operanti ad avvisare il soggetto invitato sul contenuto del diritto di difesa previsto dall’articolo 114 disp. att. c.p.p., mentre allorquando l’accertamento debba essere eseguito in ospedale, a mezzo dell’intervento di sanitari, l’avviso potra’ essere dato sia dalla polizia giudiziaria che dai medici che materialmente provvedano al prelievo ematico, essendo sufficiente che preceda la sua esecuzione. Ebbene nel caso di specie, se e’ certo che l’imputato lascio’ il nosocomio prima di essere sottoposto al prelievo ematico, cio’ di cui si dubita, invece, e’ se l’avviso dovesse essere dato solo immediatamente prima del prelievo ematico o, viceversa, non appena la polizia giudiziaria formuli la richiesta ai sanitari di provvedere alla ricerca dell’alcool nel sangue, al di fuori di protocolli medici da applicare per la cura del paziente.
5. Si tratta di una questione cruciale nella valutazione della sussistenza del reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 7, posto che l’esercizio della facolta’ di nominare un difensore, ma ancor prima la conoscenza della richiesta della polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., deve considerarsi incidente sulla consapevolezza che l’allontanamento, prima dell’esecuzione dell’esame, configura rifiuto di sottoporsi all’accertamento, ossia una condotta sanzionata dalla legge. E questo perche’ nell’ipotesi in cui un soggetto, coinvolto in un sinistro stradale, sia avviato presso un ospedale, per essere sottoposto a cure mediche, in assenza della cognizione della richiesta degli organi di polizia giudiziaria, egli ben puo’ allontanarsi dal nosocomio, semplicemente per rifiutare le cure, trattandosi dell’esercizio di una facolta’, rimessa solo all’interessato, senza avere contezza che cio’ significa sottrarsi all’obbligo di legge.
6. Ebbene, nell’ipotesi concreta sottoposta all’esame di questo giudice di legittimita’, la sentenza di appello, pur ripercorrendo correttamente il quadro normativo di riferimento, ha omesso di portare a termine il ragionamento che sorregge la decisione, affrontando la ricostruzione circa il momento in cui l’imputato fu edotto della necessita’ di effettuare l’esame per consentire l’accertamento richiesto dalla polizia giudiziaria; ne’ ha chiarito se e quando l’avviso di cui all’articolo 114 disp. att. c.p.p., dato all’interessato.
7. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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