La ratio sottesa all’art. 299 cod. proc. pen.

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 20 febbraio 2020, n. 6801

Massima estrapolata:

La ratio sottesa all’art. 299 cod. proc. pen., volta a garantire la permanente attualità delle condizioni legittimanti la misura coercitiva, comporta l’attribuzione al giudice dell’appello cautelare del potere di decidere, pur nell’ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall’ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l’art. 603, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

Sentenza 20 febbraio 2020, n. 6801

Sezione sesta penale

Presidente: VILLONI ORLANDO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
Data Udienza: 21/11/2019

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ———avverso la ordinanza del 13/11/2019 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore dell’imputato, avv. Mirko Mariani, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di ————– avverso l’ordinanza del 11 luglio 2019 del Tribunale di Tivoli che ha parzialmente accolto l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare personale del divieto di dimora nel Comune di Tivoli applicata al predetto con ordinanza del 29 maggio 2018 in relazione al delitto di atti persecutori ai danni di più persone abitanti nel condominio di via della Betulla 21, Tivoli, per il quale egli è stato condannato all’esito del giudizio di primo grado con sentenza del 26 giugno 2019 del Tribunale di Tivoli alla pena di anni due di reclusione.
Il Tribunale di Tivoli ha ritenuto solo attenuate le esigenze cautelari e ha sostituito il divieto di dimora con il divieto di avvicinamento alle persone offese ed in particolare al condominio sopra indicato ed alle sue vie di accesso.
2. Avverso detta ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso in cassazione ———-, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con particolare riferimento all’attualità del pericolo nonostante il tempo trascorso e gli elementi di novità dedotti. Il Tribunale del riesame aveva affermato che il reinserimento dell’imputato nel predetto condominio a contatto con le persone offese avrebbe potuto dare origine a nuovi atti persecutori e che sebbene il ———, giudicato parzialmente infermo di mente, si fosse sottoposto alle cure necessarie, la sua condizione di compenso e la sua disponibilità a curarsi erano dovute soprattutto alla sua lontananza dal condominio; laddove si fosse consentito all’imputato di tornarvi, tale evento, per lui emotivamente rilevante, avrebbe avuto un effetto destabilizzante. La motivazione era apodittica e comunque mancava del tutto la prognosi di commissione di ulteriori atti persecutori fondata su elementi concreti, tali da consentire di affermare l’elevata probabilità di nuove condotte delittuose. Inoltre, l’ordinanza non motivava sugli elementi di novità presentati con l’istanza di revoca della misura cautelare, come il notevole lasso temporale trascorso dall’imputato nel rispetto delle prescrizioni inerenti alla misura del dìvieto di dimora che gli era stata applicata. A tale periodo si aggiungeva quello ormai trascorso dall’ordinanza impugnata in questa sede. Da quando si era sottoposto a cura, il ———– aveva dato prova di un effettivo cambiamento della sua personalità, che deponeva per il venir meno del requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, specie considerando che l’attuazione delle prescrizioni inerenti alle misure alle quali il ——— era stato sottoposto dipendeva esclusivamente dalla sua volontà e diligenza.
La possibilità per il —— di tornare a vivere nel condominio, unitamente a sua moglie, avrebbe consentito allo stesso di giovarsi psicologicamente del conforto dei suoi familiari, come risultava da una relazione clinica redatta il 30 settembre 2019 e come era stato dedotto anche dal consulente tecnico della difesa nel corso del giudizio.
Il Tribunale del riesame non aveva affatto considerato la relazione del 30 settembre 2019 e non aveva motivato sul punto.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione dell’impugnata ordinanza laddove afferma l’attualità del pericolo di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Il pericolo era stato illegittimamente desunto dalla gravità del titolo di reato e le argomentazioni sul punto svolte dal Tribunale del riesame erano contraddette dal comportamento tenuto dall’imputato, che aveva sempre rispettato le prescrizioni che gli erano state imposte, e dalla relazione medica del 30 settembre 2019. Inoltre, era emerso che il delitto era dovuto alla patologia da cui il ——— era affetto e alle cure inidonee alle quali egli era stato sottoposto in passato; la sottoposizione del ——– a diverse ed adeguate cure aveva fatto venir meno il pericolo di recidiva. Non sussisteva alcun elemento in grado di far ritenere che il —— non avrebbe continuato a sottoporsi alle cure. 3. In data 7 gennaio 2020 il difensore ha depositato una memoria con allegata una relazione medica sulle condizioni di salute del ——— aggiornata al 30 dicembre 2019.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati unitariamente in quanto strettamente connessi e basati in gran parte sulle medesime argomentazioni, sono inammissibili laddove fanno riferimento a circostanze di fatto, come il comportamento tenuto dall’imputato successivamente alla emissione del provvedimento impugnato in questa sede o alla relazione medica del dicembre 2019, successive all’ordinanza del Tribunale del riesame. Trattasi di circostanze di fatto e di elementi di prova che non sono stati portati a conoscenza del Tribunale del riesame ed in relazione ai quali non è neppure concepibile l’obbligo di quest’ultimo di motivare. Quanto alla mancata motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen., deve osservarsi che la loro sussistenza è già stata affermata nell’ordinanza che ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora. Nel decidere sull’istanza di revoca della misura cautelare il Tribunale di Tivoli e poi il Tribunale del riesame erano chiamati solo a valutare se i nuovi elementi dedotti dalla parte istante, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati con l’ordinanza applicativa della misura cautelare, comportassero il venir meno delle esigenze cautelari già poste a base della misura. Deve, tuttavia, osservarsi che secondo il prevalente e più recente orientamento di questa Corte di cassazione, la ratio sottesa all’art. 299 cod. proc. pen., volta a garantire la permanente attualità delle condizioni legittimanti la misura coercitiva, comporta l’attribuzione al giudice dell’appello cautelare del potere di decidere, pur nell’ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall’ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l’art. 603, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 23729 del 23/04/2015, Ciervo, Rv. 263936; Sez. 1, n. 38074 del 15/07/2014, Spagnolo, Rv. 261134; Sez. 6, n. 34970 del 21/05/2012, Imbesi, Rv. 253331). Nel caso di specie l’appellante ha prodotto all’udienza del 13 novembre 2019, innanzi al Tribunale del riesame, una relazione tecnica redatta in data 30 settembre 2019 dalla dott.ssa Fojanesi che ha in cura il ———– presso il Centro salute mentale di Tivoli, al fine di dimostrare che le nuove cure alle quali l’imputato si sta costantemente sottoponendo stanno dando buon esito e che egli riesce controllare i suoi impulsi antisociali e la sua situazione potrebbe ulteriormente migliorare laddove gli si consentisse di rientrare nella sua abitazione, poiché potrebbe beneficiare del sostegno di sua moglie. Inoltre, il difensore ha evidenziato al Tribunale del riesame che anche nel periodo successivo alla sostituzione della misura da parte del Tribunale di Tivoli il —— ha rispettato le prescrizioni inerenti alla misura cautelare, la cui osservanza è rimessa alla sua volontà, e che tale elemento confermerebbe ulteriormente il venir meno delle esigenze di cautela. Il Tribunale del riesame non si è pronunciato in modo specifico su tali elementi di novità, limitandosi ad affermare che il ricollocamento del ——– all’interno del condominio ove egli ha commesso i fatti che gli vengono contestati sarebbe per lui un evento emotivamente stressante e pertanto stabilizzante, ma tale affermazione risulta apodittica, in quanto non si spiega sulla base di quali elementi il Tribunale è giunto a tale conclusione. Entro tali limiti il ricorso del ———- risulta ammissibile e fondato, risultando sussistente la carenza motivazionale segnalata dal ricorrente.
2. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Roma. Appare opportuno segnalare che anche nella fase di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte di cassazione potranno essere introdotti nuovi elementi probatori relativi all’esistenza delle esigenze cautelari (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268978).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. Così deciso il 24/01/2020. Il Consigliere este

 

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