Nell’espropriazione forzata di crediti presso terzi promossa contro l’ex coniuge

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 febbraio 2021| n. 3881.

Nell’espropriazione forzata di crediti presso terzi promossa contro l’ex coniuge, la competenza del giudice dell’esecuzione è determinata, ai sensi dell’art. 26 bis, comma 2, c.p.c., nel luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, indipendentemente dal titolo del credito azionato in via esecutiva e senza che assumano rilievo le disposizioni che regolano la competenza nei processi di cognizione relativi a diritti di obbligazione.

Ordinanza|16 febbraio 2021| n. 3881

Data udienza 9 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Regolamento di competenza – Espropriazione presso terzi – Applicazione dell’art. 26 bis comma 2 cpc – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9442-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 17/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2803/2018 del 01/06/2018, depositata il 30/06/2018, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e condannava (OMISSIS) a pagare a (OMISSIS) l’assegno divorzile di Euro400,00 mensili. Con atto di precetto notificato insieme al titolo esecutivo, al (OMISSIS) veniva intimato il pagamento di complessivi Euro15.680,40, oltre interessi legali maturati e maturandi ed ogni spesa successiva occorrenda. La (OMISSIS) procedeva a pignoramento presso terzi delle somme – a qualsiasi tipo dovute o debende – al (OMISSIS) da tre Istituti di Credito e citava le parti avanti il Tribunale di Catania.
2. Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catania all’esito della procedura esecutiva con ordinanza del 17-2-2020 dichiarava l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale, per essere competente quello di Modena.
3. Avverso la succitata ordinanza propone ricorso per regolamento di competenza (OMISSIS), affidato a due motivi, resistito da (OMISSIS) con memoria difensiva ex articolo 47 c.p.c., u.c..
4. La Procura Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell’istanza e la conferma dell’impugnata ordinanza.
5.1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e omessa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 12 quater per avere il giudice dell’esecuzione utilizzato criteri illegittimi ed infondati, ritenendo radicata la competenza presso il Tribunale di Modena. Ad avviso della ricorrente la L. n. 898 del 1970, articolo 12 quater a norma del quale “per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge e’ competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio”, detta una disciplina di carattere speciale per i crediti relativi alla materia divorzile, individuando il forum destinatae solutionis, che trova applicazione in ogni ipotesi in cui si controverta di obbligazioni riferibili alla L. n. 898 del 1970.
5.2. Con il secondo motivo la ricorrente, nel denunciare la violazione del combinato disposto dell’articolo 1182 c.c., comma 3, e articolo 20 c.p.c., assume che in tutte le cause relative ai diritti di obbligazione il forum destinatae solutionis puo’ essere facoltativamente individuato, sulla scorta del combinato disposto delle norme richiamate, nel luogo in cui e’ sorta o deve eseguirsi l’obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio.
6. In via pregiudiziale, occorre dare atto della ritualita’ della costituzione del controricorrente, stante la sospensione dei termini processuali di cui al Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e la proroga della sospensione fino all’11 maggio 2020 disposta dal Decreto Legge n. 23 del 2020, articolo 36 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020.
Vanno disattese le eccezioni pregiudiziali sollevate dal controricorrente. In ordine alla prima, concernente l’irregolarita’ della notifica via PEC per mancanza, nel campo “oggetto” della PEC ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis, comma 4 della frase obbligatoria: “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994”, la rituale costituzione del (OMISSIS) ha sanato ogni vizio per raggiungimento dello scopo, in disparte ogni rilievo sulla natura di mera irregolarita’ del difetto denunciato. Inoltre la procura speciale in atti allegata al ricorso e’ sottoscritta sia dalla ricorrente (OMISSIS), sia per autentica dall’avv. (OMISSIS), contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente.
7. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
7.1. L’articolo 26 bis c.p.c., comma 2, introdotto dal Decreto Legge n. 132 del 2014, articolo 19, lettera b), (convertito nella L. n. 162 del 2014), nel disciplinare il foro relativo all’espropriazione forzata di crediti, stabilisce la competenza del giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Si tratta di una norma sulla competenza concernente le controversie con cui si esercita l’azione esecutiva mediante espropriazione forzata dei crediti, che individua, all’uopo, un foro speciale, mentre sia la L. n. 898 del 1970, articolo 12 quater sia l’articolo 20 c.p.c. regolano la competenza in ordine alle controversie introdotte con azione di cognizione, relative a diritti di obbligazione.
Nel giudizio in corso non si controverte della debenza o dell’ammontare dell’assegno divorzile o di altri diritti di obbligazione, ma si tratta di procedura di espropriazione presso terzi, per la quale si applica la norma speciale dell’articolo 26 bis c.p.c., che, indipendentemente dal titolo del credito azionato in via esecutiva, radica la competenza del giudice del luogo di residenza del debitore, che, nella specie, e’ Sassuolo, come incontroverso in causa, e quindi del Tribunale di Modena, dinanzi al quale la causa va riassunta nel termine di cui all’articolo 50 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta l’istanza di regolamento proposta da (OMISSIS) e dichiara la competenza del giudice del Tribunale di Modena, dinanzi al quale la causa va riassunta nel termine di cui all’articolo 50 c.p.c..
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi del ricorrente riportati nell’ordinanza.

 

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