Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza 2 novembre 2020 n. 24226.
Nelle cause a litisconsorzio necessario, sussiste litispendenza, con conseguente eliminazione del giudizio successivamente proposto secondo il criterio della prevenzione, anche quando la prima domanda sia stata avanzata nei confronti di alcuni soltanto dei contraddittori necessari e quella successiva nei confronti di altri o di tutti, attesa la finalità, perseguita con la modifica dell’art. 39, comma 1, c.p.c., intervenuta con l’art. 45, comma 3, legge n. 69 del 2009, di evitare l’inutile duplicità di giudizi e il rischio che un medesimo rapporto sia regolato da statuti confliggenti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente dichiarato la litispendenza nell’ambito del giudizio proposto dai soci di una s.a.s. avverso l’avviso di accertamento del maggior reddito, in quanto successivo a quello instaurato dalla società avverso il medesimo atto).
Data udienza 26 giugno 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Irpef – Accertamento – S.a.s – Soci – Impugnazione – Litispendenza – Giudicato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente
Dott. CATALDI Michele – Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10799/2013 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza 16/25/12 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 1 marzo 2012;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2020 dal Consigliere Paolo Fraulini.
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale per la Toscana, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza con cui la CTP di Pistoia ha dichiarato la litispendenza del presente giudizio con riguardo a quello pendente innanzi alla CTP di Lucca, avente per oggetto l’impugnazione proposta dalla societa’ (OMISSIS) in accomandita semplice, di cui le odierne intinate erano socie, dell’avviso di accertamento di maggior reddito per l’anno di imposta 2002.
2. La CTR ha rilevato che i giudizi di impugnazione degli avvisi di accertamento proposti dalla societa’ innanzi alla CTP di Lucca erano pendenti alla data del 6 settembre 2009, e quindi prima del deposito della sentenza della CTP di Lucca, che a parere dell’Ufficio era passata in giudicato e rendeva inutile la declaratoria di litispendenza, di talche’ il gia’ menzionato istituto doveva operare in ogni caso. Aggiungeva la CTR che dalla sentenza penale di assoluzione della (OMISSIS) si ricavavano “prove inequivocabili” della completa estraneita’ della predetta alle contestazioni erariali. Concludeva, quindi, per il rigetto dell’appello dell’Ufficio con compensazione delle spese.
3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso con quattro motivi; (OMISSIS) e (OMISSIS) sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3” deducendo l’illegittimita’ della sentenza impugnata giacche’, dopo il deposito della sentenza impugnata, si e’ formato giudicato sulla sentenza della CTR Toscana n. 110/35/11 che ha deciso la controversia instaurata da (OMISSIS), socio accomandatario della (OMISSIS) s.a.s., e dalla stessa (OMISSIS) s.a.s., avverso l’avviso di accertamento notificato alla predetta societa’ e avente a oggetto le maggiori imposte, estese poi per trasparenza anche alle odierne intimate quali socie della predetta societa’.
b. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 39 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4)” deducendo l’erroneita’ della pronuncia impugnata, atteso che la rilevata litispendenza non sussisteva all’esito del giudizio di primo grado e neanche durante il giudizio di appello, come invece erroneamente rilevato dalla CTR.
c. Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 654 c.p.p., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, deducendo l’illegittimita’ della sentenza per aver ritenuto di poter svolgere considerazioni sul merito della controversia, dopo aver rilevato la litispendenza.
d. Quarto motivo: “Insufficiente motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”, deducendo l’apoditticita’ della motivazione resa in relazione alla vicenda dell’assoluzione penale della (OMISSIS).
2. Il ricorso va respinto.
3. Il primo motivo e’ infondato poiche’ la sentenza n. 110/35/11, invocata dalla ricorrente come passata in giudicato e ritrascritta nel motivo in esame, risulta priva dell’attestazione di cancelleria della data di passaggio in giudicato – che non risulta nemmeno nella copia trasmessa via pec dall’Avvocatura dello Stato in data 5 maggio 2020 alla cancelleria della Corte di cassazione in relazione alla nuova procedura conseguente alla crisi epidemiologica in atto – di talche’ e’ inutilizzabile al fine che si propone (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9746 del 18/04/2017). Peraltro, anche un eventuale giudicato non sarebbe opponibile all’accomandante (OMISSIS), trattandosi di pronuncia sfavorevole al litisconsorte pretermesso, come argomentato da questa Corte a Sezioni Unite (sent. n. 14815 del 2008, sub § 2.9).
4. Il secondo motivo e’ infondato poiche’ il legislatore, con la modifica dell’articolo 39 c.p.c., comma 1, disposta dalla L. n. 69 del 2009, articolo 45, comma 3, ha inteso evitare l’inutile duplicita’ di identici giudizi, con conseguente rischio che lo stesso rapporto sia regolato da statuti confliggenti sicche’ ha disposto, anche per esigenze di speditezza e di economia processuale, l’eliminazione del giudizio successivamente proposto secondo il semplice criterio della prevenzione, che opera in qualsiasi stato e grado del giudizio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13621 del 02/07/2015; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19056 del 31/07/2017; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15981 del 18/06/2018). Piu’ in particolare, nelle cause a litisconsorzio necessario, come quelle in esame ove vengano evocate una s.a.s. e i suoi soci, sussiste litispendenza anche quando la prima domanda sia stata proposta nei confronti solo di alcuni dei contraddittori necessari, e quella successiva nei confronti di altri o di tutti (Sez. 3, Sentenza n. 5343 del 26/04/2000; Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008). Ne deriva che le allegazioni della ricorrente nella censura in esame circa l’avvenuto deposito da parte della CTP di Lucca della sentenza al momento della instaurazione del giudizio innanzi alla CTP di Pistoia sono del tutto inidonee a far escludere la litispendenza (Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013), che risulta quindi ritualmente dichiarata.
5. Il terzo motivo e’ inammissibile a mente di Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, che hanno chiarito come dopo una statuizione di inammissibilita’ (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), il giudice si “spoglia” della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, con la conseguenza che ove abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere ne’ l’interesse ad impugnare. Nella specie, quindi, il motivo in esame e’ inammissibile, per difetto di interesse, laddove pretende un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta per quanto detto solo ad abundantiam nella sentenza gravata.
6. Il quarto motivo resta assorbito dalla reiezione del terzo mezzo di ricorso.
7. Non v’e’ luogo per pronunciare sulle spese di lite, stante la mancata costituzione delle intimate, laddove la soccombenza della parte pubblica esonera la Corte dal dover provvedere in tema di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta ricorso
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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