La domanda di liquidazione della quota spettante al socio receduto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza, 2 novembre 2020, n. 24247.

Rientra nella competenza arbitrale la controversia avente ad oggetto la domanda di liquidazione della quota spettante al socio receduto ove lo statuto della società cooperativa contenga una clausola che, testualmente, devolva in arbitrato rituale «… secondo le disposizioni del d.lgs. n. 5/2003…», tra le altre, «a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio…».

Data udienza 22 settembre 2020

Integrale

Tag/parole chiavi: Società di capitali – Cooperativa edilizia – Recesso – Liquidazione quota – Arbitrato – Eccezione – Regolamento di competenza – Clausola compromissoria – Statuto della società – Devoluzione in arbitri delle controversie connesse al contratto sociale – Deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32742-2019 proposto da:
(OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– Controricorrenti –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza N. R.G. 19772/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 25/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2020 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. DE MATTEIS STANISLAO che chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, accolga il ricorso e dichiari la competenza arbitrale a decidere sulla domanda di liquidazione della quota sociale promosso dall’ex socia (OMISSIS) nei confronti (OMISSIS) Societa’ Cooperativa Edilizia. Conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA

Con l’ordinanza impugnata il tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, ha respinto l’eccezione di arbitrato che era stata proposta dalla cooperativa edilizia (OMISSIS) nella causa promossa dalla socia receduta, (OMISSIS), per la liquidazione della sua quota.
Ha motivato la decisione osservando che oggetto del giudizio era esclusivamente la liquidazione della quota, non essendovi stata contestazione in ordine alla qualita’ di socio ne’ in ordine alla legittimita’ del recesso; cosicche’ la domanda esulava dall’ambito della clausola compromissoria, essendo intesa a tutela del diritto di credito di un soggetto che gia’ aveva dismesso la qualita’ di socio.
La cooperativa ha impugnato il provvedimento con regolamento di competenza.
L’intimata ha depositato una memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – La (OMISSIS) ha avanzato tre eccezioni di inammissibilita’ dell’avverso ricorso.
Nessuna di queste e’ meritevole di accoglimento.
In ordine alla prima – che postula che il tribunale di Napoli si sia gia’ pronunciato nel senso di escludere la competenza arbitrale con una prima ordinanza (in data 19-11-2018) non impugnata – e’ da osservare (essendo la Corte, sulle questioni processuali, giudice del fatto) che, tutt’al contrario, quell’ordinanza, pur ponendo il problema del rapporto tra la sezione specializzata per le imprese e la sezione ordinaria del medesimo tribunale di Napoli, conteneva un’esplicita riserva in ordine all’eccezione di arbitrato. Cosicche’ non puo’ affermarsi che la stessa, seppur adottata con identica motivazione rispetto a quella di cui qui si discorre, abbia inteso implicitamente disattendere l’eccezione medesima.
E’ poi infondato affermare che la notifica del regolamento sia inesistente. Essa e’ stata eseguita presso il domicilio anteriormente eletto, ma cio’ non determina l’inesistenza della notificazione quanto piuttosto la sua nullita’, che e’ stata sanata con effetto ex tunc dalla costituzione del destinatario (v. Cass. Sez. U n. 1491616).
Infine, diversamente da quanto ancora eccepito dalla controricorrente, il presente ricorso deve tener conto della data di deposito dell’ordinanza gravata, e in base a questa non e’ soggetto al cessato articolo 366-bis c.p.c. (L. n. 69 del 2009, articoli 47 e 58).
II. – Il ricorso per regolamento di competenza e’ fondato nel senso che segue.
Lo statuto della cooperativa, per quel che si evince, contiene una clausola compromissoria (articolo 33) che devolve in arbitrato rituale, “secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 5 del 2003”, tra le altre “a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Societa’ che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualita’ di socio”.
Come reso evidente dal riferimento alle norme del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, si tratta di clausola per arbitrato societario, naturalmente attinente (per implicito) a controversie aventi a oggetto “diritti disponibili relativi al rapporto sociale”.
III. – Contrariamente a quanto opinato dal tribunale di Napoli, la locuzione “relativi al rapporto sociale” non ottiene affatto, nel Decreto Legislativo n. 5 del 2003, che la controversia debba riguardare il rapporto sociale ancora in atto tra le parti. E quindi non e’ incisa dalla circostanza che la parte attrice – avendo esercitato il recesso – non sia piu’ socia al momento della domanda (sul che cfr. Cass. n. 5836-13).
IV. – A tal proposito e’ vano richiamare – come invece ha fatto la resistente – il principio affermato da Cass. n. 21036-17, perche’ diversa e’ la fattispecie che rileva.
Li’ si trattava di stabilire l’opponibilita’ o meno di vicende di trasformazione societaria successive al recesso, stante l’inserimento della clausola compromissoria nello statuto della societa’ di capitali risultante dalla trasformazione della societa’ di persone di cui il receduto era socio.
E tale opponibilita’ la Corte ha condivisibilmente escluso.
Qui viceversa si tratta di stabilire quale sia l’estensione del concetto di diritti disponibili “relativi al rapporto sociale”, onde verificare se la controversia sulla liquidazione della quota sia o meno attratta dalla clausola compromissoria inserita nello statuto della societa’ dalla quale e’ receduto il socio.
V. – La risposta a tale ultimo quesito non puo’ che essere affermativa.
Questa Corte ha in generale avuto modo di considerare che la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una societa’, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa, tra l’altro, “alla controversia riguardante il recesso del socio dalla societa’” (Cass. n. 15697-19).
La controversia riguardante il recesso – che e’ controversia relativa al rapporto sociale – comprende anche quella in cui sia controverso il (solo) valore della quota, poiche’ l’esercizio del recesso coinvolge nel contempo sia lo status di socio sia il diritto (di natura patrimoniale) a esso conseguente, qual e’ quello alla liquidazione del valore della partecipazione (cfr. in tema Cass. n. 10399-18).
Specularmente cio’ sta a significare (nel caso concreto) che, in quanto attinente alla liquidazione della quota conseguente all’avvenuto recesso, la controversia doveva essere devoluta in arbitrato societario.
E cio’ per due concorrenti ragioni:
(i) per la portata specifica della clausola, nella quale assume valore esplicativo l’avverbio “anche” (“tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Societa’ che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualita’ di socio”) – il che implica doversi annoverare tra quelle oggetto di devoluzione ogni controversa che comunque presupponga il rapporto sociale nella causa petendi, a prescindere dall’essere o meno in contestazione la (perdurante) qualita’ di socio (e v. d’altronde, analoga necessita’ esegetica per l’arbitrato ordinario, Cass. n. 3795-19 e Cass. n. 3523-20);
(ii) per la stessa portata del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 34, cui la clausola de qua esplicitamente rinvia.
E difatti l’espressione generale di cui al Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 34, che riferisce l’arbitrato societario ai “diritti disponibili relativi al rapporto sociale”, e’ idonea a comprendere non solo le controversie che investono direttamente il rapporto sociale (id est, il rapporto in atto), ma anche quelle che abbiano a oggetto diritti comunque nascenti da (e presupponenti il) rapporto sociale, visto che nell’oggetto del processo rientra il rapporto sociale anche quando si discuta (solo) delle utilita’ concrete che vedono nel rapporto la fattispecie costitutiva.
VI. – In conclusione, va affermata la competenza arbitrale.
Gli arbitri, dinanzi ai quali il giudizio verra’ riassunto, provvederanno anche sulle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza arbitrale e rimette agli arbitri di provvedere anche sulle spese del regolamento di competenza.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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