Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 25 agosto 2020, n. 17721.
La massima estrapolata:
Nell’azione di regolamento di confini, tesa a determinare estensione e configurazione di fondi contigui la cui linea di demarcazione sia ormai incerta, la prova può fornirsi con qualsiasi mezzo e il giudice può fissare il confine anche basandosi sugli elementi che gli appaiano attendibili.
Sentenza 25 agosto 2020, n. 17721
Data udienza 4 dicembre 2019
Tag/parola chiave: Azione di regolamento dei confini – Presupposti – Poteri ampi del giudice ex art. 950 cc – Prova con ogni mezzo – Censure inammissibili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 558-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) O (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS)NNI, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 4671/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2019 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA;
Udito il P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi gli Avvocati (OMISSIS) E (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) citava in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) per accertare il confine tra il proprio fondo sito in agro di (OMISSIS), localita’ (OMISSIS), e quello dei convenuti.
Questi ultimi si costituivano chiedendo che la domanda fosse dichiarata inammissibile. Veniva espletata una prima consulenza tecnica d’ufficio e successivamente l’attrice chiedeva la riunione del giudizio con altro pendente innanzi allo stesso Tribunale vertente tra la medesima (OMISSIS) e (OMISSIS) e avente ad oggetto un’altra domanda di regolamento di confini avente ad oggetto una stradina posta sul confine tra il fondo di proprieta’ della (OMISSIS) e quella della (OMISSIS). Anche la (OMISSIS) si costituiva chiedendo il rigetto della domanda avversa o, in subordine, l’usucapione della parte di fondo da lei occupata. Veniva nominato un nuovo CTU nella persona dell’ingegner (OMISSIS). Veniva disposta la chiamata in causa di (OMISSIS) in quanto i convenuti (OMISSIS) avevano venduto parte del loro terreno confinante con quello dell’attrice alla suddetta (OMISSIS). Quest’ultima non si costituiva in giudizio. Veniva dichiarata l’interruzione del processo a causa del decesso di (OMISSIS) comunicato dal difensore. Si costituivano gli eredi di (OMISSIS), nella persona di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e delle ed (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS). Veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali con la nomina di un nuovo CTU nella persona dell’ingegner (OMISSIS). Veniva disposto nuovamente il rinnovo delle operazioni peritali e nominato un nuovo consulente d’ufficio nella persona dell’ingegner (OMISSIS).
2. All’esito di quest’ultima consulenza il Tribunale di Napoli accoglieva le due domande di regolamento di confini di cui alle cause riunite e stabiliva i confini sulla base delle conclusioni della consulenza dell’ingegner (OMISSIS), fondando interamente la decisione su tale atto.
3. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello (OMISSIS), deducendo che il primo giudice aveva del tutto trascurato le controdeduzioni svolte dall’attrice alla CTU dell’ingegner (OMISSIS), recependo le sue conclusioni viziate da errori tecnici e giuridici, deducendo, inoltre, la contraddittorieta’ della pronuncia e la carenza della motivazione in ordine alle valutazione delle prove offerte in giudizio circa l’esatta ampiezza del fondo e di quelli finitimi, e chiedendo il rinnovo delle operazioni peritali.
4. Si costituivano gli appellati e (OMISSIS) che era rimasta contumace nel giudizio di primo grado, deducendo che la sentenza era inopponibile nei suoi confronti per mancata trascrizione della domanda e chiedendo l’estromissione del giudizio.
La Corte d’Appello disponeva il rinnovo delle operazioni peritali, nominando come CTU l’ingegner (OMISSIS).
5. La Corte d’Appello di Napoli all’esito di quest’ultima CTU accoglieva l’appello e stabiliva il confine tra i fondi sulla base delle conclusioni dell’ing. (OMISSIS).
Il giudice del gravame evidenziava che nell’azione di regolamento di confini, non essendovi controversia sui titoli di proprieta’, la posizione dell’attore e del convenuto dovevano considerarsi sostanzialmente uguali, incombendo su ciascuno di essi l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine e potendo il giudice anche integrare o disattendere gli elementi raccolti con il ricorso sussidiario alle indicazioni delle mappe catastali in caso di insufficienza ed inidoneita’ alla determinazione del confine. L’esame e la valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprieta’ doveva sempre essere la base dell’indagine potendo ricorrersi ad altri mezzi di prova solo in mancanza o insufficienza di indicazioni sul confine rilevabili dai titoli.
Nel caso di fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico doveva attribuirsi particolare rilevanza al tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto e al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto piu’ risalente nel tempo, nel caso in cui i dati sul confine fossero discordanti e gli acquisti effettuati in tempi diversi.
Nella fattispecie oggetto della controversia era la linea di confine tra il fondo di proprieta’ della (OMISSIS), individuato in catasto al Comune di Bacoli al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), ed i fondi finitimi, in particolare quello di (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), in gran parte alienato ad (OMISSIS) e quello confinante a ovest di proprieta’ di (OMISSIS). Si trattava in origine di un unico originario fondo acquistato da (OMISSIS) e da (OMISSIS) i quali con atto di divisione del notaio (OMISSIS) del 1938 si erano divisi il fondo.
5.1 La Corte d’Appello dopo aver ricostruito le consulenze tecniche della ingegner (OMISSIS) e dell’ingegner (OMISSIS) e lo stato dei luoghi e considerato che l’appellante aveva mosso plurimi rilievi critici alla relazione del consulente tecnico (OMISSIS) disponeva il rinnovo della consulenza tecnica nella persona dell’ingegner (OMISSIS) che aveva l’incarico di accertare l’esatto confine tra i fondi di proprieta’ delle parti in causa, sulla scorta dei titoli di provenienza, dello stato dei luoghi ovvero in difetto delle mappe catastali, tenendo conto peraltro delle indagini gia’ compiute dalle precedenti consulenze tecniche e dei rilievi critici mosse ad entrambi dall’appellante (OMISSIS).
Dalla consulenza tecnica dell’ingegner (OMISSIS) che aveva tenuto conto anche delle soluzioni prospettate dal consulente tecnico di parte era emerso che sulla scorta del contenuto dei soli titoli di provenienza e dei frazionamenti ad essi relativi non era possibile determinare la sagoma planimetrica dell’appezzamento di terreno di proprieta’ della (OMISSIS) e non era possibile operare una ricostruzione dei confini sufficientemente attendibile a causa della trasformazione subita dalle strade esistenti. In ogni caso, evidenziava che tutte le ricostruzioni elaborate nel corso del giudizio comportavano la riduzione se non la totale occupazione della sede carrabile delle due strade poste ad est e ad ovest della proprieta’ (OMISSIS), utilizzate a piedi e con veicoli da centinaia di abitanti della zona, per raggiungere le proprie residenze.
Alla luce di tali difficolta’ l’ingegner (OMISSIS) aveva elaborato un’ipotesi transattiva per la soluzione della vertenza. Il perito d’ufficio aveva dato riscontro anche alle note tecniche a lui fatte pervenire dal consulente di parte dell’appellante. Questi, preso atto dell’insufficiente attendibilita’ delle ricostruzioni, aveva invitato il consulente tecnico d’ufficio a posizionare a terra i confini della proprieta’ (OMISSIS) partendo dalla mappa di impianto. L’ingegner (OMISSIS) aveva esposto le ragioni per cui non era possibile effettuare una ricorrente ricostruzione dei confini partendo dalla mappa catastale di impianto, mancando elementi certi raffigurati in detta mappa e rilevabili sui luoghi come termini lapidei spigoli vecchi edifici eccetera a meno di non ricorrere ad ipotesi piu’ o meno plausibili che avrebbero potuto poi essere contestate.
5.2 Secondo la Corte d’Appello le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio non erano in alcun modo contraddette da convincenti argomentazioni di segno contrario, in quanto non si poteva trarre elementi utile dalle “note metodologiche” a firma del geometra (OMISSIS), CTP dell’appellante diverso peraltro da quello nominato nel corso delle operazioni peritali, ne’ dalla ricostruzione operata da questi nella relazione depositata all’udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che le conclusioni di tale elaborato si fondavano sull’individuazione di opere murarie risalenti alla stessa epoca del confine da ripristinare, individuazione effettuata grazie alle informazioni fornite dagli abitanti del luogo di cui pero’ non era data alcuna contezza.
Restava in tal modo confermata l’incertezza evidenziata dal consulente (OMISSIS) e, prima di lui, dai periti nominati in primo grado.
La soluzione della vertenza imponeva dunque di tener conto del principio secondo il quale nell’azione di regolamento di confini il giudice e’ svincolato dal principio Actore non probante reus absolvitur e deve determinare il confine controverso in relazione agli elementi che gli sembrano piu’ attendibili. Nel caso di specie la carenza dei titoli di provenienza e dei frazionamenti ad essi allegati e l’impossibilita’ di pervenire a risultati piu’ attendibili mediante il ricorso alle mappe catastali, imponeva di accogliere l’ipotesi di regolamento indicato dal consulente tecnico d’ufficio (OMISSIS).
Sulla base di tale soluzione la Corte d’Appello rilevava che il confine est della proprieta’ (OMISSIS) era definito da un muro realizzato dalla stessa appellante; il confine sud era definito da altri manufatti non oggetto di contestazione; il confine ovest anche se non definito con opere di recinzione era segnalato da una stradina asfaltata ormai di uso generale degli abitanti della zona. Tale strada era qualificabile come vicinale, formata con l’apporto di terreno dei proprietari frondisti ed in comproprieta’ di tutti i titolari degli immobili.
Restava da stabilire il confine nord della particella (OMISSIS) con la particella (OMISSIS) gia’ di proprieta’ di (OMISSIS) poi passata nella titolarita’ di (OMISSIS), delimitato solo in parte da una recinzione metallica. La linea di confine doveva determinarsi tenendo conto dell’estensione del fondo (OMISSIS) quale risultava dall’atto del 1976. Si perveniva quindi alla planimetria della particella (OMISSIS) di cui allo schema quattro dell’elaborato depositato dal consulente (OMISSIS) che, rispetto ai titoli di provenienza dell’appellante, presentava la stessa superficie, la stessa lunghezza del confine est, una sostanziale corrispondenza della lunghezza del confine sud ed una lunghezza certamente minore del confine nord rispetto a quanto indicato nel frazionamento del 1955. Tale ricostruzione della linea confinaria non era stata specificamente contestata dalla (OMISSIS) e dagli altri appellati. Pertanto, l’appello veniva accolto sotto questo profilo e i confini oggetto di lite venivano accertati in base allo schema di cui sopra.
6. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.
7. (OMISSIS) ha resistito con controricorso. Gli eredi di (OMISSIS) e di (OMISSIS) a loro volta hanno resistito con controricorso.
8. La ricorrente con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
9. Si e’ costituita in udienza l’avv. (OMISSIS) che tuttavia e’ stata ammessa a discutere solo come delegata non essendo valida la procura speciale in quanto atto non notarile.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: error in iudicando et in procedendo violazione dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’articolo 950 c.p.c..
La censura attiene agli errori compiuti dalla Corte di Appello di Napoli nella determinazione del confine della proprieta’ della ricorrente senza tener conto degli elementi istruttori offerti e omettendo di acquisire quelli richiesti.
A parere della ricorrente vi sarebbe un difetto di motivazione in violazione dell’articolo 111 Cost.. Infatti, la Corte d’Appello avrebbe omesso di acquisire gli elementi attendibili, rigettando la richiesta formulata dalla difesa della ricorrente (pagina 17 19 della seconda comparsa conclusionale).
Il CTU nominato dalla Corte d’Appello non avrebbe compiuto gli accertamenti richiesti al momento del conferimento dell’incarico limitando l’accertamento una sola particella non a tutte.
Peraltro, non si era tenuto conto della relazione tecnica del geometra (OMISSIS) che dimostrava l’esistenza di riferimenti murari individuati in 11 punti fissi mediante l’utilizzo di strumentazione di ultima generazione.
La ricorrente riporta le conclusioni del geometra (OMISSIS) e lamenta che le precedenti perizie erano viziate da gravi errori materiali e metodologici e dovevano essere disattese. Al contrario, l’indagine del geometra (OMISSIS) era tecnicamente corretta, completa, rigorosa ed esaustiva, basata su elementi certi indiscutibili quali la mappa di impianto originale del Comune di (OMISSIS) e condotta altresi’ con strumenti tecnici sofisticati dell’ultima generazione in uso ai topografi e mai utilizzati nelle altre perizie sulla base dell’erroneo convincimento dell’inesistenza dei cosiddetti punti fiduciarie fissi che invece la relazione parente aveva individuato. Si sarebbe dunque in presenza di radicale omessa pronuncia su una puntuale e rilevante istanza istruttoria relativa a circostanze certamente decisive.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: error in iudicando et in procedendo violazione dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in relazione all’articolo 950 c.p.c..
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione del principio del contraddittorio, non avendo la Corte d’Appello rinnovato la consulenza tecnica, affidando l’incarico ad un topografo e ripiegando invece su un’ipotesi transattiva elevata a motivazione della pronuncia. Il ricorrente, richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza in materia di regolamento dei confini, afferma che in tale tipo di azione la linea di demarcazione dei fondi deve essere in ogni caso delineata dal giudice, malgrado le parti non siano state in grado di esibire le prove della grandezza del fondo. In tal caso il giudice deve definire il limite tra i fondi sulla base degli elementi di prova ritenuti piu’ attendibili senza essere vincolato dal principio actore non probante reus absolvitur non e’ consentito determinare la linea di confine in via equitativa, dovendosi dare rilevanza al tipo di frazionamento e alle planimetrie allegate all’atto di acquisto piu’ risalente, mentre nella specie la sentenza impugnata introduce una soluzione equitativa della controversia.
2. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
In primo luogo, deve osservarsi che la motivazione della sentenza della Corte d’Appello e’ ampia ed esaustiva e tiene conto anche delle conclusioni del consulente di parte geometra (OMISSIS), il cui metodo di indagine sulla base di quanto affermato dal consulente tecnico d’ufficio non poteva essere fruttuoso. Inoltre, si evidenzia nella motivazione che il citato consulente faceva riferimento a non meglio individuati riscontri forniti dagli abitanti del luogo, evidenziando la genericita’ di tale affermazione.
Peraltro, la ricorrente non indica neanche quale parte della sentenza sia errata e lesiva del suo interesse ad una corretta regolamentazione del confine tra i fondi. La Corte d’Appello, infatti, in accoglimento del suo appello ha stabilito i confini della proprieta’ della ricorrente: in particolare il confine est della proprieta’ (OMISSIS), definito da un muro realizzato dalla stessa appellante; il confine sud definito da altri manufatti non oggetto di contestazione; il confine ovest anche segnalato da una stradina asfaltata ormai di uso generale degli abitanti della zona. Quanto al controverso confine nord della particella (OMISSIS) con la particella (OMISSIS), gia’ di proprieta’ di (OMISSIS) poi passata nella titolarita’ di (OMISSIS), la linea di confine e’ stata determinata dalla Corte d’Appello, tenendo conto dell’estensione del fondo (OMISSIS) quale risultava dall’atto di acquisto del 1976.
Tali conclusioni rese all’esito dell’ultima consulenza espletata nel giudizio d’appello (nel corso del giudizio di primo grado vi erano state almeno altre due consulenze tecniche) sono conformi ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimita’ in materia di regolamento dei confini.
In tale azione, diretta a determinare l’estensione e la configurazione dei fondi contigui, rese confuse dall’incertezza del confine, la prova della suddetta estensione e configurazione puo’ essere data con ogni mezzo, e il giudice, dato il carattere di “vindicatio duplex incertae partis” dell’azione medesima, e’ del tutto svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur”, dovendo, invece, determinare il confine in relazione a quegli elementi che gli sembrano attendibili. (Nella specie, il giudice del merito aveva desunto i confini, valorizzando da una parte i dati catastali e dall’altra il posizionamento di un muro divisorio comune). Sez. 2, Sent. n. 6189 del 03/05/2001.
Infatti, la finalita’ dell’azione di regolamento di confini, e’ quella di imprimere certezza ad un confine oggettivamente incerto tra due fondi, sicche’ l’articolo 950 c.c., riconosce al giudice poteri piu’ ampi di quelli spettantigli nelle controversie di rivendica e di accertamento della proprieta’ in quanto l’onere di indicare gli elementi utili grava su entrambe le parti, e il giudice ha ampia facolta’ di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di piu’ elementi concordanti, fatto salvo, nell’ipotesi di mancanza di prove o di inidoneita’ di quelle disponibili, il ricorso alle mappe catastali. In ogni caso, il giudice e’ tenuto ad accertare se sussista nei titoli l’univocita’ relativa al confine e se essi forniscano elementi anche indiretti atti a consentire l’eliminazione della denunciata incertezza (Sez. 2, Sent. n. 5899 del 2001).
Peraltro e’ erronea la censura della ricorrente secondo la quale il giudice avrebbe deciso sulla base di una proposta transattiva effettuata dal consulente tecnico. Nella sentenza, invece, si legge che tale proposta, coincide con quella che doveva essere adottata sulla base degli elementi emersi in applicazione dei principi sopra richiamati, costituendo la ricostruzione piu’ plausibile anche in base alle conclusioni del consulente rassegnate alla luce di una scrupolosa indagine.
D’altra parte, come si e’ detto il Giudice del gravame espone ampiamente, e con motivazione non sindacabile in questa sede, le ragioni per le quali non era utile rinnovare nuovamente l’accertamento tecnico, seguendo la diversa metodologia indicata dalla ricorrente tenuto conto anche del fatto che si erano tenute gia’ tre consulenze tecniche d’ufficio.
Giova ribadire, comunque, che nel ricorso per cassazione, qualora il giudice del merito si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, affinche’ sia denunciabile in cassazione un vizio della consulenza e’ necessario che eventuali errori e lacune della stessa consulenza, si riverberino sulla sentenza e si sostanzino in carenze o deficienze dell’accertamento di fatto, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non gia’ in semplici difformita’ tra il metodo adottato dal consulente e quello invocato dal consulente di parte (principio analogo e’ stato affermato in altra materia – accertamento dell’inabilita’ da infortunio sul lavoro da Sez. 6-L, Ord. n. 22707 del 2010).
Peraltro, il geometra (OMISSIS), non era neanche il consulente di parte, ma aveva fornito solo delle note tecniche e, in ogni caso, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte: “La consulenza tecnica di parte, costituisce solo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (ex plurimis Sez. 2, Ord. n. 20347 del 2017; Sez. 2, Sent. n. 259 del 2013).
In conclusione, la sentenza impugnata e’ immune dalle censure di violazione dell’articolo 950 c.c. e non vi e’ stato nessun omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Quanto alla censura relativa al difetto di motivazione in violazione dell’articolo 111 Cost. e dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 e’ inammissibile per non essere riconducibile al modello proposto dall’articolo 360 c.p.c., n. 5 nella nuova formulazione prevista dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame. Prevede il nuovo testo che la sentenza puo’ essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”. Orbene e’ noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 e n. 8054 del 2014), la norma consenta di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioe’, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).
5. Il ricorso e’ rigettato, e spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 4000 piu’ 200 per esborsi per ciascuno dei gruppi di ricorrenti facenti capo ai due separati controricorsi.;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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