Nell’ambito di un procedimento a carico di un’insegnante per la sospensione dal pubblico servizio

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 27 aprile 2020, n. 12997.

Massima estrapolata:

Non utilizzabili i video e audio, raccolti nell’ambito di un procedimento a carico di un’insegnante per la sospensione dal pubblico servizio, se messi a disposizione della difesa solo dopo l’interrogatorio dell’indagata.

Sentenza 27 aprile 2020, n. 12997

Data udienza 4 marzo 2020

Tag – parola chiave: Scuola – Maestra indagata per maltrattamenti – Sospensione di pubblico servizio – Video e audio messi a disposizione della difesa solo dopo l’interrogatorio dell’indagata – Inutilizzabilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. MOGINI Stefan – rel. Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 05/11/2019 del Tribunale della Liberta’ di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Mogini;
sentite le conclusioni del PG Mariella De Masellis, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito il difensore avvocato (OMISSIS) anche in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS), come da delega oggi depositata, il quale si e’ riportato ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre per mezzo del suo difensore avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto dalla ricorrente in riferimento all’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Locri che le ha applicato la misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio di insegnante della scuola primaria per il periodo di dodici mesi in relazione al reato di cui all’articolo 61 c.p., comma 1, nn. 9, 11-ter e 11-quinquies, articolo 81 c.p., comma 2, e articolo 572 c.p., a lei contestato nell’incolpazione provvisoria.
2. La ricorrente deduce, con atto a firma dell’Avvocato (OMISSIS), i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Violazione di legge in relazione all’articolo 273 c.p.p., e articolo 572 c.p., e vizi di motivazione in ordine all’omesso deposito degli atti dai quali risultano elementi a suo carico in data precedente all’interrogatorio di cui all’articolo 289 c.p.p.. In particolare, i fi/es audio-video contenenti la prova dei pretesi abusi sono stati consegnati alla difesa solo successivamente al detto interrogatorio; cio’ comportando la nullita’, tempestivamente eccepita, dell’ordinanza genetica della misura e di quella impugnata per violazione dei diritti della difesa.
2.2. Violazione di legge in relazione all’articolo 273 c.p.p., e articolo 572 c.p., e vizi di motivazione in ordine al giudizio di gravita’ indiziaria per il reato contestato, avendo il Tribunale ignorato le doglianze difensive circa: la genuinita’ dei comportamenti dei bambini oggetto di audio-video registrazione e delle loro dichiarazioni di valenza accusatoria, doglianze supportate da consulenza tecnica di parte; la non abitualita’ delle condotte ritenute maltrattanti; la finalita’ educativa di tali condotte e l’assenza di loro pericolosita’.
2.3. Violazione di legge in relazione all’articolo 273 c.p.p., e articolo 571 c.p., e vizi di motivazione in ordine alla mancata qualificazione delle condotte nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.
2.4. Violazione di legge in relazione all’articolo 274 c.p.p., e articolo 572 c.p., e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di concrete e attuali esigenze cautelari consistenti nel pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e di inquinamento probatorio.
3. Analoghe censure sono proposte, in punto di gravita’ indiziaria e di ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, da altro ricorso a firma dell’Avvocato (OMISSIS), depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Locri il 23/1/2020 e pervenuto presso la Cancelleria di questa Corte il 21/2/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ fondato il primo motivo, di carattere processuale, proposto col ricorso dell’Avv. (OMISSIS).
Risulta in particolare pacifico agli atti, ed in particolare dalla stessa ordinanza impugnata, che i files audio-video contenuti nel fascicolo del P.M. e ampiamente utilizzati dai giudici della cautela ai fini della necessaria valutazione di gravita’ indiziaria sono stati messi a disposizione della difesa solo successivamente all’interrogatorio di cui all’articolo 289 c.p.p., essendo tale atto intervenuto in data 10/9/2019 mentre il deposito di quei files e’ avvenuto solo il successivo giorno 11/9/2019 e copia di essi e’ stata rilasciata alla ricorrente, che ne aveva fatto tempestiva richiesta, solo in data 16/9/2019, a distanza quindi di quattro giorni dall’emissione dell’ordinanza genetica della misura interdittiva, datata 12/9/2020.
Orbene, l’interrogatorio preliminare all’emissione della misura dell’interdizione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, previsto dall’articolo 289 c.p.p., comma 2, deve essere preceduto dal deposito di tutti gli atti posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura al fine consentire all’indagato di estrarne copia e di approntare un’adeguata difesa; ne consegue che, qualora successivamente al suo espletamento, e prima dell’emissione del provvedimento del giudice, il pubblico ministero, come nel caso in esame, alleghi ulteriori atti di indagine, siano essi o meno dipendenti dalle dichiarazioni rese dall’indagato, il giudice deve procedere ad un nuovo interrogatorio anch’esso preceduto dalla previa ostensione degli atti all’indagato ed al suo difensore, la cui mancanza determina la nullita’ per violazione del diritto di difesa (Sez. 6, n. 26929 del 15/03/2018, P.M. in proc. Cecchini e altri, Rv. 273416).
L’ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria.
2. Gli ulteriori motivi di ricorso sono assorbiti dal disposto annullamento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria.
Si da’ atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Stefano Mogini, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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