In tema di falsità commessa su assegno bancario

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 29 aprile 2020, n. 13279.

Massima estrapolata:

In tema di falsità commessa su assegno bancario (a cui è equiparabile quello postale), la clausola di non trasferibilità (prevista per assegni di importo pari o superiore a mille euro) incide in concreto sul regime di circolazione del titolo bancario, facendo venir meno il requisito della maggiore esposizione al pericolo della falsificazione, che giustifica la piu` rigorosa tutela penale, determinando invece l’applicazione della sola tutela amministrativa, a seguito della depenalizzazione prevista dal d.lgs. n. 7/2016.

Sentenza 29 aprile 2020, n. 13279

Data udienza 30 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Falsità in scrittura privata – Articoli 485 e 491 cp – Circostanze aggravanti – Truffa – Continuazione – Condanna – Presupposti – Decreto legislativo 7 del 2016 – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 40256 del 2018 – Criteri – Legge 208 del 2015 – Determinazione della pena – Parametri – Difetto di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 25/02/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CALASELICE B.;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa TASSONE K., che ha concluso chiedendo l’accoglimento con rinvio limitatamente al capo b).

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 25 febbraio 2018, il Tribunale di Milano ha condannato (OMISSIS) alla pena di anni uno mesi due di reclusione, in relazione ai reati di cui agli articoli 485, 491 c.p., articolo 61 c.p., comma 1, n. 2 (capo a) e articolo 640 c.p. (capo b), riconosciuto il vincolo della continuazione.
La contestazione attiene alla falsificazione di un assegno delle (OMISSIS), con clausola non trasferibile, dell’importo di 28.000,00, commessa apponendo la dicitura “circolare” sotto la cifra di emissione nonche’ la dicitura “il direttore” sulla firma di traenza, facendo uso dello stesso e cedendolo a (OMISSIS) allo scopo di eseguire la truffa descritta al capo b), relativa all’acquisto di un’autovettura Range Rover.
2. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano denunciando violazione di legge, con riferimento agli articoli 485 e 491 c.p., in relazione al Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.
L’assegno di cui si contesta la contraffazione al capo a) e’ assegno postale con la dicitura non trasferibile, di importo superiore a mille Euro che l’imputato, secondo la ricostruzione del giudice di merito, ha trasformato in assegno “circolare”, apponendo la dicitura indicata in epigrafe.
Si osserva che la contraffazione inerente assegni bancari o postali non trasferibili e’ condotta non piu’ prevista come reato, in quanto fatta confluire nella previsione di cui all’articolo 485 c.p. (Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936 in tema di falso in scrittura privata).
Si chiede, dunque, l’annullamento senza rinvio quanto alla condotta di cui all’articolo 485 c.p. cosi’ qualificato il capo a), perche’ il fatto non e’ previsto come reato, con annullamento, con rinvio, ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso e’ fondato.
3.1. Deve essere, in questa sede, richiamato il principio di diritto, da ultimo ribadito dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimita’, in tema di falso in scrittura privata (Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936; Sez. U, n. 4 del 20/02/2007, Guarracino, Rv. 11812; Sez. 5, n. 32972 del 04/04/2017, Valentini, Rv. 270677; Sez. 5, n. 11999 del 17/01/2017, Torna, Rv. 269710; Sez. 5, n. 3422 del 22/11/2016, dep. 2017, Merolla) secondo il quale, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 485 c.p. e della nuova formulazione dell’articolo 491 c.p. ad opera del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, la condotta di falsificazione dell’assegno bancario, avente clausola di non trasferibilita’, non rientra piu’ tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.
Secondo la Corte, nella sua piu’ autorevole composizione, e’ proprio la non trasferibilita’ del titolo che impone di ricondurne l’uso nell’ambito della ipotesi di cui all’articolo 485 c.p., fattispecie ormai abrogata. Si e’ osservato che il tenore letterale dell’articolo 491 c.p., come sostituito dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, articolo 2, comma 1, lettera d), quanto alla tipologia di girata rilevante, alla luce di una lettura teleologica della norma (la tutela dei titoli che per il regime di circolazione sono esposti a piu’ frequenti rischi di falsificazione) va necessariamente riferito al negozio giuridico che determini una concreta circolazione del titolo, tenendo conto degli effetti della girata sanciti dall’articolo 2011 c.c. (la girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo).
3.2. La citata pronuncia, quanto alla natura della clausola di non trasferibilita’ dell’assegno bancario, accomunando quella apposta ad assegni circolari e postali, ha chiarito che, dal 4 luglio 2017 (entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della 4 direttiva antiriciclaggio) permane il divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori ad Euro tremila (L. 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 898), fermo restando il limite di 999,99 Euro, per l’emissione di assegni senza clausola di non trasferibilita’. Dunque la clausola viene indicata, nella pronuncia in commento, come automaticamente derivante, ex lege, per gli assegni di importi pari o superiore a mille Euro, posto il dovere dell’ente emittente, di confezionare e rilasciare solamente assegni gia’ muniti della clausola in prestampato. Il rilascio di assegni in forma libera, in ogni caso, viene indicato dalla Corte di legittimita’ come consentito, quanto agli assegni bancari, a fronte di apposita richiesta del cliente, previo versamento di una somma misurata su ciascuno dei moduli che vengono, nel concreto, consegnati al cliente (imposta di bollo). Con evidente scopo di impedire la libera circolazione del titolo, nel quadro di riferimento delineato dalla normativa sulla prevenzione del riciclaggio. La clausola in questione, modifica in concreto il regime della circolazione dell’assegno, cosi’ facendo venire meno il requisito della maggiore esposizione al pericolo della falsificazione che giustifica la piu’ rigorosa tutela penale.
Sicche’ la non trasferibilita’ del titolo impone di ricondurne l’uso nell’ambito della ipotesi di cui all’articolo 485 c.p., fattispecie abrogata, residuando la tutela penale di cui all’articolo 491 c.p. per titoli non muniti di detta clausola.
4. Tali essendo i principi cui il Collegio intende uniformarsi, si rileva che nel caso al vaglio il reato sub a) attiene ad assegno postale, mezzo di pagamento equiparabile a quello bancario, avente importo superiore a mille Euro per il quale, dunque, deve essere rilevato che il fatto non e’ piu’ previsto come reato.
5. Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perche’ il fatto ascritto non e’ previsto dalla legge come reato, quanto al reato di cui al capo a). Segue il rinvio alla Corte di appello di Milano, per la determinazione del trattamento sanzionatorio, per essere il reato sub a) posto, dal giudice di merito, a base del calcolo per la determinazione della pena complessivamente irrogata, ex articolo 81 c.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo a) perche’ il fatto non e’ previsto come reato. Annulla la medesima sentenza per la rideterminazione della pena, con rinvio alla Corte di appello di Milano.
Si da atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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