Nella parziale pronuncia liberatori nei confronti del titolari del gruppo fallito pesa l’atto di destinazione patrimoniale alimentato con i beni di famiglia, che porta all’esclusione del dolo

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45308.

La massima estrapolata:

Nella parziale pronuncia liberatori nei confronti del titolari del gruppo fallito pesa l’atto di destinazione patrimoniale alimentato con i beni di famiglia, che porta all’esclusione del dolo (ravvisato invece in altre contestazioni relative a fatti di bancarotta). L’azione era stata compiuta nell’ambito di un tentativo di risanamento aziendale concepito da professionisti consulenti estranei al gruppo.

Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45308

Data udienza 20 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. TUDINO A. – rel. Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di questi ultimi;
inoltre:
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/06/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FODARONI MARIA GIUSEPPINA, che ha concluso chiedendo per l’inammissibilita’ del ricorso del PG e per il rigetto dei ricorsi dei tre imputati.
L’avv. (OMISSIS) si riporta alle conclusioni che deposita con la nota spese.
L’avv. (OMISSIS) si riporta alle conclusioni che deposita con la nota spese.
L’avv. (OMISSIS) si associa al PG quanto alla richiesta di reiezione del ricorso della Procura Generale; espone alla Corte le considerazioni a sostegno dei ricorsi dei suoi assistiti.
A questo punto si procede alla raccolta delle conclusioni del PG in relazione ai ricorsi per i quali non risulta la presenza dei difensori.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Firenze ha parzialmente riformato la decisione emessa, all’esito del giudizio abbreviato condizionato, del GUP del Tribunale in sede del 19 gennaio 2016, con la quale (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati condannati alle pene di giustizia – oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili – in relazione alle vicende fallimentari delle societa’ di famiglia, riconducibili al (OMISSIS), con assoluzione di (OMISSIS) da tutte le imputazioni fallimentari, limitando la condanna del medesimo al solo capo 5).
Le contestazioni – articolate in riferimento al fallimento di Societa’ (OMISSIS) S.p.a. (dichiarato con sentenza del 2 marzo 2011), (OMISSIS) spa (dichiarato con sentenza del 13 luglio 2011), (OMISSIS) srl (dichiarato con sentenza del 21 luglio 2011) e (OMISSIS) srl (dichiarato con sentenza dell’11 febbraio 2013) nelle quali gli imputati risultavano, a vario titolo e con diverse scansioni temporali, coinvolti – riguardavano:
– in riferimento al fallimento di Societa’ (OMISSIS) S.p.a. ipotesi di bancarotta impropria consumate mediante distrazione di beni sociali e, segnatamente o a) le dotazioni pertinenti al resort (OMISSIS), trasferite, attraverso contratto simulato di compravendita, a (OMISSIS) srl, di cui era legale rappresentante dal 1 ottobre 2009 (OMISSIS) (separatamente giudicata) senza corrispettivo;
o b) ramo d’azienda alla medesima (OMISSIS) srl dapprima a titolo di affitto, i cui canoni non venivano mai corrisposti, e quindi a titolo di cessione, senza corrispettivo;
o c) ramo d’azienda costituito da attivita’ di centro benessere e relative attrezzature, non inventariate all’atto della cessione e mai restituite alla scadenza, ceduto in locazione a (OMISSIS) srl, rappresentata da (OMISSIS);
o d) beni aziendali ceduti a (OMISSIS) srl, (OMISSIS) srl, con compensazione del relativo credito mediante partite contabili riferibili all’acquisto di crediti di (OMISSIS) verso fornitori mai soddisfatti;
ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per inattendibilita’ delle scritture in seguito:
– all’omessa indicazione in contabilita’ dell’atto di fidejussione per oltre 5 milioni di uro in favore di (OMISSIS) spa e delle cessioni citate;
– per irregolare redazione del bilancio e tenuta del libro degli inventari;
ipotesi di bancarotta semplice per avere compiuto operazioni di grave imprudenza, consistite – oltre che nell’assunzione di garanzia a seguito della stipula del contratto di fidejussione citato in favore di (OMISSIS) spa – nell’aver aggravato il dissesto omettendo di richiedere il fallimento ed anzi stipulando, in data 5 marzo 2009, un atto di destinazione patrimoniale ai sensi dell’articolo 2645 ter c.c., comprensivo dei beni di Societa’ (OMISSIS) spa, (OMISSIS) srl e la cassaforte di famiglia (OMISSIS) spa, da cui non veniva tratta alcuna utilita’.
– in riferimento al fallimento di (OMISSIS) S.p.a. ipotesi di bancarotta preferenziale mediante pagamenti, per ingenti importi, in favore di Societa’ (OMISSIS) spa e della (OMISSIS), mediante risorse ricavate in parte dalla doppia vendita di box (truffa sub 3) e dalla vendita del complesso immobiliare in (OMISSIS), oltre a ritardare il fallimento della societa’ mediante operazioni di grave imprudenza – quale la partecipazione all’atto di destinazione citato – ed omettendo di richiedere il fallimento in proprio, pur avendo maturato debiti iva per l’anno 2009 (reato contestato sub 5 a (OMISSIS));
– in riferimento al fallimento di (OMISSIS) S.r.l. ipotesi di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in seguito a condotte imprudenti, consistite nella antieconomica gestione della societa’, nel ricorso ad investimenti con capitali di terzi in presenza di perdite, nel subentro oneroso a (OMISSIS) S.p.a. nel contratto di leasing con (OMISSIS) spa e, in generale, nella manifesta sproporzione tra investimenti e risorse.
– in riferimento al fallimento di (OMISSIS) S.p.a. ipotesi – contestata a (OMISSIS) – di aggravamento del dissesto attraverso atti di disposizione patrimoniale in favore del (OMISSIS) per l’atto di destinazione e l’anticipo per 90.000,00 Euro, pari al 50% delle spese di deposito della domanda di concordato preventivo, in posizione di conflitto di interessi con la societa’ in dissesto.
2. Con sentenza del 19 gennaio 2016, il GUP del Tribunale di Firenze ha affermato la responsabilita’ penale degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in riferimento a tutte le imputazioni loro ascritte, condannando, invece, (OMISSIS) solo in riferimento al capo 5).
3. In parziale accoglimento del gravame proposto dagli imputati, la corte territoriale ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa sub 3); assolto (OMISSIS) dal delitto di omesso versamento dell’IVA sub 5); assolto (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dai fatti di bancarotta relativi all’atto di destinazione patrimoniale di cui al capo 2b) e la prima anche dall’imputazione di determinazione del dissesto di (OMISSIS) srl per le operazioni infragruppo in favore del (OMISSIS), confermando nel resto.
A fondamento della parziale pronuncia liberatoria, la corte ha conferito rilevanza – nell’ambito del tentativo di risanamento aziendale complessivamente concepito da professionisti consulenti estranei al gruppo societario – all’atto di destinazione patrimoniale, alimentato anche con i beni di famiglia, percio’ escludendo il dolo, invece ravvisato in riferimento ai fatti di bancarotta oggetto delle ulteriori contestazioni.
4. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, hanno proposto ricorso il Procuratore generale e, con unico atto, gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per mezzo del comune difensore Avv. (OMISSIS).
4.1. Deduce il Procuratore generale, con unico motivo, vizio di motivazione in riferimento all’articolo 69 c.p., per avere la corte territoriale concesso agli imputati le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sull’aggravante di cui all’articolo 219 L. Fall., omettendo ogni giustificazione a riguardo.
4.2. Il ricorso proposto nell’interesse degli imputati articola plurime censure di seguito enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
4.2.1. Il primo ed il secondo (la numerazione e’ attribuita secondo l’ordine di enunciazione) motivo di ricorso – relativi alle statuizioni inerenti il capo 2a) – deducono vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento all’elemento oggettivo del reato.
La corte territoriale ha ritenuto non contestati i fatti di bancarotta concernenti la fideiussione sub 2a), mentre a riguardo erano stati articolati specifici motivi d’impugnazione. In riferimento alla garanzia, era stato evidenziato come il finanziamento a fronte del quale la fideiussione era stata prestata non era stato mai concesso e solo promesso da (OMISSIS), con conseguente insussistenza di rischi connessi all’operazione e difetto del carattere di grave imprudenza della relativa operazione.
4.2.2. Analoga censura viene svolta nel terzo motivo di ricorso in riferimento ai pagamenti preferenziali sub 4), rispetto ai quali si contesta anche il travisamento della prova.
Nell’atto di appello era stato evidenziato come l’operazione finanziaria fosse stata concepita ed attuata dal commercialista (OMISSIS) – escusso nel giudizio abbreviato – senza che la destinazione della somma, versata per l’operazione immobiliare (OMISSIS) da (OMISSIS) srl alla (OMISSIS), al pagamento dei debiti della predetta alterasse la par condicio creditorum, mentre la corte territoriale ha omesso di svolgere ogni argomentazione sul punto, affermando, peraltro, la responsabilita’ degli imputati in contraddizione con le motivazioni espresse per l’assoluzione dagli ulteriori capi inerenti la medesima vicenda immobiliare.
4.2.3. Anche in riferimento all’affermazione di responsabilita’ per non aver tempestivamente richiesto il fallimento di (OMISSIS) s.p.a. la corte e’ incorsa nel vizio di travisamento della prova documentale, avendo erroneamente ricostruito la scansione temporale degli eventi – revoca delle linee di credito bancarie in seguito alla mancata approvazione dell’atto di disposizione con conseguente aggravamento del dissesto – in quanto proprio il venir meno del finanziamento bancario ha determinato – su consiglio di professionisti – la stipula dell’atto per fronteggiare la sopravvenuta crisi di liquidita’.
4.2.4. Il quarto motivo di ricorso censura mancanza di motivazione in riferimento alle doglianze articolate in appello relativamente alle operazioni contestate sub 1), che i ricorrenti avevano ricondotto all’ideazione ed alla pianificazione della commercialista (OMISSIS), coimputata nel medesimo reato e separatamente giudicata, e sulle quali la corte non ha svolto scrutinio alcuno, anche in tal caso ponendosi la decisione in contraddizione rispetto al ragionamento sviluppato per l’assoluzione relativamente all’operazione di risanamento sub 2).
In particolare, la corte di merito ha errato nel ritenere distrattiva l’operazione in favore di (OMISSIS) srl, invece meramente dilatoria ed anch’essa suggerita dalla (OMISSIS) nella pianificata strategia di risanamento e di sinergie compensative infragruppo; cosi’ come la cessione di ramo d’azienda in favore di (OMISSIS) non aveva avuto ad oggetto beni strumentali, invece acquisiti in leasing direttamente da questa e percio’ non inventariati all’atto della cessione e non consegnati alla scadenza del contratto di locazione; le cessioni di credito in favore di (OMISSIS) srl ed (OMISSIS) srl si inscrivevano anch’esse nella complessiva operazione di ristrutturazione, non avevano determinato alcuna variazione patrimoniale ne’ arrecato vantaggi agli imputati; mentre la valutazione dell’affidamento degli imputati rispetto alle iniziative dei professionisti e’ contraddittoriamente utilizzata ora per escludere il dolo, ora per la concessione delle attenuanti prevalenti.
4.2.5. Il quinto motivo di ricorso censura mancanza di motivazione in riferimento alle doglianze articolate in appello relativamente alla bancarotta documentale, avendone apoditticamente la corte ritenuto la sussistenza a fronte della giustificazione delle rilevate omissioni, apparendo ragionevole la mancata annotazione in bilancio dell’impegno fideiussorio che non aveva avuto seguito.
4.2.6. Il sesto motivo di ricorso censura mancanza di motivazione in riferimento alle doglianze articolate in appello relativamente alla truffa sub 3), per avere la corte escluso l’evidenza di cause di non punibilita’, prevalenti sulla rilevata prescrizione, erroneamente trascurando di valorizzare, in punto di prova dell’elemento soggettivo, l’impegno della societa’ (OMISSIS), cessionaria del complesso immobiliare (OMISSIS), a retrovendere i box ai medesimi promissari acquirenti, in favore dei quali la famiglia (OMISSIS) aveva stipulato polizze fideiussorie.
4.2.7. Il settimo e l’ottavo motivo di ricorso censurano violazione di legge e mancanza di motivazione in riferimento alle doglianze articolate in appello relativamente al reato sub 5).
La corte territoriale ha confermato la condanna a carico di (OMISSIS) in relazione all’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto per l’anno 2009, da corrispondersi entro il 27 dicembre 2010, pur essendo a tale date l’imputato ormai cessato dalla carica di amministratore sin dal settembre 2010, ritenendo comunque a questi imputabile l’omissione dei necessari accantonamenti con valutazione illogica e giuridicamente errata, anche considerando l’esistenza di note di credito IVA per fatture gia’ emesse ed a cui non seguiva pagamento, contabilizzate nell’esercizio successivo, e l’inesigibilita’, in conseguenza della generalizzata crisi di liquidita’ del gruppo, dei pretesi accantonamenti.
4.2.8. Il nono motivo di ricorso censura mancanza di motivazione in riferimento alle doglianze articolate in appello relativamente al reato sub 6), avendo la corte territoriale erroneamente ritenuto (OMISSIS) amministratore di (OMISSIS) sino alla messa in liquidazione, nonostante la contestuale gestione della (OMISSIS), trascurando di considerare come la presenza dell’imputato nella societa’ – nella quale la (OMISSIS) aveva investito ingenti risorse proprie – fosse solo residuale e destinata ad assicurare il graduale subentro nei confronti della clientela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I ricorsi proposti nell’interesse degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono, complessivamente, infondati.
Il ricorso proposto dal Procuratore generale e’ inammissibile.
2. Lo scrutinio delle censure svolte dagli imputati deve essere necessariamente preceduta dall’analisi della struttura della motivazione della sentenza impugnata, oggetto di generalizzate doglianze nei motivi di ricorso.
2.1. In riferimento ai requisiti dell’apparato giustificativo della decisione impugnata, va ribadito come sia affetta da nullita’ per difetto di motivazione solo la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, ometta di rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l’atto di appello (V. Sez. 2, Sentenza n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700) e non consenta di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessario rapporto dialettico fra i motivi d’appello e la sentenza di secondo grado (Sez. 5, Sentenza n.52619 del 05/10/2016, Unterholzner, Rv. 268859).
Il giudice del gravame di merito non e’, infatti, tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; con la conseguenza che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muia’, Rv. 254107; Sez. 2, n. 13151 del 10/11/2000, dep. 2001, Gianfreda, Rv. 218590; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico, Rv. 191488).
Il dovere motivazionale del giudice di secondo grado concerne essenzialmente – la necessita’ di fornire risposta adeguata alle censure formulate con i motivi di appello e, nell’assolvere tale funzione, la decisione di secondo grado puo’ legittimamente servirsi dello sviluppo logico e ricostruttivo elaborato dal primo giudice – noto alle parti – purche’ non si limiti a riprodurre la decisione confermata dichiarando, in termini stereotipati e apodittici, di aderirvi senza dare conto degli specifici motivi che censurino in modo puntuale dette argomentazioni, con elaborazione autonoma delle ragioni per cui tali doglianze non risultino accoglibili (V. Sez. 6, n.49754 del 21.11.2012, rv 254102, nonche’ in via generale S.U. del 21 giugno 2000, ric. Primavera, rv 216664, Sez. U. n. 919 del 26.11.2003, rv 226488 ric. Gatto).
Va, peraltro, rilevato come in caso di c.d. doppia conforme le sentenze di merito si fondano in un unicum motivazionale, sicche’ il giudice di legittimita’, ai fini della valutazione della congruita’ della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, Sentenza n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617).
2.2. Nella delineata prospettiva, deve rilevarsi come la sentenza di primo grado sia caratterizzata da una motivazione di tale profondita’ ed ampiezza, sia nella ricostruzione dei fatti in relazione alle prove ed alle critiche difensive, che alle questioni di diritto, da costituire esaustiva rassegna del percorso giustificativo posto a fondamento dell’affermazione di responsabilita’. La decisione di secondo grado impugnata non si limita a condividere in modo generico ed acritico il percorso motivazionale contenuto nella decisione di primo grado, ma ne rievoca in sintesi i contenuti essenziali, prendendo in esame in modo analitico le doglianze difensive. Non ci si trova, pertanto, di fronte ad una sostanziale elusione dell’obbligo di motivazione, come prospettato dai ricorrenti, bensi’ alla analitica valutazione e alla diretta confutazione dei motivi di censura.
Ed il tessuto motivazionale derivante dal complesso ordito delle sentenze di merito costituisce il corpus unitario rispetto al quale vanno vagliate le censure prospettate in questa sede di legittimita’, onde valutare se i motivi di ricorso si confrontano criticamente, in modo effettivo e completo, con il contenuto della decisione impugnata.
3. Sono infondati, ai limiti dell’inammissibilita’, il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti, nell’interesse degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in riferimento al capo 2a) della rubrica e le censure articolate riguardo il capo 4), con le quali viene dedotto vizio della motivazione per non avere la corte territoriale affrontato e risolto le censure articolate nell’atto di appello e violazione della legge penale in riferimento all’elemento materiale del reato di bancarotta semplice riguardo la garanzia fideiussoria assunta da Societa’ (OMISSIS) s.p.a. in favore di (OMISSIS) s.p.a., ed in riferimento ai pagamenti preferenziali effettuati da quest’ultima societa’.
3.1. Va, a riguardo, rilevato come il riferimento, nella sentenza impugnata, alla mancata contestazione si riferisca inequivocabilmente ai fatti, consistenti nella prestazione della garanzia fideiussoria da parte di Societa’ (OMISSIS) s.p.a. in favore di (OMISSIS) s.p.a. e nei pagamenti eseguiti da quest’ultima in favore di (OMISSIS) s.p.a. e di (OMISSIS) s.p.a. filiale di (OMISSIS); fatti che, nella loro materialita’, non risultano effettivamente oggetto di censure e sono stati pacificamente acquisiti al processo.
In riferimento alla valenza di siffatta prestazione di garanzia in punto di ricostruzione della condotta del reato di cui all’articolo 217 L. Fall., per non essere sorto il rapporto giuridico a cui la medesima garanzia doveva accedere in seguito alla mancata erogazione del finanziamento di Euro 5.500.00,00 da parte di (OMISSIS), non si rinvengono nell’atto di appello specifiche censure, essendo la sottesa vicenda solo riportata (fol. 4 atto di appello) nella ricostruzione della piu’ ampia iniziativa di risanamento posta in essere sotto la regia dello studio (OMISSIS).
Cosi’ come la destinazione vincolata al pagamento di debiti della somma di Euro 2.700.000 – erogata da (OMISSIS) s.p.a. in favore di (OMISSIS) s.p.a. a titolo di prezzo per l’acquisto dell’immobile sito in (OMISSIS) – e’ stata nell’atto di appello richiamata (foll. 4-5) nella medesima prospettiva di ricostruzione del piano di risanamento e dell’atto di destinazione patrimoniale ex articolo 2645-ter c.c. ed al fine di escludere complessivamente l’elemento soggettivo del reato.
Trattasi, pertanto, di argomenti meramente richiamati nell’atto di appello, che non rivolge specifiche censure rispetto all’argomentazione rassegnata sulle specifiche questioni nella decisione di primo grado.
3.2. Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata che nell’escludere l’elemento soggettivo del reato limitatamente all’atto di destinazione patrimoniale ex articolo 2645-ter c.c.- non ha esplicitamente affrontato i profili richiamati, ampiamente scrutinati nella sentenza di primo grado, non appare censurabile, in assenza di specifiche critiche nell’atto di appello mirate alla contestazione della ricostruzione in fatto e delle ragioni in diritto posta a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ per i capi in disamina. Di guisa che la genericita’ delle censure si ripropone anche nell’impugnazione di legittimita’, non essendosi i ricorrenti confrontati con le ragioni ampiamente esposte nella sentenza del Gup in riferimento a tutti i profili genericamente richiamati nell’impugnazione di legittimita’.
3.3. In riferimento alla rilevanza della prestazione di fideiussione in punto di ricostruzione della condotta del reato di cui all’articolo 217 L. Fall., per non essere sorto il rapporto giuridico a cui la medesima garanzia doveva accedere in seguito alla mancata erogazione del finanziamento di Euro 5.500.00,00 da parte di (OMISSIS), e’ appena il caso di rilevare come l’elemento oggettivo del reato contestato debba essere valutato con giudizio ex ante ed in concreto, in riferimento alle caratteristiche dell’operazione ed alla finalizzazione della medesima a ritardare il fallimento, non assumendo – nella delineata prospettiva – rilevanza che il rischio assunto non si sia, ex post, attualizzato.
La differenza tra le due ipotesi di bancarotta semplice previste alla L. Fall., articolo 217, comma 1, n. 2 e 3 (relative, rispettivamente, alla consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti ed al compimento di operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento) risiede nel fatto che la prima fattispecie riguarda operazioni “in genere”, aventi ad oggetto il patrimonio dell’imprenditore, consumato, in notevole parte, in operazioni aleatorie od economicamente scriteriate, il cui effetto conclusivo sia la diminuzione della garanzia generica dei creditori, costituita dal patrimonio del debitore ai sensi dell’articolo 2740 c.c.; la seconda ipotesi riguarda, invece, operazioni finalisticamente orientate a ritardare il fallimento, ma ad un tempo caratterizzate da grave avventatezza o spregiudicatezza, che superino i limiti dell’ordinaria “imprudenza” che, secondo la comune logica imprenditoriale, puo’ a volte giustificare il ricorso, da parte dell’imprenditore che versi in situazione di difficolta’ economica, ad iniziative “coraggiose”, da “extrema ratto”, ma ragionevolmente dotate di probabilita’ di successo, al fine di scongiurare il fallimento. Inoltre, mentre la seconda ipotesi, per via dell’anzidetta finalizzazione che la connota, ha certamente carattere doloso, la prima e’, invece, punibile a titolo di colpa (Sez. 5, Sentenza n.24231 del 20/03/2003, Griffini, Rv. 225938), fermo restando che, in ogni caso, si tratta pur sempre di comportamenti realizzati nell’interesse dell’impresa; interesse che esclude, in presenza della medesima condotta materiale, la rilevanza del fatto ai sensi della piu’ grave fattispecie di cui all’articolo 216 L.F. (V. Sez. 5, Sentenza n.35716 del 09/06/2015, Scambia, Rv. 265871).
A siffatti principi le sentenze di merito si sono correttamente attenute, attribuendo rilevanza ad un’assunzione di garanzia del tutto idonea ad aggravare uno stato conclamato di crisi e finalizzata a ritardare la procedura concorsuale, la cui prognosi di positiva evoluzione andava rapportata ad una mera speranza, piuttosto che ad una ragionevole plausibilita’ di risoluzione.
3.4. In riferimento ai pagamenti preferenziali, va poi rilevato come ai fini della configurabilita’ del reato di bancarotta preferenziale sia necessario il dolo specifico, costituito dalla volonta’ di recare vantaggio al creditore soddisfatto, con l’accettazione della eventualita’ di un danno per gli altri, con la conseguenza che la condotta illecita non consiste nell’indebito depauperamento del patrimonio del debitore, bensi’ nell’alterazione dell’ordine di soddisfazione dei creditori stabilito dalla legge (Sez. 5, Sentenza n.15712 del 12/03/2014, Consol, Rv. 260221); elemento intenzionale di cui costituisce specifico indicatore la natura dei destinatari (tra i quali la controllata (OMISSIS)) e che non e’ escluso dall’inserimento dei pagamenti in un piano di risanamento ex ante inidoneo (come attestato anche dai rilievi del collegio sindacale, in presenza dell’entita’ complessiva della crisi di liquidita’ delle societa’ del gruppo), ne’ dall’affidamento a professionisti, rispetto ai quali l’imprenditore conserva l’esclusiva responsabilita’ delle determinazioni assunte.
Sotto l’ultimo profilo evidenziato, l’affermazione di responsabilita’ per i reati in disamina non si pone in rapporto di logica contraddizione con l’assoluzione pronunciata in riferimento all’atto di destinazione, avendo sul punto la corte territoriale sottolineato le peculiarita’ giuridiche dell’istituto rispetto all’effetto divisato, escludendo il dolo con motivazione non estensibile alle ulteriori operazioni, non connotate da analoga peculiarita’.
I segmenti contestati nel piu’ ampio complesso dell’imputazione conservano, invero, autonomia giuridica anche rispetto all’elemento soggettivo, essendo sufficiente l’accertamento della volonta’ delle singole condotte, senza che possa assumere rilievo, al fine di attenuare o giustificare le unitarie operazioni, l’eventuale intento di risanamento e conservazione del gruppo. La salvaguardia delle risorse sociali va, difatti, attuata all’interno del soggetto proprietario, nell’interesse dei creditori e dei terzi che hanno fatto affidamento sul patrimonio e sulla capacita’ operativa della singola societa’ e non gia’ del gruppo.
4. E’ infondata anche la censura, articolata sub specie di travisamento della prova, con riferimento alla ritardata richiesta di fallimento di cui al capo 4).
Non dispiega alcuna disarticolazione del ragionamento giustificativo la sequenza temporale dell’atto di destinazione (marzo 2009) rispetto alla revoca delle linee di credito (autunno 2008), contestata dalla difesa, in quanto, pur riconducendo in epoca antecedente la crisi di liquidita’, non vi e’ dubbio che, in presenza di siffatta condizione, peraltro comune alla (OMISSIS) ed alla (OMISSIS), l’assunzione di iniziative gravemente imprudenti ed ex ante palesemente inidonee al risanamento del gruppo abbia aggravato il dissesto in dipendenza del semplice ritardo nell’instaurare la concorsualita’, non essendo richiesti ulteriori comportamenti concorrenti (Sez. 5, Sentenza n. 13318 del 14/02/2013, Viale, Rv. 254986).
5. Non colgono nel segno le censure articolate in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 1) della rubrica.
5.1. Anche riguardo gli atti distrattivi contestati ai capi 1A1), 1A2), 1A3) e 1A4) i ricorrenti rivendicano l’incolpevole affidamento al (tentativo di) risanamento posto in essere dalla coimputata (OMISSIS) – che ha separatamente definito la propria posizione processuale mediante richiesta di applicazione concordata della pena – omettendo di confrontarsi con le conformi sentenze di merito, che hanno analiticamente ricostruito e correttamente qualificato le singole operazioni poste in essere da (OMISSIS) in favore di altre societa’ collegate nell’ambito dell’operazione “Borgo (OMISSIS)”.
Richiamata la limitata portata della pronunciata assoluzione esclusivamente agli specifici indicatori valorizzati in riferimento all’atto di destinazione, rileva il Collegio come le censure dei ricorrenti si limitino a riproporre, del tutto genericamente, la rilettura in fatto della condotta distrattiva contestata, preclusa in questa sede di legittimita’, a fronte della ricostruzione di una serie di atti di disposizione patrimoniale, privi di qualsivoglia contropartita, correttamente ricondotti al paradigma delineato dall’articolo 216 L. Fall..
5.2. Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste, invero, anche nel caso di imprese collegate tra loro, qualora gli atti di disposizione patrimoniale, privi di seria contropartita, siano eseguiti a favore di societa’ del medesimo gruppo, poiche’ il collegamento societario ha natura meramente economica e non scalfisce il principio di autonomia della singola persona giuridica (Sez. 5, n. 29896 del 01/07/2002, Arienti, Rv. 222387). Nella delineata prospettiva, e’ stato costantemente affermato che integra distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale il trasferimento di risorse tra societa’ appartenenti allo stesso gruppo effettuato, senza alcuna contropartita economica, da societa’ che versi in gravi difficolta’ finanziarie a vantaggio di societa’ in difficolta’ economiche, posto che, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell’operazione puo’ essere consentita (Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi, Rv. 250492; Sez. 5, n. 20039 del 21/02/2013, Turchi, Rv. 255646, a proposito della condotta di finanziamento di ingenti somme in favore di societa’ dello stesso gruppo, effettuato dalla societa’ fallita quando gia’ si trovava in situazione di difficolta’ finanziaria, in mancanza di garanzie e senza vantaggi compensativi sia per il gruppo nel suo complesso che per la stessa societa’ fallita). A riguardo, per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo non e’ sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l’interessato fornire l’ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla societa’ che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene (Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori, Rv. 253031, secondo cui, qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi fra societa’ appartenenti al medesimo gruppo, solo il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo, puo’ consentire di ritenere legittima l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la societa’ sacrificata, nel qual caso e’ l’interessato a dover fornire la prova di tale circostanza).
5.3. La cessione mobiliare, del valore di oltre 1.000.000,00 di Euro in favore di (OMISSIS), priva di corrispettivo, e il trasferimento di un ramo d’azienda in favore della medesima societa’ del gruppo, senza che risultasse alcun pagamento dei canoni pattuiti, assume senz’altro natura distrattiva, configurando un trasferimento di risorse tra societa’ appartenenti allo stesso gruppo, effettuato, senza alcuna contropartita economica o vantaggi compensativi, da societa’ che gia’ versava in difficolta’ finanziarie, non risultando dall’impugnazione specificato quale rilevanza – ai predetti fini o a titolo di compensazione – abbia potuto dispiegare il contributo finanziario erogato dalla (OMISSIS).
In riferimento alla cessione d’azienda in favore di (OMISSIS), il ricorrente si limitata a censurare la motivazione della sentenza impugnata, omettendo di confrontarsi con l’ampia ricostruzione della vicenda riportata nella sentenza di primo grado in riferimento alla composizione del compendio ceduto e non restituito, mentre altrettanto generiche – e genericamente ricondotte alla medesima esclusiva iniziativa della (OMISSIS) – s’appalesano le doglianze riferite all’operazione di cessione di crediti in favore delle collegate (OMISSIS) Srl ed (OMISSIS) Srl, che risulta invece aver ulteriormente aggravato il dissesto.
La sentenza impugnata da’ conto di un complesso di atti dispositivi del patrimonio, compiuti dagli imputati investiti di funzioni di amministrazione della societa’ con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla loro qualita’, che hanno arrecato pregiudizio ai legittimi interessi dell’ente, dei soci, dei creditori e dei terzi interessati, configurando “operazioni dolose” che, in quanto col(OMISSIS)e nell’area della bancarotta fraudolenta patrimoniale, suppongono sempre una indebita diminuzione dell’asse attivo, ossia un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa.
La fattispecie di cui all’articolo 223, comma 2, n. 2, L.F. postula, invero, una modalita’ di pregiudizio patrimoniale discendente non gia’ direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensi’ da un fatto di maggiore complessita’ strutturale, quale e’ dato riscontrare in qualsiasi iniziativa societaria che implichi un procedimento o, comunque, una pluralita’ di atti coordinati all’esito divisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti s.p.a., Rv. 247316). Di guisa che plurime condotte sono sussumibili nella fattispecie contestata allorquando si traducano in un abuso gestionale o in una infedelta’ alla quale si accompagni l’indebita diminuzione dell’asse attivo e la prevedibilita’ del dissesto.
Elementi, questi, analiticamente ripercorsi nelle sentenze di merito con motivazione adeguata ed aderente alle emergenze processuali, con conseguente infondatezza delle relative censure.
5.4. Generiche, inoltre, appaiono le doglianze relative all’assenza di motivazione sul dolo e sul nesso causale tra siffatte operazioni ed il dissesto della societa’. Va al riguardo rilevato che mentre in ordine al nesso causale la sentenza ha evidenziato come le operazioni distrattive fossero state poste in essere allorquando la situazione finanziaria della (OMISSIS) era ormai sbilanciata, mediante atti dispositivi privi di qualsivoglia vantaggio, in riferimento all’elemento soggettivo la contestazione concerne il cagionamento del dissesto per effetto di operazioni dolose, sicche’ il dolo non deve concernere – come prospettato dei ricorrenti – il danno ai creditori sociali, bensi’ l’operazione economica posta in essere, che ha cagionato, o contribuito a cagionare il dissesto (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446: “L’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria, di cui alla L. Fall., articolo 216 e articolo 223, comma 1, non comprende la previsione ed accettazione del fallimento, ma solo la consapevole volonta’ di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalita’ dell’impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori”).
6. Connotate da analoga infondatezza le censure svolte con riferimento alla bancarotta documentale.
La sentenza impugnata ha dato atto della complessiva sostanziale inattendibilita’ delle scritture contabili, pur formalmente tenute, come risultato dalle deposizioni del commissario giudiziale e dei curatori fallimentari, mentre il ricorso si limita a rivendicare l’irrilevanza della mancata iscrizione nel bilancio della garanzia fideiussoria, in una visione limitativa delle contestazioni che non si confronta con il testo delle conformi decisioni di merito.
7. E’ infondato il motivo di ricorso rivolto alla censura della declaratoria di estinzione dei reati di truffa cui al capo 3) per prescrizione.
7.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimita’, nel giudizio di cassazione, l’obbligo di dichiarare una piu’ favorevole causa di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p., ove risulti l’esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformita’ ai limiti di deducibilita’ del vizio di motivazione, la quale, a norma dell’articolo 606 c.p.p., deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n.48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258169).
7.2. Anche in riferimento al percorso giustificativo inerente il reato di cui all’articolo 640 c.p., nella declinazione descritta in imputazione relativa alla promessa in vendita di garages poi alienati, unitamente all’intero complesso immobiliare “(OMISSIS)”, ad (OMISSIS) srl, la sentenza impugnata si sottrae a censure nella presente sede di legittimita’, non dispiegando rilevanza sulla antigiuridicita’ del fatto ne’ la funzione pratica di acquisizione di liquidita’ prospettata dalla difesa (che costituisce, invece, il movente dell’azione antigiuridica), ne’ gli accordi – peraltro parziali – con la societa’ finalizzati alla cessione ai medesimi promissari acquirenti (che costituisce, invece, un post factum irrilevante, del tutto inidoneo ad assicurare le legittime aspettative delle persone offese), ne’ la stipula di polizze fideiussorie (di cui il ricorrente non deduce l’epoca di sottoscrizione, e che producono effetti eventuali e solo civilisticamente rilevanti).
8. Sono infondate le censure articolate nei motivi di ricorso relativi all’imputazione sub 5) nell’interesse di (OMISSIS).
8.1. Il ricorrente contesta l’affermazione di responsabilita’ in ordine al reato – proprio – di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter per essere cessato dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione di (OMISSIS) s.r.l. sin dall’ottobre 2009, mentre la scadenza del pagamento del debito d’imposta andava individuata nel 27 dicembre 2010.
Le censure non colgono nel segno, in quanto nelle conformi sentenze di merito risulta correttamente ricostruita la natura giuridica del reato e compiutamente esposti – nel complessivo dispiegarsi delle vicende di (OMISSIS) e delle societa’ del gruppo – gli indicatori di partecipazione di (OMISSIS) nella consumazione del reato, non assumendo rilievo la circostanza per cui, alla data di scadenza del debito tributario, il soggetto formalmente obbligato fosse il liquidatore (OMISSIS), assolto proprio in ragione dell’esiguita’ dell’arco temporale in cui ebbe a rivestire la carica e della ragionevole riconducibilita’, secondo massime d’esperienza validate dallo stato di crisi aziendale, al precedente amministratore della mancanza delle necessarie risorse.
8.2. Secondo il consolidato orientamento di legittimita’, invero, non risponde del reato di omesso versamento dell’IVA chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non e’ poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell’imposta nel termine previsto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter, salvo che il pubblico ministero non dimostri che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all’omissione del versamento (ad esempio, dismettendo artatamente la carica di amministratore della persona giuridica soggetto IVA), ovvero abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, da valutarsi a norma dell’articolo 110 c.p., all’omissione della persona obbligata, al momento della scadenza, al versamento dell’imposta dichiarata (Sez. 3, Sentenza n.53158 del 02/07/2014, Lombardi, Rv. 261596, N. 38687 del 2014 Rv. 260390).
In riferimento al contributo causale, rileva l’accantonamento delle somme dovute, alla scadenza, a titolo di imposta sul valore aggiunto, in quanto il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter non e’ un reato con condotta di natura esclusivamente omissiva, presupponendo il mancato versamento dell’imposta, nel termine previsto per il pagamento dell’acconto dell’anno successivo, la presentazione della dichiarazione annuale Iva da parte di chi e’ obbligato a tale adempimento, da cui emerga un debito di imposta superiore alla soglia, che impone all’obbligato comunque la destinazione vincolata delle somme gia’ incamerate a titolo di IVA al fine del futuro adempimento tributario. Il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA e’, difatti, normalmente collegato al compimento delle operazioni imponibili in quanto, ogni qualvolta il soggetto d’imposta effettua tali operazioni, riscuote gia’ (dall’acquirente del bene o del servizio) l’IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l’Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria.
Ai fini della integrazione del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter, e’, inoltre, necessario e sufficiente che l’imposta sul valore aggiunto non versata sia quella “dovuta in base alla dichiarazione annuale”. L’esplicito tenore testuale della disposizione normativa implica che il debito erariale rilevante ai fini del reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto sia solo quello oggetto della dichiarazione annuale, non rilevando un diverso importo che risulti dai registri delle fatture emesse o dalle fatture o dalla contabilita’ di impresa o, ancora, dal bilancio. La presentazione della dichiarazione costituisce, difatti, presupposto necessario ai fini della consumazione del reato (in questo senso, espressamente, Sez. U, n. 37424 del 28/03/2013, Romano, in motivazione; nonche’ Sez. 3, n. 6293 del 14/01/2010, n.m.), di guisa che l’autore del reato deve necessariamente rappresentarsi che l’oggetto della condotta omissiva e’ esattamente (ed esclusivamente) il debito dichiarato, non quello risultante aliunde (Sez. U, n. 37424 del 28/03/2013, Romano, secondo cui la prova del dolo e’ insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto e’ dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine previsto).
Nella delineata prospettiva, poiche’ il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter, presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente, esso non e’ integrato qualora nella stessa dichiarazione sia esposto un credito tributario (Sez. 3, n. 38487 del 21/04/2016, Reale, Rv. 268012; Sez. 3, n. 40361 del 19/09/2012, Facecchia, Rv. 253680).
In riferimento all’incidenza sulla condotta materiale del pagamento delle prestazioni assoggettate ad IVA, va poi rilevato come il versamento all’erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale e’, tranne i casi di applicabilita’ del regime di “IVA per cassa”, ordinariamente svincolato dalla effettiva riscossione delle somme-corrispettivo relative alle prestazioni effettuate (Sez. 3, Sentenza n.19099 del 06/03/2013, Di Vora, Rv. 255327).
8.3. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi, ravvisando – con motivazione che si sottrae a censure nella presente sede di legittimita’ – a carico di (OMISSIS) un consapevole apporto all’inadempimento del debito erariale per non aver reso disponibili le risorse necessarie al pagamento del debito IVA dal medesimo dichiarato, in un quadro di complessiva crisi di liquidita’ determinato da scelte imprenditoriali e non riconducibile a forza maggiore.
Invero, l’inadempimento dell’obbligazione tributaria puo’ essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volonta’ e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 – dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 263128, la quale ha escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all’adempimento dell’obbligazione tributaria per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidita’). E’, inoltre, necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione, che devono investire non solo l’aspetto della non imputabilita’ al contribuente della crisi aziendale, ma anche la circostanza che la stessa non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un’improvvisa crisi di liquidita’, le somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volonta’ (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, Tonti Sauro; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055; Sez.3, n. 43599 del 09/09/2015, dep.29/10/2015, Rv. 265262).
Di guisa che la mera produzione di note di credito e altri documenti contabili da un lato non ridimensiona il debito d’imposta, non avendo dedotto il ricorrente che tali note di credito fossero state evidenziate nella medesima dichiarazione IVA; dall’altro, non soddisfa l’indicata esigenza probatoria, non risultando dedotte specifiche iniziative intraprese al fine di soddisfare l’obbligazione tributaria.
Il motivo di impugnazione e’, pertanto, infondato.
9. E’ manifestamente infondato il motivo di ricorso proposto in riferimento al capo 6).
9.1. Il ricorrente contesta mancanza della motivazione in riferimento all’affermazione di responsabilita’ di (OMISSIS) nella bancarotta semplice di (OMISSIS) in quanto, sebbene coamministratore con la (OMISSIS), a quest’ultima andavano ricondotte tutte le iniziative aziendali, avendo la medesima disposto consistenti finanziamenti in favore della societa’ nella prospettiva del suo risanamento, ed avendo la presenza del (OMISSIS) il solo scopo di rappresentare verso i terzi una continuita’ aziendale.
9.2. La censura si limita ad introdurre una soggettiva prospettazione minimalista alternativa, e non si confronta con il principio generale, correttamente applicato dalla corte territoriale, secondo cui in tema di bancarotta, la responsabilita’ dell’amministratore – anche nelle ipotesi di mera investitura formale – nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e di controllo che derivano dalla accettazione della carica, cui va aggiunta la dimostrazione non solo astratta e presunta ma effettiva e concreta della consapevolezza della condizione della societa’ e dell’iniziativa degli ulteriori organi amministrativi, rispetto ai quali condivide poteri di vigilanza e controllo.
In particolare, ai fini della configurabilita’ del reato di bancarotta semplice, l’inerzia del singolo amministratore, quand’anche da sola insufficiente ad impedire l’evento pregiudizievole, nell’unirsi all’identico atteggiamento omissivo – sia esso colposo o doloso – degli altri componenti dell’organo amministrativo, acquista efficacia causale rispetto al dissesto, o all’aggravamento del dissesto, in quanto l’idoneita’ dell’opposizione del singolo a impedire l’evento deve essere considerata non isolatamente, ma nella sua attitudine a rompere il silenzio e a sollecitare, con il richiamo agii obblighi imposti dalla legge ed ai principi di corretta amministrazione, un analogo atteggiamento degli altri amministratori (Sez. 5, Sentenza n.32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261941).
La sostanziale condivisione delle scelte amministrative della fallita, riconducibili almeno alla consapevole tolleranza del (OMISSIS), in assenza di elementi significativi di segno contrario, rende manifestamente infondata la censura.
10. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione alle parti civili delle spese del grado.
11. Il ricorso del Procuratore Generale e’ inammissibile.
11.1. La configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare di cui alla L. Fall., articolo 219, comma 2, n. 1, quale circostanza aggravante, ne comporta l’assoggettabilita’ al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (Sez. 5, Sentenza n. 50349 del 22/10/2014, Dalla Torre, Rv. 261346), mentre le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimita’ soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la piu’ idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, Sentenza n.46343 del 26/10/2016, Montesano, Rv. 268473).
11.2. Nel caso in esame, il complesso delle circostanze delineate nelle sentenze di merito non appaiono idonee a rendere illogico o arbitrario il giudizio di comparazione formulato, con conseguente incensurabilita’ della relativa statuizione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso il ricorso del Procuratore Generale.
Rigetta i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate in Euro. 2.000 oltre accessori di legge per ciascuna delle parti civili.

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