Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 24 giugno 2014, n. 14326
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza-ingiunzione in data 20 gennaio 2012, il Garante per la protezione dei dati personali ha intimato alla s.r.l. Manage Consulting International il pagamento della somma di Euro 10.400 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 (Omessa o inidonea informativa all’interessato) e 162, comma 2-bis (Altre fattispecie), del codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per avere inviato tre messaggi di natura promozionale, senza dimostrare di avere reso l’informativa e di avere raccolto un esplicito consenso.
L’ordinanza-ingiunzione segue:
– la segnalazione della signora M.C. in data 26 luglio 2009, con cui si lamentava la ricezione di comunicazioni promozionali indesiderate via fax da parte della s.r.l. Manage Consulting International;
– la successiva nota in data 30 ottobre 2009, mediante la quale la segnalante dichiarava di non avere ricevuto alcuna informativa né di avere manifestato il proprio consenso alla ricezione di messaggi promozionali da parte della suddetta società;
– il verbale n. 4428/65381 del 26 febbraio 2010, con il quale venivano contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, in relazione agli artt. 13, 23 e 130 del medesimo codice.
2. – Il Tribunale di Padova, con sentenza in data 4 aprile 2013, ha rigettato l’opposizione proposta dall’ingiunta.
Il Tribunale ha ritenuto che ricorre un’ipotesi di trattamento dei dati personali, ex art. 4, comma 1, lettera a), del codice nella raccolta e nell’utilizzo di dati personali, attinti da una banca dati. Il primo giudice ha quindi rilevato che da parte della ricorrente non è stata fornita la prova di aver reso l’informativa di cui all’art. 13 del codice, sicché non può parlarsi di consenso informato. Il Tribunale ha poi sottolineato che l’invio da parte della Manage Consulting International s.r.l. dei fax di cui alla segnalazione da parte della signora M. ha avuto chiare finalità di promozione a fini di lucro, essendo stato utilizzato un sistema automatizzato di chiamata senza l’intervento di un operatore ai sensi dell’art. 130 del codice ed in assenza del necessario consenso di cui all’art. 23. Infine, il giudice di Padova ha escluso la ravvisabilità degli estremi della rimessione in termini per il pagamento ridotto, attesa la scelta consapevole della ricorrente di opporsi alla ordinanza-ingiunzione.
3. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale la Manage Consulting International ha proposto ricorso, con atto notificato il 2 agosto 2013, sulla base di dodici motivi.
Il Garante ha resistito con controricorso.
Considerato in diritto
1. – Preliminare in ordine logico è l’esame dell’undicesimo motivo, con cui si lamenta che sia stata ritenuta corretta la costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale dell’opposto Garante con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, nonostante il mancato conferimento di apposita procura alle liti.
1.1. – Il motivo è infondato.
Per espressa previsione normativa, contenuta nell’art. 17 del regolamento del Garante per la protezione dei dati personali n. 1 del 2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio, fermo restando quanto previsto dall’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai giudizi in cui è parte tale Autorità indipendente, la quale riveste una posizione particolare nell’ambito dello Stato-comunità, la rappresentanza e la difesa in giudizio è assunta dall’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, approvato con il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Cass., Sez. I, 15 luglio 2005, n. 15076); versandosi in ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa da parte dell’Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, il Garante rilasci uno specifico mandato all’Avvocatura medesima, giacché anche al patrocinio facoltativo si applica l’art. 1, secondo comma, del testo unico, che esclude la necessità del mandato per gli avvocati dello Stato esercenti le loro funzioni davanti a tutte le giurisdizioni e in qualunque sede (cfr. Cass., Sez. I, 27 marzo 2003, n. 4564; Cass., Sez. III, 7 febbraio 2005, n. 2410; Cass., Sez. I, 13 marzo 2013, n. 6228).
2. – Con il primo motivo (violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, 13, 23, 24, 130, 161 e 162 del codice e mancata applicazione dell’art. 44 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, nonché insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) la ricorrente contesta la sussistenza, nella specie, di un’ipotesi di trattamento di dati personali, tali non potendo considerarsi la mera raccolta del numero di telefono dalle Pagine gialle e l’invio di fax. Unica operazione nel caso di specie sarebbe quella dell’utilizzo del dato (numero di telefono e nominativo) già trattato dalle Pagine gialle. In ogni caso si sarebbe in presenza di trattamento di banche dati costituite prima del 1 agosto 2005, le quali – per espressa previsione normativa (art. 44 del decreto-legge n. 207 del 2008) – sarebbero lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009. La ricorrente contesta altresì la ricorrenza della natura promozionale delle comunicazioni effettuate.
Con il secondo motivo (violazione ed erronea applicazione degli artt. 130, 23, 24 e 13 del codice, nonché erronea e con-traddittoria motivazione) si censura che la sentenza abbia assimilato l’invio di fax ad una chiamata telefonica automatica senza intervento di operatore. Ad avviso della ricorrente, il corretto bilanciamento tra libertà di comunicazione e di svolgimento dell’attività commerciale e la tutela dell’interessato risulta individuato, nell’ipotesi in cui l’interessato volontariamente sia presente in un elenco pubblico consultabile, nella possibilità di opporsi, in ciò esaurendosi il contenuto del diritto là dove sia stato manifestato il consenso alla propria inserzione. La lettura offerta dalla sentenza impugnata finirebbe per comprimere senza alcun motivo il contatto commerciale.
Il terzo mezzo, nel denunciare violazione ed erronea applicazione dell’art. 23 del codice nonché erronea e contraddittoria motivazione, lamenta che il Tribunale abbia ritenuto la necessità del consenso in forma scritta ad substantiam.
Nella specie – si deduce – il consenso fu raccolto via telefono dalla signora T.L. , dipendente della Manage Consulting, nella conversazione del 23 giugno 2005.
Il quinto mezzo è rubricato “erronea applicazione degli artt. 162, comma 2-bis, 167, 23 e 130 del codice, in combinato disposto con l’art. 24 della legge n. 689 del 1981; carenza di potere; inesistenza; nullità ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; error in procedendo per mancata pronuncia su motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., e violazione di legge rispetto ai motivi di impugnazione”. Secondo la ricorrente, nel caso in esame non sarebbe stata data alcuna prova del fine di lucro, che è uno degli elementi della fattispecie di cui all’art. 167.
Con il sesto motivo (violazione dell’art. 140 del codice, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonché error in procedendo per mancata pronuncia su motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., e violazione di legge rispetto ai motivi di impugnazione) si lamenta che in un uno dei motivi di opposizione era stato contestato che, ai sensi dell’art. 140 del codice, il Garante avrebbe dovuto promuovere, ai sensi dell’art. 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e buona condotta, con forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l’eventuale dichiarazione di non voler ricevere. Nel marketing diretto – si sostiene – può non essere necessario il consenso là dove non sussistano elementi organizzativi di sistematicità e professionalità.
Il settimo mezzo, a sua volta, denuncia violazione del principio di cui all’art. 2 cod. pen. e mancata applicazione dell’art. 44 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito nella legge n. 14 del 2009, indebita applicazione degli artt. 13, 24, 130, 160 e 162-bis del codice nonché error in procedendo per mancata pronuncia su un motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. e violazione di legge rispetto ai motivi di impugnazione e mancata motivazione sul punto, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e violazione di legge rispetto ai motivi di impugnazione. Secondo la ricorrente, avrebbe dovuto trovare applicazione il citato art. 44, il quale dispone che le liste di numeri telefonici ricavate entro l’anno 2005 sono lecitamente utilizzabili e conservabili anche senza il consenso dell’utente, in deroga alle norme sulla privacy, fino al 31 dicembre 2009. Nella specie, infatti, la raccolta del dato personale è avvenuta nel 2005 e poi utilizzata nel periodo di vigore della normativa.
2.1. – I motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione – sono infondati.
2.2. – All’esame delle doglianze occorre premettere che, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 4 aprile 2013, trova applicazione la disciplina dell’art. 360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ., cosi come novellato dall’art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: e siccome la nuova disposizione consente la possibilità di ricorrere per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, non possono trovare ingresso le censure aventi ad oggetto omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, alla stregua del previgente testo normativo del n. 5 dell’art. 360, essendo ora denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Inoltre, con riguardo ai motivi che denunciano error in procedendo per mancata pronuncia sui motivi di ricorso e violazione di legge rispetto ai motivi di impugnazione, va ribadito che, in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il ricorso per cassazione che denunzi il mancato esame, da parte del giudice di merito, di un motivo dell’opposizione può condurre alla cassazione della sentenza impugnata soltanto se, vertendo su questione di diritto, esso sia fondato, atteso che, nel caso di sua infondatezza, lo iato esistente tra la pronuncia di rigetto ed il mancato esame della censura deve essere colmato dalla Corte di cassazione facendo uso del proprio potere di correzione della motivazione della sentenza, integrando la decisione di rigetto mediante l’enunciazione delle ragioni di diritto che sostengono il provvedimento opposto, senza necessità di rimettere la causa ad altro giudice affinché dichiari infondato il motivo non esaminato (Cass., Sez. II, 12 aprile 2006, n. 8561; Cass., Sez. II, 1 febbraio 2010, n. 2313).
2.3. – Tanto premesso, è innanzitutto erronea la premessa da cui muove la complessiva doglianza, che cioè nella specie si sarebbe di fronte al mero utilizzo di un numero di telefono o di fax estratto dall’elenco delle Pagine gialle, non ricadente nella nozione di “trattamento” di dati personali.
Nella nozione di “trattamento”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione di dati personali, è compresa anche l’estrazione di dati, come pure la presa di cognizione ed il successivo utilizzo, come nel caso di specie, per fini commerciali di un numero di fax risultante dall’elenco delle Pagine gialle. Infatti, l’art. 129, comma 2, del codice, in attuazione della disciplina comunitaria e in particolare della direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, ha individuato nella “mera ricerca dell’abbonato per comunicazioni interpersonali” la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma (prevedendo, in relazione a tale finalità, il principio della massima semplificazione per l’inclusione in essi degli abbonati), mentre il trattamento dei dati inseriti negli elenchi, se effettuato per fini ulteriori, diversi da quelli interpersonali, e in particolare per scopi pubblicitari, promozionali o commerciali, è lecito – come precisato dal Garante con il provvedimento 15 luglio 2004, relativo ai nuovi elenchi telefonici – solo se è effettuato con il consenso specifico ed espresso degli interessati, non integrato dalla mera possibilità di opporsi.
Né rileva, nel senso di escludere l’illiceità della condotta sanzionata con l’ordinanza-ingiunzione opposta, la norma dell’art. 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il quale ha stabilito che i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1 agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, anche in deroga agli artt. 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali.
– E ciò per un duplice ordine di ragioni:
– perché la deroga vale per i “soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1 agosto 2005″: e la sussistenza di questa circostanza (l’avvenuta costituzione della banca dati prima del 1 agosto 2005) non risulta essere positivamente riscontrata dalla sentenza impugnata;
– perché la richiamata disposizione non deroga a quanto previsto dalla norma dettata dall’art. 130 del codice, il quale, in tema di comunicazioni indesiderate, prevede che l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell’interessato, sottoponendo alla stessa previsione le comunicazioni promozionali avvenute a mezzo fax: le comunicazioni promozionali inviate a mezzo fax, pertanto, per essere lecite, necessitano del consenso dell’interessato, che deve essere acquisito previa idonea informativa prima che le stesse siano inviate e non in un momento successivo all’avvenuta ricezione del fax.
Quanto poi all'”intervento di un operatore” – la cui assenza determina l’applicazione della disciplina in tema di comunicazioni indesiderate ai sensi dell’art. 130 del codice -, esso si riferisce alla ricezione contestuale, da parte dell’interessato, di messaggi promozionali da parte di persona fisica nel corso di una chiamata telefonica; pertanto, l’invio del fax va assimilato ad una chiamata telefonica automatica senza intervento di un operatore, a causa delle caratteristiche intrinseche del mezzo di comunicazione e dell’assenza di contatto diretto fra operatore e destinatario del messaggio, non essendo questa assimilazione impedita dalla circostanza che una persona fisica abbia provveduto all’azione materiale dell’invio del fax. In altri termini, l’art. 130 del codice subordina al consenso preventivo dell’interessato l’uso lecito di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, ovvero l’uso del telefax o di altro tipo di comunicazione elettronica, al fine di inviare materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
E poiché nella specie il Tribunale ha accertato – con congruo e logico apprezzzamento (che qui non può essere rimesso in discussione) – che i fax inviati dalla Manage Consulting alla signora M. avevano chiare finalità di promozione e di lucro, trattandosi di comunicazioni finalizzate alla commercializzazione di corsi formativi, correttamente è stato ritenuto integrato l’illecito contestato, non risultando che il consenso sia stato specifico e documentato per iscritto, come prescritto dall’art. 23 del codice, e raccolto previa idonea informativa, come richiesto dall’art. 13 dello stesso codice.
Né è pertinente il richiamo all’art. 140 del codice per la protezione dei dati personali, giacché la previsione – nell’ambito del codice di deontologia e di buona condotta promosso dal Garante in tema di marketing diretto – di forme semplificate per manifestare o rendere meglio conoscibile l’eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni, è destinata ad operare nei soli casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell’interessato. Ne deriva che la mancata adozione del codice di deontologia e di buona condotta non determina – al contrario di quanto sostiene la ricorrente – il venir meno della necessità del consenso quando questo sia invece, come nella specie, richiesto, non rilevando che chi ha fatto ricorso alla comunicazione commerciale non abbia il supporto di “elementi organizzativi di sistematicità e professionalità”.
3. – Con l’ottavo motivo (erronea individuazione della disciplina applicabile ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonché error in procedendo per mancata pronuncia su un motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. e violazione di legge rispetto ai motivi di impugnazione e mancata motivazione sul punto, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e violazione di legge rispetto ai motivi di impugnazione) si deduce che, quand’anche sussistesse violazione, e in particolare la spedizione di asseriti messaggi promozionali in assenza di consenso, non potrebbe concretare il medesimo comportamento una pluralità di violazioni autonomamente sanzionabili, poiché da un lato il trattamento si sarebbe esaurito o si identificherebbe nella spedizione della promozione in mancanza di consenso, senza alcun ulteriore utilizzo, trattandosi di dati presi dalle Pagine gialle. Di qui l’impossibilità di ritenere allo stesso tempo violati sia l’art. 13 del codice sia gli artt. 23 e 130 del codice. Anche se per ipotesi i comportamenti fossero distintamente sanzionabili, dovrebbe farsi necessariamente applicazione del principio del concorso di violazioni continuate, con necessità dunque di applicazione della sanzione più grave aumentata fino ad un terzo.
3.1. – Il motivo è infondato, perché nella specie la condotta posta in essere integra due illeciti amministrativi; da un lato, l’omessa informativa all’interessato, punita ai sensi dell’art. 161 del codice in materia di protezione dei dati personali per violazione dell’art. 13 dello stesso codice; dall’altro, il trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni degli artt. 23 e 130, richiamati dall’art. 167 del codice, ai sensi dell’art. 162, comma 2-bis.
Inoltre, in tema di sanzioni amministrative, l’art. 8 della legge n. 689 del 1981 prevede che – salve le ipotesi di cui al secondo comma, in materia di violazione delle norme previdenziali ed assistenziali – la sanzione più grave alimentata fino al triplo può essere irrogata nei soli casi di concorso formale, senza che possa ritenersi applicabile il medesimo meccanismo sanzionatorio alla fattispecie della continuazione di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Cass., Sez. II, 8 agosto 2007, n. 17347; Cass., Sez. II, 4 marzo 2011, n. 5252).
4. – Il nono mezzo lamenta erronea individuazione della disciplina applicabile ratione temporis e di quantificazione della sanzione ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. nonché error in procedendo per mancata pronuncia su un motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., violazione di legge rispetto ai motivi di impugnazione e mancata motivazione sul punto, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Si sostiene che il primo fax inviato da Manage Consulting risalirebbe al dicembre 2007, quindi al fatto non potrebbe ritenersi applicabile la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 162, comma 2-bis, del codice, introdotto dall’art. 44 del decreto-legge n. 207 del 2008, entrato in vigore solo nel 2008. Pertanto, ai fini dell’art. 167, sussisterebbero due violazioni e non tre ed erronea sarebbe la contestazione iniziale. La pretesa (ed insussistente) operazione di trattamento dati personali sarebbe avvenuta del pari nel 2005, e peraltro mediante utilizzo di dati pubblici dell’anno 1999-2000; pertanto, anche la contestata violazione relativa non potrebbe essere sanzionata dall’art. 162, comma 2-bis, del codice, entrato in vigore successivamente.
4.1. – Il motivo è infondato.
Esso innanzitutto è formulato in modo del tutto assertivo e aspecifico, non indicando da quali risultanze probatorie risulterebbe l’anteriorità dell’invio del primo fax rispetto alla data di entrata in vigore dell’art. 162, comma 2-bis, del codice.
In ogni caso, si tratta di censura astratta, perché, a prescindere dalla data dell’invio del primo fax, la condotta illecita sarebbe in ogni caso configurabile per l’invio degli altri due fax, avvenuto in epoca successiva al 2008; e considerato che nella specie la violazione non è stata contestata in riferimento ad ogni fax inviato, ma complessivamente per i tre fax, applicandosi il minimo di legge.
5. – Il decimo motivo è rubricato “errore scusabile sulla sussistenza di illecito amministrativo, sul fatto e/o errore determinato dall’altrui inganno; mancata applicazione degli artt. 49 e 50 del codice e 3 della legge n. 689 del 1981; travisamento dei fatti ed erroneo supposto in fatto ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonché error In procedendo per mancata pronuncia su un motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. e violazione di legge rispetto ai motivi di impugnazione e mancata motivazione sul punto, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc.civ.”. Con esso si censura che la sentenza impugnata non abbia preso in considerazione il motivo di opposizione con il quale erano state illustrate le ragioni che facevano propendere per ritenere in ogni caso scusabile l’errore.
5.1. – La censura è inammissibile, non essendo indicate le risultanze processuali – che il Tribunale non avrebbe valutato – dalle quali emergerebbero gli elementi positivi, estranei all’autore, idonei ad ingenerare in quest’ultimo l’incolpevole opinione di liceità del proprio agire. La doglianza si risolve nella richiesta di un accertamento di fatto.
6. – Il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per non essere stata offerta all’autore dell’illecito la possibilità di pagare in misura ridotta, con effetto estintivo dell’obbligazione, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione.
6.1. – La censura è infondata.
Prima dell’ordinanza-ingiunzione la società Manage Consulting ha ricevuto la notifica degli estremi della violazione ed è stata cosi messa in condizione di avvalersi della facoltà di estinguere l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta. Essendo il pagamento in misura ridotta alternativo al ricorso in opposizione, la domanda di rimessione in termini per effettuare detto pagamento non è introducibile all’interno del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (Cass., Sez. I, 15 febbraio 2007, n. 3447).
7. – Il dodicesimo motivo solleva, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 13, 23, 130, 161 e 162 bis del codice della privacy, in riferimento agli artt. 15, 41, 2 e 3 Cost. ed in relazione agli artt. 10, 11, 16 e 52 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
7.1. – Il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dalla ricorrente è manifestamente infondato.
La disciplina delle comunicazioni indesiderate, infatti, nel richiedere che, a fronte di un mezzo particolarmente invasivo per la riservatezza, perché ad operatività automatica, il consenso dell’interessato sia assistito dalle massime garanzie, è frutto di un ragionevole bilanciamento dei vari interessi che vengono in gioco, il quale tiene conto della valenza primaria che in materia riveste il diritto della persona al rispetto della propria vita privata e alla protezione dei propri dati personali.
8. – Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta, il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in Euro 1.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
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