Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 dicembre 2020| n. 29275.
Nella modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 cod. proc. civ., che può riguardare anche uno od entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), è compresa la proposizione di una domanda diversa in via subordinata ed alternativa, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta a seguito dello scioglimento della comunione legale, il giudice di legittimità ha ritenuto infondato il motivo di doglianza formulato dal ricorrente, coniuge separato, essendo manifesta l’inerenza, alla comune vicenda sostanziale, di entrambe le domande proposte da controparte: l’una, in via principale, volta ad ottenere una quota paritaria dell’incremento di valore degli immobili e dell’impresa di trasporti; l’altra, introdotta in via subordinata nella memoria ex articolo 183 cod. proc. civ., diretta ad ottenere il riconoscimento della metà delle spese di ristrutturazione e miglioramento degli immobili e di costituzione della predetta impresa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4322; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 25 maggio 2018, n. 13091; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 28 novembre 2017, n. 28385; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 22 dicembre 2016, n. 26782).
Ordinanza|22 dicembre 2020| n. 29275
Data udienza 17 novembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: PROCEDIMENTO CIVILE – DOMANDA GIUDIZIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4304-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1315/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 15/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
RILEVATO
Che:
(OMISSIS), a seguito dello scioglimento della comunione legale, conveniva in giudizio il coniuge separato (OMISSIS) e chiedeva di accertare e condannare quest’ultimo a corrispondere una somma corrispondente all’incremento di valore degli immobili di proprieta’ esclusiva del marito e l’avviamento di una impresa di trasporti gestita dal coniuge e caduta in comunione de residuo, cui affermava di avere contribuito economicamente con i propri risparmi derivanti dall’attivita’ lavorativa e da donazioni effettuate dai propri genitori; nella memoria ex articolo 183 c.p.c. l’attrice chiedeva, in via subordinata e alternativa, la condanna al pagamento della meta’ dell’ammontare delle spese sostenute per la ristrutturazione e il miglioramento dei predetti immobili, per la costruzione di un nuovo fabbricato su suolo di proprieta’ del marito e per la costituzione dell’impresa.
Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, nel contraddittorio con il convenuto, in accoglimento della domanda subordinata, condannava il convenuto a corrispondere 36376,00, oltre interessi, pari al 50% del valore dell’impresa e delle spese sostenute per gli immobili.
Il gravame di (OMISSIS) veniva rigettato dalla Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 15 dicembre 2017.
Avverso questa sentenza e’ stato proposto ricorso per cassazione; la (OMISSIS) ha presentato controricorso.
CONSIDERATO
Che:
Il primo motivo denuncia violazione di legge e nullita’ della sentenza impugnata per avere accolto la domanda relativa alle spese sostenute per gli immobili che era stata proposta tardivamente nella memoria ex articolo 183 e dunque inammissibilmente.
Il motivo e’ infondato.
Nella modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c., che puo’ riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), e’ compresa la proposizione di una domanda diversa in via subordinata e alternativa, sempre che la domanda cosi’ modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza che, per cio’ solo, si determini la compromissione delle potenzialita’ difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass. n. 4322 del 2019, n. 13091 del 2018, n. 28385 del 2017, n. 26782 del 2016). Evidente e’, nella specie, l’inerenza alla comune vicenda sostanziale di entrambe le domande proposte dalla (OMISSIS): l’una, in via principale, volta ad ottenere una quota paritaria dell’incremento di valore degli immobili e dell’impresa; l’altra, introdotta in via subordinata nella memoria ex articolo 183 c.p.c., volta ad ottenere il riconoscimento della meta’ delle spese di ristrutturazione e miglioramento degli immobili e di costituzione dell’impresa di trasporti.
Il secondo motivo, che denuncia violazione dell’articolo 178 c.p.c., illegittimita’ della c.t.u. e dell’ordinanza ammissiva e omessa pronuncia su un motivo di appello, e’ inammissibile per difetto di specificita’. La doglianza di omessa pronuncia e’ riferita ad un “quarto motivo” di appello, relativo al valore dell’impresa, che si afferma essere “trascritto testualmente in punto di fatto” senza tuttavia riportarlo nel motivo stesso. Nella parte introduttiva del ricorso sono riportati ampi brani dei motivi di appello, senza far comprendere quale sia il motivo di gravame sul quale la Corte non avrebbe pronunciato. Nel ricorso si sviluppano doglianze riferite alle statuizioni del giudice di primo grado senza che il ricorrente si faccia carico di interpretare quelle statuizioni alla luce delle rationes decidendi illustrate nella sentenza d’appello qui impugnata ne’ di verificare se e quale risposta la Corte territoriale abbia dato a quelle doglianze. La questione concernente il valore dell’impresa di trasporti, peraltro, e’ stata esaminata dalla Corte territoriale nella trattazione del secondo e terzo motivo di appello.
Il terzo motivo di ricorso, rubricato in termini di “violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c.”, e’ un “non motivo” risolvendosi nella richiesta di riesaminare la regolamentazione delle spese operata dai giudici di merito per “l’evidente compendio di vizi da cui sono affette la sentenza di primo e secondo grado”. Esso e’ dunque inammissibile.
Il ricorso e’ rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione della presente ordinanza, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply