Nella fase di liquidazione dell’attivo fallimentare

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 20 novembre 2019, n. 30200.

La massima estrapolata:

Nella fase di liquidazione dell’attivo fallimentare, al curatore è riconosciuta la possibilità di incamerare la cauzione prestata da colui che, scelto all’esito di una procedura competitiva finalizzata alla cessione dell’azienda, non addivenga, poi, alla stipula del relativo contratto, così venendo meno al rispetto dell’originaria proposta, a condizione che non venga fornita la prova della non imputabilità dell’inadempimento a fatto e colpa dell’aggiudicatario.

Ordinanza 20 novembre 2019, n. 30200

Data udienza 9 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7286/2014 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti Di (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Curatela Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore pro tempore, avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) s.r.l.;
– intimata –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CHIETI, depositato il 26/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2019 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- Nel corso del 2010, il Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) ha provveduto, sulla base di quanto stabilito nel programma di liquidazione dell’attivo, ad avviare una procedura competitiva intesa alla cessione del complesso aziendale appartenente alla fallita. La procedura – per la quale “le condizioni di vendita” dettate nel programma di liquidazione ex articolo 104 ter, comma 1, lettera e) non hanno richiamato le “disposizioni del codice di procedura civile”, secondo quanto consentito dalla L. Fall., articolo 107 comma 2 – e’ stata specificamente regolata da un apposito “disciplinare di vendita”.
In particolare, il disciplinare ha previsto l’onere, per ciascuno dei soggetti offerenti, di procedere al deposito cauzionale di una data somma di danaro; in via ulteriore ha precisato – quanto alla posizione del contraente designato aggiudicatario – che, “nel caso di mancata stipula del contratto di cessione di azienda per fatto e colpa dell’aggiudicatario”, “quest’ultimo si intendera’ decaduto dall’aggiudicazione e la Procedura avra’ diritto di incamerare la cauzione, a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno” (cfr. la clausola n. 14).
Il disciplinare di vendita ha inoltre previsto, tra le altre cose, che l'”aggiudicatario dovra’ procedere all’espletamento della procedura di consultazione sindacale L. n. 428 del 1990, ex articolo 47 che dovra’ essere conclusa entro 30 giorni dall’aggiudicazione”; e che “entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di cui sopra sara’ stipulato davanti al notaio incaricato dalla Procedura il contratto di cessione di azienda, secondo lo schema allegato, previa comunicazione scritta inviata dalla Procedura all’aggiudicatario”. “Sino al momento della comunicazione dell’accettazione dell’offerta di acquisto” – e’ stato anche precisato – non si determinera’ a carico della “procedura fallimentare alcun obbligo o impegno di alienazione nei confronti di eventuali offerenti”.
2.- All’esito della svolta gara e’ stata dichiarata “aggiudicataria”, in data 20 giugno 2013, la s.r.l. (OMISSIS).
Questa, con istanza depositata il successivo 30 luglio, ha chiesto al giudice delegato l'”adozione di un provvedimento idoneo a consentire la conclusione del procedimento di cessione in coerenza con l’ultimazione delle attivita’ (di inventario) in corso e con la conservazione del complesso aziendale cosi’ come accreditato e autorizzato”.
Con provvedimento di pari data il giudice delegato ha respinto la richiesta cosi’ formulata. Accogliendo d’altro canto un’istanza appositamente presentata dal curatore, con distinto provvedimento ha inoltre dichiarato la societa’ decaduta dall’aggiudicazione, “con diritto del fallimento a incamerare la somma a suo tempo versata a titolo di cauzione, salvo valutazione della curatela per risarcimento del maggior danno”.
3.- Avverso questi provvedimenti la s.r.l. (OMISSIS) ha presentato reclamo L. Fall., ex articolo 26 avanti al Tribunale di Chieti. Che lo ha respinto con decreto depositato il 26 ottobre 2013.
4.- Ha in particolare riscontrato il Tribunale che l'”acquisto e’ stato previsto a corpo”, con la conseguenza che “non puo’ costituire motivo di doglianza la mancata ultimazione della verifica dell’inventario”; che la modifica dei nominativi dei dipendenti dell’azienda sanitaria avrebbe comportato un'”operazione di mera rettifica, che non avrebbe richiesto alcun nuovo accordo”; che “in punto alla problematica dell’adeguamento della struttura, la censura della reclamante non puo’ essere accolta”, perche’ “formulata genericamente, non avendo essa specificato neanche quali opere si sarebbero rese necessarie”.
“Per le suesposte ragioni non sussisteva” – ha ritenuto conclusivamente il provvedimento – “alcuna ragione per la concessione degli invocati provvedimenti di differimento da parte del giudice delegato che opportunamente, non avendo il reclamante provveduto a presentarsi nella data stabilita dinanzi al notaio rogante per la stipula dell’atto di acquisto, ha dichiarato la decadenza della stessa con conseguente incameramento della cauzione versata”.
5.- Avverso questo decreto propone ora ricorso ex articolo 111 Cost., comma 7, la s.r.l. (OMISSIS), svolgendo quattro motivi di cassazione.
Resiste il Fallimento con controricorso, che pure solleva eccezione di inammissibilita’ del ricorso per tardivita’ della sua proposizione, come anche solleva un’eccezione di inammissibilita’ specificamente relativa al secondo motivo di ricorso (infra, n. 12).

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- I motivi di ricorso sono intestati nei termini che di seguito vengono riportati.
Primo motivo: “nullita’ del decreto per omessa pronunzia. Omessa motivazione su fatto decisivo per il giudizio rappresentato dall’incameramento del deposito cauzionale in una procedura competitiva L. Fall., ex articolo 104 ter/105/107”.
Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 104 ter/105/107 e di ogni norma e principio in tema di procedura competitiva fallimentare, avendo a oggetto un’azienda sanitaria (immobili e 652 dipendenti). Violazione dell’articolo 1385 c.c. in tema di caparra confirmatoria con nullita’/inefficacia della relativa clausola (capi 3 e 14 del disciplinare), siccome afferente a una proposta unilaterale (e non a un contratto preliminare, ne’ definitivo)”.
Terzo motivo: “violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 104 ter/105/107 e di ogni norma e principio in tema di procedura competitiva fallimentare, avendo a oggetto un’azienda sanitaria (immobili e 652 dipendenti). Violazione dell’articolo 1385 c.c. in tema di ritenzione di caparra confirmatoria in danno di soggetto privo di colpa e non responsabile per (presunti, ma insussistenti) danni da fatti di grave importanza e dell’articolo 1457 c.c. in mancanza di termine essenziale”.
Quarto motivo: “violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 104 ter/105/107 e di ogni norma e principio in tema di procedura competitiva fallimentare, avendo a oggetto l’alienazione/cessione di un’azienda sanitaria (costituita da immobili, attrezzature, rapporti contrattuali e di lavoro con 652 dipendenti, avviamento, autorizzazioni amministrative nell’accezione di cui all’articolo 2555 c.c.)”.
7.- L’eccezione di inammissibilita’ per tardivita’ della proposizione del ricorso, che e’ stata sollevata dal Fallimento controricorrente, assume la “violazione del termine di cui all’articolo 325 c.p.c.”: la presentazione – si precisa – e’ avvenuta “oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento da parte della cancelleria del Tribunale di Chieti” (comunicazione compiutasi con fax del 26 settembre 2013).
8.- L’eccezione di inammissibilita’ per tardivita’ non puo’ ritenersi fondata.
Come ha rilevato la pronuncia di Cass. 25 giugno 2019, n. 16938, il “ricorso straordinario per cassazione va proposto secondo la disciplina generale di cui all’articolo 111 Cost., penultimo comma, nonche’ all’articolo 360 c.p.c., u.c., con applicazione del termine di sessanta giorni di cui all’articolo 325 c.p.c., comma 2 decorrente dalla notificazione del provvedimento all’interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell’articolo 327 c.p.c. La comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non e’ idonea a fare decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 c.p.c.”.
9.- Il primo motivo assume che il Tribunale di Chieti si e’ limitato a formulare una “motivazione apparente e quindi insussistente” in punto di diritto del Fallimento a incamerare “a titolo di penale” la somma a suo tempo depositata come cauzione. Il tutto si riduce annota il ricorrente – all’utilizzo, in motivazione, dell’avverbio “opportunamente”: che per l’appunto nulla spiega in termini di “logica giuridica”.
10.- Il motivo non puo’ essere accolto.
In realta’, il giudice del merito e’ giunto alla decisione accertativa del diritto del Fallimento di incamerare la somma di cui alla cauzione in esito allo svolgimento di un percorso argomentativo che si e’ focalizzato sulla constatazione che la societa’ dichiarati “aggiudicataria” non si e’ presentata per il rogito (fatto, questo, in se’ stesso non contestato); e che ha pure riscontrato la concreta mancanza di ragioni in qualche misura giustificative di tale assenza (il corpo sostantivo della motivazione e’ riportato sopra, nel n. 4).
Posti questi dati, e posto altresi’ l’inequivoco testo del disciplinare (cfr. sopra, nel secondo capoverso del n. 1), in effetti, alla dichiarazione di decadenza dalla c.d. aggiudicazione e’ senz’altro “conseguente” (cosi’, testualmente, la motivazione del decreto) l’incameramento definitivo della cauzione.
11.- Il secondo motivo di ricorso muove dalla rilevazione che la procedura competitiva, che e’ stata predisposta nel caso di specie, possiede natura privatistica, anche in ragione del fatto che gli organi fallimentari non si sono avvalsi della facolta’, concessa dalla L. Fall., articolo 107, comma 2, di prevedere l’applicazione delle “disposizioni del codice di procedura civile”.
A questa premessa (della natura privatistica della procedura competitiva, appunto) il ricorrente fa seguire l’assunto che il deposito cauzionale predisposto nel disciplinare, con la clausola n. 14, ha la “natura e la funzione di caparra confirmatoria”. Per subito rilevare che, allora, la clausola stessa si manifesta “inficiata da nullita’ e da originaria e assoluta inefficacia”.
Questa clausola non accede – argomenta il motivo – a “un contratto preliminare, ne’ tanto meno a un contratto definitivo, ma a una proposta unilaterale, a fronte della quale la curatela destinataria non ha assunto alcuna obbligazione, ne’ impegno ne’ vincolo”. Laddove la giurisprudenza di questa Corte – cosi’ si ammonisce – e’ chiara nell’affermare che la caparra confirmatoria “puo’ inserirsi solo in un contratto con prestazioni corrispettive dal quale sorgono obbligazioni per entrambe le parti, dato che altrimenti il versamento della caparra non sarebbe in grado di svolgere la sua peculiare funzione di coazione indiretta all’adempimento sia per il soggetto che da’, che per quello che riceve”.
12.- Come si e’ gia’ sopra anticipato (cfr. nel n. 5), il controricorrente ha specificamente eccepito l’inammissibilita’ del presente motivo. Si tratta di “questione non sollevata prima” – cosi’ egli assume – “ne’ dinanzi al al giudice delegato, ne’ in sede di reclamo e non rilevabile d’ufficio”.
L’eccezione non merita di essere accolta.
Secondo quanto piu’ volte riscontrato dalla giurisprudenza di questa Corte, la nullita’ del patto posto a base di una pretesa (nella specie, restitutoria) puo’ essere rilevata d’ufficio anche in sede di giudizio di cassazione (cfr., in particolare, Cass., Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass., Sezioni Unite, 22 marzo 2017, n. 7294). D’altro canto, il tema sollevato dal presente motivo di ricorso propone una questione di puro diritto, rispetto alla quale il controricorrente ha senz’altro avuto modo di svolgere le proprie difese (cosi’ come, del resto, ha effettivamente fatto: cfr. controricorso, p. 18 s.).
13.- Entrando nel merito del motivo, occorre rilevare che l’argomentazione prospettata dal ricorrente non appare per nulla condivisibile. Non pertinente si manifesta, prima di ogni altra cosa, il richiamo che il ricorrente fa alla giurisprudenza di questa Corte in punto di caparra confirmatoria.
In effetti, il motivo di ricorso ha indebitamente traslato al piano della validita’ cio’ che propriamente attiene, per contro, al tema della qualificazione specifica di una clausola di autotutela in termini di caparra confirmatoria. E’ su quest’ultimo piano, in realta’, che si e’ mossa la giurisprudenza di questa Corte.
Piu’ precisamente, Cass., 15 agosto 1998, n. 4902, Cass., 30 maggio 1995, n. 6050 e Cass., 20 dicembre 1988, n. 6959 non vanno oltre l’affermazione che la caparra confirmatoria non e’ incompatibile con la struttura del contratto definitivo, quand’anche traslativo di un diritto reale. Nel riprendere testualmente un passo della decisione di Cass., 6 maggio 1977, n. 1729, poi, la sentenza di Cass., 1 aprile 1995, n. 3823 – che e’ l’altra pronuncia richiamata dal ricorrente – afferma solo che la “caparra confirmatoria, pur trovando applicazione nei contratti con prestazioni corrispettive, e’ inapplicabile nel caso in cui questi vincolano entrambi i contraenti”.
E’ appena il caso di rilevare, d’altra parte, che il fatto che una certa fattispecie tipo sia in ipotesi non compatibile con una data qualificazione di una clausola contrattuale non comporta – di per se’ stessa – una valutazione di nullita’ o di inefficacia della medesima, ben potendo la clausola risultare suscettibile di una diversa qualificazione (e connessa diversa disciplina) o anche essere valutata come “atipica”.
14.- La riscontrata inettitudine dell’argomentazione svolta dal ricorrente non vale, peraltro, a porre termine all’esame del secondo motivo.
E’ invero principio ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte che “il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullita’ contrattuale deve rilevare di ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante, essendo quella domanda pertinente a un diritto autodeterminato, sicche’ e’ individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio” (oltre alla gia’ citata pronuncia di Cass. Sezioni Unite, n. 26242/2014, si vedano, tra le altre, Cass., 26 luglio 2016, n. 15408; Cass., 7 luglio 2017, n. 16977; Cass., 1 agosto 2018, n. 20388; Cass., 19 luglio 2018, n. 19251).
Occorre in altri termini verificare se, nei confronti della ridetta clausola n. 14, venga nel caso a prospettarsi un’altra, diversa ragione, che sia indicativa della nullita’ della stessa.
15.- Nell’avviare la preannunciata verifica, occorre avvertire che nella giurisprudenza di questa Corte non ricorrono precedenti che affrontano, in termini diretti e propri, il tema della validita’ della clausola che, nell’ambito di una procedura competitiva di tratto fallimentare, disponga l’incameramento della cauzione per il caso di inadempimento del soggetto che si e’ impegnato ad acquistare un bene del fallito.
Utili spunti per la soluzione del problema possono tuttavia trarsi dalla pronuncia di Cass., 16 maggio 2018, n. 11957, che si e’ occupata di una fattispecie per taluni versi prossima a quella qui in esame, seppure in relazione a un caso in cui non risultava presente una clausola ad hoc nella regolamentazione della procedura competitiva (in tale specie, invece, il curatore aveva richiamato, nel programma di liquidazione, la “disciplina codicistica esclusivamente con riferimento alla vendita immobiliare ivi prevista”: nel concreto, la questione verteva sull’eventuale applicazione della disciplina dell’esecuzione, di cui al codice di procedura, a un contratto di affitto di azienda).
Anche nell’ipotesi scrutinata da questa pronuncia, invero, la controversia ha riguardato la materia dell’incameramento della cauzione da parte del Fallimento in ragione della mancata comparizione dell’altro contraente avanti al notaio per il rogito (e sempre riguardo a una procedura competitiva posta in essere nella vigenza del regime anteriore alla novella del 2015).
16.- La richiamata pronuncia di Cass. n. 11957/2018, dunque, ha riscontrato prima di tutto che, nel concreto svolgimento della procedura competitiva, “il versamento della cauzione ha la funzione di assicurare la serieta’ della proposta, scongiurando iniziative meramente dilatorie (ove non fraudolente)”.
Ha rilevato, altresi’, che “il riconoscimento della possibilita’, da parte di chi abbia la gestione di procedure concorsuali, di incamerare definitivamente la cauzione prestata da colui che, scelto tramite procedura competitiva, non addivenga poi alla stipula dell’atto cui quest’ultima era propedeutica, risponde, invero, a ineludibili esigenze pubblicistiche e di interpretazione sistematica dell’ordinamento, ed e’ altresi’ imposto dalla necessita’ di scongiurare, nel peculiare ambito suddetto, il verificarsi di comportamenti potenzialmente idonei a incidere negativamente sull’efficace conduzione di procedure concorsuali, nonche’ sulla loro ragionevole durata”.
17.- Con riferimento all’ipotesi in cui la regolamentazione di una procedura competitiva predisponga una clausola negoziale di incameramento della cauzione depositata dall’offerente (“aggiudicatario”) resosi poi inadempiente, le osservazioni svolte dalla decisione di Cass. n. 11957/2018 appaiono traducibili, e sintetizzabili, nell’affermazione che puo’ ritenersi la validita’ della clausola di incameramento che, nel suo risvolto funzionale, risulti intesa a perseguire l’obiettivo sostanziale della (miglior) efficienza della procedura competitiva posta in essere.
Cio’ tuttavia a condizione – va di necessita’ aggiunto, con separato rilievo – che la clausola di incameramento, che nel concreto venga predisposta, si manifesti comunque compatibile con l’insieme di principi e regole di ordine privatistico, che innervano il sistema vigente: la circostanza che il programma di liquidazione approntato nella specie abbia divisato di non procedere al richiamo delle “disposizioni del codice di procedura civile”, come pure consentito dalla norma della L. Fall., articolo 107, comma 2, sottolinea con forza la necessita’ di un simile riscontro.
18.- Per svolgere il quale, appare opportuno osservare come non risulti appropriata la qualificazione di caparra confirmatoria che il ricorrente ha inteso assegnare alla clausola di incameramento predisposta dal Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) con la clausola n. 14. Al di la’ della constatazione che il motivo non estrinseca le ragioni per cui, nella specie, ci si dovrebbe trovare di fronte a una clausola istitutiva di una caparra confirmatoria, questa figura si mostra oggettivamente estranea alla fisionomia della fattispecie concretamente in esame.
Nel caso in discorso, infatti, la prestazione della cauzione da parte dell’offerente non si coniuga con l’assunzione di nessun obbligo di prestazione da parte del Fallimento: manca qui, in definitiva, il presupposto base – la contemporanea assunzione di reciproci obblighi di prestazione – che rende poi applicabile il peculiare meccanismo disciplinare contenuto nell’articolo 1385 c.c., comma 2.
19.- In realta’, la clausola di incameramento proposta dal disciplinare, si manifesta alimentata da altro e diverso spirito.
Assunta nel suo impianto di base, essa appare in particolare intesa a proporre, e conformare, una versione negoziale della tutela predisposta ex lege, con l’articolo 587 c.p.c., per il caso di “inadempienza dell’aggiudicatario” nel contesto delle vendite forzate (“se il prezzo non e’ depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario” e “pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa”).
Una simile prospettiva viene sollecitata, prima di tutto, dallo stesso lessico utilizzato per confezionare la clausola (che risulta imperniato proprio sul punto dell'”aggiudicazione”). La stessa risulta poi confermata dalla (pur approssimativa) somiglianza della situazione che risulta oggetto di regolamentazione: nel regolamento negoziale della vendita competitiva, se (solo) il deposito della cauzione rende apprezzabili le singole proposte irrevocabili di acquisto contrattuale, che siano state presentate, l'”aggiudicazione” – nel liberare le cauzioni depositate da tutti i partecipanti diversi da quella dell'”aggiudicatario” – rende nel concreto “esigibile” l’obbligo riflesso nella proposta di acquisto presentata da quest’ultimo.
20.- Ora, posto l’impianto che ne connota la struttura, la clausola di incameramento predisposta dal Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) si mostra in se’ coerente con le finalita’ pubblicistiche di efficienza che, nel sistema vigente, risultano caratterizzare le procedure competitive di liquidazione dell’attivo fallimentare (cfr. sopra, n. 16).
Sotto il profilo della regolamentazione disciplinare – e quindi sul piano del confronto tra i suoi contenuti e i principi del sistema privatistico – il testo della clausola n. 14 contiene in se’, poi, due “correttivi”, che vengono ad attenuare il rigore del modello d’incameramento che e’ stato profilato nell’articolo 587 c.p.c.
La posizione di questi correttivi – e’ bene anticipare – appare senz’altro idonea ad assicurare la validita’, sul piano negoziale, della clausola di incameramento in questione.
21.- Il primo correttivo si sostanzia nel fatto che il testo della clausola n. 14, preoccupandosi appunto di mitigare il peso della disposizione dell’articolo 587 c.p.c., dispone che l’incameramento della cauzione avviene solo nel caso di un inadempimento “per fatto e colpa” dell’aggiudicatario (secondo quanto, del resto, il Tribunale di Chieti non ha mancato di verificare essere accaduto: sopra, nn. 4 e 10). Il punto riveste primario rilievo.
Secondo quanto precisato dalla citata pronuncia di Cass. n. 11957/2018, in assenza di una diretta applicazione della disposizione dell’articolo 587 c.p.c., il ricorso alla “forma di autotutela”, data dall’incameramento delle somme di cui alla cauzione, resta legittimo “laddove risulti l’imputabilita’ dell’inadempimento che si presume a carico dell'”aggiudicatario” stesso (rectius: del soggetto che abbia fatto la proposta piu’ vantaggiosa, con il quale il curatore sia stato autorizzato a concludere il successivo atto cui la procedura competitiva era propedeutica), salva la prova contraria” – della non imputabilita’ dell’inadempimento, cioe’ – “che, giusta la regola generale posta dall’articolo 1218 c.c., egli ha l’onere di dedurre”.
Trasportato il rilievo sul piano delle regole negoziali, lo stesso si traduce nell’indicare che, in ogni caso, il diritto di incamerare la cauzione, che sia fondato su una clausola negoziale, incontra il limite della non imputabilita’ dell’inadempimento.
22.- Il secondo correttivo e’ dato da cio’ che la clausola n. 14 dichiara espressamente che l’incameramento della cauzione viene, nella specie, operato “a titolo di penale” (cfr. sempre nel n. 1).
Si tratta, anche qui, di un importante ammorbidimento del rigore proprio della disposizione dell’articolo 587 c.p.c., in cui l’incameramento avviene invece, secondo l’espressa previsione della norma “a titolo di multa”, con la conseguente esclusione di ogni eventualita’ di riduzione “per eccessivita’” della somma, che viene incamerata.
Il rinvio che – per il medio del termine “penale” – la clausola fa (in via implicita, ma non per questo meno) evidente alla norma generale dell’articolo 1384 c.c. comporta che, nella specie, non si ponga proprio il problema dell’eventuale validita’, nell’ambito delle procedure competitive di liquidazione dell’attivo fallimentare, di una clausola di incameramento che venga regolata sulla linea sottesa al titolo di multa.
23.- In conclusione, posto l’articolato complesso delle osservazioni sin qui sviluppate, il secondo motivo di ricorso si manifesta infondato.
24.- Col terzo motivo, il ricorrente assume che il comportamento tenuto in concreto dall’aggiudicatario non risultava macchiato da “alcuna responsabilita’, neppure per colpa, essendo legittima la richiesta di differire il termine” in ragione dell’esigenza di effettuare una serie di verifiche e controlli.
In ogni caso – cosi’ si viene a proseguire – la “brevita’ del differimento di un mese richiesto dall’offerente… ne esclude anche la gravita’, per insussistenza di un termine essenziale”.
25.- Il motivo e’ inammissibile.
La valutazione della sussistenza, oppure no, di un comportamento di inadempimento e’ in se’ questione di fatto, come tale non passibile di esame da parte di questa Corte.
Quanto poi al punto relativo all’importanza dell’inadempimento e della sua eventuale rilevanza di fronte alla clausola di incameramento contenuta nel disciplinare, il motivo difetta, prima di ogni altra cosa, del pure necessario requisito dell’autosufficienza (articolo 366 c.p.c.), posto che non indica ne’ gli atti, ne’ gli specifici termini in cui tali questioni sarebbero state sollevate nell’ambito del giudizio di merito.
26.- Il quarto motivo lamenta, in particolare, che, “in ogni caso, il provvedimento di incameramento del deposito cauzionale e’ da annullare per illegittimita’ anche nella denegata e astratta ipotesi di applicazione estensiva dell’articolo 587 c.p.c.”: “la ricorrente conclama di non essere incorsa in gravi inadempienze”, per la legittimita’ delle relative sue richieste (di ulteriori verifiche sul complesso aziendale di cui alla cessione).
27.- Il motivo e’ inammissibile.
Oltre a richiedere un nuovo esame del fatto posto alla base dell’incameramento (sopra, n. 25), il motivo non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Questa, secondo quanto gia’ sopra si e’ riscontrato (nel n. 10), risulta infatti imperniata sulla regolamentazione dell’operazione rappresentata non gia’ nel codice di procedura civile, bensi’ nel disciplinare di vendita predisposto dal Fallimento.
28.- In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.
Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida nella somma di Euro 10.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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