Nel rapporto di pubblico impiego privatizzato la disciplina delle mansioni

Corte di Cassazione, sezione civile, Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16311.

La massima estrapolata:

 

Nel rapporto di pubblico impiego privatizzato la disciplina delle mansioni è dettata non già dall’articolo 2103 del codice civile, bensì dall’articolo 52 del Dlgs 165/2001 che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in capo al lavoratore e all’ente di appartenenza, assegna significativo rilievo alle esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della Pa. Da ciò discende il cosiddetto criterio dell’equivalenza «formale» con riguardo alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, per cui il giudice non può sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, né tutelare la professionalità acquisita dal lavoratore al pari di quanto accade nel mondo privatistico.

Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16311

Data udienza 7 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23227-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5469/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/06/2014 R.G.N. 7727/2010.

RILEVATO

CHE:
1. la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Cassino che aveva parzialmente accolto il ricorso, ha respinto le domande proposte da (OMISSIS) il quale, nel convenire in giudizio l’Universita’ degli Studi di Cassino, aveva dedotto di essere stato assegnato, con decorrenza dal 2 febbraio 2004, a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della categoria EP2 di inquadramento ed aveva domandato la reintegrazione in funzioni confacenti alla qualifica posseduta nonche’ il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti;
2. la Corte territoriale, riassunti i termini della vicenda e le rispettive deduzioni delle parti, ha ritenuto non condivisibili le conclusioni alle quali il Tribunale era pervenuto ed ha evidenziato che:
a) l’assegnazione ad un incarico meno impegnativo rispetto a quelli ricoperti in passato era stata sollecitata dallo stesso (OMISSIS), il quale aveva fatto leva su esigenze di carattere familiare e sulla necessita’ di assistere madre e figlia, entrambe affette da handicap;
b) la sola circostanza che al settore patrimonio fossero assegnate unita’ di personale in numero inferiore a quello del settore affari generali, non poteva integrare di per se’ dequalificazione, tanto piu’ che era stato lo stesso ricorrente a sollecitare mansioni qualitativamente e quantitativamente meno gravose;
c) il regolamento di Ateneo prevedeva che la responsabilita’ del settore patrimonio, anche successivamente allo scorporo dell’ufficio economato, dovesse essere affidata ad un dipendente in possesso della qualifica di inquadramento del (OMISSIS) (EP) e cio’ perche’ le attivita’ connesse alla gestione di mobili ed immobili comportavano, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, un “grado di autonomia relativa alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e professionale” nonche’ un “grado di responsabilita’ relativo alla qualita’ ed economicita’ dei risultati ottenuti” propri della categoria EP;
d) le dichiarazioni rese dai testi addotti dall’Universita’, che il primo giudice aveva erroneamente disatteso, trovavano conferma nella produzione documentale, dalla quale emergeva che la preposizione al settore patrimonio aveva riguardato attivita’ di rilievo per l’Ateneo, espletate dal (OMISSIS) “anche mediante azioni propositive di cambiamenti e suggerimenti di modifiche, con l’adozione degli atti di competenza, la gestione e il controllo del personale ed il raggiungimento degli obiettivi assegnatigli”;
3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di tre motivi ai quali l’Universita’ degli Studi di Cassino ha opposto difese con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO

CHE:
1. con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 37 e della tabella A del CCNL 22.9.2000 per il personale del comparto Universita’ nonche’ dell’articolo 1362 c.c.e rileva, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel valorizzare la richiesta del dipendente di essere assegnato ad altro incarico perche’, in realta’, l’ordinanza n. 13/2004, con la quale il (OMISSIS) era stato assegnato al settore patrimonio, era intervenuta a distanza di mesi dalla richiesta, neppure menzionata nell’atto, ed inoltre giustificava la diversa assegnazione richiamando il principio della rotazione degli incarichi;
1.1. aggiunge che dalla documentazione prodotta emergeva la volonta’ del dipendente di continuare a svolgere un ruolo di responsabilita’, non ravvisabile nella preposizione ad un settore “senza personale, strutture e con un regolamento alquanto confuso e farraginoso”;
2. la seconda censura addebita alla sentenza impugnata la violazione, oltre che della disciplina contrattuale richiamata nel primo motivo, dell’articolo 2103 c.c., nella parte in cui richiede, per il legittimo esercizio dello ius variandi, l’equivalenza delle mansioni;
2.1. il ricorrente sostiene che la comparazione fra le mansioni deve essere effettuata non in astratto, ossia sulla base del solo livello di categoria, bensi’ tenendo conto della specifica competenza del dipendente, del quale il datore di lavoro deve salvaguardare la capacita’ professionale;
2.2. aggiunge che la Corte territoriale ha errato nella valutazione delle deposizioni dei testi e richiama le dichiarazioni dagli stessi rese per sostenere che, a causa della carenza di personale e della mancanza delle necessarie dotazioni d’ufficio, di fatto egli era stato lasciato in una situazione di sostanziale inattivita’ o, comunque, di “sottoutilizzazione”;
3. infine con il terzo motivo (OMISSIS) denuncia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” e si duole della mancata considerazione da parte del giudice d’appello della documentazione versata in atti, ed in particolare delle numerose missive con le quali erano state denunciate la carenza di personale e la mancanza degli strumenti necessari per procedere alla corretta inventariazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare;
4. i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, sono infondati nella parte in cui invocano l’articolo 2103 c.c., comma 1, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 81 del 2015, ed inammissibili per il resto;
4.1. e’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento, condiviso dal Collegio e qui ribadito, secondo cui per il rapporto di pubblico impiego contrattualizzato la disciplina delle mansioni e’ dettata, non dall’articolo 2103 c.c., bensi’ dalla norma speciale di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52 (Cass. S.U. n. 8074/2008) che, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis antecedente alla riformulazione operata dal Decreto Legislativo n. 150 del 2009, articolo 62, assegna rilievo, per le esigenze di duttilita’ del servizio e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, solo al criterio dell’equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalita’ acquisita e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (cfr. fra le piu’ recenti Cass. nn. 976 e 450 del 2019; Cass. nn. 32592, 32151, 18817, 7304, 5696 del 2018);
4.2. si e’ precisato che tale nozione di equivalenza in senso formale comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria sono esigibili dal datore di lavoro, sicche’, a fronte di un’equivalenza sul piano contrattuale, una dequalificazione e’ ipotizzabile solo qualora la nuova assegnazione comporti un sostanziale svuotamento dell’attivita’ lavorativa;
5. al richiamato principio di diritto si e’ correttamente attenuta la Corte territoriale, la quale e’ pervenuta al rigetto della domanda sulla base delle considerazioni riassunte nello storico di lite, da un lato escludendo che il (OMISSIS) fosse stato relegato in una posizione di sostanziale inattivita’, dall’altro evidenziando che, al contrario, allo stesso erano stati assegnati compiti di responsabilita’, affidabili, secondo il regolamento di Ateneo, solo a dipendenti inquadrati nella categoria EP;
6. il primo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si addebita al giudice d’appello di non avere correttamente valutato le risultanze istruttorie e la documentazione versata in atti, presentano plurimi profili di inammissibilita’, perche’ formulati senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’articolo 366 c.p.c., n. 6 e articolo 369 c.p.c., n. 4 e perche’ finiscono con l’esprimere un mero dissenso valutativo rispetto al motivato apprezzamento delle risultanze istruttorie effettuato dalla Corte d’appello;
6.1. l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla fattispecie ratione temporis (la sentenza gravata e’ stata pubblicata il 20.6.2014), puo’ essere invocato nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, sicche’ “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. S.U. n. 8053/2014);
6.2. nel caso di specie il ricorso denuncia, non l’omesso esame di un fatto storico decisivo, perche’ la Corte territoriale ha valutato tutte le circostanze rilevanti ai fini di causa, bensi’ la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono di segno opposto rispetto a quelle sulle quali il giudice del merito ha fondato il proprio convincimento, e cio’ fa senza riportare nel corpo dei motivi il contenuto dei documenti che si assumono non esaminati o erroneamente interpretati;
7. il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo;
7.1. sussistono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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