Nel quantificare il danno per la vendita in formato analogico fuori dall’accordo limitato ai Cd

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1192.

La massima estrapolata:

Nel quantificare il danno per la vendita in formato analogico fuori dall’ accordo limitato ai Cd, il giudice deve tenere presente una serie di variabili, ad iniziare dal fatto che il mercato dei prodotti musicali digitali è punto di riferimento soprattutto del pubblico giovanile non interessato alla musica in questione (Murolo e musica regionale).

Ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1192

Data udienza 30 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28788/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l. (di seguito solo (OMISSIS)), in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 4876/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del 09/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/10/2019 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2009 (OMISSIS) s.a.s. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, (OMISSIS) s.r.l. deducendo di aver stipulato con essa, in data 30 novembre 2001, un contratto avente ad oggetto la cessione temporanea del diritto di licenza per la pubblicazione delle registrazioni sonore nella titolarita’ esclusiva di essa attrice, e contenute in 11 CD. Deduceva che la licenza era stata concessa per la sola produzione e vendita sul territorio nazionale, e nel formato del compact disc, con divieto espresso di esportazione dei supporti CD, di utilizzo dei singoli brani per la produzione di compilation diverse da quelle concordate e di cessione ad altri della licenza; rilevava inoltre che il contratto aveva scadenza il 31 dicembre 2004 e che entro tale data doveva cessare ogni attivita’ di sfruttamento dei diritti da parte di (OMISSIS), che era pertanto obbligata alla distruzione delle eventuali giacenze di magazzino. L’istante assumeva di aver recentemente appreso che la convenuta aveva prodotto, distribuito, venduto e ceduto a terzi, anche e soprattutto on line, materiale discografico inerente registrazioni fonografiche senza alcuna licenza o autorizzazione, sia in Italia che all’estero; rilevava, in particolare, come (OMISSIS) avesse provveduto alla commercializzazione telematica di 11 album oggetto del contratto scaduto il 31 dicembre 2004 e, in aggiunta, un intero album di (OMISSIS), estraneo all’accordo in precedenza concluso. Domandava quindi la pronuncia dell’inibitoria nei confronti della convenuta e la condanna di questa al risarcimento dei danni.
Nella resistenza di (OMISSIS) il Tribunale di Napoli accoglieva le domande attrici dichiarando che (OMISSIS) aveva violato i diritti di utilizzazione economica delle registrazioni sonore nella titolarita’ dell’attrice, inibiva l’ulteriore riproduzione e commercializzazione delle stesse e condannava la convenuta al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 234.678,37, oltre interessi.
2. – Pronunciandosi sul successivo gravame, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 9 dicembre 2014, reputava infondate le censure sollevate dalla convenuta in punto di an debeatur e riformava la pronuncia di primo grado in punto di quantum: riteneva, in particolare che il danno patrimoniale, da liquidarsi secondo il criterio del prezzo del consenso, andasse rideterminato tenendo conto di plurime circostanze: il fatto che la commercializzazione in formato digitale dei prodotti musicali avesse cominciato a diffondersi solamente negli anni 2005 e 2006, per il che aveva errato il c.t.u. nel prendere in considerazione il mercato degli MP3 nel periodo anteriore; la circostanza per cui il mercato relativo ai prodotti fonografici in supporto analogico – musicassette, in particolare – avesse subito una progressiva erosione a partire dall’anno 2000, onde non poteva dirsi che l’appellata aveva conseguito, con riferimento a tali prodotti, ricavi analoghi a quelli ottenuti attraverso la commercializzazione dei CD; la differente modalita’ di offerta dei prodotti musicali in formato analogico, da una parte, e in formato digitale, dall’altra, esigendo questi ultimi che l’interesse del consumatore all’acquisto preesista all’accesso alla rete e sia concretamente veicolato da una attivita’ di ricerca dell’interessato; il fatto che il mercato dei prodotti musicali e in particolare di quelli in formato digitale fosse alimentato dalle scelte del pubblico giovanile cui era estraneo quanti sarebbero stati interessati ai prodotti musicali oggetto di causa. La stessa Corte determinava quindi il danno in misura pari al doppio del corrispettivo fissato nel contratto intercorso tra le parti, e cio’ in considerazione della perpetrazione dell’illecito in un arco di tempo pari circa al doppio a quello in cui avrebbe dovuto avere esecuzione il contratto di licenza. Con riguardo, poi, al pregiudizio patrimoniale sofferto in ragione della commercializzazione dei brani musicali all’estero (in particolare in Germania), esso veniva determinato in “una frazione pari al 10% del prezzo del consenso previsto dal contratto” per l’intero periodo come sopra individuato: cio’ in considerazione della piu’ ristretta platea di consumatori stranieri interessati ai prodotti in questione.
3. – La detta pronuncia e’ impugnata per cassazione da (OMISSIS) con tre motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS), che svolge a sua volta una impugnazione incidentale fondata su due motivi. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso principale oppone la violazione dell’articolo 342 c.p.c. e articolo 2909 c.c.. Lamenta in sintesi l’istante che la controparte, nel proporre l’appello, non aveva contestato in modo preciso e puntuale il quantum debeatur, ne’ aveva sollevato specifiche questioni con riguardo ai criteri in base ai quali il danno era stato determinato.
Il motivo e’ inammissibile.
La ricorrente, che non riproduce, nel ricorso per cassazione, il motivo di gravame che qui interessa (come sarebbe tenuta, a pena di inammissibilita’ del ricorso: Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; Cass. 21 maggio 2004, n. 9734), nemmeno contesta che la sentenza impugnata abbia rettamente sunteggiato, a pag. 17, le censure sollevate da controparte con l’ultimo motivo di appello contro la pronuncia di primo grado: censure che ineriscono a precise questioni attinenti al tema della liquidazione del danno e che mirano a contrastare su piu’ fronti i rilievi del c.t.u. recepiti dalla sentenza di primo grado (cio’ avendo riguardo all’esiguo valore che doveva rassegnarsi ai proventi derivanti dalla vendita on line, alla mancata considerazione dell’inesistenza del mercato digitale nel triennio di durata contrattuale, alla concomitante compressione, nel periodo, del mercato delle musicassette, alle diverse modalita’ di offerta dei brani musicali a seconda dei rispettivi supporti, al fatto che gli artisti esecutori dei brani di cui si dibatteva avevano una notorieta’ circoscritta territorialmente, al rilievo per cui il mercato digitale e’ alimentato da una platea di giovani consumatori, poco interessata alla musica regionale, e al fatto che era intercorso un considerevole lasso di tempo tra l’inizio della condotta illecita e la sua scoperta da parte di (OMISSIS)).
E’ opportuno evidenziare che, in linea di principio, una formulazione, in tali termini, del motivo di appello, non contrasterebbe affatto col dettato dell’articolo 342 c.p.c.. Come chiarito dalle Sezioni Unite, l’articolo 342 c.p.c., nel testo formulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199).
In assenza di una confutazione di quanto trascritto nella sentenza, con riguardo al contenuto del motivo di appello – confutazione che avrebbe dovuto essere corredata dalla riproduzione, nel ricorso per cassazione, del motivo di gravame che qui interessa – le deduzioni svolte con la censura scrutinata non possono che risultare sprovviste della necessaria specificita’ e di decisivita’.
2. – Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione falsa applicazione della L. aut. (L. n. 633 del 1941). (OMISSIS) deduce che il giudice distrettuale avrebbe tentato di ancorare, ma senza fornire alcuna motivazione idonea al riguardo, il parametro del prezzo del consenso a specifici correttivi: il tempo per cui si era protratto l’illecito, l’estensione temporale di questo e la platea dei consumatori interessati. Rileva: che l’illegittimo sfruttamento dei brani musicali si era protratto sino all’anno 2013; che dalla copiosa documentazione versata in atti poteva evincersi la “portata planetaria degli illeciti contrattuali da quegli anni commessi dalla societa’ appellante”; che un mercato globalizzato come quello attuale consentiva a una vastissima platea di appassionati di un repertorio universalmente apprezzato, come quello della canzone napoletana, di accedere a prodotti discografici o digitali. Con particolare riferimento al bacino dei consumatori, la ricorrente censura poi la sentenza impugnata nella parte in cui aveva liquidato in una misura pari al 10% del prezzo del consenso previsto in contratto il danno correlato allo sfruttamento dei diritti all’estero.
Il motivo e’ inammissibile.
Esso e’ orientato a un inammissibile riesame del giudizio di fatto: infatti, la prospettazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195). Quanto alla quantificazione del danno per l’illecito sfruttamento sui mercati esteri (in Germania, in particolare) dei diritti di (OMISSIS), la soluzione adottata non si pone affatto in contrasto con la tecnica liquidatoria del prezzo del consenso di cui all’articolo 158, comma 2, L. aut.: ben si comprende, infatti, come la Corte di merito, nel contenere il risarcimento nella misura del 10% dei proventi ritraibili da una licenza operante in Italia, abbia supposto che il canone percepito dall’ipotetico licenziante per il mercato estero sarebbe stato di gran lunga inferiore a quello che quello stesso soggetto avrebbe ottenuto con riferimento ai titoli commercializzati dal proprio licenziatario nel nostro Paese (e cio’ proprio in ragione della piu’ ridotta platea dei potenziali consumatori che su quel mercato sarebbero stati interessati ai prodotti musicali che qui vengono in discorso: cfr. pag. 23 della sentenza impugnata).
3. – Con il terzo motivo di ricorso principale e’ denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti. L’istante richiama le risultanze dell’interrogatorio formale della controparte, da cui era emerso che (OMISSIS) aveva “prodotto autonomamente i dodici album in contestazione e le relative singole registrazioni fonografiche, con il proprio marchio e ben dopo la cessazione della licenza”; censura poi le considerazioni svolte dal giudice di appello, reputandole “non supportate da alcuna motivazione o parametro oggettivo di riscontro”; si diffonde infine su rilievi inerenti alla non sostenibilita’ della tesi di controparte che aveva negato l’illecito prospettando un errore nella digitalizzazione dei brani.
Il motivo e’ palesemente inammissibile.
A prescindere dall’assoluta carenza di specificita’ del motivo con riguardo al richiamato interrogatorio formale (dal momento che l’istante non ne riproduce il contenuto, ne’ precisa quando l’incombente sia stato espletato), esso e’ del tutto vago nella parte in cui esprime dissenso rispetto a non meglio identificate asserzioni del giudice del gravame, mentre si mostra non conferente laddove tratta dell’errore di digitalizzazione (profilo, questo, attinente all’an debeatur, su cui la ricorrente e’ risultata vittoriosa).
4. – Il primo motivo di ricorso incidentale prospetta l’omesso esame di un fatto e di un documento decisivo per il giudizio in relazione la quantificazione del danno patrimoniale. Secondo (OMISSIS), aveva errato la Corte di appello nel ritenere che il giusto prezzo per la commercializzazione digitale dei singoli album fosse identico a quello praticato per la vendita degli stessi album in formato analogico. La stessa ricorrente incidentale, poi, lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato decisiva la dichiarazione di The Ochard, contenuta in un documento prodotto in giudizio, in cui era dato atto che i guadagni derivanti dalla vendita on line dei brani di controparte ammontavano alla somma di Euro 192,00.
Il motivo e’ inammissibile.
La prima questione non e’ affrontata dalla sentenza impugnata, la quale, a pag. 17, non include tale tema tra quelli fatti valere con l’appello; (OMISSIS), poi, non chiarisce come tale censura sia stata introdotta nella precorsa fase di merito: per contro, essa, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, aveva non solo l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430).
La seconda questione, di cui la Corte di appello fa cenno (pag. 17) e’ invece declinata in modo affatto generico, senza procedere a un sintetico ma completo resoconto del contenuto del documento e senza indicare il luogo in cui ne e’ avvenuta la produzione, cosi’ da consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso (Cass. 7 marzo 2018, n. 5478). La censura, a causa della sua ellittica formulazione, non consente nemmeno di comprendere se la dichiarazione, per la sua provenienza, per la portata delle altre risultanze processuali e per il risultato che le si potesse attribuire, fosse munita di una qualche decisivita’.
5. – Con il secondo mezzo la ricorrente per incidente oppone la violazione falsa applicazione dell’articolo 159 L. aut.. La censura investe la condanna dell’istante al risarcimento del danno non patrimoniale (liquidato in ragione del 20% di quello patrimoniale); e’ dedotto che tale statuizione doveva ritenersi illegittima non essendo stata fornita alcuna prova a supporto della relativa pretesa.
Neppure tale questione figura tra quelle di cui fa menzione la sentenza impugnata; e neppure per essa (OMISSIS) chiarisce se e come avesse formulato un motivo di appello al riguardo.
Il motivo e’ pertanto inammissibile.
6. – In conclusione, vanno dichiarati inammissibili sia il ricorso principale che quello incidentale.
7. – La soccombenza reciproca delle parti da’ ragione della pronuncia di compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte:
dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio per l’intero; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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