Nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza 17 settembre 2020, n. 19419.

Nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio della sua attività. (In applicazione del suddetto principio, è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un’azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l’unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell’ammalato).

Ordinanza 17 settembre 2020, n. 19419

Data udienza 22 luglio 2020

Tag/parola chiave: Pubblico impiego contrattualizzato – Mansioni inferiori – Esigibilità da parte del datore di lavoro – Necessità del carattere marginale delle stesse e della rispondenza ad esigenze organizzative – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9860-2015 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 298/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 31/03/2014 R.G.N. 2517/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22/07/2020 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:
1. Con sentenza in data 31 marzo 2014 n. 298 la Corte d’Appello di Palermo riformava la sentenza del Tribunale di Agrigento e, per l’effetto, rigettava la domanda con la quale (OMISSIS), dipendente della AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di AGRIGENTO (in prosieguo: A.S.P.), inquadrato in categoria B, con profilo di “operatore tecnico specializzato” e mansioni di autista di ambulanza, deduceva di essere stato demansionato, per avere svolto fin dal maggio 2002 anche mansioni proprie del profilo professionale inferiore di “ausiliario specializzato”, di categoria A.
2. La Corte territoriale accoglieva il motivo di appello con il quale A.S.P. deduceva il vizio di ultrapetizione del giudice del primo grado, per avere pronunciato condanna al risarcimento dei danni a fronte della inziale domanda di mero accertamento del demansionamento. Esponeva che alla domanda iniziale era stata aggiunta in corso di causa, mediante integrazione a verbale, una domanda di condanna, senza autorizzazione del giudice e pur a fronte di una rituale eccezione di inammissibilita’ opposta da controparte.
3. Riteneva nel merito non sussistere il denunciato demansionamento.
4. Osservava essere pacifico che le mansioni aggiuntive svolte dal (OMISSIS) a margine del suo servizio di autista di autoambulanza inerissero al profilo professionale inferiore di “ausiliario specializzato”; tuttavia l’avere prestato collaborazione nelle attivita’ di soccorso del servizio 118 una volta la settimana e l’avere coadiuvato all’interno della struttura ospedaliera l’unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell’ammalato non integrava un mutamento apprezzabile delle mansioni ma, piuttosto, costituiva adempimento di un dovere di solidarieta’, cui il lavoratore era tenuto secondo un principio di buona fede contrattuale ex articolo 1375 c.c..
5. La sostituzione della bombola d’ossigeno, prestazione oggettivamente avulsa dal servizio di autista, non risultava, invece, provata.
6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza (OMISSIS), articolato in tre motivi, cui A.S.P. ha opposto difese con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:
1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione dell’articolo 414 c.p.c., n. 4, articoli 420 e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale accolto il motivo di appello relativo alla ultrapetizione sul presupposto della intervenuta mutatio libelli e del difetto di autorizzazione del giudice.
2. Ha esposto che la domanda originaria era stata oggetto di mera emendatio, su invito del giudice del lavoro (ordinanza del 7 aprile 2009) ed all’udienza all’uopo fissata (del 19.5.2009).
3. Con il secondo mezzo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione degli articoli 1375 e 2013 (rectius: 2103) c.c. e dell’articolo 36 Cost., censurando l’assunto, posto a base della decisione impugnata, secondo cui le attivita’ di barelliere e soccorritore, svolte in concomitanza con la prestazione di autista di ambulanza, costituivano attivita’ accessorie che egli era tenuto a svolgere, per dovere di solidarieta’ sociale e buona fede contrattuale.
4. Ha esposto che, come emerso dall’istruttoria svolta, A.S.P. forniva attivita’ di supporto al servizio 118 una volta a settimana, mettendo a disposizione un’ambulanza in caso fermo tecnico, e che, nonostante la calendarizzazione di tale attivita’, i compiti del profilo di “ausiliario specializzato” di categoria A erano stati demandati all’autista. A.S.P. non si era dunque curata di apprestare l’equipaggio previsto dal protocollo, pretendendo lo svolgimento di mansioni riconducibili a profili professionali inferiori.
5. Con la terza critica il ricorrente ha impugnato la sentenza – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2013 (rectius: 2103) c.c. e dell’articolo 13, allegato I, CCNL comparto SANITA’, denunciando l’errore commesso dalla Corte territoriale per avere qualificato come accessorie le mansioni di barelliere/soccorritore, benche’ afferenti, ai sensi dell’allegato I al CCNL Sanita’, al diverso profilo professionale di “ausiliario specializzato”, di categoria A.
6. Ha dedotto che l’accessorieta’ richiedeva un legame dell’attivita’ secondaria rispetto alla attivita’ primaria, come presupposto necessario di quest’ultima e che, comunque, non era configurabile quando le prestazioni, per legge o per contratto, erano attribuite ad un profilo diverso e meno elevato.
7.11 secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la connessione che li lega, sono infondati, con conseguente assorbimento del primo.
8. Giova premettere che erroneamente la parte ricorrente denuncia il vizio di violazione dell’articolo 2103 c.c., norma che non trova applicazione nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, ove lo ius variandi del datore di lavoro e’ compiutamente disciplinato dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52 (ex plurimis, Cass. 27 gennaio 2017 n. 2140).
9. Tanto premesso, occorre dare comunque atto, per quand si dira’ nel prosieguo, della giurisprudenza formatasi nel lavoro privato, che ha ritenuto – nella vigenza della disciplina garantistica dell’articolo 2103 c.c., anteriore alle modifiche disposte dal Decreto Legislativo n. 81 del 2015, -legittima la assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori allorquando le stesse abbiano carattere accessorio allo svolgimento dell’obbligazione legittimamente assunta.
10.11 principio e’ stato enunciato con diverse declinazioni, non sempre coincidenti: talora e’ stato affermato che le mansioni inferiori, oltre ad essere marginali ed accessorie rispetto a quelle di assegnazione, non devono rientrare nella competenza specifica di altri lavoratori di professionalita’ meno elevata (Cass. 2 maggio 2003 n. 6714; Cass. n. 3845/1992); in altre pronunce, invece, sempre in caso di mansioni marginali, si e’ richiesta semplicemente la sussistenza di “specifiche ed obiettive esigenze aziendali” di flessibilita’ (Cass. 4 luglio 2002 n. 9709) o, piu’ genericamente, di “motivate esigenze aziendali” (Cass. n. 7821/2001); il massimo della flessibilita’ e’ stato garantito dall’orientamento secondo cui una volta che il lavoratore, adibito a mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, le svolga effettivamente non puo’ sottrarsi allo svolgimento delle mansioni che risultino accessorie, ancorche’, in ipotesi, inferiori (Cass. n. 11045/2004, in un caso in cui venivano comunque in rilievo esigenze di tutela della sicurezza e la salubrita’ dell’ambiente di lavoro).
11. Piu’ recentemente e’ stato posto in rilievo un ulteriore limite all’assegnazione di mansioni accessorie inferiori, affermandosi che le motivate esigenze aziendali devono avere carattere temporaneo sicche’ “l’utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell’organico aziendale, non puo’ ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalita’ di cui all’articolo 2103 c.c., mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneita’ o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano l’utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita” (Cassazione civile sez. lav., 29/03/2019, n. 8910).
12. I principi sin qui richiamati rilevano nella fattispecie di causa, in quanto estensibili al lavoro pubblico contrattualizzato nonostante la diversita’ della disciplina di riferimento, secondo quanto ritenuto da Cass. 7 agosto 2006 n. 17774.
13. In tale pronuncia si e’ affermata la esigibilita’ da parte del datore di lavoro pubblico di attivita’ corrispondenti a mansioni inferiori quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ed esigenze organizzative (di efficienza e di economia del lavoro) ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneita’ alla professionalita’ del lavoratore, il cui onere di dimostrazione cade a carico di quest’ultimo.
14. In epoca successiva, Cass. 21 febbraio 2013 n. 4301 ha ritenuto la legittimita’ della adibizione del dipendente a mansioni inferiori “per esigenze di servizio”, sempre che sia assicurato in modo prevalente ed assorbente l’espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza.
15. Nella fattispecie di causa non e’ in discussione ne’ il carattere marginale delle mansioni inferiori rispetto a quelle corrispondenti alla categoria di assegnazione ne’ la esistenza di esigenze aziendali; piuttosto, il ricorrente denuncia la violazione degli ulteriori limiti talora individuati dalla giurisprudenza piu’ rigorosa. In particolare, deduce: da un canto, che le mansioni inferiori rientravano nella competenza specifica di altri lavoratori (gli ausiliari specializzati) di categoria A; dall’altro, che era carente il requisito della temporaneita’ della esigenza di flessibilita’.
16. Ritiene questa Corte che si tratti di limiti non riferibili comunque al lavoro pubblico contrattualizzato. La tutela del lavoratore e’ assicurata: dall’esercizio, in modo prevalente ed assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza; dalla assenza di una estraneita’ di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalita’. In tale ipotesi, l’unica ulteriore condizione del legittimo esercizio da parte del datore di lavoro pubblico del potere di specificazione e/o conformazione dell’attivita’ dovuta e’ costituita dalla esistenza di una obiettiva esigenza aziendale.
17. Il fatto che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata non costituisce, invece, un limite, in quanto detta eventualita’ e’ intrinseca nel carattere inferiore delle mansioni accessorie.
18. Sono rimesse, poi, alla pubblica amministrazione, nell’esercizio di discrezionalita’ amministrativa, le scelte relative alla consistenza della pianta organica e dunque le valutazioni sulla opportunita’ di prevedere (o meno) in organico una o piu’ figure del profilo inferiore. Ed anche nel caso di mancata copertura degli organici (ad esempio, per esigenze di finanza pubblica) verrebbe in rilievo il dovere di leale collaborazione del lavoratore, in attuazione non solo del principio di correttezza e buona fede di cui all’articolo 1375 c.c., ma anche dell’obbligo dei pubblici impiegati di tutelare l’intesse pubblico sotteso all’esercizio delle loro attivita’.
19. I doveri posti a carico del dipendente pubblico dalla legge, dal codice di comportamento, dalla contrattazione collettiva tengono conto della particolare natura del rapporto di lavoro pubblico, ancorche’ contrattualizzato, che pone l’impiegato al “servizio della Nazione” (articolo 98 Cost., comma 1) e, quindi, lo impegna ad ispirare la propria condotta al rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta’, imparzialita’ e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico, efficacemente riassunti nell’attuale versione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 54.
20. Dalla infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso deriva l’assorbimento del primo, in quanto la questione di ultrapetizione esaminata dal giudice dell’appello, la cui decisione e’ qui censurata, assumerebbe rilievo nella sola eventualita’ di accoglimento della domanda di accertamento del demansionamento, che resta, invece, definitivamente respinta.
21. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
22. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, (che ha aggiunto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquidai Euro 200 per spese ed Euro 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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