La possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente non trova applicazione alle azioni intese a far valere un diritto reale

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 23 settembre 2020, n. 19942.

L’art. 2058, comma 2, c.c., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente, anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest’ultima, non trova applicazione alle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo – come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze -, atteso il carattere assoluto del diritto leso.

Ordinanza 23 settembre 2020, n. 19942

Data udienza 28 gennaio 2020

Tag/parola chiave: EDILIZIA ED URBANISTICA – DISTANZE LEGALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23721-2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona dell’Amministratore Unico, (OMISSIS) SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 895/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 7 marzo 2016 la Corte d’appello di Milano: a) ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato: a1) la (OMISSIS) s.p.a. (d’ora innanzi, (OMISSIS)) a ricondurre il proprio fabbricato a distanza legale, rispetto al confine col bene di proprieta’ dei convenuti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e corrispondere ai convenuti, a titolo di risarcimento del danno la somma di 15,000, Euro, oltre accessori di legge; a2) i convenuti a ripristinare il muro cd. “terre armate” sino all’altezza di tre metri (illegittima essendo la parte eccedente) e rispettando la distanza di cinque metri dal confine; b) in riforma parziale della medesima decisione, ha condannato (OMISSIS), lo (OMISSIS) e la (OMISSIS), in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di (OMISSIS) nella misura di 15.000,00 Euro, oltre accessori.
2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che la controversia interessava, da un lato, i mappali (OMISSIS) e (OMISSIS) del Comune di Tavernerio, di proprieta’ della (OMISSIS), che li avrebbe poi trasferiti alla (OMISSIS) s.r.l., e, dall’altro, i mappali (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) di proprieta’ dello (OMISSIS), della (OMISSIS) e del (OMISSIS), sui quali gravava servitu’ di passo in favore della prima societa’; b) che la proprieta’ dello (OMISSIS), della (OMISSIS) e del (OMISSIS) era costituita da un fabbricato a due piani, con laboratorio artigianale al piano terra e area a verde sui mappali (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre la proprieta’ della (OMISSIS) riguardava un fabbricato industriale, con altezza massima dell’immobile di metri 11,20; c) che tra le due proprieta’ esiste un passo pedonale che, per buona parte, grava solamente sulla proprieta’ (OMISSIS), ad eccezione del primo tratto a cavallo tra le due proprieta’;
d) che l’immobile di proprieta’ (OMISSIS) era stato edificato ad una quota superiore rispetto alla proprieta’ (OMISSIS) di metri 8,98; e) che il dislivello tra le due proprieta’ inizia dal piano del piazzale della (OMISSIS) e si sviluppava con tre balze sino a raggiungere la quota giardino di proprieta’ (OMISSIS).
La Corte d’appello ha quindi rilevato: a) quanto al preteso restringimento del passaggio pedonale tra le due proprieta’, che l’accertamento del consulente tecnico d’ufficio aveva consentito di verificare che il passaggio si sviluppa per il primo tratto dalla via Europa sino alla linea di confine con il mappale (OMISSIS), delimitato a sud da un vecchio muro in cemento armato, in ordine al quale non vi erano contestazioni; b) che il secondo tratto lungo il confine dei mappali (OMISSIS) e (OMISSIS) non presentava alcun restringimento, in quanto possedeva una ampiezza maggiore di quella prevista dalla legge; c) che, quanto al profilo della distanza tra le proprieta’, il consulente aveva affermato che il vecchio muro edificato negli anni âEuroËœ70 nell’attuale proprieta’ (OMISSIS) poteva essere considerato un punto di riferimento di confine concreto e storico; d) che, rispetto a questo, il fabbricato (OMISSIS) non rispettava la distanza minima richiesta, in quanto era posizionato a 4,70 metri dal confine invece che a 5,60 metri; e) che tanto la consulenza tecnica d’ufficio, tanto l’accertamento tecnico preventivo smentivano la tesi della (OMISSIS) di un’altezza inferiore dell’edificio; f) che proprio l’accertata altezza privava di fondamento i rilievi correlati alla Legge Regionale n. 12 del 2005, articolo 54 e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 34; g) che non potevano ragionevolmente essere messe in discussione le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, quanto allo sconfinamento dell’immobile di almeno 0,84 metri; h) che, nell’ipotesi di costruzione realizzata in violazione sulle distanze legali, il diritto alla riduzione in pristino e al risarcimento del danno consegue di diritto alla inosservanza di norme preordinate al perseguimento di finalita’ pubblicistiche; i) che, con riguardo al muro di recinzione realizzato con le cd. “terre armate”, la consulenza tecnica d’ufficio aveva accertato che non si trattava di un semplice consolidamento di un versante inclinato, ma di un manufatto realizzato con una specifica metodologia in sostituzione di muri di contenimento tradizionali; l) che l’oggetto dell’originaria domanda della (OMISSIS) era stato riferito all’intero muro di contenimento e che non rilevava, in contrario, il fatto che la prima parte dello stesso fosse stata realizzata in cemento armato e la seconda con la tecnica delle “terre armate”; m) che il consulente d’ufficio aveva chiarito che il muro aveva artificialmente modificato l’andamento altimetrico del piano di campagna, con la conseguenza che, pur assolvendo anche una funzione di contenimento e di sostegno del terrapieno artificialmente creato, doveva essere equiparato ad un muro di fabbrica; n) che, pertanto, l’arretramento non doveva riguardare l’intero muro, poiche’ gli articoli 68 e 69 delle norme tecniche di attuazione del Comune prevedono che il muro di contenimento deve distare un metro e mezzo dal confine e puo’ raggiungere, in casi di comprovata necessita’, l’altezza massima di tre metri, mentre, superata tale altezza deve ritornare alla distanza di cinque metri dal confine; o) che non era stato dimostrato che il muro non potesse essere arretrato per ragioni di statica, anche in ragione della specifica modalita’ costruttiva adoperata; p) che fondatamente la (OMISSIS) si era lamentata del mancato riconoscimento, in proprio favore, del risarcimento del danno, che poteva essere considerato di valore equivalente a quelle riconosciuto in favore delle controparti; r) che il consulente tecnico d’ufficio aveva escluso che il dilavamento delle acque reflue sul passaggio pedonale conducesse ad alcuna obiettiva criticita’; s) che, comunque, nelle conclusioni in appello non era stata riportata alcuna domanda avente ad oggetto una statuizione afferente al problema delle acque reflue; t) che, quanto alle risultanze degli accertamenti tecnici, doveva rilevarsi che esse aveva trovato coincidente riscontro in quelle emerse in sede di accertamento preventivo; u) che i convenuti avevano recisamente smentito di avere mai accettato il rilievo topografico al quale aveva fatto riferimento la (OMISSIS); v) che, infine, in presenza di due verifiche tecniche sostanzialmente coincidenti e alla luce della coerenza e congruita’ dell’elaborato e delle note esplicative, non erano ravvisabili ragioni per disporre una rinnovazione dell’indagine.
3. Avverso tale sentenza la (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui lo (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l., subentrata a (OMISSIS) s.p.a, gia’ (OMISSIS) s.c. hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi Le ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli articolo 112 e 115 c.p.c.; violazione del principio di contestazione; errore di fatto e di diritto nella valutazione di un punto centrale della controversia.
Si osserva: a) che la deduzione delle ricorrenti, secondo cui il muro che sostiene a valle il camminamento oggetto di servitu’ ricade interamente nella loro proprieta’, nonostante la contraria conclusione della consulenza tecnica d’ufficio, era confermata dalle planimetrie depositate dalla controparte presso il Comune di Tavernerio; b) che la Corte d’appello, nel rigettare tale motivo, affermando che la tesi era “stata recisamente smentita dalla controparte”, dimostrava di non avere esaminato un documento proveniente dalla controparte; c) che, peraltro, la specifica contestazione richiesta dall’articolo 116 c.p.c., avrebbe dovuto riguardare lo specifico documento indicato.
La doglianza e’ inammissibile.
In primo luogo, si rileva che l’onere di contestazione – peraltro codificato dall’articolo 116 c.p.c. – riguarda le allegazioni delle parti e non le prove assunte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed e’ rimessa all’apprezzamento del giudice (Cass. 1 febbraio 2019, n. 3126).
In secondo luogo, il motivo di ricorso, pur prospettando anche il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge, finisce per sollecitare questa Corte di legittimita’ ad una revisione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito. D’altra parte, la giurisprudenza ha gia’ chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. non puo’ porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; 17 gennaio 2019, n. 1229).
2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c.; omessa o falsa motivazione; illogicita’ e contraddittorieta’; contrasto con le risultanze dell’istruttoria.
Si rileva, a proposito delle considerazioni dedicate dalla sentenza impugnata al lamentato restringimento del passaggio pedonale: a) che lo stesso consulente tecnico d’ufficio aveva riconosciuto che il secondo tratto dei passaggio non rispetta le linee di confine che delimitano le due proprieta’; c) che nella integrazione peritale del 27 marzo 2012 era stato chiarito che la recinzione di recente realizzazione invadeva la servitu’ di passo dovuta; d) che l’affermazione della Corte d’appello, secondo la quale “la mancanza di tale rispetto non limita il passaggio” non considerava che, in forza della servitu’, gli odierni ricorrenti avrebbero avuto diritto a recintare l’area di proprieta’, il che sarebbe stato precluso dall’illegittima ubicazione della recinzione avversaria; e) che nelle note del 22 maggio 2012 il consulente tecnico d’ufficio aveva sottolineato che “al fine di mantenere il rispetto del confine di proprieta’ bisogna arretrare il tratto di muro di recente realizzazione”.
Anche il secondo motivo e’ inammissibile, innanzi tutto perche’, pur invocando la violazione dell’articolo 112 c.p.c., neppure chiarisce quale sarebbe stata la violazione tra il chiesto e il pronunciato del quale ci si duole.
In realta’, rispetto alla doglianza avente ad oggetto il restringimento del passaggio pedonale tra le due proprieta’, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di tale evenienza.
Le ricorrenti, rispetto a tale accertamento, pongono questioni che investono altre facolta’ dominicali, non quelle relative al passaggio, alle quali la domanda proposta si riferisce.
In altre parole, non si ravvisa alcuna violazione della regola dettata dall’articolo 112 c.p.c., ne’ si coglie alcun vizio motivazionale.
3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’articolo 873 c.c., delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e dell’articolo 69 del regolamento edilizio comunale; omessa o falsa motivazione; violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Si osserva: a) che, avendo la Corte d’appello rilevato che il muro per il quale era sorta controversia non aveva mera funzione di consolidamento di declivi esistenti, doveva essere rispettata la distanza di cinque metri dal confine per ciascuna delle sue balze, laddove solo per i muri di contenimento e consolidamento il regolamento edilizio consente una deroga alla disciplina delle distanze; b) che la Corte distrettuale aveva anche omesso di esaminare la censura con la quale era stato lamentato che la conformazione a legge dello stato dei luoghi avrebbe dovuto investire anche la balza successiva; c) che, anche ad ammettere l’applicabilita’ dell’articolo 69 del regolamento edilizio comunale, era errata la decisione di ordinare l’eliminazione soltanto della parte piu’ alta della balza oltre 4,5 metri, dal momento che, proprio il rispetto dell’articolo 69, alla luce delle indicazioni dell’elaborato grafico, allegato 1, di cui all’integrazione del 26 marzo 2012, imponeva l’arretramento della prima balza di non meno di 118 centimetri; d) che la Corte aveva anche omesso di pronunciarsi sul rilievo della erroneita’ della decisione di primo grado, laddove aveva ritenuto che la balza da modificare potesse avere altezza eccedente 2.50 metri consentiti dal regolamento edilizio comunale; e) che il mantenimento dell’altezza della prima balza sino a 3 metri e non sino a 2,50 metri non poteva essere giustificata dalla necessita’ di evitare dissesti, dal momento che la situazione de qua era s (OMISSIS)a creata dalle controparti per effetto dell’ingentissimo riporto di terra eseguito.
La doglianza e’, nel suo complesso, infondata.
Premesso che esattamente la Corte territoriale ha privilegiato la pur concorrente funzione di contenimento dell’opera della quale si discute, ai fini dell’applicazione delle pertinenti norme di attuazione (e solo in questa prospettiva si coglie un profilo di infondatezza della censura), si osserva che le restanti critiche, in parte, aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimita’, per quanto detto supra sub 1, in parte denunciano una omissione di pronuncia, in evidente violazione dell’articolo 369 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, difettando, in ricorso, qualunque puntuale indicazione sia del contenuto specifico della sentenza di primo grado che era stata impugnata sia dei pertinenti motivi di appello.
Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo”, essendo anche giudice del fatto, ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; ma con la precisazione che, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, e’ necessario una sollecitazione del potere di accertamento del vizio e cioe’ che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame. Sicche’ il corrispondente motivo in tanto e’ ammissibile ove contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale. Infatti, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte allegarli ed indicarli (Cass., Sez. Un., 25 luglio 2019, n. 20181, diffusamente in motivazione).
4. Con il quarto motivo si lamenta violazione dell’articolo 873 c.c., delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale della Legge Regionale n. 12 del 2005, articolo 54 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 34; omessa o falsa motivazione; contrasto con le risultanze dell’istruttoria.
Si osserva: a) che le conclusioni della Corte territoriale, quanto al mancato rispetto, da parte del fabbricato della (OMISSIS), delle norme in tema di distanze erano erronee, in quanto assumevano un’altezza della costruzione di 11,20 metri, laddove la consulenza tecnica di ufficio aveva accertato che l’altezza corrispondeva a 11 metri, con la conseguenza che lo “sconfinamento” sarebbe di 74 e non di 84 centimetri; b) che, tenendo conto dello spessore del muro che, per quanto rilevato nel primo motivo, si trova interamente nella proprieta’ dei ricorrenti, la presunta violazione scenderebbe a 49 centimetri; c) che era pertanto erronea la motivazione sviluppata dalla Corte territoriale per negare l’applicabilita’ della Legge Regionale n. 12 del 2005, articolo 54 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 34; d) che, in subordine, si era eccepito che, secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 34, comma 2, non e’ possibile procedere alla demolizione quando la stessa non puo’ avvenire senza pregiudizio della parte dell’immobile eseguita in conformita’ alle disposizioni applicabili.
Il motivo e’ inammissibile, per le ragioni indicate supra sub 1, nella parte in cui aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, collocandosi al di fuori del perimetro dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e infondato nell’ultima articolazione, giacche’ il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 34 concerne il rapporto tra l’autore della violazione edilizia e la p.a.
Al contrario, nell’ambito dei rapporti tra privati, al proprietario confinante che lamenti la violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria (Cass. 31 agosto 2018, n. 21501).
Del tutto inconducente e’, infine, l’argomento valorizzato al termine del quarto motivo dalle ricorrenti, a proposito del fatto che lo spigolo dell’immobile che si colloca a distanza non legale non creerebbe intercapedini pregiudizievoli.
A tacer dell’assertivita’ dell’assunto, appare evidente che la nozione di costruzione va colta con riguardo al manufatto nella sua interezza e non a singole parti.
5. Con il quinto motivo si lamenta violazione dell’articolo 112 c.p.c.; illogicita’ e irragionevolezza della motivazione; disparita’ di trattamento, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare il quinto motivo, con il quale le ricorrenti avevano dedotto che era stato loro ordinato di procedere ad un’operazione impossibile senza compromettere la statica dell’immobile, pur avendo dato atto che si trattava di un intervento strutturale di “complessa e onerosa esecuzione” e pur avendo disposto il mero rimodellamento della ben piu’ incisiva opera delle controparti.
La doglianza e’, nel suo complesso, infondata.
In primo luogo, e’ inesatto che la Corte territoriale non abbia esaminato la censura, visto che ha esplicitamente richiamato il diritto del vicino alla riduzione in pristino, ai sensi dell’articolo 872 c.c., comma 2.
In secondo luogo, siffatta soluzione e’ coerente con l’interpretazione della norma fornita dal costante orientamento di questa Corte, la quale, anzi, ha avuto anche modo di aggiungere che l’articolo 2058 c.c., comma 2, il quale prevede la possibilita’ di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziche’ la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosita’ di quest’ultima, non trova applicazione alle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso (Cass. 17 febbraio 2012, n. 2359).
6. con il sesto motivo si lamenta violazione dell’articolo 873 c.p.c.; omessa ed erronea motivazione; illogicita’ e irragionevolezza., quando alla sostanziale parificazione, nella liquidazione del risarcimento, dei pregiudizi subiti dalle parti.
La censura e’ inammissibile, in quanto, pur prospettata anche come violazione di legge, investe, in realta’, la motivazione che sorregge la quantificazione equitativa del risarcimento, collocandosi al di fuori dell’ambito previsto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
7. Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere i giudici di merito pronunciato oltre la domanda, che riguardava il solo “muro di contenimento di terrapieno” e non anche l’opera retrostante.
La doglianza e’ inammissibile.
La denunciata ultrapetizione rappresenta, nella prospettiva dei ricorrenti incidentali, la conseguenza dell’erronea interpretazione della domanda proposta dalle controparti.
Ora, in tema di ricorso per cassazione, l’erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non e’ censurabile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), perche’ non pone in discussione il significato della norma, ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, puo’ essere esaminato in sede di legittimita’ soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato e’ ancora consentito dal vigente articolo 360, comma 1, n. 5) codice di rito (Cass. 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass. 21 dicembre 2017, n. 30684).
Nel caso di specie, e’ appena il caso di rilevare che i ricorrenti incidentale menzionano un’unica espressione, peraltro tutt’altro che univoca nel senso da loro auspicato (“muro di contenimento di terrapieno”), con la conseguenza che difetta un esame articolato della domanda e soprattutto non emerge alcun indice idoneo a palesare uno dei vizi dell’apparato argomentativo che consentono di scalfire la ricostruzione dei giudici di merito.
8. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 68 e 69 del regolamento edilizio del Comune di Tavernerio e degli articoli 872 e 873 c.c.; nonche’ travisamento dei fatti e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Si osserva che le opere relative alle cd. “terre armate” sono state regolarmente assentite dal Comune di Tavernerio e rispettano le stesse prescrizioni indicate dalla Corte d’appello (distanza di cinque metri dal confine per la parte di muro che supera i tre metri di altezza), come dimostrato dalla tavola allegata alla relazione di consulenza tecnica d’ufficio.
La doglianza e’ infondata, sotto il profilo dell’esistenza di un titolo abilitativo del Comune, che evidentemente non ha alcun rilievo nell’ambito del rapporto interprivatistico.
E’ inammissibile nella parte restante, in quanto aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, che si colloca al di fuori dell’ambito del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
9. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione degli articoli 68 e 69 del regolamento edilizio del Comune di Tavernerio e degli articoli 872 e 873 c.c.; nonche’ travisamento dei fatti e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale condannato i controricorrenti al risarcimento del danno subito dalla controparte in dipendenza di opere che, alla stregua delle superiori considerazioni, non violano alcuna disposizione in materia di distanze. La doglianza resta travolta dal rigetto del secondo motivo del ricorso incidentale, dal quale dipende logicamente.
10. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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