Nel processo amministrativo la compensazione delle spese di giudizio

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 15 ottobre 2020, n. 6244.

Nel processo amministrativo la compensazione delle spese di giudizio fra le parti è espressione di un ampio potere valutativo del giudizio di primo grado, che è sostanzialmente sottratto al sindacato del giudice di appello, salva l’ipotesi di statuizioni macroscopicamente irragionevoli, abnormi ed illogiche.

Sentenza 15 ottobre 2020, n. 6244

Data udienza 24 settembre 2020

Tag – parola chiave: Spese di giudizio – Dichiarato ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere – Compensazione spese di lite

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 935 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Gi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima n. -OMISSIS-, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2020 il Pres. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato An. Gi. e l’Avvocato dello Stato Ma. Di Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’odierno appello verte soltanto sulla compensazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal T.a.r.
Il T.a.r., in particolare, con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, nel dichiarare il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere (per avere l’Amministrazione, nel corso di giudizio riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologie lamentate), tuttavia, ha compensato le spese del giudizio.
L’appellante censura il capo della sentenza con cui il giudice di primo grado ha compensato le spese di giudizio, a tal fine evidenziando che, a differenza da quanto ritenuto dal T.a.r., il nuovo provvedimento non sarebbe il frutto di una più ampia valutazione operata dall’Amministrazione, ma la diretta conseguenza del riesame disposto in sede cautelare dallo stesso T.a.r. Brescia.
L’appello non merita accoglimento.
Deve richiamarsi il consolidato orientamento secondo cui, lel processo amministrativo la compensazione delle spese di giudizio fra le parti è espressione di un ampio potere valutativo del giudizio di primo grado, che è sostanzialmente sottratto al sindacato del giudice di appello, salva l’ipotesi di statuizioni macroscopicamente irragionevoli, abnormi ed illogiche; inoltre il principio della soccombenza, richiamato dall’art. 92 c.p.c., cui rinvia l’art. 26 c.p.a., riceve attenuazione nel processo amministrativo a fronte della complessità delle regole che governano l’azione amministrativa, soggette a mutamento nel tempo con effetto sulla graduazione degli interessi dalla stessa coinvolti, alla cui cura è preposto l’organo pubblico chiamato in giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 3394/2014).
Peraltro, la circostanza su cui insiste il ricorrente, ovvero che il nuovo provvedimento sarebbe mera esecuzione del remand cautelare, anziché espressione di una nuova e autonoma valutazione, non è di per sé in grado di determinare l’irragionevolezza della decisione di compensare le spese. L’autonomia del nuovo provvedimento è stata, invero, valorizzata dal T.a.r. al precipuo fine di ravvisare la cessazione della materia del contendere, che non sarebbe potuta derivare da un provvedimento meramente esecutivo dell’ordinanza cautelare, in quanto quest’ultimo sarebbe stato soggetto alla regola della transitorietà . È noto, infatti, che la tutela cautelare (e gli effetti prodotti dai provvedimenti consequenziali) viene meno con la decisione di merito.
Sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio di appello, alla luce della peculiarità della questione controversa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli – Presidente, Estensore
Nicola D’Angelo – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere
Giuseppa Carluccio – Consigliere
Michele Conforti – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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